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                  INCIDENTE SUL LAVORO: OPERAIO 
                  MUORE FOLGORATO A ROMA
                  “Un operaio 
                  romano di 42 anni, M.B., ha perso la vita questa mattina 
                  all'interno di un cantiere sulla Via Casilina a Roma, 
                  all'angolo con la via Tommaso Mercandetti nella zona di 
                  Torrenova. Secondo le prime informazioni, l'operaio, che si 
                  trovava su un'impalcatura, avrebbe toccato accidentalmente con 
                  la pompa in ferro per il getto del cemento i cavi dell'alta 
                  tensione rimanendo folgorato. Sul posto è  intervenuta 
                  un'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che 
                  constatarne il decesso. Per accertare quanto e' avvenuto sono 
                  ora al lavoro gli agenti del commissariato Casilino.”Repubblica 
                  News, Sabato 14 maggio M.B., 
                  operaio romano di 42 anni, morto sul lavoro, un sabato 
                  mattina. 4 morti al 
                  giorno, sabato compreso, è l’agghiacciante contabilità 
                  risultato delle condizioni in cui si trovano a lavorare 
                  milioni di esseri umani in questo paese. Condizioni 
                  sulle quali gli “organi preposti” della nostra amministrazione 
                  dovrebbero vigilare. Ricordiamo 
                  M.B., operaio romano di 42 anni, caro Dott. Pianese, proprio 
                  mentre, purtroppo, siamo costretti a dare un seguito critico 
                  alla sua “nota pattizia” del 27/4/2005 sulle “problematiche 
                  relative agli addetti alla vigilanza”. 
                  Il 4 marzo 
                  si è svolta un’affollata assemblea del personale ispettivo, a 
                  seguito della quale, centinaia di “Addetti alla Vigilanza” 
                  di moltissime DPL di tutta Italia, stanchi, demotivati e 
                  “mobbizzati” da anni di ‘sfruttamento’ lavorativo senza che il 
                  proprio diritto al giusto inquadramento professionale venisse 
                  in qualche modo riconosciuto, stabiliva di proclamare uno 
                  ‘stato di agitazione’ della categoria. 
                  
                  Inizialmente, lo “stato di agitazione” si concretizzava nel 
                  formalizzare una specifica richiesta, indirizzata sia alla 
                  propria Direzione che all’Amministrazione, di attenersi, nello 
                  svolgimento  della propria attività lavorativa, esclusivamente 
                  e rigorosamente ai compiti e alle funzioni stabiliti dal 
                  profilo n.240 del DPR 29/12/84 n.1219; tutto ciò in 
                  considerazione della posizione di chiusura manifestata in 
                  quella stessa giornata da parte dell’Amministrazione, ed in 
                  considerazione di quanto asserito dall’Avvocatura Generale 
                  dello Stato che, nella propria memoria difensiva, presentata 
                  in data 14/1/05, presso la Corte di Appello di Roma, 
                  ribadiva la correttezza dell’inquadramento in B3  in B3 della 
                  figura professionale degli “Addetti alla Vigilanza” in 
                  quanto riconosceva che le attività previste nel citato profilo 
                  professionale fossero realmente quelle svolte dagli 
                  “Addetti alla Vigilanza”. 
                  E’ fuori di dubbio che quanto 
                  sopra rappresentato non può essere più passivamente e 
                  moralmente accettato dagli Addetti alla vigilanza. 
                  Pertanto
                   
                  ·               
                  
                  consapevoli 
                  di quanto l’art.6 del D. Lgs. 124/04 stabilisce in materia di 
                  razionalizzazione delle funzioni ispettive (a norma dell’art.8 
                  dell’infausta Legge 14/2/03 n.30); 
                  ·               
                  
                  certi 
                  che la citata norma imperativa assegna al personale ispettivo 
                  c/o le DPL, tenendo uniti in un’unica accezione ispettori ed 
                  addetti alla vigilanza, NUOVI COMPITI, POTERI e FUNZIONI in 
                  materia di lavoro e di legislazione sociale nonché attribuisce 
                  allo stesso personale la qualifica di U.P.G., nei limiti 
                  del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni 
                  conferite dalla normativa vigente; 
                  ·               
                  
                  sicuri 
                  che l’art.19 del citato D. Lgs. 124/04, che tratta delle 
                  abrogazioni delle norme incompatibili con le disposizioni ivi 
                  contenute, avrebbe permesso, attraverso la via sindacale e/o 
                  politica, di trovare una soluzione equilibrata alle precedenti 
                  erronee “norme pattizie”; 
                  molti 
                  addetti alla vigilanza si proponevano di attuare la protesta 
                  descritta in precedenza, restando in attesa di opportuna 
                  risposta da parte dell’amministrazione, che giunge, 
                  finalmente, il 27 aprile, evidenziando, purtroppo, una 
                  eccessiva serie di cervellotiche ed interpretative 
                  affermazioni. In 
                  premessa, nel dissentire totalmente dal contenuto della “nota” 
                  in argomento, è doveroso precisare come in alcuni casi 
                  l’Amministrazione, forse accidentalmente, nel citare passi del 
                  famosissimo profilo n.240 e dell’art.3 del D.L. 463/83 
                  (convertito nella Legge n.638/83) ometta alcuni termini 
                  essenziali sostanzialmente per la comprensione, e non per 
                  l’interpretazione, delle norme citate, oltre a dimenticare 
                  totalmente il sopraggiunto DLgs 124/04. Partiamo 
                  allora con la disanima di questa “nota” sviscerandola 
                  totalmente, punto a punto: 
                  La 
                  confluenza (o non sarebbe più corretto affermare: la 
                  permanenza!!!!!) nell’area B discende certamente da disciplina 
                  pattizzia, da quella stessa disciplina pattizia, per 
                  intendersi, che ha però stabilito che l’attività di vigilanza 
                  fosse inserita nell’area C, permettendo ad una figura 
                  professionale la CERTEZZA (giusta, sacrosanta), del passaggio 
                  al corretto livello superiore nel caso dei VERI ISPETTORI; 
                  quella stessa disciplina pattizia che attraverso ulteriori 
                  accordi (qualcuno ricorda l’accordo sul diritto d’opzione per 
                  gli ispettori?) ha permesso a tanti di fare celere rientro 
                  nell’amato Ministero per ricoprire gli stessi compiti cui 
                  erano destinati prima dell’esperimento del corso di 
                  formazione.  
                  
                  L’affermazione “ …. che la confluenza degli addetti alla 
                  vigilanza ….. discende …. non da autonome e discrezionali 
                  determinazioni dell’Amministrazione …” pare almeno 
                  superficiale perché riferito a personale che OPERA DA ANNI IN 
                  QUALITA’ E CON LE RESPONSABILITA’ DI VERI ISPETTORI, con 
                  compiti e funzioni che non vengono assegnate per 
                  ‘celeste divinazione, ma che scaturiscono soprattutto 
                  da quell’enorme quantità di normative che nel corso degli anni 
                  ha depenalizzato quasi totalmente la materia gius-lavoristica, 
                  facendo di fatto coincidere l’azione dell’Ispettore del Lavoro 
                  con quella dell’Addetto alla Vigilanza (altrimenti non si 
                  riuscirebbe a capire l’enorme quantità di atti CERTIFICATI e 
                  CERTIFICABILI che l’addetto alla vigilanza ha emesso nel corso 
                  della propria azione ispettiva); o si vuole supporre che 
                  le società sanzionate-denunciate possano ricorrere ad azioni 
                  di annullamento, per incompetenza e/o illegittimità, avverso i 
                  provvedimenti emessi dagli addetti alla vigilanza, con le 
                  conseguenze civili-penali-patrimoniali che potrebbero 
                  incombere a carico dei vari Direttori delle D.P.L. che hanno 
                  impartito direttive in merito all’attività lavorativa degli 
                  addetti alla vigilanza). In buona 
                  sostanza, Dott. Pianese, sul punto concordiamo con lei: la 
                  responsabilità dell’attuale situazione è addebitabile solo al 
                  50% all’amministrazione che Lei attualmente rappresenta, il 
                  restante 50% è a carico delle oo.ss. firmatarie di quell’accordo; 
                  se si fosse tenuto conto, con minore alterigia, delle ragioni 
                  espresse dalla nostra o.s., oggi avremmo ottenuto benefici per 
                  almeno 2 soggetti: gli addetti alla vigilanza sarebbero 
                  inquadrati nella corretta posizione economica, il personale 
                  amministrativo potrebbe contare almeno sui 525 posti per il 
                  passaggio a C1 (accertatore del lavoro).  
                  Lei afferma:
                  “considerato che il C.C.I. prevede il mantenimento ad 
                  esaurimento del profilo professionale di Ass. dell’Isp., fino 
                  a quando non sarà pienamente a regime il nuovo sistema 
                  classificatorio delineato dalla contrattazione collettiva 
                  integrativa, che prevede l’attività di vigilanza 
                  ESCLUSIVAMENTE nell’area C …….”. Non le sembra aberrante 
                  un C.C.I. che preveda nella posizione di  C1, il profilo 
                  DELL’ACCERTATORE DEL LAVORO con minori compiti e funzioni 
                  dell’Addetto alla Vigilanza, non ultimo il fatto che 
                  l’accertatore non possa emettere atti di RILEVANZA ESTERNA? Si 
                  vuole forse sostenere che i colleghi che confluiranno nella 
                  posizione economica C1 non potranno emettere atti di rilevanza 
                  esterna, facoltà questa che rimarrà agli addetti alla 
                  vigilanza che a causa del famoso CCI saranno costretti a 
                  rimanere nella posizione B3? Anche in questo caso sarebbe 
                  stata più opportuna una maggiore prudenza nel formulare certe 
                  affermazioni. 
                  “ …… fino 
                  a quando non sarà a regime ……… l’addetto alla vigilanza è 
                  tenuto a svolgere le mansioni di cui al profilo n.240 del 
                  D.P.R. n.1219/84 che, SOSTANZIALMENTE, COINCIDONO CON QUELLE 
                  ATTUALMENTE SVOLTE DAL PREDETTO PERSONALE”.
                   
                  Chiariamo, 
                  un conto è la protesta  scaturita dopo anni di sotto 
                  pagamento, di vessazioni, di responsabilità mai riconosciute, 
                  di lavoro effettivo perfettamente equivalente a quello degli 
                  Ispettori del Lavoro, un conto è la protervia 
                  dell’amministrazione nel fare simili affermazioni; l’azione 
                  lavorativa dell’addetto alla vigilanza ha fatto comodo a 
                  tutti, alla Direzione (vediamo i carichi lavorativi svolti 
                  dagli addetti alla vigilanza), alla Amministrazione che 
                  ufficialmente “non conosceva quali fossero i compiti e le 
                  funzioni dell’addetto alla vigilanza ……”; non si venga a 
                  dire oggi però che l’addetto alla vigilanza ha SOSTANZIALMENTE 
                  SVOLTO le mansioni del profilo n.240.  
                  Il D.P.R. 
                  1219/84 al profilo n.240 recita LETTERALMENTE che l’addetto 
                  alla vigilanza “svolge attività istruttoria nell’ambito di 
                  prescrizioni specifiche e di procedure predeterminate che NON 
                  COMPORTANO LA RISOLUZIONE DI QUESTIONI CON RICORSO A 
                  VALUTAZIONI DISCREZIONALI”; è chiaro che una premessa del 
                  genere, dimenticata nella nota dell’amministrazione, dà un 
                  senso totalmente diverso all’affermazione invece riportata ed 
                  usata a fini di tutela della “disciplina pattizia”  e non 
                  coincidente con il contenuto della norma. 
                  E’ pur vero, 
                  come riportato nella famosa nota ministeriale, che l’addetto 
                  alla vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 
                  della Legge 11/11/83 n.638, possa esercitare gli altri 
                  poteri spettanti in materia di previdenza ed assistenza 
                  sociale in capo agli ispettori del lavoro, ma non nel rispetto 
                  di specifiche istruzioni, AD ECCEZIONE DI QUELLO DI CONTESTARE 
                  CONTRAVVENZIONI, che con la famosa depenalizzazione della 
                  materia gius-lavoristica si può tradurre: “…… di contestare 
                  atti di notificazione …..”; si ritorna allora al discorso 
                  originario, con il sopraggiunto DLgs 124/04 ed il formale atto 
                  di protesta degli addetti alla vigilanza: attenersi 
                  strettamente al profilo per cui si viene “pagati”. 
                  Passiamo al 
                  “servizio turno”, cioè a quella tipologia di servizio cui si 
                  viene destinati (ispettori del lavoro ed “Addetti alla 
                  vigilanza”) per la ricezione delle richieste d’intervento da 
                  parte di lavoratori, sindacati, ecc. Anche qui 
                  l’amministrazione ha fatto un po’ di confusione, affermando,
                  o meglio interpretando le norme richiamate, che 
                  “ ….. nell’ambito delle mansioni e dei poteri attribuiti 
                  all’addetto alla vigilanza sono ricompresse le prestazioni del 
                  servizio turno, INTESE QUALE INSIEME DELLE ATTIVITA’ 
                  ISTRUTTORIE ALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN GENERALE 
                  (!!!!!!??????????), con ESCLUSIONE (udite, udite) DELL’ATTIVITA’
                  
                  di consulenza ed informazione sull’interpretazione ed 
                  applicazione delle leggi, sULLA CUI OSSERVANZA OCCORRE 
                  VIGILARE …..”. 
                  E’ il caso 
                  di evidenziare come la richiesta di esimersi 
                  dall’effettuazione del turno non discende direttamente dal 
                  profilo n.240, anche se è importante prendere riferimento di 
                  quanto in esso viene affermato nella parte “…..  non 
                  comportano la risoluzione con ricorso a valutazioni 
                  discrezionali …. “, ma dalla circolare n.8 del 27/1/00 
                  del Ministero del Lavoro e dalla lettera circolare del 
                  14/7/00. Dalla lettura della circolare si evince 
                  (letteralmente) che “ ….. risulta indispensabile 
                  soffermarsi innanzitutto sul particolare e delicato compito 
                  della ricezione e registrazione delle richieste d’intervento; 
                  compito questo a cui deve essere adibito esclusivamente 
                  personale ispettivo di comprovata esperienza e 
                  PROFESSIONALITA’, ciò al fine di agevolare i successivi 
                  accertamenti sui fatti oggetto della denuncia …..” in 
                  aggiunta, la lettera circolare sopra citata, confermando 
                  quanto riportato dalla circolare n.8, afferma “….. un 
                  discorso a parte richiede l’attività del “turno”, alla quale è 
                  opportuno adibire personale in possesso di qualifica 
                  ispettiva, in considerazione del fatto che il predetto 
                  servizio implica, OLTRE CHE LA RICEZIONE DI RICHIESTE 
                  D’INTERVENTO, un’attività di assistenza e consulenza da 
                  prestarsi a quanti – lavoratori, datori, operatori del settore 
                  – si rivolgono a codesti Uffici ….”; dalle considerazioni 
                  fatte sembrerebbe, senza alcuna libera interpretazione, che il 
                  servizio turno possa essere espletato solo da personale 
                  appartenente all’area C, profilo C2 (ispettori del lavoro, con 
                  comprovata esperienza e professionalità) e che la stessa 
                  attività non possa essere sganciata, come affermato dalla 
                  famosa nota ministeriale, dall’attività di consulenza ed 
                  informazione sull’interpretazione ed applicazione delle leggi, 
                  ritenuta dalla circolare n.8, a ragione,  essenziale per una 
                  giusta ed importante azione ispettiva come facilmente 
                  rilevabile dalla quotidiana attività di ogni “servizio turno” 
                  di ogni italica DPL. 
                  In merito 
                  alle “vigilanze congiunte ed integrate”, si vuole specificare 
                  che gli addetti alla vigilanza da anni ormai, fanno parte dei 
                  gruppi all’uopo costituiti dalle singole Direzioni, con il 
                  compito di COORDINARE gli Istituti, le ASL, la Gdf 
                  nell’espletamento dell’attività ispettiva,  compiti questi che 
                  certamente non sono previsti dal citato D.P.R. 1219/84 , 
                  profilo n.240, ma che nel tempo sono stati assegnati, stante 
                  la carenza del personale, direttamente dalle Direzioni. Questo 
                  ha determinato il fatto che , l’attività dell’addetto alla 
                  vigilanza, nel corso degli anni sia stata di fatto equiparata 
                  a quella dell’Ispettore del Lavoro;  
                  Resta da 
                  precisare in merito  che il profilo n.240 pur prevedendo che 
                  l’addetto alla vigilanza “ ….. svolge previo incarico, anche 
                  singolarmente, specifici controlli ed indagini 
                  sull’applicazione della Legislazione sociale ed adotta, 
                  secondo le DIRETTIVE RICEVUTE IN RAPPORTO ALL’INCARICO 
                  AFFIDATO, GLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI ….” questo 
                  non abilita assolutamente al coordinamento dei gruppi 
                  ispettivi impegnati in vigilanze coordinate ed integrate, 
                  altrimenti non si riuscirebbe a capire quale sia la 
                  sostanziale differenza con il profilo n.239 del solito D.P.R. 
                  1219/84, afferente la figura professionale dell’Ispettore del 
                  Lavoro. Si 
                  potrebbe allora affermare che l’addetto alla vigilanza, a sua 
                  insaputa, è sempre stato destinato ad attività lavorative 
                  afferenti profili professionali superiori. Con questa nuova 
                  chiarificazione e certificazione contenuta nella famosa nota 
                  ministeriale viene finalmente riconosciuto il diritto al 
                  giusto inquadramento e/o viene data la possibilità all’addetto 
                  alla vigilanza di adire la competente Magistratura al fine di 
                  richiamare alle dovute responsabilità civili, penali e 
                  patrimoniali le Direzioni che hanno avallato lo svolgimento di 
                  mansioni superiori. 
                  E’ 
                  assolutamente vero che l’Addetto alla vigilanza, secondo il 
                  citato profilo, potrà svolgere attività ispettiva esterna 
                  previo istruzioni e direttive specificatamente fornite (per 
                  iscritto), cosa che  comporterà, nel caso in cui 
                  l’azione ispettiva dovesse rilevarsi difforme da quella 
                  AUTORIZZATA, il fatto che l’ispezione dovrà ritenersi 
                  temporaneamente sospesa, al fine di permettere all’addetto 
                  alla vigilanza di rientrare in Ufficio per ricevere nuove ed 
                  idonee istruzioni e direttive che lo abilitino ufficialmente 
                  ai nuovi controlli. 
                  
                  
                  Si 
                  conferma pertanto lo “stato di agitazione” e le forme di lotta 
                  degli addetti alla vigilanza, con la consapevolezza che la 
                  nota ministeriale ha di fatto certificato che tale protesta si 
                  muove assolutamente nell’ambito della legalità; si invita 
                  pertanto TUTTO IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA a 
                  conformarsi a questa forma di lotta, inasprendola con i 
                  ricorsi giudiziari alla magistratura ordinaria (per il 
                  corretto inquadramento in C2), a perseguire la via politica 
                  per spingere, chi fa del potenziamento dell’ispettorato del 
                  lavoro una semplice propaganda elettorale, a porre in essere i 
                  dovuti strumenti legislativi che portino all’accoglimento 
                  delle richieste degli addetti alla vigilanza, ovvero il 
                  naturale  inquadramento, attraverso un semplice provvedimento 
                  legislativo, con eventuali denunce alle competenti autorità 
                  nel caso in cui la costrizione passata, presente e futura, a 
                  svolgere attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti del 
                  profilo n. 240, afferenti professionalità superiori al proprio 
                  livello d’inquadramento, sia stato di nocumento fisico-mentale.
                    
                  RdB – Coordinamento 
                  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
                  Roma 14/5/2005 
                  
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