Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201

"Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2002

Documento
formato .pdf compresso

Scarica il software necessario: Winzip
(1,2 MB)
Acrobat reader
(8,4 MB)


Capo I
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volonta' di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. La comunicazione e' corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attivita' processuali nonche', se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, e' condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3.
2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.
3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.
4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresi', della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonche' le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.
6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.
7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione e' trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.
8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato e' determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonche' all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalita'.
12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio puo' formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.
13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.".

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario.";
b) al comma 6, le parole: "Il decreto e' immediatamente esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto e' motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso e' immediatamente esecutivo.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, puo' escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6.".

Art. 3.

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si e' formato il titolo della cui esecuzione si tratta.".

Capo II
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attivita' di governo della magistratura

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonche' nella Gazzetta Ufficiale. Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed e' contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare piu' di sei sedi per ciascun distretto.".

Art. 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di";
b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "ventisei";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
"4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";
b) la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".

Capo III
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria

Art. 6.

1. Il Ministro della giustizia predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.

Capo IV
Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario

Art. 7.

1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La presidenza dei collegi delle sezioni semplici e' assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianita' nell'esercizio delle funzioni di legittimita'.".

Capo V
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli uffici dell'Amministrazione dell'interno

Art. 8.

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia penitenziaria,";
b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".

Art. 9.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.