| 
                   Al S.segretario alla giustizia, On. Luigi Vitali 
                  Al Capo Dipartimento, Dr. Nicola Cerrato 
                  Al Vice Capo Dipartimento, Dr. Angelo Gargani 
                  Al Direttore Generale, d.ssa Carolina Fontecchia
                  
                   
                  OGGETTO: D.to L.vo 26/3/01 n. 151 – art.
                  42 bis Assegnazione temporanea lavoratori con figli minori
                  fino a tre anni
                  
                   
                  La scrivente O.S. comunica che l’accordo stipulato al DAP
                  il 24 febbraio 2005 sui criteri da adottare
                  nell’applicazione dei benefici sulla materia di cui
                  all’oggetto ha recepito in pieno la circolare della Funzione
                  Pubblica n. 192/04 del 4 maggio 2004. In tale accordo
                  all’art.3 si stabilisce che il periodo complessivo
                  dell’agevolazione di tre anni si riferisce alla durata
                  massima del beneficio e non all’età dei minori.
                  
                   
                  Questa O.S. già con nota del 26 luglio 2004, alla quale
                  non è stato dato alcun riscontro, aveva richiesto a codesta
                  Amministrazione un incontro al fine di modificare, nel senso
                  più favorevole al lavoratore, l’accordo stipulato per il
                  Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria il 9 marzo 2004
                  il quale all’art. 3, comma 1 prevede che la durata massima
                  del beneficio è riferita “al compimento dei tre anni di età
                  del figlio”. 
                  
                   
                  La RdB P.I. sottolinea che è ora di finirla con
                  l’Amministrazione dei “figli e figliastri”. La
                  situazione non è più tollerabile infatti questo episodio è
                  solo l’ultimo in ordine di tempo e vede ancora una volta
                  personale della stessa Amministrazione trattato in maniera
                  completamente diversa (a tal proposito vedi indennità di
                  Amministrazione, riqualificazione ecc…). 
                  
                   
                  Inoltre con l’interpretazione data dall’Amministrazione
                  dell’O.G. e i tempi per l’accoglimento del beneficio, si
                  riduce notevolmente il diritto maturato dal lavoratore ed in
                  alcuni casi addirittura lo si annulla perché nel frattempo il
                  minore ha compiuto i tre anni di età. 
                  
                   
                  L’esatta applicazione della circolare della Funzione
                  Pubblica risolverebbe completamente il problema e darebbe
                  molta più serenità al lavoratore a tutto vantaggio e
                  beneficio dell’Amministrazione.
                  
                   
                  La RdB P.I. ritiene non più procrastinabile un incontro e
                  chiede un’immediata convocazione di tutte le OO.SS. per
                  procedere alla modifica del suddetto accordo.
                  
                   
                  In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali
                  saluti.
                  
                  
                  
                   
                  Roma, 22 marzo 2005
                  
                  
                  
                   
                  RdB P.I. – Esecutivo Giustizia 
                  
                  
                  |