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       CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2002-2005
      
       
      Il giorno 1.03
      2004, presso la direzione generale per l’amministrazione generale e per
      gli affari del personale, si sono incontrate :la delegazione di parte
      pubblica e la delegazione di parte sindacale.
      
       
      Visto il ccnl
      relativo al comparto ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e il
      biennio economico 2002-2003;
      
       
      Acquisito il
      visto dell’ufficio centrale del bilancio;.
      
       
      Vista la nota
      del 18.02.2004 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento
      della funzione pubblica
      
       
      Le parti
      sottoscrivono il seguente  contratto
      collettivo integrativo 
      
       
      Art. 1 campo di applicazione
      
       
      Il presente contratto collettivo
      integrativo, di seguito chiamato ccni, si applica a tutto il personale con
      rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente
      dal ministero dell'interno destinatario del c.c.n.l.
      comparto ministeri, esclusi i dirigenti e il personale della carriera
      prefettizia.
      
       
      Nel testo del
      contratto si intende per c.c.n.l. 
      il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri
      stipulato il 12 giugno 2003.
      
       
      Art.
      2 durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
      
      
      Il
      contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002- 31 dicembre 2005 per la
      parte normativa ed il periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2003 per la
      parte economica. Per il fua 2003 le parti si incontreranno entro il 
      30 settembre p.v. gli effetti del contratto decorrono dal giorno
      successivo alla data di stipulazione. Il presente contratto, alla scadenza
      si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non se sia stata data
      disdetta da una delle parti lettera raccomandata almeno 3 mesi prima di
      ogni singola scadenza.. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
      rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
      successivo contratto.
      
       
      Il presente ccni
      è portato a conoscenza di tutti gli uffici centrali e periferici
      dall’amministrazione entro 5 giorni dalla stipulazione, anche attraverso
      il sito internet.
      
       
      Ai fini della contrattazione del fondo
      unico di amministrazione per gli anni 2004 e 2005 le parti si
      incontreranno entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento.
      
      
      
       
      ART. 3 RELAZIONI SINDACALI
      PER
      QUANTO RIGUARDA LE RELAZIONI SINDACALI SI RICHIAMANO LE DISPOSIZIONI
      PREVISTE DALL'ART. 3 DEL CCNi 1998/2001
      
       
      Le
      parti riconoscono nel sistema delle relazioni sindacali uno dei fattori
      principali per lo sviluppo e la modernizzazione della pubblica
      amministrazione. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e della
      responsabilità dell’Amministrazione e delle Organizzazioni sindacali,
      il sistema delle relazioni sindacali è incentrato sui modelli relazionali
      del C.C.N.L. 
      e sul rafforzamento della concertazione nelle tematiche di comune
      interesse.
      
       
      In particolare, le parti contraenti
      riconoscono nella contrattazione lo strumento d’intervento sui processi
      di riforma e riorganizzazione del lavoro pubblico che consente di
      perseguire, congiuntamente, il miglioramento della qualità dei servizi,
      la valorizzazione del lavoro pubblico e lo sviluppo della professionalità
      dei lavoratori. 
      
       
      In merito agli
      altri istituti di partecipazione disciplinati dagli articoli 4, 6 e 7 del C.C.N.L. 
      si precisa che:
      
       
      a)     il
      termine entro il quale l’Amministrazione fornisce le informazioni
      “anche a richiesta”, previste all’art. 6, lett. A), comma 1 del C.C.N.L.,
      è fissato in 30 giorni dal ricevimento della richiesta;
      
       
      b)    
      l’informazione preventiva è fornita ai soggetti e
      nelle materie indicate all’art. 6, lett. A), comma 2 del C.C.N.L.
       almeno 15 giorni prima,
      inviando contestualmente la documentazione necessaria;
      
       
      c)   
      l’informazione successiva è fornita ai soggetti e nelle materie
      indicate all’art. 6, lett. A), comma 3 del C.C.N.L.,
      entro 10 giorni dall’emanazione dell’atto o provvedimento. 
      
       
      Nella materia
      “distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative
      prestazioni” indicata al medesimo comma, punto 1, lett. i) e punto 2,
      lett. f), l’informazione è fornita con cadenza trimestrale.
      
       
      Ai sensi
      dell’art. 30, comma 3 del C.C.N.L. 
      le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate
      risultanti a consuntivo, limitatamente all’anno di riferimento in cui si
      è verificato l’avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione
      e saranno comunicate alle Organizzazioni sindacali entro il 30 aprile di
      ciascun anno.
      
       
      In ciascuna sede
      di contrattazione a seguito della elezione della RSU, qualora non si sia
      già provveduto, sarà individuato l’ufficio competente a gestire le
      relazioni sindacali.     
       
      
       
      ART. 4  -  
      Contrattazione Collettiva Integrativa
      
      
      
       
      E’ demandata
      alla contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art.5
      del ccnl, l’individuazione dei criteri generali per l’attuazione della
      mobilità volontaria dei dipendenti del ministero dell’interno  tra sedi centrali e periferiche o tra sedi periferiche nonché
      della mobilità all’interno del comparto o con gli altri comparti.
      
       
      Le parti si
      incontreranno entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente
      contratto per verificare la possibilità di integrare le materie oggetto
      di informazione preventiva e/o successiva, ai sensi dell'art.5 comma 2 del
      ccnl con particolare riferimento a:
      
       
      1-      
      Politiche  occupazionali
      per il reclutamento del personale, sia dall’esterno che dell’interno
      dell’amministrazione e in riferimento anche ad assunzioni a tempo
      determinato;
      
       
      2-      
      Indicazione delle risorse finanziarie attribuite al ministero
      dell’interno utilizzabili ai fini retributivi o che influiscano 
      sull’organizzazione del lavoro
      
       
      3-      
      Distribuzione delle ore di lavoro
      di lavoro straordinario e relative prestazioni .
      
       
       Procedure di
      raffreddamento  dei conflitti
      
       
      Fermo
      restando il contenuto dell’art. 11 del C.C.N.L.,
      qualora insorgano controversie tra le parti, a livello di Amministrazione
      o nelle sedi individuate come sede di contrattazione a seguito della
      elezione della RSU, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 5 giorni
      dal verificarsi del fatto.    
      
      
                      
      
      
       
       ART.
      5  Interpretazione
      autentica
      
       
      Fermo restando
      il contenuto dell'art.12 del C.C.N.L.,
      qualora insorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione
      del contratto, ciascuna delle parti, prima di dare attuazione a qualsiasi
      iniziativa, invia richiesta scritta alla Direzione Generale per
      l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale - Ufficio di
      Organizzazione ed alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto;
      la definizione consensuale della controversia avviene entro i 15 giorni
      successivi alla richiesta. 
      
       
       ART. 
      6 Comitato pari opportunità
      
      
      Il Comitato per
      le pari opportunità, già istituito presso l'Amministrazione civile
      dell'Interno, opera secondo quanto previsto all’art. 7 del C.C.N.L..
      L'Amministrazione si impegna a favorire l'operatività garantendo il pieno
      funzionamento del Comitato, nonché a 
      pubblicizzare, nell'ambito lavorativo, l'attività 
      da esso svolta anche attraverso informazioni alle RSU e alle
      Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L..
      
       
      Il Comitato di
      cui al comma 1 può istituire in ogni prefettura capoluogo di Regione
      Comitati per le pari opportunità con compiti e modalità che saranno
      definiti dal medesimo Comitato.
      
       
      Codice
      di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 
      
       
       a
      seguito di proposta del comitato nazionale per le pari opportunità
      dell'amministrazione civile dell'interno e nel rispetto delle forme di
      partecipazione  di cui al ccnl
      1998-2001, l'amministrazione adotta, entro il 31 dicembre 2003, ai sensi 
      dell'art.17 del ccnl, il " codice di condotta 
      relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le
      molestie sessuali nei luoghi di lavoro". Del codice di cui al comma 1
      è garantita la più ampia informazione anche tramite strumenti telematici.
      
       
      ART. 7 
      Forme di
      partecipazione
      
       
      Ai
      sensi dell’art. 6, lett. D), comma 3, del C.C.N.L. è costituita la
      Conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle Organizzazioni
      sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale
      sono esaminate due volte l’anno le linee essenziali di indirizzo in
      materia di organizzazione e gestione dell’amministrazione, con
      particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di
      efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
      
       
      La
      Conferenza è presieduta dal Ministro dell’Interno o dal Sottosegretario
      delegato ed è composta dai Direttori Generali o dai Direttori Centrali
      delegati, da almeno tre Prefetti in sede, dal Presidente del Comitato per
      le pari opportunità o da un suo delegato e da 
      due rappresentanti di ciascuna Organizzazione sindacale abilitata
      alla contrattazione integrativa.
      
       
      La
      Conferenza è convocata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
      presente contratto. 
      
       
      Ai
      sensi dell’art.6, lett. D), comma 4, del C.C.N.L. sono costituite, senza
      oneri aggiuntivi, le seguenti Commissioni bilaterali:
      
       
      1.     per
      l’esame dei problemi connessi all’applicazione della legge n.59/1997 e
      le relative implicazioni di riorganizzazione;
      
       
      2.     per
      l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 626/1994 e
      di quelle previste dall’art. 4 del contratto integrativo del C.C.N.L.
      del comparto Ministeri. 1994-1997.
      
       
      Al
      fine di favorire la partecipazione ai momenti di riforma in atto nonché
      per l’approfondimento delle connesse specifiche problematiche
      concernenti, tra l’altro, l’organizzazione del lavoro, è costituita
      una Commissione bilaterale a livello di Amministrazione presieduta dal
      Sottosegretario delegato e composta dai Direttori Generali o dai Direttore
      Centrali delegati e da due rappresentanti di ciascuna Organizzazione
      sindacale abilitata alla contrattazione integrativa. La medesima
      Commissione si occupa inoltre di quanto previsto dall’art.6, lett. D)
      comma 4, del C.C.N.L.. 
      
       
      A
      livello provinciale, sulle materie previste dall’art.6, lett. D), comma 4, del C.C.N.L. è
      costituita, la Conferenza di rappresentanti dell’Amministrazione e delle
      Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa,
      presieduta dal Prefetto e composta dai titolari delle sedi individuate
      come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU, dalle RSU
      e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L..
      
       
      A
      livello di ministero la medesima conferenza è costituita a livello di
      ciascuna sede di contrattazione ed è presieduta dal titolare del potere
      di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito dell’ufficio o da
      un suo delegato.
      
       
      La composizione degli organismi di
      cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica
      e deve comprendere un’adeguata rappresentanza femminile. 
      
      
      ART. 8
      
       Articolazione
      delle tipologie dell’orario di lavoro 
      
      
      In attuazione di
      quanto previsto dall’art.4, comma 3, lett. A) del C.C.N.L., e in
      applicazione del “Regolamento recante norme per l’individuazione degli
      uffici e dei servizi esclusi dal regime di orario articolato su cinque
      giorni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1999, n.123,
      possono essere adottate le seguenti tipologie di orario di lavoro, anche
      coesistenti fra loro:
      
       
      a)       
      orario articolato su cinque giorni, che si attua con la prosecuzione della
      prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane, nell’ambito del quale le
      prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata
      fino al completamento dell’orario d’obbligo;
      
       
      b)      
      orario articolato su sei giorni che si svolge di norma per sei ore
      continuative antimeridiane;
      
       
      c)       
      orario flessibile, che si realizza con la previsione di fasce temporali
      entro le quali sono consentiti l’inizio e il termine della prestazione
      lavorativa giornaliera (flessibilità incompatibile con le turnazioni);
      
       
      d)      
      turnazioni a carattere residuale rispetto alle altre articolazioni e
      adottabili per determinate attività, che consentono di garantire la
      copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di
      servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni;
      
       
      e)       
      orario plurisettimanale, che consiste nel ricorso alla programmazione di
      calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o
      inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore. 
      
       
      L’orario di
      lavoro di cui al punto a) definito in sede di contrattazione decentrata,
      nell’ambito dell’orario di servizio, si articola su cinque giorni alla
      settimana dalle 8.00 alle 17.30 o dalle 8.00 alle 18.00, con possibilità
      di estensione sino alle 20.00, all’interno del quale deve essere
      prevista una pausa, la cui durata che, comunque, non può essere inferiore
      ai trenta minuti, è stabilita  in
      sede di contrattazione decentrata.
      
       
      L’Amministrazione,
      compatibilmente con le proprie esigenze di organizzazione dei servizi,
      favorisce l’attuazione di tutte le tipologie di orario di lavoro tenendo
      conto della realtà territoriale in cui opera l’ufficio, delle esigenze
      dell’utenza, delle necessità di determinate categorie di lavoratori che
      versano in svantaggiate situazioni familiari o condizioni fisiche. 
      
       
      La
      contrattazione integrativa decentrata procederà, nell’ambito di quanto
      previsto dal C.C.N.L. e dal  contratto,
      all’individuazione delle articolazioni dell’orario più funzionali a
      ciascun luogo di lavoro. 
      
       
      Al fine dell’applicazione delle
      tipologie di orario di lavoro, l’allegato “A” - che fa parte
      integrante del presente contratto - riporta le disposizioni vigenti in
      materia.
      
       
      Le parti
      concordano di rinviare ad un’apposita sessione negoziale, da tenersi
      entro il 15 luglio 2000 , l’individuazione degli uffici nei quali si può
      procedere ad una riduzione dell’orario sino a raggiungere le 35 ore
      settimanali.
      
       
      Si conviene di
      prevedere l’istituzione della “banca del tempo” o “banca delle
      ore”.
      
       
      Le parti
      concordano di rinviare l’individuazione dei relativi criteri ad apposita
      sessione negoziale da concludersi entro il mese di ottobre 2000.                                                            
       
      ART.
      9 Disposizioni particolari
      
       
      La formazione di cui all’art.26 del
      C.C.N.L. è stata disciplinata con l’accordo sottoscritto il 12 gennaio
      2000, che fa parte integrante del presente contratto. La parte economica
      è stata disciplinata con l’accordo per l’utilizzo del fondo unico di
      amministrazione anno 1999, sottoscritto il 12 gennaio 2000, che fa parte
      integrante del presente contratto.
      
       
      L’Amministrazione,
      nei limiti delle dotazioni informatiche di ciascuna sede individuata come
      sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU, consente
      l’utilizzo di un unico indirizzo di posta elettronica riservato ai
      soggetti sindacali di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del C.C.N.L.. Per
      l’utilizzazione di tale indirizzo ciascuna Organizzazione sindacale,
      abilitata alla contrattazione integrativa, designa un proprio incaricato.
      L’accesso alla posta elettronica avviene in fasce orarie stabilite a
      livello di sede.   
      
       
      
       
      ART. 10 Criteri
      per i passaggi
      
       
      Per la
      riqualificazione si utilizzeranno i cirteri 
      già stabiliti nel corso della precedente fase, con le seguenti
      eccezioni:
      
       
      Ø     
      Per
      l'accesso alla posizione economica B1 l'accertamento dell'idoneità e
      della professionalità necessaria verrà effettuato tramite superamento 
      di una prova selettiva  consistente
      nella somministrazione di test a risposta multipla da svolgersi a livello
      decentrato;
      
       
      Ø     
       ai
      fini  dell'accesso 
      a profili professionali relativi a posizioni economiche superiori
      verranno seguiti i seguenti  criteri
      
      
       
      Ø     
      Qualora
      venga richiesta la laurea, si considereranno le equipollenze stabilite
      dalle norme vigenti, di cui all'elenco allegato sub1 che fa parte
      integrante del presente accordo;
      
       
      Ø     
      Qualora
      venga richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado verranno
      presi in considerazione solo quelli conseguiti al termine di corsi 
      della durata di 5 o 4 anni, nonché i diplomi di operatore della
      gestione aziendale e operatore dell'impresa turistica di cui 
      al decreto  del
      ministero  della pubblica
      istruzione del 14 aprile 1997, pubblicato in g.u.  n.117 del  22.5.1997;
      
       
      Ø     
      Nei
      passaggi all'interno dell'area  di
      cui all'art.10 del ccni  1998-2001
      è disapplicata la disposizione secondo cui " coloro che intendono
      passare a posizioni economiche superiori 
      appartenenti a settori diversi da quelli di provenienza, che non
      siano in possesso del titolo di studio 
      previsto  per l'accesso
      dall'esterno, devono dimostrare, sulla base di atti formali coevi 
      di data certa, di svolgere attività 
      nel settore nel quale intendono accedere e di averla svolta per un
      periodo continuativo non inferiore a tre anni "
      
       
      Ø     
      "
      saranno valutati i "master" attinenti a materie specifiche 
      del settore per il quale il dipendente, concorre purché conseguiti
      al termine  di corsi di durata
      non inferiore ai 6 mesi  con esame finale.
      
       
      L'AMMINISTRAZIONE
      SI RISERVA DI VERIFICARE IL POSSESSO DEI TITOLI DI STUDIO 
      RICHIESTI E DEGLI ALTRI  REQUISITI 
      INDICATI DAL BANDO AL TERMINE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI.
      
       
      Per il personale
      dipendente disabile si prevede, ai fini del passaggio da una posizione
      economica ad un’altra, sia all’interno delle aree che da un’area ad
      un’altra, nonché per tutta la durata dei corsi-concorsi e dei corsi di
      riqualificazione professionale, l’uso degli ausili ed i tempi
      eventualmente necessari allo specifico stato di disabile.
      
       
      Commissione
      paritetica per la verifica dei profili professionali.
      
       
      E' istituita una
      commissione paritetica per la verifica dei profili professionali
      
       
      Tale
      commissione ha il compito di verificare la rispondenza degli attuali
      profili al nuovo assetto organizzativo del ministero dell'interno,
      valutando l'opportunità di proporre alle parti la modifica o
      l'integrazione dei profili professionali anche ai fini di una loro
      eventuale semplificazione.
      
       
      1)  
      Passaggi tra le aree
      
       
      I passaggi dei
      dipendenti da un'area alla posizione iniziale dell'area immediatamente
      superiore avvengono dall'interno, nel rispetto dell’art. 14 del C.C.N.L.
      e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, mediante
      procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e/o della
      professionalità richiesta, previo superamento di corso-concorso, con
      appositi criteri determinati dall'Amministrazione, con le procedure di cui
      all'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
      
       
      Alle predette
      procedure selettive, di cui all’art. 15 comma 1 lett. A), è consentita
      la partecipazione del personale dipendente in possesso dei titoli di
      studio o dell’esperienza professionale indicati per l’accesso alle
      posizioni economiche iniziali di ciascuna area. La programmazione dei
      passaggi tra le aree sarà stabilita nell’ambito della nuova dotazione
      organica e dei contingenti in essa previsti, in via di definizione.
      
       
      2)       
      Passaggi all'interno dell'area
      
       
      Il passaggio dei
      dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avviene, 
      nei limiti dei posti di cui ai contingenti individuati
      dall'Amministrazione mediante le  procedure
      di cui all'art. 20 del C.C.N.L., sulla base di 
      processi di riqualificazione ed aggiornamento professionale
      effettuati attraverso corsi  con
      prove di idoneità finale. 
      
       
      La formazione
      della graduatoria per l'individuazione dei partecipanti ai corsi di
      riqualificazione avviene mediante l'emanazione di appositi bandi a livello
      nazionale. 
      
       
      Ogni dipendente
      in possesso dei requisiti previsti dal contratto collettivo nazionale di
      lavoro 1998 – 2001 può presentare domanda di partecipazione a più
      selezioni producendo apposita autocertificazione circa i requisiti
      professionali ed i titoli posseduti e, una volta divenute pubbliche le
      graduatorie - formate sulla base dei criteri sottoindicati - dovrà
      optare, entro 30 giorni a pena di decadenza, per la partecipazione ad un
      solo corso di riqualificazione. 
      
       
      Le procedure per
      l’accesso ai corsi di riqualificazione, rispetteranno le seguenti fasi: 
      
       
      - graduatorie
      per l'ammissione ai corsi redatte sulla base della somma dei punti
      risultanti secondo i criteri per l’attribuzione del punteggio più sotto
      elencati. A parità di punteggio si terranno presenti - nell'ordine - i
      seguenti criteri: 
      
       
      a). posizione
      economica di provenienza; 
      
       
      b). anzianità
      di servizio nella stessa posseduta; 
      
       
      c). originaria
      posizione di ruolo;  
      
       
      d). criteri
      generali per gli inquadramenti; 
      
       
      -          
      partecipazione al corso ed esame finale con giudizio di idoneità; 
      
       
      - al termine del
      corso si redigerà una graduatoria nella quale gli idonei saranno 
      collocati tenendo conto - nell'ordine - dei seguenti criteri: 
      
       
      a). posizione
      economica di provenienza; 
      
       
      b). anzianità
      di servizio nella stessa posseduta; 
      
       
      c). originaria
      posizione di ruolo;  
      
       
      d). criteri
      generali per gli inquadramenti. 
      
       
       
      
       
      CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI
      PUNTEGGI PER I PASSAGGI ALL’INTERNO DELL’AREA
      
       
      1.       
      ANZIANITA’ NELLA QUALIFICA NEL
      COMPARTO MINISTERI
      
       
      1.a
      SE SI PROVIENE DALLA POSIZIONE ECONOMICA IMMEDIATAMENTE INFERIORE L’ANZIANITA'
      NELLA QUALIFICA SARA’ VALUTATA:
      PUNTI 1 x anno 
      
       
      le
      frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi OVVERO
      
       
      1.b
      SE SI PROVIENE DALLA POSIZIONE
      ECONOMICA ULTERIORMENTE INFERIORE L’ANZIANITA' NELLA QUALIFICA SARA’
      VALUTATA:
      PUNTI 0,50 x anno
      
       
      le
      frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi
      
       
      Per
      l’attribuzione del predetto punteggio le posizioni economiche super sono
      considerate al pari delle rispettive posizioni economiche C1, B3 e A1
      
       
      2.       
      TUTTA LA RESTANTE ANZIANITA’ DI
      SERVIZIO NEL COMPARTO MINISTERI ESCLUSA QUELLA DI CUI AL PUNTO 1a o 1b
         :  
      PUNTI 0.10 x anno
      
       
      le
      frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi
      
       
      3.       
      TITOLO DI STUDIO:
      
       
      3.1
      - diploma scuola media superiore                                                                        
      punti      
      4 
      
       
      3.2
      - diploma di studi universitari o titolo equivalente               
                                                    
      punti      
      5 
      
       
      3.3
      - laurea generica                                                                                                      
      punti      
      5
      
       
      3.4
      - laurea specialistica (materie specifiche del settore)                                      
      punti       8
      
       
      3.5
      - master/specializzazioni (materie specifiche del settore)                                               
      punti      
      9
      
       
      Non
      si sommano i punteggi dei singoli titoli di studio ma si considera
      esclusivamente il titolo più   elevato. 
      
      
       
      I
      titoli ed i relativi punteggi di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono da
      considerare solo per i passaggi nell'ambito dell'area C.
      
       
      4.       
      CONFERIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI 
      PER I CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL C.C.N.L:      
      PUNTI  0.10
      
       
      Per un periodo di almeno un anno
      posteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio
      1993, n. 29 e antecedente al 16 febbraio 1999 e comunque in conformità
      con le modalità stabilite dal medesimo decreto legislativo 29/1993; per
      il periodo successivo secondo i criteri da individuare ai sensi
      dell’art. 24 del C.C.N.L. 
      
       
      *****
      ( vedi pag. 6 integrazioni contratto 2003-2005)  
      
       
      5.CORSI
      DI FORMAZIONE 
      
       
      per ogni corso                                                                                  
      PUNTI 
      0.10
      
       
      (valutazione a partire dall’anno 2002
      sulla base della programmazione concordata per l’anno 2001)
      
       
      *****
      ( vedi pag. 6 integrazioni contratto 2003-2005)  
      
      
      
       
      6.
      SANZIONI DISCIPLINARI DEFINITIVE DI
      CUI ALL'ART.24, LETT. D) C.C.N.L 94/97:
      
       
      per ogni giorno di sospensione dal
      servizio
      (si detrae dal punteggio totale)  PUNTI 
      -0.50
      
       
      (max
      2 anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda) 
      
       
      3)       
      Sviluppi economici nelle aree – posizioni economiche Super
      
       
      Alle posizioni
      economiche A1S – B3S – C1S e C3S accede il personale con posizione
      economica A1 – B3 – C1 e C3, nei limiti che saranno determinati anno
      per anno.
      
       
      Sono esclusi
      dalla posizione economica C3S coloro che, in virtù di norme speciali,
      percepiscono il trattamento economico dirigenziale.
      
       
      L’accesso ad
      ogni posizione economica super avverrà sulla base della rispettiva
      graduatoria formata dai punteggi derivanti dai criteri di seguito
      elencati:
      
       
      a) Sviluppi
      economici nelle aree-posizioni economiche super
      
       
      Alle posizioni
      economiche A1S B3S C1S e C3S accede rispettivamente il personale con
      posizione economica A1-B3-C1 e C3 nei limiti che saranno determinati anno
      per anno.
      
       
      Sono esclusi
      dalla posizione economica C3 s coloro che in virtù di norme speciali
      percepiscono il trattamento economico dirigenziale. 
      L’accesso ad ogni posizione economica super 
      avverrà sulla base della rispettiva graduatoria formata dai
      punteggi  derivanti dai
      criteri di seguito elencati
      
       
       
      
       
      CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI
      PUNTEGGI PER L’ACCESSO 
      
       
      ALLE POSIZIONI ECONOMICHE SUPER
      
       
      1. ANZIANITA’ NELLA QUALIFICA NEL COMPARTO MINISTERI
      
       
      1.a SE SI PROVIENE DALLA POSIZIONE
      ECONOMICA IMMEDIATAMENTE INFERIORE L’ANZIANITA' NELLA QUALIFICA SARA’
      VALUTATA   :
      PUNTI 1 x anno 
      
       
      le frazioni di
      anno saranno calcolate in dodicesimi
      
       
      OVVERO
      
       
      1.b SE SI PROVIENE DALLA POSIZIONE
      ECONOMICA ULTERIORMENTE INFERIORE L’ANZIANITA' NELLA QUALIFICA SARA’
      VALUTATA   :
      PUNTI 0,50 x anno
      
       
      le frazioni di
      anno saranno calcolate in dodicesimi
      
       
      2.       
      TUTTA 
      LA  RESTANTE 
      ANZIANITA’  DI 
      SERVIZIO NEL COMPARTO MINISTERI ESCLUSA QUELLA DI CUI AL PUNTO 1a o
      1b  
      :
      PUNTI 0.10 x anno
      
       
      le frazioni di
      anno saranno calcolate in dodicesimi
      
       
      3.       
      CONFERIMENTO  DI  MANSIONI 
      SUPERIORI  PER I CASI
      PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL C.C.N.L.:      
      PUNTI  0.10
      
       
      Per un periodo
      di almeno un anno posteriore all’entrata in vigore del decreto
      legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e antecedente al 16 febbraio 1999 e
      comunque in conformità con le modalità stabilite dal medesimo decreto
      legislativo 29/1993; per il periodo successivo secondo i criteri da
      individuare ai sensi dell’art. 24 del C.C.N.L.
      
      
      
       
      Aggiunta del
      Nuovo Contratto :
      Le parti si incontreranno  entro
      il 31.12. 2003 per definire i criteri per il conferimento delle mansioni
      superiori ai sensi dell'art. 24 comma 4 del ccnl 1998-2003 
      
       
      4.     
      CORSI DI FORMAZIONE
      
      
       
      per ogni corso                                                                                                                                 
      PUNTI 
      0.10
      
       
      (valutazione a partire dall’anno 2002
      sulla base della programmazione concordata per l’anno 2001)
      
       
      Aggiunta 
      del verbale del 1° marzo : la valutazione
      dei corsi di formazione  le
      parti concordano  che
      l'attribuzione del punteggio ai fini della riqualificazione e delle
      posizioni economiche super è sospesa nelle more della conclusione del
      programma formativo 2003-2004.
      
      
      
       
      5.       
      SANZIONI DISCIPLINARI DEFINITIVE DI
      CUI ALL'ART.24, LETT. D) C.C.N.L 94/97:
      
       
      per ogni giorno di sospensione dal
      servizio
      (si detrae dal punteggio totale) PUNTI 
      -0.50
      
       
      (max
      2 anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda) 
      
       
      Ordinamento
      professionale e sistema di classificazione
      
      
      
       
      SETTORE AMMINISTRATIVO-AREA FUNZIONALE
      A-Posizione Economica A1-Ausiliario
      
       
      v       Lavoratori che
      sono di supporto alle varie attività e coadiuvano le altre professionalità
      mediante lo svolgimento di lavori che richiedono capacità specifiche
      semplici, anche manuali (quali, a titolo solo esemplificativo,
      movimentazione di fascicoli, documenti e materiale librario, oggetti e
      suppellettili, effettuano fotocopiatura e fascicolazione copie, con
      eventuale apposizione di bolli e sigilli; ritiro e consegna
      corrispondenza). Utilizzano altresì nei compiti assegnatigli
      apparecchiature di uso semplice. Provvedono ad indirizzare il pubblico.
      Provvedono ai compiti di anticamera regolando e vigilando sull’accesso
      del pubblico (negli uffici che saranno individuati con successiva
      contrattazione).
      
       
      Profili professionali di
      riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche
      funzionali (d.P.R. n. 1219/84) e dell’organizzazione del lavoro cui
      detto ordinamento era rapportato: addetto
      ai servizi ausiliari e di anticamera.
      
       
      Accesso Dall’esterno:
      con le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56 e successive
      modificazioni
      
       
      Requisiti:
      Dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado o assolvimento
      dell’obbligo scolastico.
      
       
      AREA FUNZIONALE B-Posizione Economica B1-Coadiutore amministrativo/contabile 
      
       
      v      
      Lavoratori che svolgono compiti di inserimento dati, dattilografia,
      composizione di testi, semplici attività di segreteria, quali, a titolo
      esemplificativo, compilazione di modulistica, schedari, bollettari,
      protocollo, smistamento, spedizione e archiviazione; partecipano alla
      raccolta ed al riordino dei dati; collaborano alle attività di sportello
      ed alle attività svolte presso un centro cifra; provvedono ad operazioni
      contabili semplici. Per tutte le attività di competenza utilizzano
      apparecchiature complesse di uso semplice, anche di tipo informatico;
      regolano il flusso del pubblico, fornendo le opportune informazioni, nei
      locali comunque utilizzati dall’Amministrazione. Ricevono la
      corrispondenza ed altro materiale. Il personale in servizio presso i
      Centri Assistenziali di Pronto Intervento vigila sul corretto
      funzionamento degli impianti dei servizi generali.
      
       
      Profili professionali di
      riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche
      funzionali (d.P.R. n. 1219/84) e dell’organizzazione del lavoro cui
      detto ordinamento era rapportato: coadiutore; dattilografo; operatore di
      magazzino (istituito con d.P.R. 44/1990) e addetto ai
      servizi di portierato e custodia.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: con le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1987 n. 56
      e successive modificazioni.
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      dall’area
      funzionale A, verso la posizione economica B1
      
       
      Requisiti
      Dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado.
      
       
      Dall’interno:
      anche in mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso
      dall’esterno, esperienza professionale di quattro anni nell’area A.
      
       
      Posizione
      Economica B2-Operatore amministrativo/contabile-
      
      
      v      
      Lavoratori che provvedono alla predisposizione e alla presentazione di
      atti e provvedimenti anche a mezzo dei necessari supporti informatici di
      scritturazione; predispongono computi, rendiconti e situazioni contabili
      semplici; svolgono attività presso un centro cifra; svolgono attività di
      sportello. Prestano qualificata collaborazione alle operazioni di cassa
      anche con servizio di sportello, di economato, di magazzino, coadiuvando
      altresì l’economo ed il consegnatario anche nell’attività di
      custodia dei beni nei locali assegnati, o comunque utilizzati
      dall’Amministrazione. Nell’ambito dei compiti assegnati coordinano le
      professionalità di livello inferiore. Per lo svolgimento dei
      compiti affidati, in presenza dell’informatizzazione degli archivi,
      oltre al reperimento e alla classificazione degli atti e dei documenti dei
      quali curano a fini interni la tenuta e la conservazione, svolgono attività
      di inserimento dati e digitazione testi.
      Per tutte le attività di competenza utilizzano strumenti anche di
      tipo informatico.
      
       
                  
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84) e dell’organizzazione del
      lavoro cui detto ordinamento era rapportato: operatore amministrativo;
      addetto ai personal computer (istituito con delibera Commissione
      Paritetica DPCM 20/10/89), capo
      addetto ai servizi di vigilanza e custodia.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le
      modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla
      posizione economica B1 verso la posizione economica B2
      
       
      Requisiti
      Dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado ed
      equiparati.
      
       
      Dall’interno: per il
      personale proveniente dalla posizione economica B1 in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta
      esperienza professionale maturata nella predetta posizione.
      
       
      Per il personale interno privo del titolo
      di studio previsto per l’accesso dall’esterno si fa riferimento ai
      seguenti requisiti:
      
       
      -             
      dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B2:
      esperienza professionale di 4 anni nella posizione di provenienza.
      
       
      Posizione
      Economica B3 Assistente amministrativo
      
      
      v      
      Lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli
      strumenti informatici in dotazione all’ufficio, esplicano compiti di
      collaborazione nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio
      nonché gli adempimenti istruttori di atti amministrativi in procedure
      predefinite, che non comportano valutazioni discrezionali. Esplicano
      altresì attività di segreteria di commissioni, curando in generale le
      pubbliche relazioni all’interno ed all’esterno dell’ufficio,
      coordinando l’attività di personale di qualifica funzionale inferiore. 
      Rilasciano copie, estratti e certificati 
      nell’ambito delle proprie attribuzioni.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      assistente amministrativo.
      
       
      Accesso Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla
      posizione economica B1 verso la posizione economica B3
      
       
      dalla
      posizione economica B2 verso la posizione economica B3
      
       
      Requisiti
      Dall’esterno: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette
      posizioni;
      
       
      per
      il personale interno privo del titolo di studio previsto per l’accesso
      dall’esterno si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      -         
      dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3: esperienza
      professionale di otto anni nella posizione di provenienza;
      
       
      -         
      dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3: esperienza
      professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
      
       
      AREA FUNZIONALE
      C-Posizione Economica C1-Collaboratore amministrativo
      
      
      v      
      Lavoratori che coordinano o dirigono unità senza rilevanza esterna
      firmandone anche i relativi atti. Lavoratori che secondo le direttive
      impartite ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione
      all’ufficio, forniscono una collaborazione qualificata, istruendo,
      predisponendo e redigendo atti e provvedimenti. Partecipano alle attività
      indirizzate alla programmazione e alla gestione amministrativa,
      coordinando le professionalità inferiori. Collaborano ad attività di
      studi e ricerche, e svolgono attività di certificazione e di
      autenticazione di documenti, di segreteria di comitati, commissioni e
      simili; svolgono altresì funzioni di ufficiale rogante.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      collaboratore amministrativo.
      
       
      Accesso Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      -             
      dalla posizione economica B1, B2 e B3 o B3S verso la posizione
      economica C1
      
       
      Requisiti-Dall’esterno:
      laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
      dell’amministrazione.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o B3S in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta
      esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni; per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso del diploma di scuola secondaria
      superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      -         
      esperienza professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero
      
       
      -         
      esperienza professionale di sette anni nella posizione economica B2,
      ovvero
      
       
      -         
      esperienza professionale di cinque anni nella posizione economica B3 o
      B3S.
      
       
      Posizione
      Economica C2-Funzionario amministrativo
      
      
      v      
      Lavoratori
      che dirigono o coordinano un’unità organica di rilevanza interna o
      esterna di livello non dirigenziale. Predispongono ed esaminano atti e
      provvedimenti amministrativi, elaborando anche pareri su quesiti di natura
      giuridica nell’ambito della propria competenza, partecipano agli
      indirizzi di programmazione e alla gestione amministrativa della
      struttura, svolgendo attività di studio, ricerca e consulenza nonché
      attività ispettiva in settori specifici oltreché di segreteria
      nell’ambito di comitati, commissioni e simili. 
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      funzionario amministrativo.
      
       
      Accesso Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      -             
      dalla posizione economica C1 o C1S verso la posizione economica C2
      
       
      Requisiti-Dall’esterno:
      laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
      dell’amministrazione.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione;
      
       
      per il personale
      interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno,
      purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore si fa
      riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      -           
      dalla posizione economica C1 o C1S verso la posizione economica C2:
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
      
       
      Posizione
      Economica C3-Direttore amministrativo
      
      
      Lavoratori che, nell’ambito delle
      materie di propria competenza, sostituiscono in caso di assenza il
      dirigente, e che dirigono o coordinano attività di più unità organiche
      di livello non dirigenziale, ovvero partecipano, per l’elevato livello
      professionale ad attività specialistiche. Svolgono attività ispettive o
      di valutazione di particolare rilevanza.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 44/90) e dell’organizzazione del lavoro
      cui detto ordinamento era rapportato: direttore amministrativo.
      
       
      Accesso-Dall’interno
      della stessa area dalle posizioni economiche C1 o C1S e C2 sulla base di
      criteri stabiliti dall’Amministrazione secondo le procedure di cui
      all’art. 15, lett. B, punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti-In mancanza della laurea in
      giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell’amministrazione, purché
      in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento
      ai seguenti requisiti:
      
       
      esperienza professionale di otto anni
      nella posizione economica C1 o C1S ovvero;
      
       
      esperienza professionale di quattro anni
      nella posizione economica C2.
      
       
      SETTORE 
      ECONOMICO-FINANZIARIO-AREA FUNZIONALE B-Posizione Economica
      B3-Assistente amministrativo contabile
      
       
      Lavoratori che, secondo le direttive
      ricevute ed avvalendosi anche di strumenti informatici in dotazione
      all’ufficio, collaborano all’attività istruttoria di pratiche
      contabili,  coadiuvano le professionalità superiori nella rilevazione
      dei dati contabili e, in genere, dei flussi finanziari, nonché
      nell’applicazione delle norme di contabilità. Eseguono operazioni di
      economato, magazzino, cassa anche con servizio di sportello e svolgono
      funzioni di consegnatario. 
      
       
      Rilasciano copie, estratti e
      certificazioni nell’ambito delle proprie attribuzioni.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      ragioniere.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1 verso la
      posizione economica B3
      
       
      dalla posizione economica B2 verso la
      posizione economica B3
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: diploma di
      istituto tecnico commerciale o istituto professionale con indirizzo di
      gestione aziendale.
      
       
      Dall’interno: per personale proveniente
      dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti previsti per
      l’accesso dall’esterno, non è richiesta esperienza professionale
      maturata nelle rispettive suddette posizione. ;
      
       
      per il personale interno privo del titolo
      di studio previsto per l’accesso dall’esterno si fa riferimento ai
      seguenti requisiti:
      
       
      esperienza professionale di otto anni
      nella posizione economica B1 ovvero;
      
       
      esperienza professionale di quattro anni
      nella posizione economica B2.
      
       
      AREA
      FUNZIONALE C-Posizione Economica C1-Collaboratore amministrativo contabile
      
       
      Lavoratori che coordinano o dirigono unità
      senza rilevanza esterna firmandone anche i relativi atti. Lavoratori che
      secondo le direttive impartite ed avvalendosi anche degli strumenti
      informatici in dotazione all’ufficio forniscono una collaborazione
      qualificata, istruendo, predisponendo e redigendo atti e provvedimenti in
      materia contabile. Svolgono compiti di consegnatario e/o economo con
      responsabilità delle relative scritture. Collaborano alle attività
      ispettive, di studio e ricerca e svolgono attività di certificazione ed
      autenticazione di documenti, di segreteria di comitati, commissioni e
      simili; svolgono altresì funzioni di  ufficiale rogante.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      collaboratore amministrativo contabile.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o
      B3S verso la posizione economica C1
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: laurea in
      economia e commercio, economia politica, economia aziendale, economia
      delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali., scienze
      politiche.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o B3S in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta
      esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni; per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso del d diploma di scuola
      secondaria superiore si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      esperienza
      professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero
      
       
      esperienza professionale di sette anni
      nella posizione economica B2, ovvero
      
       
      esperienza professionale di cinque anni
      nella posizione economica B3 o B3S.
      
       
      Posizione
      Economica C2-Funzionario amministrativo contabile-
      
       
      Lavoratori che dirigono o coordinano
      un’unità organica di rilevanza interna o esterna di livello non
      dirigenziale. Predispongono ed esaminano atti e provvedimenti
      amministrativo-contabili esclusi quelli riservati dalla legge ai
      dirigenti, partecipano agli indirizzi di programmazione e alla gestione
      amministrativo-contabile della struttura, effettuando attività di studio,
      ricerca e consulenza, di segreteria nell’ambito di comitati, commissioni
      e simili. Espletano attività ispettiva, di revisione e controllo di dati
      di natura contabile ed economico-finanziaria; compiono gli atti di natura
      contabile finalizzati all’acquisizione di beni o servizi; accertano la
      corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilità
      generale dello Stato, e dei criteri imprenditoriali di economicità
      gestionale, predisponendo il bilancio preventivo e quello consuntivo.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      funzionario amministrativo contabile.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: laurea in
      economia e commercio, economia politica, economia aziendale, economia
      delle amministrazioni pubbliche e istituzioni internazionali., scienze
      politiche.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione;
      
       
      per il personale interno, non in possesso
      dei requisiti per l’accesso dall’esterno, purché in possesso del
      diploma di scuola secondaria superiore si fa riferimento ai seguenti
      requisiti:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella
      posizione di provenienza.
      
       
      Posizione
      Economica C3-Direttore amministrativo contabile-
      
       
      Lavoratori che, nell’ambito delle
      materie di propria competenza, sostituiscono in caso di assenza il
      dirigente, e che coordinano o dirigono attività di più unità organiche
      di livello non dirigenziale ovvero partecipano, per l’elevato livello
      professionale, ad attività specialistiche. Svolgono attività ispettive o
      di valutazione di particolare rilevanza.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 44/90) e dell’organizzazione del lavoro
      cui detto ordinamento era rapportato: direttore amministrativo contabile.
      
       
      Accesso
      
       
      Dall’interno della stessa area dalle
      posizioni economiche C1 o C1S e C2 sulla base di criteri stabiliti
      dall’Amministrazione secondo le procedure di cui all’art. 15, lett. B,
      punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti
      
       
      In
      mancanza della laurea in economia e commercio, economia politica, economia
      aziendale, economia delle amministrazioni pubbliche e istituzioni
      internazionali, scienze politiche purché in possesso del diploma di
      scuola secondaria superiore si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      -             
      esperienza professionale di otto anni nella posizione economica C1
      o C1S ovvero;
      
       
      -             
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica
      C2.
      
       
      SETTORE
      LINGUISTICO-AREA FUNZIONALE B-Posizione Economica B3-Assistente
      linguistico
      
       
      Lavoratori che in relazione alla
      conoscenza di una lingua straniera, effettuano traduzioni di testi
      semplici e svolgono compiti di collaborazione, anche con l’utilizzo
      degli strumenti informatici in dotazione al servizio di appartenenza.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      assistente linguistico.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1 verso la
      posizione economica B3 ovvero
      
       
      dalla posizione economica B2 verso la
      posizione economica B3.
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: diploma di
      scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico.
      
       
      Dall’interno:
      personale proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno.
      
       
      AREA
      FUNZIONALE C-Posizione Economica C1-Traduttore-interprete
      
       
      Lavoratori che coordinano o dirigono unità
      senza rilevanza esterna nel settore di competenza. Svolgono attività di
      interpretariato consecutivo e/o simultaneo, collaborando a ricerche e
      studi su atti, documenti e pubblicazioni in lingua straniera.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      traduttore-interprete.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o
      B3S verso la posizione economica C1
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: laurea in lingue
      e letterature straniere, traduzione ed interpretazione, lingue e civiltà
      orientali.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o B3S
      in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta anzianità; per il personale interno, non in possesso dei
      requisiti per l’accesso dall’esterno, purché in possesso del diploma
      di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico si fa
      riferimento ai seguenti requisiti: 
      
       
      esperienza
      professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero
      
       
      esperienza professionale di sette anni
      nella posizione economica B2, ovvero
      
       
      esperienza professionale di cinque anni
      nella posizione economica B3 o B3S.
      
       
      Posizione
      Economica C2-Revisore traduttore-interprete-
      
       
      Lavoratori che dirigono o coordinano
      un’unità organica di rilevanza interna o esterna di livello non
      dirigenziale. Lavoratori che, in base alla particolare preparazione
      posseduta o alla specifica esperienza acquisita in almeno due lingue,
      forniscono servizi di traduzione altamente specializzata o di
      interpretariato di conferenza consecutivo e/o simultaneo. Effettuano
      attività di studio e ricerca su atti, documenti e pubblicazioni in lingua
      straniera, redigendo relazioni e verbali su incontri plurilingue.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      revisore traduttore interprete.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2
      
       
      Requisiti Dall’esterno: laurea in lingue
      e letterature straniere, traduzione ed interpretazione, lingue e civiltà
      orientali.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione;
      
       
      per il personale interno, non in possesso
      dei requisiti per l’accesso dall’esterno, purché in possesso del
      diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo linguistico, si
      fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella
      posizione di provenienza.
      
       
      Posizione
      Economica C3-Direttore traduttore-interprete-
      
       
      Lavoratori che dirigono o coordinano
      attività di più unità organiche di livello non dirigenziale. Lavoratori
      che, per le specifiche professionalità, sono preposti ad attività
      specialistiche, in considerazione dell’elevato livello professionale.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      direttore traduttore interprete.
      
       
      Accesso-Dall’interno:
      dalle posizioni economiche C1 o C1S e C2 dello stesso settore sulla base
      di criteri stabiliti dall’Amministrazione secondo le procedure di cui
      all’art. 15, lett. B, punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti-In mancanza della laurea in
      lingue e letterature straniere, traduzione ed interpretazione, lingue e
      civiltà orientali, purché in possesso del diploma di scuola secondaria
      di secondo grado ad indirizzo linguistico, si fa riferimento ai seguenti
      requisiti:
      
       
      -             
      esperienza professionale di otto anni nella posizione economica C1
      o C1S ovvero;
      
       
      -             
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica
      C2.
      
       
      SETTORE
      SOCIALE-AREA FUNZIONALE C-Posizione Economica C1-Assistente sociale
      coordinatore
      
       
      Lavoratori che coordinano o dirigono unità
      senza rilevanza esterna nel settore di competenza. Lavoratori che, sulla
      base delle direttive impartite, svolgono attività di progettazione e
      organizzazione di interventi, servizi e strutture, nell’ambito dei
      programmi di servizio sociale definiti in collaborazione con personale
      della stessa professione interni o esterni all’ente. Intrattengono
      rapporti con l’utenza effettuando colloqui, interviste e riunioni, e
      collaborando alla predisposizione dei relativi atti amministrativi,
      assumendosi la responsabilità dei giudizi e delle proposte formulate.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      assistente sociale coordinatore.
      
       
      Accesso Dall’esterno: mediante pubblico
      concorso.
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o
      B3S verso la posizione economica C1
      
       
      Requisiti-Dall’esterno:
      diploma universitario in servizio sociale o diploma rilasciato da
      Scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali. E iscrizione
      all’ordine professionale.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1, B2 e B3 o B3S in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno.
      
       
      Posizione
      Economica C2-Direttore di servizio sociale-
      
       
      Lavoratori che, dirigono o coordinano
      un’unità organica di rilevanza interna o esterna di livello non
      dirigenziale. Lavoratori che, sulla base delle direttive impartite, ovvero
      anche di propria iniziativa, assumono compiti di gestione di interventi,
      servizi e strutture, nell’ambito dei programmi di servizio sociale.
      Svolgono attività di studio, ricerca e consulenza tecnica sui problemi
      sociali, nonché di valutazione delle problematiche connesse.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      direttore di servizio sociale.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: diploma
      universitario in servizio sociale o diploma rilasciato da Scuole dirette a
      fini speciali per assistenti sociali ed esperienza professionale di
      quattro anni nella specifica materia.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno si fa
      riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella
      posizione di provenienza.
      
       
      Posizione
      Economica C3-Direttore coordinatore di servizi sociali
      
       
      Lavoratori che dirigono o coordinano
      attività di più unità organiche di livello non dirigenziale. Lavoratori
      che collaborano direttamente con il dirigente per la definizione e
      realizzazione delle linee di indirizzo e degli obiettivi dei programmi di
      servizio sociale, curandone la progettazione.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      direttore coordinatore di servizio sociale.
      
       
      Accesso-Dall’interno:
      dalle posizioni economiche C1 o C1S e C2 dello stesso settore sulla base
      di criteri stabiliti dall’Amministrazione secondo le procedure di cui
      all’art. 15, lett. B, punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti--esperienza professionale di
      otto anni nella posizione economica C1 o C1S ovvero;- esperienza
      professionale di quattro anni nella posizione economica C2.
      
       
      SETTORE
      INFORMATICO-AREA FUNZIONALE B-Posizione Economica B3-Assistente
      informatico
      
       
      Lavoratori che installano e configurano i
      sistemi o i pacchetti software standard rispettando le specifiche dettate
      dall’Amministrazione. Ne curano la funzionalità predisponendo i
      controlli necessari. Provvedono alla tenuta e all’organizzazione della
      documentazione hardware e software, curandone l’aggiornamento. Si
      occupano della conduzione operativa dei sistemi con particolare riguardo
      per la gestione degli accessi ai sistemi e per le operazioni di
      configurazione di rete basata su procedure standard. Forniscono, per tutte
      le attività, supporto ai profili dell’area superiore.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      programmatore, consollista.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1 verso la
      posizione economica B3
      
       
      dalla posizione economica B2 verso la
      posizione economica B3
      
       
      Requisiti : Dall’esterno: diploma di
      perito in informatica o diploma equipollente con specializzazione in
      informatica ovvero diploma di scuola secondaria di secondo grado integrato
      da corso legalmente riconosciuto.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti
      previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta esperienza
      professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni;
      
       
      per il personale interno privo del titolo
      di studio previsto per l’accesso dall’esterno, si fa riferimento ai
      seguenti requisiti:
      
       
      esperienza professionale di otto anni
      nella posizione economica B1 ovvero;
      
       
      esperienza professionale di quattro anni
      nella posizione economica B2.
      
       
      AREA
      FUNZIONALE C-Posizione Economica C1-Collaboratore informatico
      
       
      Lavoratori che coordinano o dirigono unità
      senza rilevanza esterna nel settore di competenza. Lavoratori che, in base
      alla professionalità posseduta e per quanto di specifica competenza,
      curano la realizzazione dei programmi, svolgendo tutte le attività ad
      essi connesse, controllandone la corretta realizzazione, nonché la
      relativa revisione, ottimizzazione e manutenzione. Curano la tenuta dei
      sistemi informatici vigilando sull’attività delle ditte di assistenza.
      Partecipano a commissioni di valutazione e/o collaudo in qualità di
      componente. Esprimono pareri tecnico/economici nell’ambito
      dell’attività svolta. Preparano e trasmettono agli assistenti
      informatici la necessaria documentazione per l’utilizzo dei programmi.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      analista, programmatore di sistema, capo sala macchine.
      
       
      Accesso 
      Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1, B2 e B3 o
      B3S verso la posizione economica C1
      
       
      Requisiti Dall’esterno: laurea in
      informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria
      gestionale, ingegneria delle telecomunicazioni, fisica, matematica.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 e B3 o B3S in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta
      esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni; per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso del diploma di scuola secondaria
      superiore si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      esperienza
      professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero
      
       
      esperienza professionale di sette anni
      nella posizione economica B2, ovvero
      
       
      esperienza professionale di cinque anni
      nella posizione economica B3 o B3S.
      
       
      Posizione
      Economica C2-Funzionario informatico-
      
       
      Lavoratori che dirigono o coordinano
      un’unità organica di rilevanza interna o esterna di livello non
      dirigenziale. Curano gli aspetti attuativi e di ottimizzazione dei
      processi informatici. Vigilano sulla operatività e funzionamento dei
      sistemi informatici monitorando l’attività delle ditte di assistenza.
      Partecipano a commissioni di valutazione e/o collaudo in qualità di
      componente o presidente. Esprimono pareri tecnico/economici nell’ambito
      dell’attività svolta.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      analista di sistema, analista di procedure.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2
      
       
      Requisiti Dall’esterno: laurea in
      informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria
      gestionale, ingegneria delle telecomunicazioni, fisica, matematica.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione;
      
       
      per il personale interno, non in possesso
      dei requisiti per l’accesso dall’esterno, purché in possesso del
      diploma di scuola secondaria superiore si fa riferimento ai seguenti
      requisiti:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2: esperienza professionale di quattro anni nella
      posizione di provenienza.          
      Posizione Economica
      C3-Direttore informatico
      
       
      Lavoratori che dirigono e controllano, ove
      previsto, le attività di unità organiche con assunzione di responsabilità
      in ordine ai risultati. Pianificano le attività elaborative e di
      ottimizzazione nell’uso delle risorse tecnologiche. Curano i rapporti
      con ditte e consulenti esterni per attività non di competenza della
      dirigenza o su delega della stessa. Presiedono le commissioni di
      composizione esclusivamente tecnica per le attività di valutazione e/o
      collaudo. Esprimono pareri tecnico/economici nell’ambito dell’attività
      svolta.
      
       
      Profilo professionale di riferimento
      nell’ambito del previgente ordinamento per qualifiche funzionali (d.P.R.
      n. 44\90) e dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
      rapportato: analista esperto di sistema, analista esperto di procedure.
      
       
      Accesso-Dall’interno della stessa area
      dalle posizioni economiche C1 o C1S e C2 sulla base di criteri stabiliti
      dall’Amministrazione secondo le procedure di cui all’art. 15, lett. B,
      punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti-In mancanza della laurea in
      informatica, ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria
      gestionale, ingegneria delle telecomunicazioni, fisica, matematica, purché
      in possesso del diploma di scuola secondaria superiore si fa riferimento
      ai seguenti requisiti:
      
       
      -             
      esperienza professionale di otto anni nella posizione economica C1
      o C1S ovvero;
      
       
      -             
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica
      C2.
      
       
      SETTORE
      BIBLIOTECARIO-AREA FUNZIONALE B-Posizione Economica B3-Assistente di
      biblioteca
      
       
      Lavoratori che, secondo le direttive
      ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione
      all’ufficio, esplicano compiti di collaborazione nelle operazioni
      connesse all’acquisizione, classificazione, conservazione ed
      utilizzazione del patrimonio librario dell’Amministrazione. Nelle sale
      di lettura sorvegliano l’uso del materiale librario da parte degli
      utenti che assistono anche per orientarli nella consultazione dei testi e
      nella ricerca bibliografica.
      
       
      Profilo
      di nuova istituzione.
      
       
      Accesso Dall’esterno: mediante pubblico
      concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1 verso la
      posizione economica B3
      
       
      dalla posizione economica B2 verso la
      posizione economica B3
      
       
      Requisiti Dall’esterno: diploma di
      scuola secondaria di secondo grado.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti
      previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta esperienza
      professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni;
      
       
      per il personale interno privo del titolo
      di studio previsto per l’accesso dall’esterno si fa riferimento ai
      seguenti requisiti:
      
       
      esperienza professionale di otto anni
      nella posizione economica B1 ovvero;
      
       
      esperienza professionale di quattro anni
      nella posizione economica B2.
      
       
      AREA
      FUNZIONALE C-Posizione Economica C1-Collaboratore di biblioteca
      
       
      Lavoratori che coordinano o dirigono unità
      senza rilevanza esterna nel settore di competenza. Lavoratori che, in base
      alle direttive impartite e con l’utilizzazione di ogni necessario
      supporto, sono addetti alle operazioni connesse all’acquisizione,
      classificazione, conservazione ed utilizzazione del patrimonio librario
      dell’Amministrazione, all’attività di ricerca delle informazioni
      anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e di analisi.
      Forniscono informazioni e consulenze agli utenti. Partecipano
      all’istruttoria di atti e di provvedimenti tecnico-amministrativi di
      competenza del responsabile dell’unità organica.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      collaboratore di biblioteca.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1 o B3S, B2 e
      B3 verso la posizione economica C1
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: laurea in
      lettere, filosofia e storia.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 e B3 o B3S in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta
      esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni; per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso del diploma di scuola secondaria
      superiore si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      esperienza
      professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero
      
       
      esperienza professionale di sette anni
      nella posizione economica B2, ovvero
      
       
      esperienza professionale di cinque anni
      nella posizione economica B3 o B3S.
      
       
      Posizione
      Economica C2-Bibliotecario
      
       
      Lavoratori che dirigono o coordinano
      un’unità organica di rilevanza interna o esterna di livello non
      dirigenziale. Sono addetti alla elaborazione e alla applicazione dei
      criteri di intervento tecnico volti alla gestione del materiale librario e
      che svolgono attività di acquisizione e trattamento del materiale stesso,
      anche fornendo qualificata consulenza ed eventuali informazioni agli
      utenti. Svolgono attività di progettazione relativa alla acquisizione e
      catalogazione del materiale librario. Svolgono attività di studio,
      ricerca ed elaborazione anche sulle tecnologie della conservazione del
      materiale librario. 
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      bibliotecario.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2
      
       
      Requisiti-Dall’esterno:
      laurea in lettere, filosofia e storia.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione;
      
       
      per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di
      secondo grado, si fa riferimento ai seguenti requisiti: 
      
       
      -             
      dalla posizione economica C1 o C1S verso la posizione economica C2:
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
      
       
      Posizione
      Economica C3-Direttore di biblioteca
      
       
      Lavoratori che dirigono una biblioteca.
      Progettano sul piano generale, i programmi di acquisizione, trattamento e
      catalogazione del patrimonio librario svolgendo anche eventuale attività
      di studio, ricerca ed elaborazione sulle tecnologie della conservazione
      del materiale librario. Propongono e collaborano ad eventuali programmi di
      valorizzazione del patrimonio librario.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 44\90) e dell’organizzazione del lavoro
      cui detto ordinamento era rapportato: direttore di biblioteca.
      
       
      Accesso-Dall’interno
      della stessa area dalle posizioni economiche C1 o C1S e C2 sulla base di
      criteri stabiliti dall’Amministrazione secondo le procedure di cui
      all’art. 15, lett. B, punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti-In mancanza della laurea in
      lettere, filosofia e storia, purché in possesso del diploma di scuola
      secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      -             
      esperienza professionale di otto anni nella posizione economica C1
      o C1S ovvero;
      
       
      -             
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica
      C2.
      
       
      SETTORE
      STATISTICO-AREA FUNZIONALE B-Posizione Economica B3-Assistente statistico
      
       
      Lavoratori che, avvalendosi anche degli
      strumenti informatici, svolgono attività di rilevazione e aggiornamento
      di dati elementari statistici, provvedendo alla loro elaborazione secondo
      le procedure, le precedenze e i metodi fissati nei progetti stabiliti dai
      responsabili del settore di appartenenza. Collaborano alla redazione di
      documenti generali concernenti indagini statistiche, limitatamente alla
      parte assegnata loro, aggiornando i dati di carattere periodico.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      assistente statistico.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1 verso la
      posizione economica B3
      
       
      dalla posizione economica B2 verso la
      posizione economica B3
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: diploma di
      scuola secondaria di secondo grado.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 in possesso dei requisiti
      previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta esperienza
      professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni;
      
       
      per il personale interno privo del titolo
      di studio previsto per l’accesso dall’esterno si fa riferimento ai
      seguenti requisiti:
      
       
      esperienza professionale di otto anni
      nella posizione economica B1 ovvero;
      
       
      esperienza professionale di quattro anni
      nella posizione economica B2.
      
       
      AREA
      FUNZIONALE C-Posizione Economica C1-Collaboratore statistico
      
       
      Lavoratori che coordinano o dirigono unità
      senza rilevanza esterna nel settore di competenza. Lavoratori che,
      avvalendosi anche degli strumenti informatici, offrono una collaborazione
      qualificata sulla impostazione delle procedure di rilevazione dei dati
      statistici ed alla loro raccolta, elaborazione ed interpretazione.
      Collaborano all’attività di ricerca e studio per l’esame dei settori
      da sottoporre ad indagine statistica e per l’esame delle metodologie
      statistiche.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      collaboratore statistico.
      
       
      Accesso
      Dall’esterno: mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica B1, B2 e B3 o
      B3S verso la posizione economica C1
      
       
      Requisiti-Dall’esterno:
      laurea in statistica, statistica ed informatica per l’azienda, scienze
      statistiche ed economiche, scienze statistiche demografiche e sociali,
      scienze statistiche ed attuariali.
      
       
      Dall’interno: per il personale
      proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 e B3 o B3S in possesso dei
      requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è richiesta
      esperienza professionale maturata nelle rispettive suddette posizioni; per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso del diploma di scuola secondaria di
      secondo grado, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      esperienza
      professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero
      
       
      esperienza professionale di sette anni
      nella posizione economica B2, ovvero
      
       
      esperienza professionale di cinque anni
      nella posizione economica B3 o B3S.
      
       
      Posizione
      Economica C2-Funzionario statistico
      
       
      Lavoratori che dirigono o coordinano
      un’unità organica di rilevanza interna o esterna di livello non
      dirigenziale. Lavoratori che, nel settore statistico, partecipano alla
      redazione di programmi generali di rilevazione e, nella fase di esecuzione
      del progetto, coordinano con diretta responsabilità la raccolta e
      l’elaborazione dei dati, nonché l’interpretazione dei risultati.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      funzionario statistico.
      
       
      Accesso-Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno: con le modalità previste
      dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      dalla posizione economica C1 o C1S verso
      la posizione economica C2
      
       
      Requisiti-Dall’esterno: laurea in
      statistica, statistica ed informatica per l’azienda, scienze statistiche
      ed economiche, scienze statistiche demografiche e sociali, scienze
      statistiche ed attuariali.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione;
      
       
      per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di
      secondo grado, si fa riferimento ai seguenti requisiti: 
      
       
      -             
      dalla posizione economica C1 o C1S verso la posizione economica C2:
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
      
       
      Posizione
      Economica C3-Direttore statistico-
      
       
      Lavoratori che, per le specifiche
      professionalità, partecipano per l’elevato livello professionale, ad
      attività specialistiche e che nelle strutture di maggior complessità,
      nell’ambito delle materie di propria competenza, dirigono o coordinano
      attività di unità organiche di livello non dirigenziale.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 44\90) e dell’organizzazione del lavoro
      cui detto ordinamento era rapportato: direttore statistico.
      
       
      Accesso-Dall’interno
      della stessa area dalle posizioni economiche C1 o C1S e C2 sulla base di
      criteri stabiliti dall’Amministrazione secondo le procedure di cui
      all’art. 15, lett. B, punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti-In
      mancanza della laurea in statistica, statistica ed informatica per
      l’azienda, scienze statistiche ed economiche, scienze statistiche
      demografiche e sociali, scienze statistiche ed attuariali, purché in
      possesso del diploma di scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai
      seguenti requisiti:
      
       
      -       
      esperienza professionale di otto anni nella posizione economica C1
      o C1S ovvero;
      
       
      -       
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica
      C2.
      
       
      SETTORE
      DI ORGANIZZAZIONE-AREA FUNZIONALE
      C-Posizione Economica C2-Funzionario di organizzazione
      
       
      v      
      Lavoratori che dirigono o coordinano un’unità organica di rilevanza
      interna o esterna di livello non dirigenziale. Sono addetti allo studio e
      alla attuazione dei principi relativi alla pianificazione dei metodi di
      lavoro e delle risorse attribuite alle strutture organizzative e dei
      sistemi di controllo.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      analista di organizzazione.
      
       
      Accesso Dall’esterno:
      mediante pubblico concorso
      
       
      Dall’interno:
      con le modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      -         
      dalla posizione economica C1 o C1S verso la posizione economica C2
      
       
      Requisiti
      Dall’esterno: laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
      dell’amministrazione, sociologia.
      
       
      Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica C1 o C1S in
      possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno non è
      richiesta esperienza professionale maturata nella suddetta posizione;
      
       
      per
      il personale interno, non in possesso dei requisiti per l’accesso
      dall’esterno, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di
      secondo grado, si fa riferimento ai seguenti requisiti: 
      
       
      -         
      dalla posizione economica C1 verso la posizione economica C2: esperienza
      professionale di quattro anni nella posizione di provenienza.
      
       
      Posizione Economica C3-Direttore di
      organizzazione
      
       
      v      
      Lavoratori che dirigono o coordinano attività di unità organiche di
      livello non dirigenziale. Lavoratori che per l’elevata professionalità
      sono preposti alla pianificazione dei metodi di lavoro e delle risorse
      attribuite alle strutture organizzative, prestando qualificata
      collaborazione alla pianificazione dei metodi relativi ai sistemi di
      controllo.
      
       
      Profilo
      professionale di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 44\90) e dell’organizzazione del lavoro
      cui detto ordinamento era rapportato: esperto di organizzazione.
      
       
      Accesso-Dall’interno
      della stessa area dalle posizioni economiche C1 o C1S e C2 sulla base di
      criteri stabiliti dall’Amministrazione secondo le procedure di cui
      all’art. 15, lett. B, punto d) del C.C.N.L.:
      
       
      Requisiti-In
      mancanza della laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
      dell’amministrazione, sociologia, purché in possesso del diploma di
      scuola secondaria superiore, si fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      -       
      esperienza professionale di otto anni nella posizione economica C1
      o C1S ovvero;
      
       
      -       
      esperienza professionale di quattro anni nella posizione economica
      C2.
      
       
      SETTORE
      EDUCATIVO-AREA FUNZIONALE B-Posizione Economica B1-Aiuto educatore
      
      
       Lavoratori che coadiuvano le altre professionalità nello
      svolgimento delle attività di carattere educativo e di assistenza a
      minori.
      
       
      Profilo professionale di
      riferimento: aiuto operatore dell’area pedagogica (profilo di nuova
      istituzione).
      
       
      Accesso
      Dall’esterno :
      non previsto
      
       
      Dall’interno: con le
      modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      -         
      dall’area funzionale A, verso la posizione economica B1
      
       
      Requisiti
      Dall’interno: per il personale proveniente dall’area A esperienza
      professionale di quattro anni maturata nello svolgimento delle attività
      del settore. 
      
       
      Posizione
      Economica B2-Educatore
      
      
      v      
      Lavoratori che svolgono attività di carattere educativo e di assistenza
      ai minori nell’ambito di direttive del personale del settore cui sono
      assegnati.
      
       
      Profilo 
      professionale  di  riferimento 
      nell’ambito   del  previgente
      ordinamento   per  
      qualifiche   funzionali   (d.P.R.  
      1219/1984)   e dell’organizzazione del lavoro cui detto
      ordinamento era rapportato: operatore dell’area pedagogica.
      
       
      AccessoDall’esterno :
      non previsto
      
       
      Dall’interno: con le
      modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      -             
      dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B2
      
       
      RequisitiDall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica B1 esperienza
      professionale di quattro anni maturata nello svolgimento delle attività
      del settore.
      
       
      Posizione
      Economica B3-Educatore esperto
      
      
      v      
      Lavoratori che sovrintendono, intervenendo anche personalmente, allo
      svolgimento dell’attività educativa coordinando le altre professionalità.
      
       
      Profilo 
      professionale  di  riferimento 
      nell’ambito   del  previgente
      ordinamento   per  
      qualifiche   funzionali  
      (d.P.R.   1219/1984)  
      e dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era
      rapportato: educatore.
      
       
      Accesso-Dall’esterno :
      non previsto
      
       
      Dall’interno: con le
      modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      -             
      dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3
      
       
      -             
      dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3
      
       
      Requisiti-Dall’interno:
      dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3 esperienza
      professionale di otto anni maturata nello svolgimento delle attività del
      settore.
      
       
      -             
      dalla posizione economica B2 verso la posizione economica B3
      esperienza professionale di quattro anni maturata nello svolgimento delle
      attività del settore.
      
       
      SETTORE
      TECNICO
      
      
      PER
      LA MANUTENZIONE - PER LE MENSE - PER LE TIPOGRAFIE - PER LA CURA DEGLI
      EQUINI
      
      
      AREA FUNZIONALE A-Posizione
      Economica A1-Aiuto manutentore – Addetto ai servizi di ristorazione
      
      
      v       Lavoratori che sono di supporto alle
      varie attività e vengono impiegati, secondo le proprie specificità
      tecniche, nei  diversi settori
      organizzativi dell’Amministrazione e per le esigenze di tutti i locali
      comunque utilizzati dall’Amministrazione.
      Utilizzano, altresì, nei compiti assegnatigli apparecchiature di uso
      semplice.
      
       
      v       Lavoratori che svolgono operazioni
      inerenti i servizi di ristorazione e benessere (quali, a titolo solo
      esemplificativo, somministrazione di cibi e bevande, apparecchiatura e
      sparecchiatura dei tavoli) mediante attività manuale e l’utilizzo di
      macchine semplici, magazzinaggio e preparazione per il trasporto degli
      alimenti, nonché il riordino delle attrezzature utilizzate.
      
       
      Profili 
      professionali  di  riferimento 
      nell'ambito   del  previgente
      ordinamento per qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84) e
      dell'organizzazione del lavoro  cui
      detto ordinamento era  rapportato:
      addetto alle  lavorazioni,  addetto  alla
      ristorazione,  addetto 
      alle attrezzature e pulizie.
      
       
      Accesso-Dall’esterno: non
      previsto.
      
       
      AREA FUNZIONALE
      B-Posizione Economica B1-Manutentore – Operatore per l’alimentazione
      – operatore di centro stampa - Buttero
      
      
      v      
      Lavoratori che, nel proprio ambito professionale, costruiscono manufatti,
      eseguono lavorazioni e/o operazioni anche 
      mediante  l'impiego di 
      macchine ausiliarie, ovvero mediante l’utilizzazione delle
      macchine in dotazione all’ufficio, provvedono alla 
      manutenzione  e   riparazione 
      di  guasti utilizzando
      apparecchiature di tipo semplice.
      
       
      v      
      Lavoratori che provvedono a tutte le operazioni relative alla preparazione
      dei pasti.
      
       
      v      
      Lavoratori che nel proprio ambito professionale sono addetti alle
      operazioni di stampa, impaginazione e rilegatura di testi, utilizzando le
      apparecchiature in dotazione ai centri stampa e microfilm.
      
       
      v      
      lavoratori che provvedono a tutte le attività connesse al governo degli
      equini.
      
       
       Profili  professionali 
      di  riferimento 
      nell'ambito del  previgente
      ordinamento  per 
      qualifiche  funzionali  
      (d.P.R.   n. 
      1219/84)   e
      dell'organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      fotocompositore; legatore;  operatore 
      per  l'alimentazione; 
      buttero; addetto alle macchine ausiliarie; tipografo compositore;
      operatore per la  lavorazione 
      dei profilati  e 
      laminati  metallici; 
      elettricista, operatore per la 
      lavorazione dei  materiali non metallici; 
      muratore; pittore; falegname; idraulico;
      
       
      Accesso-Dall’esterno: con
      le procedure di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive
      modificazioni.
      
       
      Dall’interno: con le
      modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. A del C.C.N.L.:
      
       
      -             
      dall’area funzionale A, verso la posizione economica B1
      
       
      Requisiti
      Dall’esterno: diploma di scuola secondaria di primo grado ed eventuali
      titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
      svolgimento dei compiti assegnati.
      
       
      Dall’interno:
      dall’area funzionale A, verso la posizione economica B1 con esperienza
      professionale di quattro anni nella posizione economica A dei rispettivi
      settori di appartenenza
      
       
      Posizione
      Economica B2
      
      
      Manutentore esperto – Operatore esperto per
      l’alimentazione - Cameriere direttore di sala e di bar –Operatore
      esperto di centro stampa – Sorvegliante di allevamento
      
       
      v      
      Lavoratori che, nel proprio ambito professionale, sovrintendono alle
      diverse fasi dei processi di lavorazione intervenendo anche personalmente
      ed utilizzando apparecchiature anche di tipo complesso di cui verificano
      l’efficienza, individuano e correggono eventuali difetti del prodotto
      finito ed eseguono prove di valutazione sugli interventi effettuati.
      
       
      v      
      Lavoratori che sovrintendono  alla
      preparazione dei pasti  intervenendo
      anche personalmente nelle varie fasi della lavorazione.
      
       
      v      
      Lavoratori che coordinano le attività di somministrazione dei pasti e di
      altri generi di conforto, di preparazione dei tavoli e di riordino dei
      medesimi e delle attrezzature di pertinenza intervenendo anche
      personalmente.
      
       
      v      
      Lavoratori che nell’ambito di un centro stampa e microfilm sovrintendono
      alle operazioni di stampa, impaginazione e rilegatura di testi
      intervenendo anche personalmente.
      
       
      v      
      Lavoratori  che 
      sovrintendono alle  attività  di
      governo degli equini, intervenendo anche personalmente.
      
       
      Profili  professionali 
      di  riferimento 
      nell'ambito        
      del previgente ordinamento  per  
      qualifiche  funzionali   (d.P.R.  
      n.  1219/84)  
      e dell'organizzazione del lavoro 
      cui detto ordinamento era  rapportato:
      operatore  specializzato   per  la 
      lavorazione   dei  materiali
      non metallici,  pittore 
      specializzato,  operatore  specializzato 
      per  le lavorazioni di
      profilati e laminati metallici, muratore specializzato, idraulico
      specializzato, falegname specializzato, elettricista specializzato,
      fotocompositore specializzato, tipografo compositore specializzato,
      operatore  specializzato per
      l'alimentazione, cameriere  direttore di sala e bar, 
      sorvegliante di allevamento;
      
       
      Accesso
      -Dall’esterno: non
      previsto.
      
       
      Dall’interno: con le
      modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      -             
      dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B2
      
       
      Requisiti-Dall’interno:
      per il personale proveniente dalla posizione economica B1 verso la
      posizione economica B2: esperienza  professionale
      di quattro anni nella posizione economica B1 dei rispettivi settori di
      appartenenza.
      
       
      Posizione
      Economica B3
      
      
      Tecnico
      coordinatore – Responsabile di mensa - Tecnico coordinatore di centro
      stampa
      
       
      v      
      Lavoratori che  svolgono
      attività di coordinamento e di organizzazione del lavoro delle
      professionalità addette alle varie fasi dei processi di lavorazione,
      intervenendo anche personalmente.
      
       
      v      
      Lavoratori che sono responsabili delle mense. Coordinano il personale
      addetto alle mense nello svolgimento delle operazioni connesse alla
      preparazione dei pasti in cui intervengono anche personalmente
      
       
      v      
      Lavoratori che, nell’ambito di un centro stampa e microfilm, coordinano,
      intervenendo anche personalmente, le altre professionalità
      nell’esecuzione  di
      operazioni di riproduzione grafica, utilizzando anche strumentazioni
      informatiche.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell'ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.P.R. n. 1219/84) e dell'organizzazione del lavoro 
      cui detto ordinamento era  rapportato:
      assistente tecnico (già responsabile capo dei laboratori), responsabile
      di mensa (profilo di nuova istituzione), capo unità 
      operativa (già capo unità centro stampa e 
      microfilm).
      
       
      Accesso-Dall’esterno: non
      previsto.
      
       
      Dall’interno: con le
      modalità previste dall’art. 15, c. 1, lett. B del C.C.N.L.:
      
       
      -             
      dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3
      
       
      -             
      dalla posizione economica B2 verso al posizione economica B3
      
       
      Requisiti-Dall’interno:
      esperienza professionale di otto anni nella posizione economica B1, nei
      rispettivi settori di appartenenza ovvero;
      
       
      esperienza
      professionale di quattro anni nella posizione economica B2, nei rispettivi
      settori di appartenenza.
      
       
      AREA FUNZIONALE C-Posizione
      Economica C1-Collaboratore tecnico
      
       
      v      
      Lavoratori che effettuano, in collaborazione con altre professionalità o
      direttamente se prescritto, le prestazioni proprie della professionalità
      posseduta. Eseguono interventi specializzati personalmente o coordinando
      un gruppo di professionalità inferiori, sorvegliando l’esecuzione dei
      lavori e riscontrandone i risultati tecnici in corso d’opera
      controllando, altresì, l’allestimento, la confezione e la consegna del
      prodotto finito.
      
       
      Profili
      professionali di riferimento nell’ambito del previgente ordinamento per
      qualifiche funzionali (d.p.r. n. 1219/84 e successive modifiche) e
      dell’organizzazione del lavoro cui detto ordinamento era rapportato:
      capo tecnico.
      
       
      Accesso-Dall’esterno: non
      previsto.
      
       
      Requisiti-Dall’interno:
      per il personale proveniente dalle posizioni economiche B1 e B2 e B3 o B3S
      purché in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, si
      fa riferimento ai seguenti requisiti:
      
       
      -         
      esperienza professionale di nove anni nella posizione economica B1, ovvero
      
       
      -         
      esperienza professionale di sette anni nella posizione economica B2,
      ovvero
      
       
      -           
      esperienza professionale di cinque anni
      nella posizione economica B3 o B3S.
      
       
       
      
       
      Art.11 lavoro straordinario  prestato presso gli uffici territoriali del governo  
      A seguito delle
      recenti modifiche  intervenute
      nell'organizzazione delle prefetture-uffici territoriali del governo,
      l'amministrazione si impegna a redistribuire i fondi gia' assegnati agli
      uffici  di gabinetto per la
      remunerazione del lavoro straordianrio tra lo stesso e l'area 1
      "ordine e sicurezza pubblica" ccostituita con d. M 18.11.2002
      
       
       
      
       
      ART. 12 Rapporto di
      lavoro a tempo parziale
      
       
      In
      caso di gravi e documentate situazioni familiari, o particolari esigenze
      organizzative, la percentuale del 25 % del personale autorizzato a
      trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale è elevato di
      un ulteriore 10 %.
      
       
      I
      casi che rientrano nelle condizione di cui al precedente punto sono:
      
       
      -   familiari
      che assistono persone portatrici di handicap;
      
       
      -   lavoratori
      in particolari condizioni psico-fisiche;
      
       
      -   lavoratori
      affetti o che assistono familiari con gravi patologie;
      
       
      -   lavoratori
      che assistono anziani non autosufficienti;
      
       
      -   genitori
      con figli minori, in relazione al loro numero;
      
       
      -   residenza
      distante dal luogo di lavoro;
      
       
      - lavoratori soggetti ad effetti da tossicodipendenza,
      alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica che si impegnano a
      sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione
      predisposto da strutture sanitarie pubbliche o da strutture associative
      convenzionate previste dalle leggi regionali.
      
       
      La
      durata minima del part-time è di due anni con inizio dal 60° giorno
      successivo alla presentazione della domanda salvo che, per esigenze di
      servizio formalmente dichiarate l’Amministrazione abbia differito,
      d’intesa con il dipendente, tale decorrenza.
      
       
      Inoltre,
      su richiesta del dipendente, si procede alla revoca della trasformazione
      del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ove la situazione
      degli organici teorici lo renda possibile.
      
       
      ART. 13
      
      Passaggi orizzontali
      
       
      Il
      personale che dimostri di aver svolto, sulla base di atti formali e coevi
      di data certa, funzioni proprie di altro profilo professionale della
      stessa posizione economica per un periodo continuativo non inferiore a tre
      anni, a domanda è inquadrato, a decorrere dal compimento del triennio,
      nel profilo corrispondente alle funzioni esercitate.
      
       
      In
      fase di prima applicazione ove il predetto triennio comprenda la data
      dell’entrata in vigore del presente contratto integrativo il periodo
      maturato prima di tale data sarà comunque valutato.
      
       
      Art. 14
      Mobilita’ volontaria
      
       
      La definizione
      delle modalità relative alla mobilità volontaria all’interno
      dell’Amministrazione e del comparto nonché tra diversi comparti sarà
      oggetto di un successivo accordo integrativo che potrà avvenire dopo
      l’approvazione della dotazione organica dell’Amministrazione Civile
      dell’Interno e la sua conseguente distribuzione territoriale nonché
      dopo l’avvenuta ridefinizione dei profili e la verifica nella prima fase
      di attuazione del presente contratto integrativo – alla fine dell’anno
      in corso – della necessità di riqualificazione del personale e delle
      conseguenti vacanze di organico.
      
       
      In particolare
      per la mobilità all’interno dell’Amministrazione, nelle more delle
      verifiche, restano fermi gli attuali criteri per l’attribuzione del
      punteggio, già definiti con precedenti accordi sindacali, salva la
      necessità di rivedere gli attuali accorpamenti dei profili per la
      formazione delle graduatorie
      
       
      Integrato dalla
      parte relativa all'accordo sulla mobilità 
      sottoscritto il  12
      ottobre 2004:
      
       
      Aggiunta del
      nuovo contratto:  
      
       
      E’ demandata alla contrattazione integrativa di
      livello nazionale ai sensi dell’art.5 del ccnl, l’individuazione dei
      criteri generali per l’attuazione della mobilità volontaria dei
      dipendenti del ministero dell’interno 
      tra sedi centrali e periferiche o tra sedi periferiche nonché
      della mobilità all’interno del comparto o con gli altri comparti.
      
       
      Le parti si incontreranno entro 60 giorni
      dall’entrata in vigore del presente contratto per verificare la
      possibilità di integrare le materie oggetto di informazione preventiva
      e/o successiva, ai sensi dell'art.5 comma 2 del ccnl .
      
       
      Art.12
      norme finali
      
       
      Le materie non
      trattate nel presente accordo restano interamente disciplinate dalle
      vigenti disposizioni contrattuali.
      
       
      
       
      ALLEGATO “A”
      
       
      1)      
      Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro”, ai sensi
      dell’art.19, comma 5 del C.C.N.L. Comparto ministeri sottoscritto il 12
      gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 29
      del  5 febbraio 1996;
      
       
      2)      
      allegato “A” del contratto integrativo del C.C.N.L. comparto Ministeri
      sottoscritto il 22 ottobre 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
      Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 265 del 
      13 novembre 1997.
      
       
       Note finali 
      
       
      vecchio
      contratto art.10 
      
       
      1)      
      Rispetto alle vacanze di organico accertate successivamente
      all'espletamento delle procedure di riqualificazione, i posti disponibili
      riservati all'accesso dall'esterno sono individuati nella misura del 30%. 
      
       
      Tuttavia per
      consentire la piena attuazione della legge 288/99 la percentuale potrà
      essere riesaminata, tramite apposita contrattazione, in relazione alle
      autorizzazioni per le assunzioni che saranno concesse dalla 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri.
      
       
      Conseguentemente
      alla ridefinizione dei profili professionali con i relativi contenuti e
      appena determinata la nuova articolazione della dotazione organica, si
      provvederà – attraverso i percorsi di riqualificazione o il superamento
      delle prove selettive – alla riallocazione di quelle professionalità
      che non trovano più adeguato inserimento, anche utilizzando le risorse
      disponibili sul fondo di amministrazione e secondo le procedure di
      programmazione e di autorizzazione previste dalle normative vigenti,
      apportando ove necessario modifiche ai contingenti per adeguarli alle
      mutate esigenze dell’Amministrazione.
      
       
      Vecchio contratto art. 10 :      
      coloro che intendono passare a posizioni economiche superiori appartenenti
      a settori diversi da quello di provenienza, che non siano in possesso del
      titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, devono dimostrare, sulla base di atti formali coevi di data certa,
      di svolgere attività nel settore nel quale intendono accedere e di averla
      svolta per un periodo continuativo non inferiore a 3 anni;- 
      
      
      |