Autentica di firme in occasione di consultazioni elettorali

Documento
formato .pdf compresso

Scarica il software necessario: Winzip
(1,2 MB)
Acrobat reader
(8,4 MB)

                                                               MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE

                                                                                                    R O M A

OGGETTO: Autentica di firme in occasione di consultazioni elettorali.

      La scrivente O.S. in merito alla risposta a quesito del 18/11/02 prot. n. 116/1/5876 inviata da codesta direzione al presidente della Corte di Appello di Roma ed avente ad oggetto “Autentica di firma in occasione di consultazioni elettorali” nella quale sostanzialmente l’Amministrazione precisa:

 A)     che la materia è disciplinata dalla L. 53/90 e successive modificazioni pertanto non può ritenersi superata dalle vigenti disposizioni contrattuali che hanno disciplinato le competenze di ciascuna figura professionale e delle diverse posizioni economiche all’interno della stessa;

B)     che detta attività prescindendo dalle competenze istituzionali del personale rimane esclusa dalla delegificazione di cui all’art. 2, comma 2 del D.to Lgs. 165/01;

C)     che occorre ricercare la volontà del legislatore apparendo chiaro l’intento dello stesso, nell’escludere dall’elencazione la figura dell’ex assistente giudiziario, di individuare personale particolarmente qualificato per svolgere tale peculiare attività;

D)     che le conclusioni alle quali si è pervenuti sono confortate dal parere espresso dal capo dell’ufficio legislativo pertanto è da scludere che tale attività possa essere svolta dai cancellieri B3;

 Osserva quanto segue:

 A)     è quanto meno singolare che l’Amministrazione opponga che essendo la materia disciplinata da una legge la stessa non può essere superata da norme contrattuali;

B)     ci risulta che nella vicenda della c.d. “chiamata in udienza” disciplinata anch’essa per legge, così come si evince dalle stesse circolari ministeriali sull’argomento e da questa O.S. sottolineato in più occasioni, l’Amministrazione ha affermato l’esatto contrario;

C)     anche l’attività della “chiamata in udienza” prescinde dai compiti istituzionali dell’operatore giudiziario ciò nondimeno si è ritenuto che la norma pattizia superasse la legge nonostante fosse stato opposto che esiste una gerarchia delle fonti;

D)     tra le competenze del cancelliere B3 – C1 – C2 rientrano le mansioni: “compie tutti gli atti di competenza del cancelliere” e ci piace credere che l’Amministrazione quando si riferisce al livello economico del cancelliere lo faccia soprattutto in riferimento ai compiti più o meno rilevanti che lo stesso svolge rispetto al proprio livello retributivo piuttosto che all’essere più o meno qualificato come cancelliere;

      Nella nostra Amministrazione non esistono figure professionali di serie A o di serie B ma esistono donne e uomini che in base al loro livello retributivo si assumono più o meno responsabilità o almeno così dovrebbe essere.

      I cancellieri B3 in tanti uffici giudiziari ma in particolar modo presso gli uffici dei Giudici di Pace svolgono compiti anche dei cancellieri C2 pertanto è inammissibile che un’Amministrazione sfrutti il proprio personale, secondo le proprie esigenze o convenienze, in mansioni superiori per poi relegarlo al ruolo di “non particolarmente qualificato”.

      La funzione della giustizia è di per sè peculiare pertanto richiede grande professionalità ed i lavoratori tutti consapevoli del loro ruolo sono da anni impegnati in prima persona ed a costo di grandi sacrifici nell’attività di auto formazione, così sostituendosi all’amministrazione, garantendo al cittadino un servizio quanto più possibile efficace ed efficiente. 

     La RdB P.I. sottolinea che non è più tollerabile che l’Amministrazione in base alle proprie necessità dica tutto ed il contrario di tutto; che laddove esistono dubbi o perplessità interpretative di norme gli stessi non possono essere risolti unilateralmente attraverso circolari o risposte a quesiti, ma necessitano di un confronto tra le parti che hanno sottoscritto il contratto. 

     Pertanto alla luce di quanto fin qui esposto si chiede un incontro tra tutte le parti interessate al fine di pervenire ad una definitiva risoluzione del problema.

     In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Roma, 14 aprile 2003

  RdB P.I. – Esecutivo Giustizia
(Giuseppa Todisco)