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LETTERA APERTA AL DIRETTORE GENERALE DELLA DG RISORSE UMANE

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INCIDENTE SUL LAVORO: OPERAIO MUORE FOLGORATO A ROMA

“Un operaio romano di 42 anni, M.B., ha perso la vita questa mattina all'interno di un cantiere sulla Via Casilina a Roma, all'angolo con la via Tommaso Mercandetti nella zona di Torrenova. Secondo le prime informazioni, l'operaio, che si trovava su un'impalcatura, avrebbe toccato accidentalmente con la pompa in ferro per il getto del cemento i cavi dell'alta tensione rimanendo folgorato. Sul posto è  intervenuta un'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per accertare quanto e' avvenuto sono ora al lavoro gli agenti del commissariato Casilino.”Repubblica News, Sabato 14 maggio

M.B., operaio romano di 42 anni, morto sul lavoro, un sabato mattina.

4 morti al giorno, sabato compreso, è l’agghiacciante contabilità risultato delle condizioni in cui si trovano a lavorare milioni di esseri umani in questo paese.

Condizioni sulle quali gli “organi preposti” della nostra amministrazione dovrebbero vigilare.

Ricordiamo M.B., operaio romano di 42 anni, caro Dott. Pianese, proprio mentre, purtroppo, siamo costretti a dare un seguito critico alla sua “nota pattizia” del 27/4/2005 sulle “problematiche relative agli addetti alla vigilanza”.

Il 4 marzo si è svolta un’affollata assemblea del personale ispettivo, a seguito della quale, centinaia di “Addetti alla Vigilanza” di moltissime DPL di tutta Italia, stanchi, demotivati e “mobbizzati” da anni di ‘sfruttamento’ lavorativo senza che il proprio diritto al giusto inquadramento professionale venisse in qualche modo riconosciuto, stabiliva di proclamare uno ‘stato di agitazione’ della categoria.

Inizialmente, lo “stato di agitazione” si concretizzava nel formalizzare una specifica richiesta, indirizzata sia alla propria Direzione che all’Amministrazione, di attenersi, nello svolgimento  della propria attività lavorativa, esclusivamente e rigorosamente ai compiti e alle funzioni stabiliti dal profilo n.240 del DPR 29/12/84 n.1219; tutto ciò in considerazione della posizione di chiusura manifestata in quella stessa giornata da parte dell’Amministrazione, ed in considerazione di quanto asserito dall’Avvocatura Generale dello Stato che, nella propria memoria difensiva, presentata in data 14/1/05, presso la Corte di Appello di Roma, ribadiva la correttezza dell’inquadramento in B3  in B3 della figura professionale degli “Addetti alla Vigilanza” in quanto riconosceva che le attività previste nel citato profilo professionale fossero realmente quelle svolte dagli “Addetti alla Vigilanza”.

E’ fuori di dubbio che quanto sopra rappresentato non può essere più passivamente e moralmente accettato dagli Addetti alla vigilanza.

Pertanto

·                consapevoli di quanto l’art.6 del D. Lgs. 124/04 stabilisce in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive (a norma dell’art.8 dell’infausta Legge 14/2/03 n.30);

·                certi che la citata norma imperativa assegna al personale ispettivo c/o le DPL, tenendo uniti in un’unica accezione ispettori ed addetti alla vigilanza, NUOVI COMPITI, POTERI e FUNZIONI in materia di lavoro e di legislazione sociale nonché attribuisce allo stesso personale la qualifica di U.P.G., nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente;

·                sicuri che l’art.19 del citato D. Lgs. 124/04, che tratta delle abrogazioni delle norme incompatibili con le disposizioni ivi contenute, avrebbe permesso, attraverso la via sindacale e/o politica, di trovare una soluzione equilibrata alle precedenti erronee “norme pattizie”;

molti addetti alla vigilanza si proponevano di attuare la protesta descritta in precedenza, restando in attesa di opportuna risposta da parte dell’amministrazione, che giunge, finalmente, il 27 aprile, evidenziando, purtroppo, una eccessiva serie di cervellotiche ed interpretative affermazioni.

In premessa, nel dissentire totalmente dal contenuto della “nota” in argomento, è doveroso precisare come in alcuni casi l’Amministrazione, forse accidentalmente, nel citare passi del famosissimo profilo n.240 e dell’art.3 del D.L. 463/83 (convertito nella Legge n.638/83) ometta alcuni termini essenziali sostanzialmente per la comprensione, e non per l’interpretazione, delle norme citate, oltre a dimenticare totalmente il sopraggiunto DLgs 124/04.

Partiamo allora con la disanima di questa “nota” sviscerandola totalmente, punto a punto:

La confluenza (o non sarebbe più corretto affermare: la permanenza!!!!!) nell’area B discende certamente da disciplina pattizzia, da quella stessa disciplina pattizia, per intendersi, che ha però stabilito che l’attività di vigilanza fosse inserita nell’area C, permettendo ad una figura professionale la CERTEZZA (giusta, sacrosanta), del passaggio al corretto livello superiore nel caso dei VERI ISPETTORI; quella stessa disciplina pattizia che attraverso ulteriori accordi (qualcuno ricorda l’accordo sul diritto d’opzione per gli ispettori?) ha permesso a tanti di fare celere rientro nell’amato Ministero per ricoprire gli stessi compiti cui erano destinati prima dell’esperimento del corso di formazione.

L’affermazione “ …. che la confluenza degli addetti alla vigilanza ….. discende …. non da autonome e discrezionali determinazioni dell’Amministrazione …” pare almeno superficiale perché riferito a personale che OPERA DA ANNI IN QUALITA’ E CON LE RESPONSABILITA’ DI VERI ISPETTORI, con compiti e funzioni che non vengono assegnate per ‘celeste divinazione, ma che scaturiscono soprattutto da quell’enorme quantità di normative che nel corso degli anni ha depenalizzato quasi totalmente la materia gius-lavoristica, facendo di fatto coincidere l’azione dell’Ispettore del Lavoro con quella dell’Addetto alla Vigilanza (altrimenti non si riuscirebbe a capire l’enorme quantità di atti CERTIFICATI e CERTIFICABILI che l’addetto alla vigilanza ha emesso nel corso della propria azione ispettiva); o si vuole supporre che le società sanzionate-denunciate possano ricorrere ad azioni di annullamento, per incompetenza e/o illegittimità, avverso i provvedimenti emessi dagli addetti alla vigilanza, con le conseguenze civili-penali-patrimoniali che potrebbero incombere a carico dei vari Direttori delle D.P.L. che hanno impartito direttive in merito all’attività lavorativa degli addetti alla vigilanza).

In buona sostanza, Dott. Pianese, sul punto concordiamo con lei: la responsabilità dell’attuale situazione è addebitabile solo al 50% all’amministrazione che Lei attualmente rappresenta, il restante 50% è a carico delle oo.ss. firmatarie di quell’accordo; se si fosse tenuto conto, con minore alterigia, delle ragioni espresse dalla nostra o.s., oggi avremmo ottenuto benefici per almeno 2 soggetti: gli addetti alla vigilanza sarebbero inquadrati nella corretta posizione economica, il personale amministrativo potrebbe contare almeno sui 525 posti per il passaggio a C1 (accertatore del lavoro).

Lei afferma: “considerato che il C.C.I. prevede il mantenimento ad esaurimento del profilo professionale di Ass. dell’Isp., fino a quando non sarà pienamente a regime il nuovo sistema classificatorio delineato dalla contrattazione collettiva integrativa, che prevede l’attività di vigilanza ESCLUSIVAMENTE nell’area C …….”. Non le sembra aberrante un C.C.I. che preveda nella posizione di  C1, il profilo DELL’ACCERTATORE DEL LAVORO con minori compiti e funzioni dell’Addetto alla Vigilanza, non ultimo il fatto che l’accertatore non possa emettere atti di RILEVANZA ESTERNA? Si vuole forse sostenere che i colleghi che confluiranno nella posizione economica C1 non potranno emettere atti di rilevanza esterna, facoltà questa che rimarrà agli addetti alla vigilanza che a causa del famoso CCI saranno costretti a rimanere nella posizione B3? Anche in questo caso sarebbe stata più opportuna una maggiore prudenza nel formulare certe affermazioni.

“ …… fino a quando non sarà a regime ……… l’addetto alla vigilanza è tenuto a svolgere le mansioni di cui al profilo n.240 del D.P.R. n.1219/84 che, SOSTANZIALMENTE, COINCIDONO CON QUELLE ATTUALMENTE SVOLTE DAL PREDETTO PERSONALE”.

Chiariamo, un conto è la protesta  scaturita dopo anni di sotto pagamento, di vessazioni, di responsabilità mai riconosciute, di lavoro effettivo perfettamente equivalente a quello degli Ispettori del Lavoro, un conto è la protervia dell’amministrazione nel fare simili affermazioni; l’azione lavorativa dell’addetto alla vigilanza ha fatto comodo a tutti, alla Direzione (vediamo i carichi lavorativi svolti dagli addetti alla vigilanza), alla Amministrazione che ufficialmente “non conosceva quali fossero i compiti e le funzioni dell’addetto alla vigilanza ……”; non si venga a dire oggi però che l’addetto alla vigilanza ha SOSTANZIALMENTE SVOLTO le mansioni del profilo n.240. 

Il D.P.R. 1219/84 al profilo n.240 recita LETTERALMENTE che l’addetto alla vigilanza “svolge attività istruttoria nell’ambito di prescrizioni specifiche e di procedure predeterminate che NON COMPORTANO LA RISOLUZIONE DI QUESTIONI CON RICORSO A VALUTAZIONI DISCREZIONALI”; è chiaro che una premessa del genere, dimenticata nella nota dell’amministrazione, dà un senso totalmente diverso all’affermazione invece riportata ed usata a fini di tutela della “disciplina pattizia”  e non coincidente con il contenuto della norma.

E’ pur vero, come riportato nella famosa nota ministeriale, che l’addetto alla vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 della Legge 11/11/83 n.638, possa esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza ed assistenza sociale in capo agli ispettori del lavoro, ma non nel rispetto di specifiche istruzioni, AD ECCEZIONE DI QUELLO DI CONTESTARE CONTRAVVENZIONI, che con la famosa depenalizzazione della materia gius-lavoristica si può tradurre: “…… di contestare atti di notificazione …..”; si ritorna allora al discorso originario, con il sopraggiunto DLgs 124/04 ed il formale atto di protesta degli addetti alla vigilanza: attenersi strettamente al profilo per cui si viene “pagati”.

Passiamo al “servizio turno”, cioè a quella tipologia di servizio cui si viene destinati (ispettori del lavoro ed “Addetti alla vigilanza”) per la ricezione delle richieste d’intervento da parte di lavoratori, sindacati, ecc. Anche qui l’amministrazione ha fatto un po’ di confusione, affermando, o meglio interpretando le norme richiamate, che “ ….. nell’ambito delle mansioni e dei poteri attribuiti all’addetto alla vigilanza sono ricompresse le prestazioni del servizio turno, INTESE QUALE INSIEME DELLE ATTIVITA’ ISTRUTTORIE ALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN GENERALE (!!!!!!??????????), con ESCLUSIONE (udite, udite) DELL’ATTIVITA’ di consulenza ed informazione sull’interpretazione ed applicazione delle leggi, sULLA CUI OSSERVANZA OCCORRE VIGILARE …..”.

E’ il caso di evidenziare come la richiesta di esimersi dall’effettuazione del turno non discende direttamente dal profilo n.240, anche se è importante prendere riferimento di quanto in esso viene affermato nella parte “…..  non comportano la risoluzione con ricorso a valutazioni discrezionali …. “, ma dalla circolare n.8 del 27/1/00 del Ministero del Lavoro e dalla lettera circolare del 14/7/00. Dalla lettura della circolare si evince (letteralmente) che “ ….. risulta indispensabile soffermarsi innanzitutto sul particolare e delicato compito della ricezione e registrazione delle richieste d’intervento; compito questo a cui deve essere adibito esclusivamente personale ispettivo di comprovata esperienza e PROFESSIONALITA’, ciò al fine di agevolare i successivi accertamenti sui fatti oggetto della denuncia …..” in aggiunta, la lettera circolare sopra citata, confermando quanto riportato dalla circolare n.8, afferma “….. un discorso a parte richiede l’attività del “turno”, alla quale è opportuno adibire personale in possesso di qualifica ispettiva, in considerazione del fatto che il predetto servizio implica, OLTRE CHE LA RICEZIONE DI RICHIESTE D’INTERVENTO, un’attività di assistenza e consulenza da prestarsi a quanti – lavoratori, datori, operatori del settore – si rivolgono a codesti Uffici ….”; dalle considerazioni fatte sembrerebbe, senza alcuna libera interpretazione, che il servizio turno possa essere espletato solo da personale appartenente all’area C, profilo C2 (ispettori del lavoro, con comprovata esperienza e professionalità) e che la stessa attività non possa essere sganciata, come affermato dalla famosa nota ministeriale, dall’attività di consulenza ed informazione sull’interpretazione ed applicazione delle leggi, ritenuta dalla circolare n.8, a ragione,  essenziale per una giusta ed importante azione ispettiva come facilmente rilevabile dalla quotidiana attività di ogni “servizio turno” di ogni italica DPL.

In merito alle “vigilanze congiunte ed integrate”, si vuole specificare che gli addetti alla vigilanza da anni ormai, fanno parte dei gruppi all’uopo costituiti dalle singole Direzioni, con il compito di COORDINARE gli Istituti, le ASL, la Gdf nell’espletamento dell’attività ispettiva,  compiti questi che certamente non sono previsti dal citato D.P.R. 1219/84 , profilo n.240, ma che nel tempo sono stati assegnati, stante la carenza del personale, direttamente dalle Direzioni. Questo ha determinato il fatto che , l’attività dell’addetto alla vigilanza, nel corso degli anni sia stata di fatto equiparata a quella dell’Ispettore del Lavoro;

Resta da precisare in merito  che il profilo n.240 pur prevedendo che l’addetto alla vigilanza “ ….. svolge previo incarico, anche singolarmente, specifici controlli ed indagini sull’applicazione della Legislazione sociale ed adotta, secondo le DIRETTIVE RICEVUTE IN RAPPORTO ALL’INCARICO AFFIDATO, GLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI ….” questo non abilita assolutamente al coordinamento dei gruppi ispettivi impegnati in vigilanze coordinate ed integrate, altrimenti non si riuscirebbe a capire quale sia la sostanziale differenza con il profilo n.239 del solito D.P.R. 1219/84, afferente la figura professionale dell’Ispettore del Lavoro.

Si potrebbe allora affermare che l’addetto alla vigilanza, a sua insaputa, è sempre stato destinato ad attività lavorative afferenti profili professionali superiori. Con questa nuova chiarificazione e certificazione contenuta nella famosa nota ministeriale viene finalmente riconosciuto il diritto al giusto inquadramento e/o viene data la possibilità all’addetto alla vigilanza di adire la competente Magistratura al fine di richiamare alle dovute responsabilità civili, penali e patrimoniali le Direzioni che hanno avallato lo svolgimento di mansioni superiori.

E’ assolutamente vero che l’Addetto alla vigilanza, secondo il citato profilo, potrà svolgere attività ispettiva esterna previo istruzioni e direttive specificatamente fornite (per iscritto), cosa che  comporterà, nel caso in cui l’azione ispettiva dovesse rilevarsi difforme da quella AUTORIZZATA, il fatto che l’ispezione dovrà ritenersi temporaneamente sospesa, al fine di permettere all’addetto alla vigilanza di rientrare in Ufficio per ricevere nuove ed idonee istruzioni e direttive che lo abilitino ufficialmente ai nuovi controlli.

Si conferma pertanto lo “stato di agitazione” e le forme di lotta degli addetti alla vigilanza, con la consapevolezza che la nota ministeriale ha di fatto certificato che tale protesta si muove assolutamente nell’ambito della legalità; si invita pertanto TUTTO IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA a conformarsi a questa forma di lotta, inasprendola con i ricorsi giudiziari alla magistratura ordinaria (per il corretto inquadramento in C2), a perseguire la via politica per spingere, chi fa del potenziamento dell’ispettorato del lavoro una semplice propaganda elettorale, a porre in essere i dovuti strumenti legislativi che portino all’accoglimento delle richieste degli addetti alla vigilanza, ovvero il naturale  inquadramento, attraverso un semplice provvedimento legislativo, con eventuali denunce alle competenti autorità nel caso in cui la costrizione passata, presente e futura, a svolgere attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti del profilo n. 240, afferenti professionalità superiori al proprio livello d’inquadramento, sia stato di nocumento fisico-mentale.  

RdB – Coordinamento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Roma 14/5/2005 

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