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      Il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno 2003, presso il Dipartimento
      degli Affari Interni e Territoriali, si sono incontrate la delegazione di
      parte pubblica, composta dal  Prefetto
      Dott. Sabato Malinconico - Capo Dipartimento per gli affari interni e
      territoriali e dal Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese - Direttore
      Centrale per le risorse umane
      
       
      e
      
       
      la
      delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle
      Organizzazioni sindacali: CGIL/F.P., CISL/FPS, UIL/PA, CISAL INTESA,
      CONFSAL/UNSA, FLP.
      
       
      Al
      termine della riunione le parti sottoscrivono il presente testo relativo
      all’accordo collettivo integrativo per l’attuazione della mobilita’
      volontaria all’interno dell’Amministrazione ai sensi dell’art.5, 1°
      comma, del ccnl 2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003.
      
       
       
      ACCORDO
      COLLETTIVO INTEGRATIVO  PER
      L’ATTUAZIONE
      
       
       DELLA
      MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE
      
      
      
       
      Articolo
      1
      
      
      
       
      Il
      presente accordo collettivo integrativo di amministrazione si applica al
      personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno destinatario del
      ccnl - comparto ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003. 
      
       
      Articolo
      2
      
       
      Il
      presente accordo ha la medesima durata temporale del ccnl e rimane
      comunque in vigore fino alla sottoscrizione del successivo.
      
       
      Da
      tale ultima data decorrerà il termine di trenta giorni per la disdetta da
      una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le
      disposizioni in esso contenute rimangono in vigore fino a quando non siano
      sostituite dal successivo accordo integrativo.
      
       
      Articolo
      3
      
       
      La
      libera consultazione delle graduatorie degli aspiranti al trasferimento e
      l’informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del
      ccnl - comparto ministeri dell’atto dispositivo del trasferimento –
      almeno 10 giorni prima della sua esecuzione – costituiscono le modalità
      di verifica del rispetto dell’accordo.
      
       
      La
      circolare emanata dalla Amministrazione con la quale viene comunicata la
      possibilità di visualizzare le graduatorie di trasferimento di cui al
      precedente comma costituisce notifica delle stesse.
      
       
      Articolo
      4
      
       
      Le
      graduatorie, predisposte dalla Amministrazione per profilo professionale
      di ogni posizione economica – n. 48 – si riferiscono ai dipendenti in
      servizio che aspirano al trasferimento da un ambito provinciale ad un
      altro, la cui istanza dovrà indicare esclusivamente il comune capoluogo
      di provincia desiderato. 
      
       
      Saranno
      altresì predisposte le graduatorie relative alle istanze di trasferimento
      da un comune ad un altro della medesima provincia. Potranno essere
      inseriti in graduatorie comunali solo i dipendenti che già prestano
      servizio  nell’ambito della provincia.
      
       
      Per
      i trasferimenti da effettuarsi nei comuni capoluogo di provincia fra
      uffici dislocati in sedi diverse, l’amministrazione predispone le
      graduatorie e fornisce informazione preventiva alle organizzazioni
      sindacali dell’atto dispositivo del trasferimento.
      
       
      I
      trasferimenti di cui al comma precedente, ad eccezione di quelli verso
      uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari,  verranno disposti seguendo l’ordine di presentazione delle
      domande. L’Amministrazione ne fornirà informazione preventiva alle  
      organizzazioni sindacali.
      
       
      Dei
      trasferimenti nell’ambito dell’Ufficio verrà data informazione
      preventiva alla RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria
      territoriali firmatarie del ccnl. Nelle domande potranno essere indicati
      fino a due uffici. Il trasferimento in uno degli uffici richiesti comporta
      la cancellazione dalla graduatoria dell’altro ufficio richiesto. 
      
       
      Articolo
      5
      
       
      L’istanza
      di rinuncia alla richiesta di trasferimento può essere prodotta in
      qualsiasi momento, senza pregiudicare la posizione in graduatoria per
      l’eventuale altra sede richiesta.
      
       
      Articolo
      6
      
       
      Le
      graduatorie degli aspiranti al trasferimento da una provincia ad
      un’altra saranno formate secondo i criteri individuati nell’allegato
      n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.
      
       
      Secondo
      i medesimi criteri saranno altresì predisposte le graduatorie relative
      alle istanze di trasferimento da un comune ad un altro della medesima
      provincia.
      
       
      Articolo
      7
      
       
      In
      presenza di disponibilità di organico nelle sedi richieste, si potrà
      procedere al trasferimento del dipendente classificato al secondo o terzo
      posto in graduatoria adottando contestualmente il provvedimento anche per
      gli altri che lo precedono; per questi ultimi il provvedimento avrà
      esecuzione differita per un periodo non superiore ai sei mesi.
      
       
      Articolo
      8
      
       
      Le
      graduatorie verranno aggiornate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni
      anno. A tal fine saranno prese in considerazione le domande che saranno
      presentate all’Ufficio di appartenenza entro il 30 ottobre e il 30
      aprile.
      
       
      Nelle
      domande potranno essere indicate fino a due comuni capoluogo di provincia
      in ordine di preferenza.
      
       
      Per
      quanto attiene alle graduatorie comunali, nelle domande potranno essere
      indicati fino a due comuni nell’ambito della stessa provincia.
      
       
      Gli
      Uffici presso i quali gli interessati presentano le domande di
      trasferimento sono tenuti a trasmettere – via fax – alla scadenza del
      predetto termine, l’elenco delle istanze ricevute e quindi ad inoltrare
      nello stesso termine, con il mezzo più rapido, l’intera documentazione,
      senza esprimere alcun parere.
      
       
      Articolo
      9
      
       
      Entro
      30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie l’Amministrazione
      determina gli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico per i
      quali s’intende ricorrere alla mobilità, con l’indicazione delle
      posizioni economiche e dei profili professionali.
      
       
      Tali
      dati saranno oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni
      sindacali firmatarie del ccnl entro 30 giorni dalla pubblicazione delle
      graduatorie. Il confronto dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi.
      
       
      Le
      vacanze di organico di cui al comma 1 sono rese pubbliche con le stesse
      modalità previste dall’art.3, comma 2.
      
       
      Articolo
      10
      
       
      Il
      personale interessato potrà prendere visione, con le stesse modalità di
      cui all’articolo 3, della situazione numerica relativa alle presenze e
      alle piante organiche territoriali del personale dei profili professionali
      di ciascuna provincia e comune.
      
       
      Articolo
      11
      
       
      Entro
      il 30 giugno di ciascun anno le parti si incontrano per la verifica della
      attuazione del presente accordo.
      
       
      Articolo
      12
      
       
      Il
      personale “comandato” o “fuori ruolo” non matura in detta
      posizione l’anzianità di sede prevista nei criteri individuati
      nell’allegato al presente accordo.
      
       
      Articolo
      13
      
       
      Il
      personale trasferito nella provincia 
      richiesta non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per
      altra provincia per un periodo di tre anni. Analogamente, per lo stesso
      periodo, il personale trasferito nel comune richiesto non potrà
      presentare nuova istanza di trasferimento per altro comune.
      
       
      In
      caso di rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi richieste il
      dipendente non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per quella
      stessa sede prima del triennio.
      
       
      I
      divieti di cui al comma 1 non operano nel caso in cui il trasferimento
      venga attuato dall’Amministrazione nella seconda delle due sedi indicate
      dall’interessato.
      
       
      Il
      dipendente potrà presentare istanza di rinuncia al trasferimento, entro
      il termine di 10 giorni – via fax – dalla notifica della proposta di
      trasferimento, propedeutica al provvedimento che lo dispone. In tal caso
      non potrà presentare domanda di trasferimento per quella sede per un
      triennio.
      
       
      Articolo
      14
      
       
      Gli
      interessati potranno presentare reclami avverso i punteggi attribuiti
      entro 30 giorni dal termine di cui al precedente art. 3, comma 2.
      
       
      Ove
      ne ricorrano i presupposti, entro i 30 giorni successivi,
      l’Amministrazione procederà alla rettifica dei dati dandone
      comunicazione all’interessato.
      
       
      Nel
      caso in cui le operazioni di rettifica diano luogo a variazioni nelle
      posizioni in graduatoria, l’Amministrazione – entro il suddetto
      termine – procederà con le modalità di cui al precedente art. 3, comma
      2.
      
       
      Articolo
      15
      
       
      L’Amministrazione
      dispone lo scambio di sede in ambito regionale tra i dipendenti di pari
      profilo professionale collocati in graduatorie comunali o provinciali,
      tenuto conto che ciò non comporta alterazioni all’organico di sede.
      
       
      Detto
      scambio avverrà seguendo l’ordine di graduatoria degli interessati.
      
       
      La
      rinuncia da parte di un dipendente allo scambio di sede proposto – che
      dovrà pervenire alla Direzione centrale per le risorse umane del
      Dipartimento per gli affari interni e territoriali entro cinque giorni
      dall’avvenuta notifica dello stesso – ne comporta necessariamente la
      revoca anche nei confronti dell’altro dipendente interessato.
      
      
      
       
      Decorsi
      i cinque giorni indicati , il trasferimento è disposto con provvedimento
      irrevocabile da adottarsi nei 15 giorni successivi.
      
       
      Articolo
      16
      
       
      Con
      cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
      accordo, le parti firmatarie del ccnl si incontrano per l’esame delle
      questioni controverse sull’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie e
      in caso di contenzioso.
      
       
      Articolo
      17
      
       
      Restano
      salve le applicazioni dei benefici  previste
      da specifiche disposizioni normative.
      
       
      Articolo18
      
       
      Entro
      15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si provvederà a
      portarlo a conoscenza degli Uffici centrali e periferici.
      
       
      Il
      presente accordo verrà attuato in via sperimentale per il periodo di sei
      mesi, al termine del quale si procederà ad un incontro di verifica fra le
      parti. 
      
       
       
      ALLEGATO
      1
      
       
       
      
       
      CRITERI
      PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
      
       
      A)   
      CONDIZIONI DI FAMIGLIA
      
       
       A1)
      Per il coniuge non divorziato né separato giudizialmente o
      consensualmente con atto omologato dal tribunale  
       punti 1
      
       
       A2)
      Per ogni figlio a carico di età superiore ad anni 6        
            punti 1
      
       
       A3)
      Per ogni figlio a carico di età inferiore ad anni 6        
            punti 1,20
      
       
       A4)
      Se l’impiegato non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato,
      separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
      tribunale, semprechè dagli atti risulti che i figli siano stati affidati
      al genitore in questione     
      punti 2 
      
       
      A5)
      Ricongiungimento al coniuge
      
       
      Ricongiungimento
      a coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente
      con atto omologato dal tribunale, che svolge attività lavorativa da
      almeno un anno non trasferibile   
         punti 2
      
       
       A6)
      Ricongiungimento ai figli
      
       
      Ricongiungimento
      ai figli minori, affidati all’altro coniuge, effettivamente residenti
      altrove da almeno un anno, da parte dei dipendenti divorziati, separati
      giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale            
            punti
      1
      
       
       A7)
      Ricongiungimento: altri casi (può essere attribuito un solo
      punteggio pur in presenza di più casi ricompresi nelle ipotesi di cui ai
      punti a) e b)
      
       
      a)
      ricongiungimento a coniuge, non  divorziato
      né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
      tribunale, figli, genitori o fratelli ( in questi ultimi due casi se non
      ci sono fratelli conviventi) in caso di gravi infermità invalidanti e non
      assistibili altrimenti che con il diretto concorso dell’interessato e
      purchè le infermità abbiano carattere continuativo o permanente      
          punti 4
      
       
      b)
      ricongiungimento ai genitori del coniuge- in caso di gravi infermità
      invalidanti e non assistibili altrimenti che con il diretto concorso
      dell’interessato e purchè le infermità abbiano carattere continuativo
      o permanente                punti 1
      
      
      
       
      B)    
      CAUSE DI DISAGIO NELLA SEDE DI SERVIZIO
      
       
       a)
      sfratti in sedi ad alta densità abitativa   
                       
            punti 0,20
      
       
       b)
      sede colpita da grave calamità naturale (evento verificatosi
      nell’ultimo triennio)         
      punti 0,50
      
       
       
      
       
      c)
      distanza dalla sede cui aspira per ogni 100 chilometri di distanza tra la
      sede di servizio e quella richiesta (per il calcolo si farà riferimento
      esclusivamente a quello indicato sull’orario ufficiale delle FF.SS. e
      dei servizi in concessione sostitutivi)                                   
                       
                                         
                       
                       
            punti
      0,10
      
       
       
      
       
      d)
      distanza dalla prima sede cui aspira per ogni 100 Km. oltre i 600 Km.
      
       
                       
                       
                                         
                 
      punti 0,20
      
       
       
      
       
      C)  
      ANZIANITA’
      
       
       
      
       
      C1)
      Anzianità di servizio (con esclusione di periodi di assenza che
      interrompono il rapporto di impiego), per ogni servizio di ruolo prestato
      nell’Amministrazione dell’Interno:
      
       
      a)  
      per i primi 5 anni o frazione superiore a sei mesi 
      
       
      per
      ogni anno punti 0,50
      
       
      b) 
      per ulteriori 5 anni o frazione superiore a sei mesi
      
       
      per
      ogni anno punti 1,50
      
       
           
      c)  per ogni ulteriore
      anno o frazione superiore a sei mesi         
      punti 2
      
       
       
      
       
       
      
       
      C2)
      Anzianità di sede (deve essere valutata con riferimento
      all’ultima posizione economica posseduta, con esclusione di periodi di
      assenza che interrompono il rapporto di impiego e dei periodi prestati in
      posizione di comando o fuori ruolo presso altra sede)
      
       
      a)
      nei casi di trasferimento di ufficio, che comporti il cambio di città non
      dovuto a motivi di incompatibilità ambientale, per ogni anno o frazione
      superiore a sei mesi                                                                                                      
      punti 0,50
      
       
      b)
      per ogni anno di servizio nella sede di prima ininterrotta attuale
      assegnazione                                                                                                             
      punti 0,20
      
       
       
      c)  per la permanenza di almeno 10 anni nella sede ove si presta
      servizio.
      
       
                       
                                                                                                                 
      punti 1
      
       
       
      
       
      C3)
      Valutazione della data di presentazione della domanda (dal 1995)
      
       
      (deve
      essere valutata con riferimento all’ultima posizione economica
      posseduta,  per ogni anno
      dalla data di presentazione della domanda, per ciascuna sede):
      
       
          
          a) per ognuno dei primi 5 anni           
                       
                   
      punti 0,50
      
       
          
          b) per ogni ulteriore anno         
                       
                       
             punti
      1
      
       
      D)  
      ESIGENZE DI STUDIO
      
       
      Frequenza
      di corsi pluriennali finalizzati al conseguimento di titoli di studio in
      corsi universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria,
      secondaria e di qualificazioni professionali, statali pareggiate o
      legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo di
      studio legale, attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento
      pubblico, semprechè nella sede di servizio e in sedi limitrofe non esista
      la possibilità di frequentare tali corsi:
      
       
      a)
      per il dipendente                               
                      
           punti
      0,20
      
       
      b)
      per ogni componente il nucleo familiare  
                      
           punti 0,10
      
       
      E)   
      MOTIVI DI SALUTE
      
       
      E1)
      Infermità del dipendente
      
       
      Grave
      alterazione dello stato di salute che comporti la necessità prolungata di
      accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione e/o psicoterapiche
      assenti nella sede attuale e presenti in quella richiesta o in sedi
      limitrofe               
      punti 5
      
      
      
       
      E2)
      Infermità dei componenti il nucleo familiare
      
       
      Grave
      alterazione dello stato di salute di un componente il nucleo familiare
      convivente che comporti prolungata necessità di accedere a strutture
      sanitarie, di riabilitazione o psicoterapiche assenti nella sede attuale e
      presenti in quella richiesta o limitrofe  
            
      punti 2  |