CORSI (di riqualificazione) e 
RICORSI (pensionabilità indennità di amministrazione) … 
STOICI

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Dopo aver propinato ai lavoratori dell’amministrazione giudiziaria un sorprendente accordo per riavviare i corsi di riqualificazione (chi vivrà, vedrà), una parte del sindacalismo concertativo (e non solo) tenta di stupire la platea proponendo al popolo giudiziario un ricorso per il riconoscimento della completa pensionabilità dell’indennità di amministrazione.

E’ ormai nostro compito “istituzionale” non farvi confondere le idee e perciò cercheremo di illustrarvi la materia.

La nostra pensione si distingue in due voci:

-         quota A, costituita da voci fisse e ricorrenti che concorrono a formare la retribuzione pensionabile fino al 31-12-92;

-         quota B, costituita da voci fisse e ricorrenti – e dal 1996 anche accessorie – che concorrono a formare la retribuzione pensionabile dall’ 1-1-93 fino alla cessazione dal servizio.

 L’indennità di amministrazione, istituita dal CCNL 1994/97, ha assunto carattere di fissità e di ricorrenza solo col CCNL 1998/2001.

 Appare, quindi, improbabile che un Giudice, stante la diversa collocazione temporale dell’indennità di amministrazione, possa sentenziare il riconoscimento della stessa nella quota A della pensione. 

In secondo luogo, per intraprendere un’azione legale andrebbe considerato anche il necessario requisito dell’attualità dell’interesse; una vertenza proposta da un lavoratore in servizio indurrebbe molto probabilmente il Giudice adito a non pronunciare nel merito, mancando il presupposto (collocamento a riposo del ricorrente) per il riconoscimento di un diritto immediatamente esigibile.

La RdB P.I. in sede di rinnovo del CCNL comparto Ministeri ha richiamato la parte pubblica al rispetto dell’art. 45 del d.lgs. 165/01 che impone alle amministrazioni di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, chiedendo la rivalutazione delle indennità di amministrazione e la perequazione delle stesse tra tutti i ministeri. 

I risultati del CCNL, poi stipulato il 12 giugno 2003, sono (purtroppo) noti anche grazie allo stesso sindacalismo concertativo che, nulla opponendo nella competente sede di contrattazione, oggi invita i lavoratori a ricorrere al Giudice per il mancato riconoscimento di un diritto o presunto tale.

Quanto sopra è dovuto per corretta informazione a tutti i lavoratori della giustizia, troppo spesso abbagliati da segnali imprecisi e fuorvianti. 

Roma, 23 ottobre 2003                                      

RdB P.I. – Esecutivo Giustizia