TRASFERIMENTO DEL PERSONALE AGLI EE.LL.

In merito al decentramento si riscontra oggi, pressoché in tutta Italia, il pressappochismo delle Istituzioni coinvolte nel processo di decentramento agli EE.LL delle funzioni e del personale appartenente alle politiche del lavoro, denunciato almeno da un anno a questa parte dalla RdB.

Infatti nonostante le varie direttive trasmesse dall'Amministrazione ai Dirigenti degli Uffici Periferici del Ministero del Lavoro e degli EE.LL. coinvolti nel decentramento, nel momento in cui di fatto avviene il trasferimento delle funzioni e del personale gli uffici si trovano realmente in balia delle onde

A tutt'oggi i DDPCM non sono stati materialmente pubblicati. Ad ogni modo, ai sensi della direttiva emanata dalla direzione generale del Personale in data 24 u.s., i lavoratori che hanno optato per la permanenza nel ruoli del ministero del Lavoro non possono essere obbligati a prestare servizio fino al 31 dicembre1999 negli uffici le cui competenze sono state trasferite alle regioni ed agli EE.LL.. essi. infatti. possono essere distaccati temporaneamente previo il loro consenso.

Per quanto concerne la loro riqualificazione prima del trasferimento, purtroppo, l'Amministrazione non vedeva ora di disfarsi di quelle migliaia di lavoratori, che hanno dato l'anima per rendere un servizio ai cittadini, senza riconoscere loro a professionalità acquisite.

La RdB è stata sa sempre contraria e questo modo di disfarsi del personale così come e avvenuto senza il riconoscimento delle mansioni svolte, tant'è che come voce dissenziente rispetto al coro pressoché univoco di Amministrazione e Sindacati Confederali non è stata ammessa alla cosiddetta CABINA DI REGIA poiché non ha sottoscritto l'accordo relativo al decentramento mancando delle garanzie oggettive per i lavoratori trasferiti.

Oggi, comunque la RdB non desiste dall'effettuare tutti i tentativi affinché al suddetto personale venga riconosciuto un giusta livello di inquadramento ed è pertanto indispensabile una consapevolezza dei lavoratori di possedere attualmente un potere contrattuale che ad oggi ancora esiste in quanto unici professionalmente validi per l'esercizio delle funzioni relative alle politiche del lavoro.