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       Al
      Segretario generale Al
      Responsabile dell’Ufficio
      Relazioni sindacali Oggetto:
      numero dei componenti delle delegazioni trattanti.  La
      circolare Aran del 27 maggio c.a., prot. n. 4260 alla lettera a) paragrafo
      4, così recita: “Nessuna norma fissa il numero dei componenti delle
      delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può
      essere fatta in tal senso trattandosi, appunto, di una libera scelta”. Nell’ultima
      convocazione di codesto Ufficio alle OO.SS. per l’incontro di
      contrattazione del 18 giugno c.a., avente ad oggetto l’utilizzo del
      FUA, veniva raccomandato di limitare la partecipazione a
      non più di due rappresentanti per sigla. Considerato
      che la limitazione a due rappresentanti è frutto di una decisione
      avvenuta a maggioranza riguardo il tavolo tecnico programmato per il
      17.5 u.s., avente ad oggetto  le
      percentuali da destinare alle varie posizioni economiche nelle
      prossime riqualificazioni, fase già conclusa, e
      considerato che da ben due incontri è ripresa la normale contrattazione
      per il CCNI della Corte dei conti, questa O.S. invita codesto Ufficio a
      non reiterare la richiesta di  limitare
      la partecipazione a due componenti per sigla. Inoltre
      ritiene che un’ eventuale limitazione 
      per tutta la Contrattazione Integrativa, come sta avvenendo
      di fatto, debba necessariamente essere oggetto di un Protocollo d’
      intesa sottoscritto all’unanimità, trattandosi di una modifica
      importante delle regole sulla partecipazione e sulla libertà di scelta di
      ogni sigla in merito. Quanto
      sopra è anche auspicato nella citata circolare Aran: “Affinché
      lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, è comunque
      auspicabile che, prima del loro inizio, le reciproche relazioni sindacali
      siano regolate attraverso protocolli locali. La natura di tali
      protocolli è quella di fissare le regole di un operare comune
      per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di
      intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni
      sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non
      nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL”. A
      tal proposito concordiamo pienamente con le valutazioni espresse dal
      Dirigente Generale Dott. Italo Guarente nell’incontro del 18.6 u.s.,
      laddove ricordava l’alto compito demandato nella Contrattazione sia alla
      parte pubblica che a quella sindacale, compito svolto in precedenza dal
      Parlamento Italiano. Questo comporta la necessità di 
      garantire una regolamentazione certa, trasparente e rispettosa
      delle libertà sindacali. Roma,
      22 giugno 2004 RdB/PI Cdc  | 
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