Proposte in merito alla revisione dell'Accordo sull'orario di lavoro e di servizio Corte dei conti

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Si manifesta l'esigenza di regolamentare a livello nazionale l'orario di lavoro e di servizio del nostro Istituto, cercando di dare uniformità a detta organizzazione, fermo restando la possibilità di accordi specifici in sede periferica.

Allo scopo di contemperare le esigenze dell'Amministrazione e quelle dei lavoratori la RdB Cdc propone: 

·        L'orario di servizio prevede la fascia obbligatoria ore 9.00-13.00, con flessibilità in entrata dalle ore 7.00 alle ore 9.00. Tale flessibilità risponde alle esigenze di chi abita in grandi città e trova quindi difficoltà ad organizzare rigidamente gli orari, (considerati i pesanti problemi di viabilità e di parcheggio), ma anche alle esigenze di qualsiasi situazione che comporti difficoltà a rispettare un orario rigido. Nello stesso tempo salvaguarda l'organizzazione degli Uffici. 

·        Gli Uffici restano aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 18.30. 

·        Il sabato gli Uffici restano aperti dalle ore 7.00 alle ore 15.00 

·        Le 36 ore settimanali possono essere effettuate con le seguenti modalità di rientro pomeridiano:

-         2 rientri da 3 ore

-         3 rientri da 2 ore

-         4 rientri da 1,30 ore

-         5 rientri da 1,12 ore 

·        Ogniqualvolta il lavoratore effettua  l'orario di lavoro ordinario superando le sei ore, con la prevista pausa per la consumazione del pasto, ha diritto alla corresponsione del buono pasto. 

·        La modalità di articolazione dell'orario prescelta non può essere modificata prima dei tre mesi (salvo richiesta formalmente motivata da parte dell'interessato). 

·        E' prevista la possibilità, su motivata richiesta, di effettuare un orario superiore alle sei ore senza effettuare la pausa pranzo.

·        Per il personale in regime di part-time viene rispettata la regola generale di corresponsione del buono pasto ogniqualvolta il lavoratore superi le sei ore di lavoro ordinario ed effettui la prevista pausa prima di riprendere il lavoro. 

·        Qualora il dipendente superi le sei ore di lavoro con la successiva pausa, per il recupero di permessi o ritardi, ha diritto alla corresponsione del buono pasto. 

·        Il lavoro straordinario effettuato dopo le sei ore di lavoro ordinario, con la prevista pausa, dà diritto al buono pasto solo dopo tre ore lavorative. 

·        E' prevista la istituzione della banca delle ore. Mensilmente verrà effettuata una verifica delle ore lavorate, ed in caso di eccedenza di queste sull'orario d'obbligo,  il lavoratore può decidere se  farle computare  come ore di riposo compensativo o come ore di lavoro straordinario.  

·        In caso di missione le ore di viaggio da e per la sede di servizio vanno considerate come orario di lavoro a tutti gli effetti, ed in caso di eccedenza rispetto al normale orario, verranno trasformate in ore di riposo compensativo. 

Roma, 18 luglio 2003