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             Su esplicita richiesta della RdB
            P.I. l’Amministrazione in data odierna ha convocato le OO.SS. per
            concordare i criteri di applicazione dell’art. 42 bis d. lgs.
            n.151/2001 introdotto dalla finanziaria 2003 e riguardante
            l’assegnazione temporanea dei lavoratori con figli minori fino a
            tre anni di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa
            provincia o regione dove esercita l’attività lavorativa l’altro
            genitore.  La bozza di proposta presentata
            dall’Amministrazione recepisce in pieno le direttive della norma
            in questione, pur tuttavia non ha trovato concorde questa O.S. su
            due punti fondamentali;infatti l’assegnazione temporanea in una
            sede diversa da quella di servizio nell’ambito della stessa
            Amministrazione Giudiziaria è subordinata: 1.   
            all’esistenza di un posto vacante e disponibile di
            corrispondente posizione economica; 2.   
            all’acquisizione del parere favorevole del capo
            dell’ufficio di appartenenza del dipendente. La RdB P.I. 
            ha insistito affinché l’Amministrazione collochi il
            dipendente anche in soprannumero nella sede richiesta e non richieda
            il preventivo parere favorevole del capo dell’Ufficio di
            provenienza del dipendente. Questa O.S. ha motivato la richiesta
            sottolineando che il legislatore con la norma in questione ha inteso
            tutelare i minori e l’assegnazione temporanea è prevista al
            massimo fino ai tre anni di vita del bambino. L’Amministrazione si è
            riservata, all’esito dei rilievi mossi, di adottare le
            determinazioni del caso nel più breve tempo possibile. La RdB P.I. con i lavoratori per la
            conquista dei diritti e la difesa della dignità. Roma, 2 marzo 2004 RdB
            P.I. – Esecutivo Giustizia  |