Nasce il Ministero delle infrastrutture
  e dei trasporti che sostituirà il Ministero dei trasporti. Con decreto
  presidenziale n. 177 è stato emanato il regolamento che organizza il nuovo
  Ministero che sarà articolato in quattro Dipartimenti: il Dipartimento per il
  coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e
  gli affari generali; il Dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia;
  il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo e il
  Dipartimento per i trasporti terrestri. Ai dipartimenti, costituiti per
  assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero,
  sono attribuite competenze specifiche, a loro volte ridistribuite in uffici
  di livello. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento,
  direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
  nel dipartimento stesso a loro volta suddivisi in Direzioni Generali.
  L’organizzazione del Ministero prevede una conferenza permanente dei capi dei
  dipartimenti del Ministero, che svolge funzioni di coordinamento generale.
  Pubblicato sulla GU n.114 del 18.5.2001. (25 maggio 2001)   | 
  
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   IL
  PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della
  Costituzione; Visto
  l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;[1] Vista
  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;[2]  Visto il decreto legislativo 3 febbraio
  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti
  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [3],  ed in particolare, gli articoli da 35 a 44 e
  l’articolo 55;  Vista la preliminare deliberazione del
  Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001; Sentite le organizzazioni sindacali
  maggiormente rappresentative; Udito il parere del Consiglio di Stato
  espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
  nell’adunanza del 12 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti
  commissioni della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica
  non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei
  Ministri, adottata nella seduta del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
  dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dei lavori
  pubblici, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Capo
  I Articolo
  1 Dipartimenti
  del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture,
  Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
  trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni
  di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
  Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei
  seguenti dipartimenti:  a) Dipartimento per il coordinamento dello
  sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari
  generali; b) Dipartimento per le opere pubbliche e per
  l’edilizia; c) Dipartimento per la navigazione e il
  trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. Il Comando generale del Corpo delle
  capitanerie di porto dipende dal Ministro per l’espletamento delle funzioni
  rientranti nell’attribuzione dell’amministrazione delle infrastrutture e dei
  trasporti. 3. L’Agenzia dei trasporti terrestri e delle
  infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell’articolo 44 del decreto
  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ sottoposta al potere di indirizzo e di
  vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
  denominato "Ministro". All’emanazione del relativo statuto, ai
  sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i
  dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni
  eventualmente spettanti all’Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.
  L’ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e
  funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna. Articolo
  2 Conferenza
  permanente dei capi dei Dipartimenti 1. E’ istituita la conferenza permanente dei
  capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata
  "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento
  generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei
  Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per
  l’emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo
  operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative
  funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, cui
  possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i
  dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori
  interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare
  all’elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di
  gestione delle risorse umane, nonché al coordinamento delle attività
  informatiche. 3. La direzione per le politiche del
  personale e gli affari generali e la direzione per i sistemi informativi e
  statistici, provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento
  per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del
  personale e gli affari generali e il Dipartimento per i trasporti terrestri,
  operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive
  concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza permanente. I capi
  dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse
  loro assegnate. 4. Il comandante generale del Corpo delle
  capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti
  nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di
  porto. Articolo
  3 Aree
  funzionali e Dipartimenti 1. I Dipartimenti del Ministero assicurano
  l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree
  funzionali di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999,
  secondo la seguente ripartizione:  a) Dipartimento per il coordinamento dello
  sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali
  - identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
  nazionale con particolare riferimento all’articolazione territoriale delle
  reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonché al sistema
  delle città e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture
  del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture
  idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con
  l’Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale;
  profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del
  personale nonché delle risorse strumentali del Ministero; gestione del
  contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario
  degli immobili; b) Dipartimento per le opere pubbliche e
  l'edilizia residenziale indirizzo, programmazione e regolazione in
  materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali
  e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete
  nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica
  abitativa; realizzazione di programmi speciali; c) Dipartimento per la navigazione e il
  trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in
  materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio
  marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
  programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema
  idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e
  internazionali e coordinamento con l'Unione europea in
  materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri e
  per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e
  regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
  sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e
  internazionali e coordinamento con l’Unione europea in materia di trasporti
  terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del
  Ministero. Capo
  II Articolo
  4 Dipartimento
  per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le
  politiche del personale e gli affari generali 1. Il Dipartimento per il coordinamento
  dello sviluppo del territorio e’ articolato nei seguenti uffici di livello
  dirigenziale generale:  a) Direzione per la programmazione; b) Direzione per le trasformazioni
  territoriali; c) Direzione per le reti; d) Direzione per l’abusivismo; e) Direzione per i programmi europei; f) Direzione per gli organi decentrati
  (provveditorati, uffici del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del
  Po);  g) Direzione per le politiche del personale
  e gli affari generali. 2. La Direzione generale per la
  programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
  ambiti: a) predisposizione del piano generale dei
  trasporti; b) QCS - reti e nodi di servizio; c) osservatorio e monitoraggio delle
  trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al
  sistema delle città e delle aree metropolitane; d) pianificazione nazionale di
  infrastrutture viarie;  e) programmazione di interventi infrastrutturali
  sulla rete stradale e autostradale nazionale, anche attraverso progetto di
  finanza; programma triennale ANAS. 3. La Direzione generale per le
  trasformazioni territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero
  nei seguenti ambiti: a) adempimenti tecnici e amministrativi
  relativi all’espletamento delle procedure di localizzazione di opere
  infrastrutturali di rilievo nazionale;  b) elaborazione dei programmi di
  riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero
  del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione; società di
  trasformazione urbana; c) adozione di misure di controllo
  dell’urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di
  incidente rilevante e in altre aree sensibili; d) elaborazione dei programmi URBAN; e) promozione, nell’ambito delle intese
  istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni per nodi
  di interscambio modali; f) piani regolatori portuali ed
  aeroportuali. 4. La Direzione generale per le reti svolge
  le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio delle reti elettriche,
  idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico; b) determinazione delle tariffe dell’acqua
  erogata tramite le reti idriche; c) programmazione e gestione delle reti
  nazionali; d) programmazione, finanziamento,
  realizzazione e gestione delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed
  acquedottistiche nelle aree depresse; e) vigilanza sul Registro italiano dighe;  f) opere necessarie e consequenziali al
  rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque. 5. La Direzione generale per l'abusivismo
  svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo
  edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni; b) supporto agli enti locali e alle regioni
  nella individuazione e repressione dell’abusivismo edilizio; c) promozione dei piani di recupero
  territoriale; d) repressione delle violazioni urbanistiche
  e coordinamento dell'attività delle commissioni per l’uso della forza
  pubblica; e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti
  pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri
  sostitutivi in materia; f) promozione di accordi di programma quadro
  contro l'abusivismo su beni demaniali, da stipularsi nell'ambito delle intese
  istituzionali di programma. 6. La direzione generale per i programmi
  europei assicura il coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero
  nei seguenti ambiti: a) gestione dei programmi di iniziativa
  comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III; b) esercizio dei compiti relativi
  all'attività di gestione e pagamento e ai segretariati tecnici dei programmi
  affidati all'Italia; c) gestione dei programmi di iniziativa
  comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS; d) partecipazione ai gruppi di lavoro
  internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR; e) monitoraggio delle iniziative, dei
  programmi e degli interventi. 7. La direzione generale per gli organi
  decentrati (Provveditorati, genio civile OO.MM. Magistrati delle acque e del
  Po) svolge, fino alla emanazione dello statuto dell’Agenzia dei trasporti
  terrestri e delle infrastrutture ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del
  decreto legislativo n. 300 del 1999, e fino al riordino degli uffici del
  Magistrato delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza del
  Ministero nei seguenti ambiti:  a) coordinamento delle attività dei
  provveditorati regionali delle opere pubbliche, che restano uffici
  dirigenziali di livello generale, e degli uffici periferici in materia di
  opere pubbliche; b) coordinamento degli uffici del Magistrato
  alle acque di Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi
  interventi; c) convenzioni per l’utilizzazione sul
  territorio dei suddetti uffici fino all'istituzione dell’Agenzia per i
  trasporti interni e per le infrastrutture. 8. La Direzione per le politiche del
  personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento
  e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri
  Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti
  istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare,
  svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
  ambiti:  a) redazione del bilancio e sua gestione
  relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la
  legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
  controllo; b) profili comuni inerenti al rapporto di
  lavoro e formazione del personale; c) coordinamento funzionale e supporto
  nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli
  uffici e di semplificazione delle procedure; d) attività di contrattazione sindacale,
  gestione del contenzioso; e) gestione della posizione di stato e del
  trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza
  tecnico-scientifica del Ministero; f) gestione dei beni patrimoniali, economato
  e cassa; g) cerimoniale, onorificenze; h) supporto tecnico-organizzativo
  all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del
  lavoro; i) relazioni con il pubblico, ad esclusione
  di quelle relative all’applicazione della legge quadro in materia di opere
  pubbliche;  l) attività’ di vigilanza e di ispezione
  interna. Articolo
  5 Dipartimento
  per le opere pubbliche e per l’edilizia 1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e
  per l’edilizia e’ articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
  generale: a) Direzione per la regolazione dei lavori
  pubblici; b) Direzione per le strade ed autostrade;  c) Direzione per l’edilizia statale e per
  gli interventi speciali;  d) Direzione per l’edilizia residenziale e
  le politiche abitative. 2. La Direzione generale per la regolazione
  dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
  seguenti ambiti: a) indirizzo e regolazione delle procedure
  di appalto di lavori pubblici; b) definizione delle normative tecniche di
  settore; c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e
  con l’Osservatorio dei lavori pubblici; d) supporto all’attuazione della legge
  quadro in materia di lavori pubblici; e) predisposizione degli schemi contrattuali
  e dei capitolati. 3. La Direzione generale per le strade e
  autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
  seguenti ambiti:  a) alta vigilanza sull’ANAS e sui gestori
  delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; b) compiti relativi alle concessioni di
  costruzione e gestione di infrastrutture viarie di rilievo nazionale; c) relazioni e accordi internazionali nel
  settore delle reti di trasporto viario; d) regolamentazione dei servizi stradali ed
  autostradali; e) tenuta e aggiornamento dell’Archivio
  nazionale delle strade. 4. La Direzione generale per l’edilizia
  statale e per gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del
  Ministero nei seguenti ambiti:  a) opere pubbliche di competenza statale,
  ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria,
  di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate,
  le Forze di polizia e i Vigili del fuoco; b) zone sismiche e edilizia antisismica; c) interventi per la ricostruzione; d) interventi di competenza statale per la
  città di Roma-Capitale; e) interventi previsti da leggi speciali. 5. La Direzione generale per l’edilizia
  residenziale e le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del
  Ministero nei seguenti ambiti:  a) compiti di edilizia sovvenzionata ed
  agevolata di spettanza statale, con esclusione dell’edilizia per le Forze
  armate e di Polizia; b) disciplina delle cooperative edilizie; c) misure dirette a far fronte al disagio
  abitativo; d) locazioni ed equo canone; e) iniziative sociali e comunitarie in materia
  di accesso all’abitazione; f) mutui edilizi; g) programmi già di pertinenza del
  Segretariato generale CER. Articolo
  6 Dipartimento
  per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo 1. Il Dipartimento per la navigazione e il
  trasporto marittimo e aereo è articolato nei seguenti uffici di livello
  dirigenziale generale:  a) Direzione per la navigazione e il
  trasporto marittimo e interno; b) Direzione per le infrastrutture della
  navigazione marittima; c) Direzione per la navigazione aerea. 2. La Direzione generale per la navigazione
  e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del
  Ministero nei seguenti ambiti:  a) disciplina della navigazione marittima;  b) disciplina internazionale dei trasporti
  marittimi; c) sicurezza della navigazione in acque
  marittime e interne, sinistri in acque marittime; d) servizi di trasporto sovvenzionato con le
  isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) formazione, aggiornamento e rapporto di
  lavoro del personale della navigazione marittima; f) proprietà navale e regime amministrativo
  delle navi; g) interventi a sostegno della flotta e
  delle costruzioni navali; h) disciplina della nautica da diporto e per
  finalità private; i) vigilanza sugli enti di settore e
  sull’Istituto nazionale di architettura navale; l) predisposizione della normativa tecnica
  di settore. 3. La Direzione generale per le
  infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di
  competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere marittime,
  classificazione, costruzione e manutenzione dei porti, delle opere edilizie a
  servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali
  nei porti di rilievo nazionale e internazionale; b) vigilanza e regolazione delle attività e
  servizi portuali e del lavoro nei porti; c) tutela del demanio marittimo e gestione
  del demanio marittimo non di competenza regionale; d) sistema idroviario padano-veneto; e) vigilanza sulle autorità portuali e sugli
  altri enti di settore; f) predisposizione della normativa tecnica
  di settore. 4. La Direzione generale della navigazione
  aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che
  seguono, ferme restando le funzioni attribuite all’Ente nazionale aviazione
  civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;  a) indirizzo, vigilanza e controllo in
  materia aeronautica; b) promozione di accordi comunitari e
  internazionali; c) programmazione ed elaborazione dei
  rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;  d) valutazione dei piani di investimento nel
  settore aeroportuale; e) monitoraggio e statistiche sull'attività
  di trasporto aereo. 5. Il Dipartimento per la navigazione e il
  trasporto marittimo e aereo per l’esercizio in sede periferica delle funzioni
  di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle capitanerie di porto. Articolo
  7 Dipartimento
  per i trasporti terrestri e per i sistemi  informativi
  e statistici 1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri
  è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione della motorizzazione e
  sicurezza del trasporto terrestre; b) Direzione dei sistemi di trasporto ad
  impianti fissi; c) Direzione autotrasporto di persone e
  cose; d) Direzione del trasporto ferroviario; e) Direzione per i sistemi informativi e
  statistici. 2. La Direzione generale della
  motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di
  competenza del Ministero nei seguenti ambiti:  a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di
  veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada.
  Normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; c) parco circolante e conducenti; d) edilizia di servizio, impianti e
  attrezzature; e) centro elaborazione dati Motorizzazione; f) individuazione di standard e
  predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche
  costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla
  segnaletica stradale; g) prevenzione degli incidenti e sicurezza
  stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano
  nazionale della sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilità; h) normativa di settore nazionale e
  internazionale; i) relazione al Parlamento sullo stato della
  sicurezza stradale; j) centro di documentazione sui problemi
  della circolazione e sicurezza stradale; k) omologazione dei dispositivi di
  regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni. 3. La Direzione generale dei sistemi di
  trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero
  nei seguenti ambiti: a) rapporti con l’Agenzia per la parte di
  competenza; b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di
  trasporto ad impianti fissi; c) normativa di settore nazionale ed
  internazionale; d) costruzione e gestione delle
  infrastrutture per i trasporti rapidi di massa;  e) coordinamento e monitoraggio sulle
  funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale. 4. La Direzione generale autotrasporto di
  persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
  ambiti: a) trasporti nazionali ed internazionali di
  persone e cose, ivi comprese i prezzi e le tariffe; b) interventi statali a favore delle imprese
  di trasporto e cose; c) normativa di settore nazionale ed
  internazionale d) monitoraggio e statistiche sull'attività
  di trasporto di persone e cose. 5. La Direzione generale del trasporto
  ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
  ambiti: a) coordinamento e vigilanza sui
  concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio; b) attività di vigilanza sui progetti; c) analisi economiche; d) contratti di programma; e) vigilanza sulle linee ferroviarie; f) definizione di standard e di norme di
  sicurezza. 6. La Direzione per i sistemi informativi e
  statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e
  statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione
  unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici
  dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle
  indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge
  le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione e sviluppo dell’informatizzazione,
  ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l’informatica per la pubblica
  amministrazione; b) monitoraggio, controllo ed elaborazione
  dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed
  economica del Ministero. Articolo
  8 Comando
  generale del Corpo delle capitanerie di porto 1. Il Comando generale del Corpo delle
  capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici
  di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
  seguenti ambiti: a) ricerca e soccorso in mare; b) gestione operativa, a livello centrale,
  del sistema di controllo del traffico marittimo; c) esercizio delle competenze tecniche in
  materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e
  circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri; d) rapporti con organismi nazionali ed
  internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione
  marittima;  e) coordinamento delle attività,
  organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto; f) impiego del personale delle capitanerie
  di porto; g) predisposizione della normativa tecnica
  di settore. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto
  continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente
  secondo le direttive dei Ministri competenti. Capo
  III Articolo
  9 Dotazione
  organica 1. La dotazione organica del Ministero delle
  infrastrutture e dei trasporti in sede di prima attuazione del decreto
  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è costituita dalla sommatoria della
  dotazione organica del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione
  determinata in complessive 8655 unità ivi comprese le qualifiche
  dirigenziali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile
  1997 (settore motorizzazione civile e trasporti in concessione); con decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996 (settore marittimo)
  e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999 (settore
  aviazione civile) con esclusione delle 39 unità di personale previste per
  l’ufficio provinciale della motorizzazione civile di Trento, in attuazione
  dell'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
  1987, n. 527, nel testo aggiunto dall’articolo 1 del decreto legislativo 21
  settembre 1995, n. 429, nonché della dotazione organica del soppresso
  Ministero dei lavori pubblici determinata in complessive 5418 unità con
  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, come
  modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre
  1999, con esclusione di novantotto unità di personale in servizio presso il
  predetto Ministero - Direzione generale della difesa del suolo, che
  confluiscono nella dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della
  tutela del territorio, in conformità alla allegata tabella A. A tale
  dotazione organica va aggiunta la consistenza numerica del personale
  trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici dall’articolo 10, comma
  1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A decorrere
  dalla data di cui al comma 3, dell’articolo 10 dello stesso decreto
  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la dotazione organica del Ministero delle
  infrastrutture e dei trasporti va altresì incrementata dalla consistenza
  numerica del personale in servizio presso l’ufficio per Roma Capitale e
  grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
  Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La dotazione organica del Ministero delle
  infrastrutture e dei trasporti, come sopra determinata, è ridotta in misura
  corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti
  assunti in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
  dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La predetta dotazione organica
  comprensiva del personale della Agenzia dei trasporti terrestri e delle
  infrastrutture sarà automaticamente ridotta dalla data di avvio dell'attività
  della predetta Agenzia determinata dalla emanazione del relativo statuto,
  ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in misura
  corrispondente al contingente di personale individuato per tale Agenzia nel
  relativo statuto. 4. E' istituito il ruolo unico del personale
  non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del
  soppresso Ministero dei trasporti e quello del soppresso Ministero dei lavori
  pubblici tranne quello in servizio, alla data del 1. gennaio 2001, presso la
  Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita, nonché il
  personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi,
  nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio
  dei Ministri come verrà determinato con decreto del Presidente del Consiglio
  dei Ministri. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto
  del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di
  provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle
  normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche
  professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni
  dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque
  portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto
  collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri. 5. Con le modalità di cui all’articolo 45
  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione
  delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel
  Ministero dai Ministeri soppressi.  6. Le dotazioni organiche di cui alla
  tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai
  sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di
  natura contrattuale. Articolo
  10 Uffici
  di diretta collaborazione 1. L’organizzazione degli uffici di diretta
  collaborazione del Ministero è disciplinata con apposito regolamento. 2. Ove il suddetto regolamento non sia
  entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto
  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano, nell'ordine:  a) il regolamento disciplinante gli uffici
  di diretta collaborazione del Ministero dei lavori pubblici; b) le disposizioni del regio decreto-legge
  10 luglio 1924, n.1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597. Articolo
  11 Verifica
  dell’organizzazione del Ministero 1. Ogni due anni l'organizzazione del
  Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la
  funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
  si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
  regolamento. Articolo
  12 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del
  presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della
  Repubblica 24 aprile 1998, n.202, recante norme sull'organizzazione del
  Ministero dei trasporti e della navigazione, fatto salvo l’articolo 18, comma
  2, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
  Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, recante disposizioni sulla
  rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali,
  delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del
  Ministero dei lavori pubblici. Articolo
  13 Disposizione
  finale 1.L’attuazione del presente regolamento non
  comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
  Stato. Articolo
  14 Entrata
  in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a
  decorrere dalla data di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo
  30 luglio 1999, n. 300. Il presente decreto, munito del sigillo
  dello Stato, sarà’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
  di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 2001 CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio
  2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle
  infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 370  | 
  
  
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