| 
                   
                  Con la 
                  pubblicazione della circolare n°58 dell’Inps, 
                  con argomento “Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004  
                  riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 del 
                  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
                  modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
                  concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti 
                  all’amianto.” viene fatta ulteriore chiarezza in merito 
                  alla sofferta questione dei benefici previdenziali per i 
                  lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha 
                  interessato, ai vari livelli la nostra Magistratura. 
                   
                  
                  Una 
                  interpretazione venne data in occasione dell’emanazione delle 
                  istruzioni operative Inail nel gennaio 2004 in seguito alla 
                  precedente circolare dell’Istituto. Tale interpretazione 
                  lasciava comunque spazi interpretativi stante le numerose 
                  casistiche che si erano a suo tempo create relativamente alle 
                  diversificate realtà lavorative presenti nell’intero 
                  territorio nazionale (ferrovieri, personale marittimo 
                  viaggiante, addetti alla costruzione di vagoni ferroviari – 
                  gruppo Ansaldo Breda – personale marittimo viaggiante ma 
                  dipendente dal ministero della Difesa, dipendenti da cantieri 
                  navali, addetti ai forni, altiforni, vetrerie, ecc..). 
                   
                  
                  Nemmeno 
                  l’intervento della Magistratura, con numerose sentenze emanate 
                  dalla Cassazione ha poi sancito la fine alla decennale 
                  questione. Anzi, con alcune interpretazioni ministeriali 
                  veniva “allargato” il riconoscimento a taluni settori o 
                  mansioni. Adesso possiamo 
                  proprio dire che questo è l’ultimo treno per ottenere i 
                  benefici previdenziali per esposizione all’amianto con 
                  l’applicazione della vecchia normativa (salvo diverse 
                  disposizioni legislative future) ovvero con la 
                  rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente 
                  di 1,5. Ed è l’ultimo treno anche per quelle 
                  particolari casistiche: lavoratori in mobilità, lavoratori che 
                  hanno cessato l’attività lavorativa, lavoratori in mobilità, 
                  lavoratori che al 02/10/2003 hanno perfezionato il diritto a 
                  pensione utilizzando anche i benefici amianto. 
                   
                  
                  Coloro i 
                  quali successivamente a tale data presenteranno la domanda per 
                  ottenere tali benefici osserveranno le disposizioni contenute 
                  nel
                  
                  D.M. 27 ottobre 2004.
                  Ad essi verrà riconosciuto il 
                  beneficio mediante la rivalutazione “ai soli fini dell’importo 
                  della pensione” per il coefficiente di 1,25. 
                   
                  
                  
                  Il termine del 15/6/2005, 
                  come in precedenza ricordato, è 
                  perentorio.  
                  
                  
                  La domanda deve essere presentata alla sede 
                  Inail di competenza.
                   
                  
                  Il link per 
                  scaricare la modulistica è: 
                  
                  
                  
                  
                  http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm 
                  Si 
                  riporta di seguito la circolare INPS n°58 del 15.04.2005 
                  
                  
                  Il link per 
                  scaricare la modulistica è: 
                  
                  
                  
                  
                  http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm 
                   BENEFICI 
                  PREVIDENZIALI AMIANTO 
                  
                  1.       
                  
                  Per periodi 
                  lavorativi assicurati dall'INAIL 
                  Schema di 
                  domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini 
                  della concessione dei benefici previdenziali.
                   
                  ( Art. 47, decreto legge 
                  269/2003 e norme di attuazione). 
                  domanda Mod. A1  (.pdf 
                  138 kb) -  (.doc 
                  50 kb)  
                  allegato alla domanda Mod. A4  (.pdf 
                  125 kb) -  (.doc 
                  38 kb)  
                  Schema di 
                  domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini 
                  della concessione dei benefici previdenziali per
                  attività lavorativa prestata presso 
                  aziende che hanno corrisposto il premio supplementare 
                  asbestosi. 
                   
                  (Art. 13, comma 8, legge n.257/92, 
                  e successive modifiche ed integrazioni.)  
                  domanda Mod.A2  (.pdf 
                  142 kb) -
                  
                   (.doc 
                  49 kb)  
                  Schema di 
                  Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini 
                  della concessione dei beneficio previdenziali, per
                  attività lavorativa soggetta 
                  all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, prestata 
                  presso azienda cessata o fallita e con datore di lavoro 
                  irreperibile. 
                   
                  (Art. 13, comma 8, legge n. 
                  257/92, e successive modifiche ed integrazioni.)  
                  domanda Mod.A5 
                  
                   (.pdf 
                  121 kb) -
                  
                   (.doc 
                  43 kb)  
                  
                  2.       
                  
                  Per periodi 
                  lavorativi non assicurati dall'INAIL - 
                  
                  
                  Informativa 
                  Schema di 
                  domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini 
                  della concessione dei benefici previdenziali. 
                  ( Art. 47, decreto legge 
                  269/2003 e norme di attuazione). 
                  domanda Mod.A1 
                  
                   (.pdf 
                  138 kb) -
                  
                   (.doc 
                  50 kb)  
                  allegato alla domanda Mod. 
                  
                  A4/NI
                   (.pdf 
                  126 kb) 
                  - 
                   (.doc 
                  38 kb)
                   
                  
                  3.       
                  
                  Lavoratori affetti da 
                  malattia professionale derivante da esposizione all'amianto,
                  già riconosciuta dall'INAIL 
                  Schema di 
                  domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini 
                  della concessione dei benefici previdenziali. 
                  
                   
                  (Art. 13, comma 7, legge n. 
                  257/92, modificato dalla legge n. 271/93). 
                  domanda Mod.A3 
                  
                   (.pdf 
                  118 kb) - 
                  
                  
                   (.doc 
                  42 kb)  
                  
                  4.       
                  
                  Riapertura pratica
                   
                  Schema di 
                  richiesta di riapertura della pratica di riconoscimento 
                  dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei 
                  benefici previdenziali. 
                   
                  domanda Mod.A6 
                  
                   (.pdf 
                  117 kb) -
                  
                   (.doc 
                  43 kb)  
                  
                  5.       
                  
                  Richiesta 
                  certificazione 
                   
                  Richiesta di 
                  copia conforme all'originale del certificato di esposizione 
                  all'amianto ai fini della concessione dei benefici 
                  previdenziali. 
                   
                  domanda Mod.A7 
                  
                   (.pdf 
                  106 kb) -
                  
                   (.doc 
                  39 kb)  
                    
                     
                  
                    
                      
                        | 
                         
                        
                        Circolare INPS n°58 del 15-4-2005  | 
                       
                      
                        | 
                         
                        
                        Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004  
                        riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 
                        del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
                        con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
                        concernente benefici previdenziali per i lavoratori 
                        esposti all’amianto.  | 
                       
                     
                   
                  
                  
                   Direzione Centrale delle Prestazioni 
                  
                    
                      
                        | 
                         
                        
                        OGGETTO:  | 
                        
                         
                        
                        Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004  riguardante le 
                        modalità di attuazione dell’articolo 47 del decreto 
                        legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
                        modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, 
                        concernente benefici previdenziali per i lavoratori 
                        esposti all’amianto.    | 
                       
                     
                   
                  
                    
                      
                        | 
                         
                        
                        SOMMARIO:  | 
                        
                         
                        
                        Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto 
                        attività con esposizione all’amianto entro il 2 ottobre 
                        2003. Ambito di applicazione dell’articolo 13, 
                        comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come 
                        modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori 
                        esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti 
                        all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
                        lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL. 
                        Ambito di applicazione dell’articolo 47, comma 1, dlla 
                        legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con 
                        modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 
                        269: lavoratori esposti all’amianto per periodi 
                        lavorativi  non soggetti all’assicurazione obbligatoria 
                        contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
                        professionali gestita dall’INAIL. Termine di 
                        presentazione all’INAIL della domanda di certificazione 
                        dell’esposizione all’amianto, sia per i lavoratori 
                        destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori 
                        destinatari della disciplina previgente: 15 giugno 2005, 
                        180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
                        Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto  | 
                       
                     
                   
                  
                  
                  La Gazzetta 
                  Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto 
                  27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche 
                  sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
                  finanze, riguardante “Attuazione dell’articolo 47 del 
                  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
                  modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici 
                  previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, come 
                  previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47. 
                  
                  Il decreto 
                  in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute 
                  nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte 
                  dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 
                  350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici 
                  pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da 
                  parte degli Enti previdenziali  erogatori delle  prestazioni 
                  pensionistiche nonché le modalità di rilascio della 
                  certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte 
                  dell’INAIL,  a ciò deputato dalle recenti  disposizioni 
                  normative. 
                  
                  Si rammenta 
                  che con circolare n°195 del 18 dicembre 2003 sono state 
                  illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della 
                  legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004 
                  sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei 
                  trattamenti pensionistici  in favore dei soggetti di cui 
                  all’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003. 
                  
                  Si premette 
                  che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la 
                  sussistenza della condizione dell’esposizione all’amianto 
                  verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata 
                  dalle disposizioni normative, con l’avvertenza che 
                  l’interessato, qualora non presenti domanda di certificazione 
                  all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade 
                  dal diritto medesimo.  
                  
                  Si 
                  forniscono di seguito le indicazioni riguardanti 
                  l’applicazione delle disposizioni in esame.  
                  
                  A tal fine 
                  si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2 
                  ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che 
                  alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per 
                  un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi 
                  lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli 
                  infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita 
                  dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni in 
                  favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non 
                  inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività 
                  con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non 
                  soggetti alla predetta assicurazione.  
                  
                  
                    
                    
                    Disciplina previgente al 2 ottobre 2003  
                  
                  
                  
                  Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto 
                  ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono 
                  stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti 
                  all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 
                  e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano 
                  già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al 
                  conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 
                  13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive 
                  modificazioni, si applica la disciplina previgente alla 
                  medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già 
                  provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui 
                  all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di 
                  decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente 
                  decreto”. 
                  
                  Il citato 
                  comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al 
                  conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla 
                  disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei 
                  lavoratori per i quali sussistono le condizioni  indicate 
                  dalla stessa disposizione e fissa un termine per la 
                  presentazione della domanda di certificazione all’INAIL per 
                  coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di 
                  entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.  
                  
                  Dalla 
                  formulazione della disposizione in esame discende che il 
                  beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del 
                  periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5, 
                  sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai 
                  fini della determinazione del relativo importo, spetta ai 
                  lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003, 
                  attività lavorativa con esposizione ultradecennale 
                  all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le 
                  malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto 
                  gestita dall’INAIL e siano in possesso della relativa 
                  certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in 
                  possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il 
                  termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di 
                  entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004). 
                  
                  Pertanto, il 
                  beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 
                  2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti 
                  situazioni: 
                  
                    - 
                    siano in 
                    possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante 
                    lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività 
                    lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
                    
 
                    - 
                    abbiano 
                    ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o 
                    amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto 
                    per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
 
                    - 
                    vengano in 
                    possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL 
                    attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di 
                    attività lavorativa con esposizione ultradecennale 
                    all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 
                    giugno 2005; 
 
                    - 
                    ottengano 
                    il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in 
                    questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di 
                    attività lavorativa con esposizione ultradecennale 
                    all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di 
                    cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego 
                    dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo 
                    dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il 
                    15 giugno 2005. 
 
                    -  
 
                   
                  
                    
                    2-
                    
                    Termine di presentazione della domanda di 
                    certificazione all’INAIL  
                  
                  Il comma 2 
                  dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del 
                  conseguimento dei benefici pensionistici previsti 
                  dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e 
                  successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di 
                  entrata in vigore del decreto stesso  il termine per la 
                  presentazione all’INAIL della domanda di certificazione 
                  dell’esposizione all’amianto. 
                  
                  Pertanto 
                  i lavoratori interessati, in favore dei  quali non sia stata 
                  già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, 
                  avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già 
                  provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di 
                  esposizione ultradecennale  avvenuta entro la stessa data, 
                  debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il 
                  predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal 
                  diritto ai benefici. 
                  
                  Giova far 
                  presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai 
                  quali si applica la disciplina previgente per effetto del 
                  comma 6 bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n. 
                  326, indicati, ai fini della liquidazione dei trattamenti 
                  pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18 
                  dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei 
                  seguenti soggetti interessati: 
                  
                    - 
                    lavoratori 
                    che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i 
                    requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche 
                    in base ai benefici di cui al comma 8 dell’articolo 13 della 
                    citata legge n. 257; 
 
                   
                  
                    - 
                    lavoratori 
                    che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di 
                    mobilità; 
 
                   
                  
                    - 
                    lavoratori 
                    che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la 
                    risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda 
                    di pensionamento. 
 
                   
                  
                    
                    3- 
                    Liquidazione e ricostituzione delle pensioni  
                  
                  
                  Ai fini della liquidazione e della 
                  ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del 
                  beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 
                  2003, si confermano i criteri finora seguiti.  
                  
                  
                    
                    
                    Disciplina vigente a seguito dell’emanazione
                     
                    
                    
                    del D.M. 27 ottobre 2004  
                  
                  
                  
                  L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 
                  del 27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del 
                  2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi 
                  lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro 
                  gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita 
                  dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti 
                  da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità 
                  stabilite dal presente decreto.” 
                  
                  
                  L’articolo 2, comma 1, del citato decreto 
                  ministeriale dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo 
                  1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non 
                  inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti 
                  esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non 
                  inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al 
                  giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista 
                  dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo 
                  di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini 
                  della determinazione dell’importo della prestazione 
                  pensionistica, per il coefficiente di 1,25.” 
                  
                  
                  Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato 
                  articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione 
                  all’amianto si intendono le seguenti: 
                  
                  
                  a) coltivazione, estrazione o trattamento di 
                  minerali amiantiferi; 
                  
                  
                  b) produzione di manufatti contenenti amianto; 
                  
                  
                  c) fornitura a misura, preparazione, posa in 
                  opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti 
                  amianto; 
                  
                  
                  d) coibentazione con amianto, decoibentazione o 
                  bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o 
                  macchinari; 
                  
                  
                  e) demolizione, manutenzione, riparazione, 
                  revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o 
                  macchinari contenenti amianto; 
                  
                  
                  f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di 
                  amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, 
                  sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; 
                   
                  
                  
                  g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a 
                  discarica di rifiuti contenenti amianto.” 
                  
                  
                  Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, 
                  ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova 
                  disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo 
                  di attività effettivamente svolta.  
                  
                    
                    2- Termini 
                    per la presentazione della domanda di certificazione 
                    all’INAIL ai fini dell’applicazione della nuova disciplina  
                  
                  
                  Ai fini del riconoscimento del beneficio della 
                  moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 
                  di 1,25 ai soli fini dell’importo della prestazione 
                  pensionistica, i lavoratori destinatari della  nuova 
                  disciplina devono presentare la domanda di certificazione 
                  dell’esposizione all’amianto alla  competente sede INAIL entro 
                  180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, 
                  cioè entro il 15 giugno 2005. 
                  
                  
                  Gli stessi lavoratori che abbiano già 
                  presentato domanda di certificazione dell’esposizione 
                  all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la 
                  domanda all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni. 
                   
                  
                    
                    3- Divieto 
                    di cumulo dei benefici previdenziali  
                  
                  Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in 
                  oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina, 
                  disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici 
                  previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto ed altri 
                  benefici previdenziali che comportino anticipazione 
                  all’accesso al pensionamento ovvero aumento dell’anzianità 
                  contributiva. 
                  
                  Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter 
                  dell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: “I 
                  soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente 
                  articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 
                  1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente 
                  articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali 
                  che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di 
                  appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, 
                  ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno  facoltà 
                  di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal 
                  presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i 
                  benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già 
                  usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di 
                  entrata in vigore del presente decreto.” 
                  
                  
                  La disposizione in esame, quindi, esclude, per 
                  i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della  
                  moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto 
                  per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione 
                  dell’importo della pensione, la possibilità di cumulare il 
                  beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri 
                  benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali 
                  limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad 
                  un’anticipazione dell’accesso al pensionamento o un aumento 
                  dell’anzianità contributiva. 
                  
                  
                  I soggetti potenzialmente destinatari sia del 
                  beneficio per esposizione all’amianto, sia di benefici 
                  consistenti in anticipazioni dell’accesso alla pensione o 
                  aumenti dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare 
                  tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione 
                  della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di 
                  appartenenza. 
                  
                  
                  Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al 
                  Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se 
                  i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione 
                  all’amianto siano compatibili con quelli previsti per i 
                  lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque 
                  affetti da particolari infermità oggetto di tutela 
                  previdenziale. 
                  
                  
                  Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 
                  2005, prot. n° 24/0001226, ha precisato che “si ritengono 
                  cumulabili i benefici previdenziali connessi all’esposizione 
                  all’amianto con quelli conseguenti ad un particolare status 
                  del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)”. 
                  
                    
                    4- 
                    Liquidazione e ricostituzione delle pensioni  
                  
                  
                  I benefici previsti per i lavoratori che sono 
                  stati esposti all’amianto sono riconosciuti sulla base delle 
                  norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza. 
                  
                  
                  Il riconoscimento del beneficio pensionistico 
                  consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 
                  ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di 
                  trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al 
                  1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della 
                  legge n. 257/92. 
                  
                  
                  Gli importi arretrati spettanti saranno 
                  corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, 
                  mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 
                  legge n. 269 del 2003. 
                  
                    
                    5- 
                    Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.  
                  
                  
                  Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato 
                  precisato che le domande di riconoscimento del beneficio 
                  previsto dall’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e 
                  successive modificazioni, presentate da lavoratori delle 
                  Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in 
                  apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità 
                  applicative della sentenza della Corte Costituzionale n. 
                  127/2002 con la quale è stato ritenuto che il beneficio di cui 
                  alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai 
                  lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. 
                   
                  
                  Nel 
                  confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che, anche 
                  per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali, 
                  nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati, 
                  sia  riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il 
                  coefficiente di 1,25  del periodo di esposizione, deve essere 
                  costituita apposita evidenza delle relative domande per 
                  l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori, 
                  del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito 
                  dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004. 
                  
                  
                  Anche tali lavoratori, qualora abbiano già 
                  presentato domanda di certificazione dell’esposizione 
                  all’amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la 
                  domanda all’INAIL nel predetto termine del 15 giugno 2005. 
                  
                  
                    
                    
                    Disposizioni applicative generali  
                  
                    
                    1- 
                    Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata 
                    dall’INAIL  
                  
                   La 
                  certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata 
                  alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo 
                  della domanda di pensione o di ricostituzione. 
                   
                  
                   La 
                  medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini 
                  dell’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul 
                  conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla 
                  domanda di pensione o di ricostituzione. 
                  
                   La 
                  certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini del 
                  riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata 
                  dall’INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie 
                  di attività lavorativa: 
                  
                   a) 
                  attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria 
                  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
                  gestita dall’INAIL;  
                  
                   b) 
                  attività lavorativa non soggetta all’assicurazione 
                  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
                  professionali gestita dall’INAIL.  
                  
                  
                  Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale 
                  è stata accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto al 
                  riconoscimento consistente nella maggiorazione per il 
                  coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura 
                  del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione 
                  certificato dall’INAIL. 
                  
                  
                  Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale 
                  è stata accertata l’esposizione per almeno dieci anni ha 
                  diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per 
                  il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento 
                  pensionistico, del periodo di esposizione certificato 
                  dall’INAIL. 
                  
                    
                    2- Periodi 
                    “misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non 
                    soggetti all’assicurazione   obbligatoria gestita dall’INAIL  
                  
                  
                  Si è posto il problema di stabilire se possa 
                  essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione 
                  per singoli periodi di esposizione all’amianto soggetti e non 
                  all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, inferiori 
                  al decennio. 
                  
                  
                  A riguardo, la disciplina attualmente vigente 
                  in materia tutela, ai fini pensionistici, l’attività 
                  lavorativa svolta con esposizione all’amianto per almeno un 
                  decennio entro il 2 ottobre 2003. 
                  
                  
                  Pertanto i periodi di esposizione all’amianto 
                  soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita 
                  dall’INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque 
                  luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove 
                  risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di 
                  esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al 
                  beneficio consistente nella moltiplicazione per il 
                  coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura 
                  della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di 
                  esposizione ultradecennale all’amianto soggetti 
                  all’assicurazione gestita dall’INAIL, verificatasi entro il 2 
                  ottobre 2003.  
                  
                  
                  In particolare, il riconoscimento del beneficio 
                  avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati. 
                  
                  
                  Spetta la maggiorazione per il coefficiente di 
                  1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione 
                  del periodo di esposizione soggetto all’assicurazione gestita 
                  dall’INAIL e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25, 
                  ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non 
                  soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL al: 
                  
                  
                  Ø      
                  
                  lavoratore esposto all’amianto per oltre un 
                  decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta 
                  all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno 
                  di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non 
                  soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL. 
                  
                   Spetta 
                  la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione, per il 
                  coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione 
                  al: 
                  
                  
                  Ø      
                  
                  lavoratore esposto all’amianto per almeno un 
                  decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta 
                  all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e, 
                  per meno di un decennio, per svolgimento di attività 
                  lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL;  
                  
                  
                  Ø      
                  
                  lavoratore esposto all’amianto complessivamente 
                  per almeno un decennio, sommando periodi soggetti 
                  all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti 
                  alla medesima che sono entrambi inferiori al decennio. 
                  
                    
                    3- 
                    Pensioni ai superstiti  
                  
                  Il beneficio 
                  pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di 
                  dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici 
                  pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra 
                  delineati. 
                  
                    
                    4- 
                    Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico  
                  
                  Secondo 
                  quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto 
                  ministeriale citato, l’anzianità complessiva utile ai fini 
                  pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici 
                  derivanti da esposizione all’amianto, non può  comunque 
                  risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente 
                  limite massimo previsto dai regimi pensionistici di 
                  appartenenza. 
                  
                    
                    
                    5-Beneficio per periodi di esposizione all’amianto in favore 
                    di lavoratori affetti da malattie professionali da amianto  
                  
                  Si rammenta 
                  che il comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 257/92, come 
                  modificato dalla legge     n. 271/1993 prevede: “Ai fini del 
                  conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i 
                  lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a 
                  causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto 
                  nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
                  (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione 
                  obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per 
                  il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato 
                  per il coefficiente di 1,5”. 
                  
                  Pertanto ai 
                  lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL una malattia 
                  professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini 
                  del diritto che della misura della pensione, il beneficio 
                  della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione 
                  certificato dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad 
                  attività lavorativa non soggetta all’assicurazione 
                  obbligatoria gestita da tale Istituto. 
                  
                  Le richieste 
                  di certificazione all’INAIL, ai fini del riconoscimento del 
                  beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun 
                  termine decadenziale. 
                  
                  In seguito 
                  ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero 
                  del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il 
                  beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di 
                  lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso 
                  dall’INAIL una malattia professionale a causa dell’esposizione 
                  all’amianto. Ciò nella considerazione che l’articolo 47, comma 
                  3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti 
                  lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia 
                  professionale a causa dell’esposizione all’amianto ai sensi 
                  del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 
                  
                  
                  Il predetto dicastero, con la già citata nota 
                  del 31 marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella 
                  parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con 
                  D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini 
                  dell’accertamento della malattia professionale causata 
                  dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al dettato del 
                  citato articolo 13, comma 7, che invece prevedeva che la 
                  malattia professionale fosse documentata dall’INAIL”. 
                  
                  
                  Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori 
                  per i quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una 
                  malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto, 
                  sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il 
                  beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di 
                  esposizione coperto da contribuzione obbligatoria. 
                  
                  
                  
                  Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei 
                  benefici previdenziali per esposizione all’amianto sono posti 
                  a carico dello Stato 
                  
                    
                  
                  Il 
                  Direttore Generale. Crecco  |