| Un’altra
                  positiva sentenza in merito alle vertenze instaurate dal
                  personale ispettivo precedentemente inquadrato in C1.
                  
                   Nei
                  giorni scorsi infatti, il Giudice del Lavoro di Bologna, si è
                  espresso sui ricorsi presentati da tutto il personale
                  ispettivo della DPL di Bologna precedentemente inquadrato in
                  C1, nel senso che lo stesso va collocato, economicamente e
                  giuridicamente, nella posizione economica C2 dal 1/1/98.
                  
                   Come
                  noto tali vertenze si fondano sulla richiesta del corretto
                  inquadramento funzionale ai sensi del comma 4 dell’art 13
                  del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001: “Ogni
                  dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo
                  professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione
                  economica ove questa è confluita”
                  
                   La
                  stessa motivazione è alla base delle vertenze instaurate
                  dagli ex “addetti alla vigilanza”. Il CCNL 1998/2001,
                  nell’individuare il nuovo ordinamento professionale,
                  collocava infatti nella posizione economica C2 la funzione
                  ispettiva.
                  
                   Non tutti sono forse a
                  conoscenza del ruolo svolto dalla RdB/CUB PI anche nelle
                  vertenze instaurate dal personale ispettivo inizialmente
                  collocato in C1.
                  
                   Nella
                  prima vertenza, il Giudice del Lavoro di Grosseto aveva
                  infatti richiesto all’ARAN l’attivazione delle procedure
                  per giungere ad un accordo di “interpretazione autentica”
                  dell’art. 13 del contratto.
                  
                   Si
                  ha accordo di interpretazione autentica se questo viene
                  sottoscritto da tutti i firmatari del contratto. 
                  
                   In
                  quella sede abbiamo sostenuto, in beata solitudine, come al
                  solito, le ragioni e le aspettative dei colleghi impedendo la
                  sottoscrizione di un accordo penalizzante per gli “ispettori
                  del lavoro”.
                  
                   La
                  mancata sottoscrizione dell’interpretazione autentica ha così
                  permesso al Giudice del Lavoro di Grosseto di esprimersi in
                  senso favorevole ai colleghi, dando il via alla serie di
                  sentenze positive per tutto il personale ispettivo inquadrato
                  sia in C1 che in B3.
                  
                   Ci saranno altri gradi di giudizio, al momento
                  la sentenza del Giudice del Lavoro di Bologna è un altro
                  “risultato concreto” ottenuto grazie alle iniziative della
                  RdB/CUB ed un monito per il “tavolo tecnico” dal quale
                  dovranno giungere soluzioni adeguate per risolvere la
                  questione del personale ispettivo attualmente inquadrato in
                  B3. 
                  
                   Roma,
                  23 dicembre 2004
                  
                   RdB/CUB
                  Pubblico Impiego – Lavoro e Politiche Sociali
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