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					Al Direttore della D.P.L. di ______________ S E D E
 
					 Al Dirigente del S.I.L. di ______________ S E D E
 
					Al Capo Area della Linea Operativa 
					Al Capo Linea n.5.13 
					 OGGETTO: 
					Programma di lavoro dell’Ass. dell’Isp…..per il periodo dal 
					….. al …..  
					            In riferimento all’oggetto si porta a 
					conoscenza delle SS. VV. quanto segue: 
					in data …. il capo linea …., in ossequio ai propri compiti 
					istituzionali: 
					predisponeva il programma settimanale di lavoro, 
					relativamente al periodo dal …. al ….., assegnando allo 
					scrivente n….. richieste d’intervento intestate ad 
					altrettante società/ditte: 
					·         
					
					 ….. 
					·         
					
					…… 
					In merito 
					si ritiene che lo scrivente, pur garantendo la 
					propria azione lavorativa nell’ambito dell’attività di 
					vigilanza, in ossequio al proprio codice deontologico,  alla 
					luce di quanto previsto dal proprio inquadramento 
					professionale (così come ribadito sia dalla memoria 
					difensiva dell’Avvocatura Generale dello Stato presentata in 
					data 14/1/05 presso la Corte di Appello di Roma – Sezione 
					Lavoro nell’udienza 27/1/05 – R.G. 2684/03 avverso la 
					sentenza del Tribunale di Rieti n.60638 del 2/12/02 relativa 
					a personale rivestente la mia stessa qualifica, sia 
					dalla nota n.1479 del 27/4/05, a firma del Direttore 
					Generale, dott. Massimo PIANESE), non possa ad oggi: 
					1.      
					
					essere 
					responsabile (e quindi assegnatario) di pratiche, in 
					considerazione della limitatezza della propria azione 
					ispettiva; 
					2.      
					
					essere 
					impegnato in attività di vigilanza, in assenza di precise 
					istruzioni e direttive specificatamente fornite 
					per iscritto; 
					3.      
					
					
					predisporre, durante la propria azione ispettiva, atti di 
					rilevanza con l’esterno atteso che il tanto reclamato 
					profilo n.240 del D.P.R. 1219/84 recita in maniera chiara 
					che l’addetto alla vigilanza deve “…. Svolgere attività 
					istruttoria nell’ambito di prescrizioni specifiche e di 
					procedure predeterminate che NON comportano la 
					risoluzione di questioni con ricorso a valutazioni 
					discrezionali, elaborando dati e situazioni anche di tipo 
					complesso da servire all’attività corrente del settore della 
					vigilanza sulla applicazione delle leggi in materia di 
					lavoro, previdenza ed assistenza sociale nonché sui 
					contratti collettivi…………, …….. svolge, previo incarico, 
					anche singolarmente, specifici controlli ed indagini 
					sull’applicazione della legislazione sociale ed adotta, 
					secondo LE DIRETTIVE ricevute IN RAPPORTO ALL’INCARICO 
					AFFIDATO, gli atti amministrativi consequenziali …….”.  
					Ciò posto 
					·         
					
					Ribadendo la piena disponibilità a partecipare ad attività ispettiva
					esterna, anche singolarmente, con le limitazioni 
					rappresentate dalla vigente (così sembra!!!) legislazione in 
					materia di attività dell’azione ispettiva presso le D.P.L. 
					·         
					
					
					sottolineando, a tutela dell’azione amministrativa disposta 
					da codesta Direzione, il pericolo di esporre ad azioni di 
					annullamento, per incompetenza e/o illegittimità, i 
					provvedimenti che dovessi adottare, con le conseguenze 
					penali, civili e patrimoniali che potrebbero incombere a 
					carico delle SS.VV.  
					si ritiene  
					·         
					
					di non 
					POTER essere titolare (e quindi direttamente responsabile) 
					delle R.I. in argomento; 
					·         
					
					di essere 
					affiancato a professionalità superiori e/o di comprovata 
					esperienza per l’assolvimento dei propri compiti 
					istituzionali; 
					·         
					
					in 
					alternativa, di essere assegnato ad attività singola, con le 
					limitazioni previste dal profilo n.240 (NO ADOZIONI DI ATTI 
					CON RILEVANZA CON L’ESTERNO), previe ISTRUZIONI E DIRETTIVE 
					SPECIFICATAMENTE FORNITE, PER ISCRITTO, in merito all’azione 
					di vigilanza da svolgere, con la consapevolezza che, nel 
					caso l’azione ispettiva dovesse rilevarsi difforme da quella 
					AUTORIZZATA, l’ispezione si dovrà ritenere temporaneamente 
					sospesa, in quanto lo scrivente dovrà tempestivamente 
					rientrare in Ufficio per ricevere nuove ed idonee istruzioni 
					e direttive che lo abilitano ufficialmente a nuovi 
					controlli. 
					In 
					considerazione di quanto sopra, si resta a disposizione per 
					le istruzioni e direttive in merito alla vigilanza esterna 
					da svolgere durante la settimana e/o per le diverse 
					determinazioni che codesta Direzione vorrà adottare nello 
					specifico. 
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