Il giorno 17 marzo 2004 alle ore 15,30,
      presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: 
       
      l'A.ra.n nella persona del Presidente
      avv. Guido Fantoni ______________________________ 
       
      e le seguenti Organizzazioni e
      Confederazioni sindacali : 
       
      
        
          
            | Organizzazioni
              sindacali | 
            Confederazioni | 
           
          
            | FP/CGIL | 
            CGIL | 
           
          
            | FPS/CISL | 
            CISL | 
           
          
            | UIL/PA | 
            UIL | 
           
          
            | CISAL INTESA | 
            CISAL | 
           
          
            | CONFSAL/ UNSA | 
            CONFSAL | 
           
          
            | RDB/PI | 
            RDB – CUB | 
           
          
            | FLP | 
            UGL | 
           
        
       
       
       
      Al termine della riunione le parti
      sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto collettivo nazionale di
      lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio
      dei Ministri per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio
      economico 2002 – 2003. 
       
       
       
      
         
        IPOTESI 
        CCNL – 2002/2005 
        COMPARTO 
        PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
        MINISTRI 
         
       
       
      
       
       
      TITOLO I – Disposizioni generali 
      CAPO I 
      Art. 1: Campo di applicazione 
      Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e
      procedure di applicazione del contratto 
       
      TITOLO II – Il sistema delle relazioni
      sindacali 
      CAPO I : Le relazioni sindacali 
      Art. 3: Obiettivi e strumenti 
      Art. 4: Contrattazione collettiva
      integrativa 
      Art. 5: Tempi e procedure per la
      stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo 
      Art. 6: Sistema di partecipazione 
      Art. 7: Comitato pari opportunità 
      Art. 8: Comitato paritetico sul fenomeno del
      mobbing 
       
      CAPO II: I soggetti sindacali 
      Art. 9: Soggetti sindacali titolari della
      contrattazione integrativa 
      Art. 10: Titolarità dei permessi e delle
      prerogative sindacali 
      Art. 11: Composizione delle delegazioni
      della contrattazione integrativa 
       
      CAPO III – I diritti sindacali 
      Art. 12: Diritto di assemblea 
      Art. 13: Contributi sindacali 
       
      CAPO IV: Le procedure di raffreddamento
      dei conflitti 
      Art. 14: Clausole di raffreddamento 
      Art. 15: Interpretazione autentica dei
      contratti 
       
       
      TITOLO III – Ordinamento professionale 
      CAPO I 
      Art. 16: Obiettivi e finalità 
       
      CAPO II 
      Art. 17: Classificazione 
      Art. 18: Criteri per la definizione dei
      profili professionali 
      Art 19: Istituzione di nuovi profili 
      Art 20: Nuovo inquadramento e norme di prima
      applicazione 
       
      CAPO III 
      Art 21: Accesso dall'esterno 
       
      CAPO IV – Progressioni 
      Art 22: Progressioni all'interno del sistema
      classificatorio 
      Art. 23: Passaggi tra le aree 
      Art. 24: Procedure per la progressione
      all'interno del sistema classificatorio 
      Art. 25: Flessibilità tra profili
      all'interno dell'area 
       
      CAPO V 
      Art. 26: Posizioni organizzative e
      professionali 
      Art. 27: Conferimento e revoca delle
      posizioni organizzative e professionali 
      Art. 28: Retribuzione di posizione e di
      risultato 
       
      CAPO VI – Relazioni sindacali del
      sistema classificatorio 
      Art. 29: Relazioni sindacali del sistema
      classificatorio 
       
      TITOLO IV - Rapporto di lavoro 
      CAPO I - La costituzione del rapporto di
      lavoro 
      Art. 30: Il contratto individuale di lavoro 
      Art. 31: Periodo di prova 
      Art. 32: Ricostituzione del rapporto di
      lavoro 
       
      CAPO II - L'orario di lavoro 
      Art. 33: Orario di lavoro 
      Art. 34: Turnazioni 
      Art. 35: Orario plurisettimanale 
      Art. 36: Orario di lavoro flessibile 
      Art. 37: Rilevazione dell'orario 
      Art. 38: Ritardi 
      Art. 39: Recupero e riposi compensativi 
      Art. 40: Pausa 
      Art. 41: Reperibilità 
       
      CAPO III – Ferie e festività 
      Art. 42: Ferie 
      Art. 43: Festività 
       
      CAPO IV – Sospensione ed interruzione
      del rapporto di lavoro 
      Sezione I 
      Art. 44: Permessi retribuiti 
      Art. 45: Permessi brevi 
      Art. 46: Diritto allo studio 
       
      Sezione II 
      Art. 47: Assenze per malattia 
      Art. 48: Infortuni sul lavoro e malattie
      dovute a causa di servizio 
       
      Sezione III 
      Art. 49: Aspettative 
      Art. 50: Altre aspettative previste da
      disposizioni di legge 
      Art. 51: Congedi per la formazione 
      Art. 52: Servizio militare 
       
      Sezione IV 
      Art. 53: Congedi dei genitori 
      Art. 54: Tutela dei dipendenti in
      particolari condizioni psico-fisiche 
      Art. 55: Tutela dei dipendenti portatori di
      handicap 
      Art. 56: Mutamento di profilo per inidoneità
      psico-fisica 
       
      CAPO V – Mobilità 
      Art. 57: Assegnazione temporanea presso
      altra amministrazione di diverso comparto 
      Art. 58: Accordi di mobilità 
      Art. 59: Passaggio diretto ad altre
      amministrazioni del personale in eccedenza 
       
      CAPO VI - Formazione 
      Art. 60: Formazione 
       
      CAPO VII – Disposizioni particolari 
      Art. 61: Clausole speciali 
       
      CAPO VIII - Norme disciplinari 
      Art. 62: Obblighi del dipendente 
      Art. 63 Sanzioni e procedimento disciplinare 
      Art. 64: Codice disciplinare 
      Art. 65: Rapporto tra procedimento
      disciplinare e procedimento penale 
      Art. 66: Sospensione cautelare in corso di
      procedimento disciplinare 
      Art. 67: Sospensione cautelare in caso di
      procedimento penale 
      Art. 68: Norme transitorie per i
      procedimenti disciplinari 
       
      CAPO IX 
      Art. 69: Procedure di conciliazione ed
      arbitrato 
       
      CAPO X 
      Art. 70: Codice di condotta relativo alle
      molestie sessuali nei luoghi di lavoro 
       
      CAPO XI - Estinzione del rapporto di
      lavoro 
      Art. 71: Termini di preavviso 
      Art. 72: Cause di cessazione del rapporto di
      lavoro 
      Art. 73: Obblighi delle parti 
       
       
      TITOLO V - Trattamento economico 
      CAPO I : Struttura della retribuzione 
      Art. 74: Struttura della retribuzione 
      Art. 75: Retribuzione e sue definizioni 
      Art. 76: Stipendio tabellare 
      Art. 77: Tredicesima mensilità 
      Art. 78: Effetti dei nuovi stipendi 
       
      CAPO II – Sviluppi economici 
      Art. 79: Sviluppi economici all'interno
      delle aree 
      Art. 80: Procedure e criteri di selezione
      per lo sviluppo economico all'interno dell'area 
       
      CAPO III – Trattamento accessorio 
      Art. 81: Contenimento del lavoro
      straordinario 
      Art. 82: Fondo Unico della Presidenza 
      Art. 83: Utilizzo del Fondo Unico della
      Presidenza 
      Art. 84: Lavoro straordinario 
      Art. 85: Indennità di Presidenza 
       
      CAPO IV – Disposizione varie sul
      trattamento economico 
      Art. 86: Banca delle ore 
      Art. 87: Bilinguismo 
      Art. 88: Trattenute per scioperi brevi 
      Art. 89: Copertura assicurativa e patrocinio
      legale 
      Art. 90: Diritti derivanti da invenzione
      industriale 
      Art. 91: Modalità di applicazione di
      benefici economici previsti da discipline speciali 
      Art. 92: Trattamento di trasferta 
      Art. 93: Trattamento di trasferimento 
       
      CAPO V 
      Art. 94: Trattamento di fine rapporto 
      Art. 95: Previdenza complementare 
       
      CAPO VI – Buoni pasto 
      Art. 96: Condizioni di attribuzione dei
      buoni pasto 
      Art. 97: Buoni pasto 
       
      TITOLO VI: Norme finali 
      CAPO I 
      Art. 98: Disposizioni transitorie 
      Art. 99 Norma programmatica 
       
      CAPO II 
      Art. 100: Disapplicazioni 
       
      Allegato A 
      Tabella B : 
      Tabella C : 
      Tabella D : 
      Tabella E : 
      Tabella F : 
       
       
       
      
         
        PREMESSA
       
       
      Con il presente contratto le parti hanno
      inteso realizzare le migliori condizioni per la valorizzazione del lavoro
      pubblico in un quadro di coerenza con le riforme della pubblica
      amministrazione tese alla modernizzazione e razionalizzazione del relativo
      apparato. 
      In particolare in questo nuovo comparto,
      tenuto conto che l'attuale assetto della Presidenza del Consiglio dei
      Ministri ha già recepito i principi contenuti nelle riforme stesse in un
      sistema coerente con la propria autonomia, anche finanziaria, e tale da
      attuare una articolazione più adeguata agli specifici obiettivi
      dell'amministrazione, si considera il presente contratto uno strumento
      necessario per disciplinare l'organizzazione e per migliorare le attività
      della Presidenza nell'esercizio delle autonome funzioni di impulso,
      indirizzo e coordinamento attribuitele dai principi e dalle leggi vigenti.
      
         
         
         
        TITOLO I 
        DISPOSIZIONI GENERALI 
        CAPO I 
        Art. 1 
        Campo di applicazione
       
       
      1. Il presente contratto collettivo
      nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo
      indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente del
      comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 del
      CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva
      stipulato il 18 dicembre 2002. 
       
      2. Al
      personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di
      provvedimenti di ristrutturazione organizzativa della amministrazione o
      processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al
      definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione o ente
      previo confronto con le
      organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. 
       
      3. I riferimenti al decreto legislativo 30
      marzo 2001, n. 165 ed al precedente decreto legislativo 3 febbraio 1993,
      n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal d.lgs. 4
      novembre 1997, n. 396, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29
      ottobre 1998, n. 387 sono riportati nel testo del presente contratto
      unicamente come d.lgs. n. 165 del 2001. 
       
      4. Nel testo, il d.lgs. del 30 luglio 1999,
      n. 303, successivamente integrato e modificato da altre disposizioni di
      legge, da ultimo con il d.lgs. 5 dicembre 2003, n. 343, è riportato come
      d.lgs. 303 del 1999. 
       
      5. Il riferimento alla Presidenza del
      Consiglio dei Ministri è riportato nel resto del presente contratto come
      Presidenza o Amministrazione. 
       
       
      
        Art. 2 
        Durata, decorrenza, tempi e procedure
        di applicazione del contratto
       
      1. Il presente contratto concerne il periodo
      1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed il periodo 1°
      gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 per la parte economica. 
       
      2. Gli effetti giuridici decorrono dal
      giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione
      del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza
      dell'amministrazione interessata con idonea pubblicità da parte dell'ARAN. 
       
      3. Gli istituti a contenuto economico e
      normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati
      dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al
      comma 2. 
       
      4. Il presente contratto, alla scadenza, si
      rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da
      una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni
      singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
      rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
      successivo contratto collettivo. 
       
      5. Per evitare periodi di vacanza
      contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza
      del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
      del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né
      procedono ad azioni dirette. 
       
      6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale
      pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente
      contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se
      successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa
      indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro
      del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la
      procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1 del d.lgs. 165 del 2001. 
       
      7. In
      sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da
      corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà
      costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella
      effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
      dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente. 
       
       
      
        Titolo II 
        IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 
        CAPO I 
        RELAZIONI SINDACALI 
        Art. 3 
        Obiettivi e strumenti
       
       
      1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
      rispetto delle distinzioni delle responsabilità della amministrazione e
      dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di
      contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
      di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza
      dell'amministrazione di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e
      l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. 
       
      2. Il predetto obiettivo comporta la
      necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola
      nei seguenti modelli relazionali: 
      a. contrattazione collettiva la quale, oltre
      che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la
      contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal
      presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai
      distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall'art. 45 del d. lgs.
      165/2001; 
      b. partecipazione, che a sua volta si
      articola negli istituti dell'informazione, concertazione e consultazione e
      che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite
      Commissioni; 
      c. interpretazione autentica dei contratti
      collettivi. 
       
       
      
        Art. 4 
        Contrattazione collettiva integrativa
       
       
      1. Le parti di cui all'art. 11 sottoscrivono
      il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste
      dall'art. 82 Fondo Unico Presidenza), al fine di incrementare la
      produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di
      riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. 
       
      2. Il contratto collettivo integrativo
      regola i sistemi di incentivazione di tutto il personale in servizio
      destinatario del presente contratto ai sensi dell'art. 1, comma 1 nonché
      del personale di cui all'art. 57, comma 13 (assegnazione temporanea),
      sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di
      miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali
      delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di
      valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo
      unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate
      nell'art.83 (Utilizzo del F.U.P.). 
       
      3. In sede di contrattazione collettiva
      integrativa e decentrata possono essere, altresì, regolate le seguenti
      materie: 
      A) A livello di Amministrazione
      
        
          
            - le linee di indirizzo generale per
              l'attività di formazione professionale, riqualificazione e
              aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
              innovazione;
            
 - le ricadute delle innovazioni
              tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o
              riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla
              professionalità del lavoro e dei dipendenti;
            
 - accordi di mobilità;
            
 - criteri generali per l'attuazione
              della mobilità volontaria dei dipendenti tra sede centrale e sedi
              periferiche o tra le sedi periferiche;
            
 - le linee di indirizzo e i criteri
              per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
            
 - le pari opportunità per le
              finalità indicate nell'art. 7 del presente CCNL, nonché per
              quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;
            
 - l'articolazione delle tipologie
              dell'orario di lavoro.
 
           
          Le materie di contrattazione collettiva
          integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste
          nell'art.. 29 (Relazioni sindacali del sistema classificatorio) del
          presente CCNL. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi
          delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del
          verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
         
       
      B) presso ogni sede centrale o sede
      distaccata dell'amministrazione centrale e ufficio periferico individuato
      come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
      
        
          
            - applicazione e gestione in sede
              locale della disciplina definita dal comma 2;
            
 - i criteri di applicazione, con
              riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative
              all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
              lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il la-voro
              dei dipendenti disabili;
            
 - modalità attuative dei criteri in
              materia di mobilità esterna, definiti a livello di
              Amministrazione;
            
 - l'articolazione delle tipologie
              dell'orario di lavoro di cui all'art. 33 (Orario di lavoro).
 
           
         
       
       
      4. Le componenti salariali da attribuire a
      livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati
      conseguiti nella realizzazione dei citati programmi. 
       
      5. Fermi restando i principi di
      comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell'art.. 14
      (Clausole di raffreddamento), sulle materie di cui al comma 3, lettere A)
      e B) non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al
      trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall'inizio delle
      trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di
      iniziativa. 
       
      6. Nel rispetto del comma 5, per il
      personale del Dipartimento della Protezione civile l'articolazione
      dell'orario di lavoro, il numero delle turnazioni e delle reperibilità di
      cui agli artt. 33, 34 e 41 sono definiti in contrattazione integrativa in
      apposita sessione. 
       
      7. I compensi dei turni e dell'indennità di
      reperibilità per il personale di cui al comma 6 possono essere
      rideterminati tenuto conto delle disponibilità del FUP a tale scopo
      destinate. 
       
      8. I contratti di cui al presente articolo
      non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
      collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto
      indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
      applicate. 
       
       
      
        Art. 5 
        Tempi e procedure per la stipulazione o
        il rinnovo del contratto collettivo integrativo
       
       
      1. I contratti collettivi integrativi hanno
      durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte
      economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a
      tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le
      materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi
      di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi
      contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati
      in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale. 
       
      2. L'amministrazione provvede a costituire
      la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma
      1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del
      presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'
      art. 9 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1
      del presente contratto, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
      dalla presentazione delle piattaforme. 
       
      3. Il controllo sulla compatibilità dei
      costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
      bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo
      quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1999. A tal fine,
      l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione
      trattante è inviata entro 5 giorni all'organismo indicato nel citato art.
      2, corredata dell'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria.
      Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo
      viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata
      al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei
      predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. 
       
      4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 39,
      comma 3/ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
      modificazioni ed integrazioni. 
       
      5. I contratti collettivi integrativi devono
      contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica
      della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla
      stipulazione dei successivi contratti. 
       
      6. L'amministrazione è tenuta a trasmettere
      all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo
      contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei
      relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
      bilancio. 
       
       
      
        Art. 6 
        Sistema di partecipazione 
        A) Informazione
       
       
       
      1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
      fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi
      riflessi sul rapporto di lavoro. 
       
      2. L'informazione preventiva è fornita
      nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando
      tempestivamente la documentazione necessaria: 
       
      1) ai soggetti sindacali di cui all'art.. 9
      (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 1 :
      
        
          a. definizione dei criteri per la
          determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; 
          b. verifica periodica della produttività
          degli uffici; 
          c. definizione delle dotazioni organiche
          e loro variazioni; 
          d. criteri generali per l'organizzazione
          e la disciplina degli uffici; 
          e. criteri di massima riguardanti
          l'organizzazione del lavoro; 
          f. implicazioni dei processi generali di
          riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
          g. introduzione di nuove tecnologie e
          processi di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; 
          h. concessione in appalto, ivi comprese
          le esternalizzazioni, di attività proprie della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri nell'ambito della disciplina fissata dalla
          legge; 
          i. iniziative rivolte al miglioramento
          dei servizi sociali in favore del personale. 
          j. programmi di formazione del
          personale; 
          k. misure in materia di igiene e
          sicurezza nei luoghi di lavoro;
         
       
       
      2) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9
      (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa), comma 2:
      
        
          a. definizione dei criteri per la
          determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro; 
          b. verifica periodica della produttività
          dell'ufficio; 
          c. criteri generali per l'organizzazione
          e la disciplina dell'ufficio; 
          d. criteri di massima riguardanti
          l'organizzazione del lavoro dell'ufficio; 
          e. introduzione di nuove tecnologie e
          processi di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro
          dell'ufficio; 
          f. programmi di formazione del
          personale; 
          g. misure programmate in materia di
          igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
         
       
       
      3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
      nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la
      verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla
      contrattazione, fornisce un'informazione successiva: 
       
      1) ai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
      comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa): 
      
        
          a) stato dell'occupazione e politiche
          degli organici, anche per quanto riguarda i processi di
          esternalizzazione; 
          b) parametri e risultati concernenti la
          qualità e produttività dei servizi prestati; 
          c) distribuzione complessiva dei carichi
          di lavoro; 
          d) attuazione dei programmi di
          formazione del personale; 
          e) misure in materia di igiene e
          sicurezza nei luoghi di lavoro; 
          f) andamento generale della mobilità
          del personale; 
          g) qualità del servizio e rapporti con
          l'utenza; 
          h) distribuzione complessiva del fondo
          unico di amministrazione, ai sensi dell'art. 83 (Utilizzo del F.U.P.); 
          i) distribuzione delle ore di lavoro
          straordinario e relative prestazioni;
         
       
       
      2) ai soggetti sindacali di cui
      all'art.. 9, comma 2 (Soggetti
      sindacali titolari contrattazione integrativa),:
      
        
          a) stato dell'occupazione e politiche
          dell'organico dell'ufficio; 
          b) parametri e risultati concernenti la
          qualità e produttività del servizio prestato nell'ufficio; 
          c) distribuzione complessiva dei carichi
          di lavoro nell'ufficio; 
          d) attuazione dei programmi di
          formazione del personale dell'ufficio; 
          e) misure in materia di igiene e
          sicurezza nel luogo di lavoro; 
          f) distribuzione delle ore di lavoro
          straordinario e relative prestazioni nell'ufficio.
         
       
       
      Per l'informazione di cui al presente comma
      sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale
      l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie
      alle organizzazioni sindacali interessate. 
       
      
         
        B) Concertazione
       
       
      1. La concertazione è attivata, mediante
      richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell'informazione di
      cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie
      sottoindicate: 
       
      1) dai soggetti sindacali di cui
      all'art.. 9, comma 1 (Soggetti
      sindacali titolari contrattazione integrativa):
      
        
          a) la definizione dei criteri sui
          carichi di lavoro; 
          b) la verifica periodica della
          produttività degli uffici; 
          c) le implicazioni dei processi generali
          di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
         
       
       
      2) dai soggetti sindacali di cui all'art. 9,
      comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
      
        
          a) la definizione dei criteri sui
          carichi di lavoro dell'ufficio; 
          b) la verifica periodica della
          produttività dell'ufficio.
         
       
       
      2. Sono, altresì, oggetto di concertazione
      le materie previste nell'art. 29, comma 1, lett. B). (Relazioni sindacali
      del sistema classificatorio). 
       
      3. La concertazione si svolge in appositi
      incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della
      richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
      comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 
       
      4. Nella concertazione le parti verificano
      la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque,
      concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua
      attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale
      risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa. 
       
       
      
        C) CONSULTAZIONE
       
       
      1. La consultazione è attivata prima
      dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul
      rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece,
      obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito
      indicati: 
      
        1) soggetti sindacali di cui all'art.. 9,
        comma 1 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
        
          
            a) organizzazione e disciplina degli
            uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
            organiche; 
            b) modalità per la periodica
            designazione dei rappresentanti per la composizione del collegio
            arbitrale delle procedure disciplinari sino all'entrata in vigore
            della disciplina inerente i collegi di conciliazione ed arbitrato di
            cui all'art.. 69 (Procedure di conciliazione e arbitrato) del
            presente CCNL. 
            c) elevazione del contingente massimo
            dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui alle
            norme specifiche secondo il rinvio operato dall'art.98, comma 1
            (disposizioni transitorie);
           
         
       
      
        2) i soggetti sindacali di cui all'art..
        9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari contrattazione integrativa):
        
          
            a) organizzazione e disciplina
            dell'ufficio, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni
            organiche.
           
         
       
       
      2. E', inoltre, prevista la consultazione
      del rappresentante per la sicurezza nei casi di cui all'art. 19 del D. Lgs.
      19 settembre 1994, n. 626. 
       
       
      
        D) FORME DI PARTECIPAZIONE
       
       
      1. Al fine di favorire un ordinato governo
      dei processi di ristrutturazione della Presidenza del Consiglio dei
      Ministri, sono costituiti presso l'Amministrazione appositi Comitati, tra
      cui quello previsto dall'art.. 7 (Comitato pari opportunità), composti
      dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali
      aventi titolo. 
       
      2. In tali Comitati le parti esaminano e
      verificano i risultati dell'azione dell'Amministrazione, registrano le
      convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la
      ristrutturazione dell'Amministrazione. Possono essere, altresì, istituiti
      appositi Comitati per garantire l'applicazione della legge 104 del 1992,
      in particolare per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere
      architettoniche. Ai Comitati è inoltre affidato il compito di acquisire
      elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di
      formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle
      finalità di cui all'art..60.
      Dell'attività dei Comitati, correlata dai dati raccolti nelle predette
      materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della
      Funzione Pubblica. 
       
      3. Presso la Presidenza del Consiglio dei
      Ministri sarà costituita una Conferenza di rappresentanti
      dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla
      contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte
      l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e
      gestione dell'amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di
      verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità
      dei servizi istituzionali. 
       
      4. Per l'approfondimento di specifiche
      problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro,
      l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, il sistema
      della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a
      richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali ovvero
      Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette
      materie – che l'amministrazione è tenuta a fornire – e di formulare
      proposte in ordine ai medesimi temi. 
       
      5. La composizione degli organismi di cui al
      presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve
      comprendere una adeguata rappresentanza femminile. 
       
       
      
        Art. 7 
        Comitato pari opportunità
       
       
      1. Il Comitato per le pari opportunità,
      istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito
      delle forme di partecipazione previste dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di
      partecipazione) svolge i seguenti compiti:
      
        a. raccolta dei dati relativi alle materie
        di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire; 
        b. formulazione di proposte in ordine ai
        medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa, di cui
        all'art.. 4, comma 3, lett. A (Contrattazione collettiva integrativa); 
        c. promozione di iniziative volte ad
        attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della
        pari dignità delle persone nonché azioni positive, ai sensi della
        legge n. 125/1991.
       
       
      2. Il Comitato, presieduto da un
      rappresentante dell'amministrazione, è costituito da un componente
      designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto
      firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in
      rappresentanza dell'amministrazione. Il presidente del Comitato designa un
      vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente
      supplente. 
       
      3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni
      sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le
      proposte formulate dal Comitato pari opportunità, sono previste misure
      per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di
      sviluppo professionale:
      
        § accesso e modalità di svolgimento dei
        corsi di formazione professionale; 
        § flessibilità degli orari di lavoro in
        rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time; 
        § perseguimento di un effettivo
        equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio; 
        § processi di mobilità.
       
       
      4. L'Amministrazione favorisce l'operatività
      del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento.
      In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
      lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è
      tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici
      all'interno dell'Amministrazione. 
       
      5. Il Comitato per le pari opportunità
      rimane in carica per la durata di un quadriennio
      e comunque fino alla costituzione
      del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
      nell'incarico per un solo mandato. 
       
       
      
        Art. 8 
        Comitato paritetico sul fenomeno del
        mobbing
       
       
      1. Le parti prendono atto che nelle
      pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il
      fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in
      occasione di lavoro – attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti
      – nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di
      atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
      sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e
      vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro,
      idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del
      lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura,
      tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. 
       
      2. In relazione al comma 1, le parti, anche
      con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre
      2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune
      iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che
      assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di
      possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
      lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la
      sicurezza dell'ambiente di lavoro. 
       
      3. Nell'ambito delle forme di partecipazione
      previste dall'art.. 6, lett. D) (Sistema di partecipazione) è, pertanto,
      istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
      contratto, uno specifico Comitato Paritetico presso la Presidenza del
      Consiglio dei Ministri con i seguenti compiti: 
      a. raccolta dei dati relativi all'aspetto
      quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle
      materie di propria competenza; 
      b. individuazione delle possibili cause del
      fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di
      condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano
      determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; 
      c. formulazione di proposte di azioni
      positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di
      criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente
      interessato; 
      d. formulare proposte per la definizione dei
      codici di condotta. 
       
      4. Le proposte formulate dal Comitato
      vengono presentate all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i
      quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di
      uno sportello di ascolto, nell'ambito delle strutture esistenti,
      l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché
      la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. 
       
      5. In relazione all'attività di prevenzione
      del fenomeno di cui al comma 3, il Comitato valuterà l'opportunità di
      attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti
      dall'art.. 60 (Formazione), idonei interventi formativi e di aggiornamento
      del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
      obiettivi: 
      a. affermare una cultura organizzativa che
      comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle
      sue conseguenze individuali e sociali; 
      b. favorire la coesione e la solidarietà
      dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
      dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine di
      incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
      lavorativo da parte del personale. 
       
      6. Il Comitato è costituito da un
      componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di
      comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di
      rappresentanti dell'amministrazione. Il Presidente del Comitato viene
      designato tra i rappresentanti dell'amministrazione ed il vicepresidente
      dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è
      previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione
      paritetica del Comitato, di essi fa parte anche un rappresentante del
      Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da
      quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due
      organismi. 
       
      7. L'Amministrazione favorisce l'operatività
      del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento.
      6. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito
      lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è
      tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta. 
       
      8. Il Comitato di cui al presente articolo
      rimane in carica per la durata di un quadriennio
      e comunque fino alla costituzione
      del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati
      nell'incarico per un solo mandato. 
       
       
      
        CAPO II 
        I SOGGETTI SINDACALI 
        Art. 9 
        Soggetti sindacali titolari della
        contrattazione integrativa
       
       
      1. I soggetti sindacali titolari della
      contrattazione integrativa di amministrazione di cui all'art.. 4, comma 3,
      lett. A) (Contrattazione collettiva integrativa), sono le organizzazioni
      sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. 
       
      2. I soggetti sindacali titolari della
      contrattazione integrativa di cui all'art.. 4, comma 3, lett. B)
      (Contrattazione collettiva integrativa) sono : 
      - le R.S.U. 
      - le organizzazioni sindacali di categoria
      territoriali firmatarie del CCNL. 
       
       
      
        Art. 10 
        Titolarità dei permessi e delle
        prerogative sindacali
       
       
      1. La titolarità dei permessi sindacali nel
      luogo di lavoro, così come previsto dall'art. 10, comma 1 del CCNQ
      sui distacchi, aspettative e
      permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7
      agosto 1998 e successive integrazioni e modificazioni, compete con le
      modalità e nelle quantità previste dall'accordo stesso ai seguenti
      soggetti: 
      a. componenti delle rappresentanze sindacali
      unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la
      costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
      comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
      regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998; 
      b. dirigenti sindacali:
      
        
          - dei terminali di tipo associativo
            delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l'elezione
            delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
          
 - delle organizzazioni sindacali
            rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;
          
 - componenti degli organismi statutari
            delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di
            categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa,
            qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett.
            A) ed ai due precedenti alinea.
 
         
       
       
      2. Per le altre prerogative si rinvia a
      quanto previsto dall'accordo quadro di cui al comma 1. 
       
       
      
        Art. 11 
        Composizione delle delegazioni della
        contrattazione integrativa
       
       
      1. La delegazione trattante per la
      contrattazione integrativa è costituita: 
       
      I) – A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
      
        
          a) Per la parte pubblica:
          
            
              § dal titolare del potere di
              rappresentanza o da un suo delegato; 
              § da una rappresentanza dei
              dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla
              trattativa;
             
           
          b) per la parte sindacale è composta
          dai soggetti sindacali di cui all'art 9, comma 1. (Soggetti sindacali
          titolari della C.I.);
         
       
       
      II) – NELLE SEDI CENTRALI O SEDI
      DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE E NEGLI UFFICI PERIFERICI
      INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
      
        
          a) per la parte pubblica:
          
            
              § dal titolare del potere di
              rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da
              un suo delegato; 
              § da una rappresentanza dei
              titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti
              all'applicazione del contratto.
             
           
          b) per la parte sindacale, dai soggetti
          di cui all'art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari della C.I.).
         
       
       
      2. L'Amministrazione può avvalersi, nella
      contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e
      di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
      amministrazioni (A.Ra.N). 
       
       
      
        CAPO III 
        I DIRITTI SINDACALI 
        Art. 12 
        Diritto di assemblea
       
       
      1. I dipendenti del comparto hanno diritto a
      partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei
      locali concordati con l'Amministrazione per n. 12 ore annue pro capite
      senza decurtazione della retribuzione. 
       
      2. Le assemblee che riguardano la generalità
      dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico
      ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
      
        - singolarmente o congiuntamente da una
          o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi
          dell'art. 1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative
          sindacali.
        
 - dalla R.S.U. ;
        
 - da una o più organizzazioni sindacali
          rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente
          con la RSU;
 
       
       
      3. Per quanto non previsto e modificato dal
      presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea
      prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo
      dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
      sindacali. 
       
       
      
        Art. 13 
        Contributi sindacali
       
       
      1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare
      delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
      riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei
      contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi
      statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa
      all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale
      interessata. 
       
      2. La delega ha effetto dal primo giorno del
      mese successivo a quello del rilascio. 
       
      3. Il dipendente può revocare in qualsiasi
      momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa
      comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione
      sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del
      mese successivo a quello di presentazione della stessa. 
       
      4. Le trattenute devono essere operate
      dall'amministrazione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle
      deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali
      interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione. 
       
      5. L'Amministrazione è tenuta, nei
      confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale
      delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali. 
       
       
      
        CAPO IV 
        PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI
        CONFLITTI 
        Art. 14 
        Clausole di raffreddamento
       
       
      1. Il sistema delle relazioni sindacali è
      improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e
      trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. 
       
      2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro
      il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa, le
      parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette
      e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie
      demandate. 
       
      3. Analogamente, durante il periodo in cui
      si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono
      iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse. 
       
       
      
        Art. 15 
        Interpretazione autentica dei contratti
       
       
      1. Qualora insorgano controversie aventi
      carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi,
      nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano
      per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
      L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 47 del
      d.lgs. n. 165/2001 o quelle previste dall'art.. 5 (Tempi e procedure per
      la stipulazione) del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione
      sin dall'inizio della vigenza del contratto. 
       
      2. La medesima procedura può essere
      attivata anche a richiesta di una delle parti. 
       
       
      
        TITOLO III 
        ORDINAMENTO PROFESSIONALE 
        CAPO I 
        Art. 16 
        Obiettivi e finalità
       
       
      1. Nell'ambito della riforma del lavoro
      pubblico, nel quale si inquadra l'istituzione del comparto della
      Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di garantire il progressivo
      miglioramento della funzionalità degli uffici nonché promuovere
      l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa e dei
      servizi, le parti convengono sulla opportunità di proseguire nel processo
      di valorizzazione professionale dei lavoratori. 
       
      2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento
      della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni
      lavorative individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di
      definire un sistema di classificazione professionale che in un quadro di
      coerenza con le funzioni di indirizzo e coordinamento proprie della
      Presidenza, assuma le caratteristiche di efficace e concreto strumento di
      supporto e di impulso della riforma. 
       
      3. Il nuovo modello di classificazione del
      personale si basa sui seguenti principi: 
      § valorizzazione delle professionalità
      interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata
      qualificazione; 
      § flessibilità nella gestione delle
      risorse umane in correlazione all'effettivo sviluppo professionale. 
       
      4. Coerentemente con tali finalità, un
      ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una
      serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale
      fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze,
      nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale. 
       
       
      
        CAPO II 
        Art. 17 
        Classificazione
       
       
      1 Il sistema di classificazione del
      personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze
      connesse ai modelli organizzativi della Presidenza, è articolato in tre
      aree:
      
        Prima area: – comprendente la ex
        posizione A1 
        Seconda area: – comprendente le ex
        posizioni B1, B2 e B3 
        Terza area: – comprendente le ex
        posizioni C1, C2 e C3.
       
       
      2. Le aree sono individuate mediante le
      declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per
      l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli
      omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per
      l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative,
      secondo quanto previsto dall'allegato A) del presente CCNL. 
       
      3. Nelle aree è previsto un unico accesso
      dall'esterno nella posizione iniziale del profilo. La collocazione nelle
      fasce retributive stipendiali di cui alla tabella E avviene secondo la
      professionalità ed i requisiti richiesti nel bando di concorso. 
       
      4. I profili, collocati nelle aree secondo
      il nuovo allegato A), descrivono il contenuto professionale delle
      attribuzioni proprie dell'area di appartenenza. 
       
      5. Ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165
      del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni
      considerate equivalenti all'interno della medesima area, fatte salve
      quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni
      professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le
      attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico
      profilo attribuito. 
       
      6. L'individuazione dei profili di ciascuna
      area è definita dalla Presidenza, nell'ambito della contrattazione
      integrativa con i soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 1 e con
      l'assistenza dell'Aran. 
       
       
      
        Art. 18 
        Criteri per la definizione dei profili
        professionali
       
       
      1. Nel sistema classificatorio la
      definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa
      preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale
      nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni
      lavorative dei dipendenti agli obiettivi della Presidenza del Consiglio
      dei Ministri. 
       
      2. I profili individuano le diverse
      tipologie professionali esistenti nella Presidenza in relazione ai
      contenuti delle attività, attraverso una descrizione sintetica ed
      esaustiva delle mansioni svolte e del livello di professionalità
      richiesto. 
       
      3. I profili, distinti per settori
      professionali, definiscono le mansioni precedentemente articolate sulle
      diverse posizioni economiche delle Aree, secondo le caratteristiche
      professionali di base indicate nell'allegato A), che stabilisce, altresì,
      i requisiti e le modalità di accesso. 
       
      4. Ai fini della definizione dei profili
      professionali la contrattazione integrativa terrà conto dei seguenti
      criteri: 
      
        a. superamento dell'eccessiva
        parcellizzazione del precedente sistema, derivante dalla legge n. 312
        del 1980, attraverso la costituzione di profili che comprendano al
        proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una
        tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei
        contenuti tecnici; 
        b. semplificazione dei contenuti
        mansionistici attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed
        esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate; 
        c. attualizzazione delle mansioni in
        relazione ai processi di ammodernamento della Presidenza e alle nuove
        tecnologie adottate; 
        d. indicazione della confluenza tra
        vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto
        dell'inquadramento già acquisito nel sistema classificatorio nonché di
        evitare che il personale appartenente ad una posizione
        giuridico-economica inferiore venga inquadrato in una posizione
        retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa; 
        e. garanzia che, nell'utilizzazione della
        clausola di cui all'art. 17 comma
        3, (classificazione) sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di
        professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo
        trattamento economico retributivo stipendiale previsto per il personale
        in servizio.
       
       
       
      
        Art. 19 
        Istituzione di nuovi profili
       
       
      1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri,
      in relazione alle proprie necessità organizzative, potrà prevedere
      l'istituzione di nuovi profili nell'ambito delle dotazioni organiche
      individuandone il trattamento economico iniziale di accesso, sulla base
      dei criteri dell'art. 18, comma
      4 (criteri per la definizione dei profili professionali). 
       
      2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito
      in contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un
      profilo di pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso
      possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli
      interessati e senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei
      requisiti culturali e professionali previsti per il nuovo profilo
      professionale nell'area di appartenenza, svolgano già le relative
      mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio avviene con
      mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato
      consenso il dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove
      questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative mansioni. 
       
      3. Ai fini dell'assegnazione ai profili di
      nuova istituzione, prima di procedere alla selezione dall'esterno, trova
      applicazione il principio della flessibilità disciplinato secondo le
      procedure e percentuali indicate nell'art. 25 (flessibilità tra profili
      all'interno dell'area). 
       
       
      
        Art. 20 
        Nuovo inquadramento e norme di prima
        applicazione
       
       
      1. Il personale in servizio alla data di
      entrata in vigore del presente CCNL
      è inquadrato nel nuovo sistema
      di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il
      riconoscimento – all'interno di ciascuna area – della posizione già
      conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella
      fascia retributiva corrispondente secondo la tabella B. 
       
      2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le
      procedure per le selezioni previste dal CCNL del Comparto di provenienza,
      il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal
      dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e
      successivamente, conclusa la procedura, si provvederà ad un nuovo
      inquadramento del dipendente stesso che avverrà con le medesime modalità
      enunciate al comma 1. 
       
      3. In attesa della definizione dei nuovi
      profili professionali di cui all'art. 17, comma 6, (classificazione) per
      l'inquadramento dei dipendenti si fa riferimento a quelli previsti dal DPR
      1219 del 1984 e dal DPR 44 del 1990, allegati 1, 2 e 3, individuati in
      relazione all'area ed alla posizione economica acquisita, nel rispetto
      della corrispondenza con le qualifiche funzionali di provenienza. 
       
      4. Ferme rimanendo le dotazioni organiche
      complessive della Presidenza, i contingenti delle originarie posizioni
      sono portati al livello di accesso previsto in applicazione dell'art.
      17, comma 3 (classificazione). 
       
      5. Tutte le procedure selettive previste dal
      CCNL del comparto di provenienza sono attivate e portate a compimento, con
      le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i
      criteri già stabiliti in contrattazione integrativa. 
       
      6. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1
      e 2 sarà comunicato ai dipendenti a cura della Presidenza al termine
      delle relative procedure. 
       
       
      
        CAPO III 
        Art. 21 
        Accesso dall'esterno
       
       
      1. Le modalità di reclutamento del
      personale avvengono attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero
      mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge n. 56 del 1987 e
      successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 35 del d. lgs.
      165 del 2001, le quali devono garantire adeguate percentuali di accesso
      dall'esterno. 
       
      2. In considerazione di quanto previsto dal
      comma 1, la Presidenza, a regime, è tenuta a riservare all'accesso
      dall'esterno una quota delle vacanze organiche pari al 50 per cento dei
      posti disponibili di ciascun profilo, calcolata sulla base dei posti
      disponibili per l'accesso ai sensi del comma 3, nel rispetto della
      programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali
      aggiornamenti e tenuto conto dell'art. 20,
      comma 3 (nuovo inquadramento). 
       
      3. L'accesso dall'esterno alle aree del
      presente sistema classificatorio avviene alle posizioni e con i requisiti
      indicati nell'allegato A). 
       
      4. Al personale assunto dall'esterno è
      attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il profilo
      professionale di assunzione secondo quanto previsto nelle norme finali
      dell'allegato A). 
       
       
      
        CAPO IV 
        PROGRESSIONI 
        Art. 22 
        Progressione all'interno del sistema
        classificatorio
       
       
      1 In relazione al sistema di classificazione
      previsto dal presente contratto, i passaggi dei dipendenti all'interno del
      nuovo ordinamento professionale si configurano
      come: 
      a) Progressioni verticali tra le aree:
      
        
          i passaggi tra le aree avvengono
          dall'area sottostante alla posizione di accesso dell'area superiore
          nel rispetto dall'art. 21, comma
          2 (accesso dall'esterno). Alla selezione sono ammessi i dipendenti in
          possesso dei requisiti definiti dall'allegato A), nei limiti della
          percentuale dei posti vacanti nella dotazione organica destinati
          all'accesso dall'interno, ai sensi dell'art. 20,
          comma 3 (nuovo
          inquadramento), in relazione al profilo per il quale si concorre.
         
       
      b) Sviluppi economici all'interno delle
      aree:
      
        
          si configurano come progressione
          economica all'interno delle aree che si realizza mediante la
          previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale previsto per la
          posizione di accesso, di successive fasce retributive secondo la
          disciplina di cui agli artt. 79 (sviluppi economici all'interno delle
          aree) e 80 (procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico
          all'interno dell'area). 
           
           
         
       
      
        Art. 23 
        Passaggi tra le aree
       
       
      1. I passaggi da un'area all'altra
      immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi: 
      a. garanzia di un adeguato ed equilibrato
      accesso dall'esterno; 
      b. valutazione ponderata di tutti i titoli
      presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che
      caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni.
      Pertanto, con riferimento all'esperienza professionale, al titolo di
      studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di
      aggiornamento e qualificazione professionale ed alle prove selettive
      finali è attribuito un peso equilibrato ai fini della determinazione del
      punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria finale dai dipendenti che
      hanno partecipato alla selezione; 
       
      2. I passaggi del comma 1 sono realizzati
      nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo
      superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei
      dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti
      per l'accesso al profilo cui si riferisce la selezione. 
       
      3. La selezione del comma 2 è basata sulla:
      
        a. verifica della professionalità
        richiesta dal profilo superiore attraverso il superamento di apposita
        prova teorico-pratica e/o colloquio volti ad accertare il possesso delle
        capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi; 
        b. graduatoria ove, comunque, prendere in
        considerazione, i seguenti titoli valutati in relazione a criteri
        oggettivi formulati con le procedure di cui all'art. 29 (relazioni
        sindacali) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili:
        
          
            - § titoli di studio, diplomi di
              specializzazione o perfezionamento;
            
 - § corsi di formazione, anche
              esterni alla Presidenza, qualificati quanto alla durata, ai
              contenuti – che devono essere correlati all'attività lavorativa
              affidata – per i quali sia previsto l'esame finale;
            
 - § esperienza professionale
              maturata;
            
 - § arricchimento professionale
              desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e
              valutata in relazione all'esercizio di mansioni superiori svolte
              secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici
              incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di
              ricerche o di studio affidati dall'amministrazione e da questa
              attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni
              e titoli vari non altrimenti valutati;
 
           
         
       
       
      4. Gli elementi della selezione indicati al
      comma 3 sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle
      peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si
      riferiscono le selezioni. In ogni caso ai titoli di studio ed
      all'esperienza professionale deve essere attribuito ai sensi del comma 1,
      lettera b) un peso equilibrato. 
       
      5. I passaggi di cui al presente articolo
      sono finanziati dalla Presidenza sulla base della programmazione del
      fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del
      personale ai sensi delle vigenti disposizioni. 
       
       
      
        Art. 24 
        Procedure per la progressione
        all'interno del sistema classificatorio
       
       
      1. Le procedure relative alle modalità di
      svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l'integrazione
      dei relativi criteri di cui all'art. 23 sono preventivamente individuate
      dalla Presidenza con atti di organizzazione di natura privatistica
      improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività,
      economicità e celerità di espletamento delle selezioni interne, ai sensi
      di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 165 del
      2001, previa concertazione con le OO.SS. 
       
      2. Nel caso in cui le selezioni interne del
      presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili
      per dette selezioni possono essere coperti mediante l'accesso
      dall'esterno. 
       
      3. Nel caso di passaggio tra le aree, al
      dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale previsto per
      il profilo di assunzione, conseguito attraverso la selezione, ai sensi
      dell'art 21, comma 4 (accesso dall'esterno). Qualora il trattamento
      economico in godimento, corrispondente alla fascia retributiva di
      appartenenza, risulti superiore all'iniziale, il dipendente conserva il
      trattamento più favorevole, mediante assegno ad
      personam, che, solo limitatamente
      a tale parte, continua a gravare sul fondo ed è riassorbibile con
      l'acquisizione delle successive fasce retributive nel profilo di nuovo
      inquadramento. 
       
      4. Nel caso di progressione interna nel
      sistema classificatorio di cui all'art. 23
      ovvero
      di passaggio tra profili ai sensi
      dell'art. 25, la Presidenza comunica per iscritto al dipendente
      interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali
      modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del d.lgs. n.
      152 del 1997. 
       
      5. Limitatamente ai dipendenti assunti prima
      del 16 maggio 1995, la Presidenza procede alla sottoscrizione dei
      contratti individuali di lavoro con i dipendenti che hanno conseguito la
      nuova posizione giuridica, che, ferma rimanendo la costituzione del
      rapporto di lavoro a tempo indeterminato, definiscono tutti gli eventuali
      altri aspetti connessi al rapporto medesimo ai sensi dell'art. 30
      (contratto individuale di
      lavoro). Analogamente si procede anche per i dipendenti assunti dopo il 16
      maggio 1995 per i quali non sia in ogni caso stato stipulato il contratto
      individuale. 
       
       
      
        Art. 25 
        Flessibilità tra profili all'interno
        dell'area
       
       
      1. All'interno dell'area è consentito il
      passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a
      condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e
      professionali previsti per l'accesso al profilo dall'esterno in base alla
      declaratoria di cui all'Allegato A). 
       
      2. Il passaggio del dipendente avviene nei
      limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione
      riservata all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia
      retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo. 
       
      3. Il passaggio è effettuato dalla
      Presidenza, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad
      accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità
      in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai
      criteri previsti dall'art. 23
      (passaggi tra le aree). 
       
      4. Qualora nella dotazione organica
      dell'area si determinino posti disponibili relativamente ad un profilo, è
      consentito anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati
      nell'area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali
      richiesti per l'accesso all'area e nel rispetto dei titoli abilitativi di
      legge. Tale sviluppo avviene con risorse a carico del fondo e con le
      modalità previste dall'art. 79, comma 6. La contrattazione integrativa
      individuerà i criteri di svolgimento di una apposita prova teorico
      pratica per regolare i casi in cui, in relazione ai posti individuati, vi
      sia parità di punteggio tra gli aspiranti nella relativa graduatoria. I
      posti lasciati liberi dai predetti dipendenti diventano disponibili
      nell'area per l'accesso dall'esterno nella percentuale prevista. 
       
       
      
        CAPO V 
        Art. 26 
        Posizioni organizzative e professionali
       
       
      1. La
      Presidenza, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle
      esigenze, può conferire ai dipendenti appartenenti alla area terza
      effettivamente in servizio, incarichi di natura organizzativa o
      professionale, che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di
      appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata
      responsabilità ed alta professionalità. 
       
      2. Tali posizioni possono riguardare settori
      che richiedono l'esercizio di:
      
        - § funzioni di direzione di unità
          operativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale
          ed organizzativa;
        
 - § attività con contenuti di alta
          professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli
          universitari e/o all'iscrizione ad albi professionali;
        
 - § ad attività di staff e/o di
          studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo,
          caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
 
           
          3. Ai fini del comma 2, la Presidenza
          procede alla graduazione delle funzioni connesse con gli incarichi di
          cui al comma 1, in base ai criteri adottati con proprio atto, previa
          concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 (soggetti sindacali).
          Nella graduazione delle funzioni la Presidenza tiene conto, a titolo
          esemplificativo, dei seguenti elementi, anche integrandoli con
          riferimento alla loro specifica situazione organizzativa: 
          a. livello di autonomia e responsabilità
          della posizione, anche in relazione alla effettiva presenza di
          posizioni dirigenziali sovraordinate; 
          b. grado di specializzazione e di
          professionalità richiesta dai compiti affidati; 
          c. complessità delle competenze
          attribuite; 
          d. entità delle risorse umane,
          finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite; 
          e. valenza strategica della posizione
          rispetto agli obiettivi della Presidenza. 
           
          4. Il presente articolo può essere
          applicato anche al personale di prestito (cioè in assegnazione
          temporanea) appartenente ad aree o categorie equivalenti all'area
          terza della Presidenza. 
           
           
          
            Art. 27 
            Conferimento e revoca delle
            posizioni organizzative e professionali
           
           
          1. Gli incarichi di posizione
          organizzativa e professionale sono conferiti dalla Presidenza con atto
          scritto e motivato, per un periodo di un anno, su proposta dei
          dirigenti dell'unità operativa o servizio interessato e sulla base di
          appositi criteri generali definiti dalla Presidenza medesima, previa
          concertazione con i soggetti di cui all'art. 9 ( soggetti sindacali). 
           
          2. Tali incarichi possono essere
          rinnovati con le medesime formalità. 
           
          3. Per il conferimento degli incarichi,
          la Presidenza tiene conto – rispetto alle funzioni ed attività
          prevalenti da svolgere – della natura e caratteristiche dei
          programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti dal
          dipendente non inferiori al diploma di laurea pertinente alle
          posizioni organizzative e professionali assegnate,
          delle attitudini e delle
          capacità professionali e della esperienza acquisita dal personale
          inquadrato nella terza area. 
           
          4. In relazione all'incarico conferito
          è corrisposta l'indennità di posizione di cui all'art. 28 (indennità
          di posizione e di risultato). 
           
          5. Il risultato delle attività svolte
          dai dipendenti cui siano stati attribuiti i predetti incarichi è
          soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza annuale con i
          criteri di cui all'art. 29. La valutazione positiva dà anche titolo
          alla corresponsione della maggiorazione di cui all'art. 28 (indennità
          di posizione e di risultato). 
           
          6. In caso di eventuale valutazione
          negativa la Presidenza, prima della definitiva formalizzazione,
          acquisiscono in contraddittorio le considerazione del dipendente anche
          assistito da un dirigente sindacale o da persona di sua fiducia. 
           
          7. Gli incarichi possono essere revocati
          con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di: 
          § inosservanza delle direttive
          contenute nell'atto di conferimento; 
          § intervenuti mutamenti organizzativi; 
          § accertamento di risultati negativi. 
           
          8. La revoca dell'incarico comporta la
          perdita dell'indennità di cui all'art. 28 (indennità di posizione e
          di risultato) e la restituzione del dipendente alle funzioni del
          profilo di appartenenza con decorrenza dalla revoca medesima. 
           
          9. Nel periodo di permanenza
          nell'incarico, il dipendente può partecipare alle selezioni per lo
          sviluppo economico di cui all'art. 79, qualora sia in possesso dei
          relativi requisiti. 
           
           
          
            Art. 28 
            Retribuzione di posizione e di
            risultato
           
           
          1. Al dipendente cui sia conferito
          l'incarico per una delle posizioni organizzative o professionali di
          cui agli artt. 26 e 27 compete, oltre al trattamento economico in
          godimento, comprese le fasce retributive di appartenenza, un'indennità
          di posizione in misura variabile da un minimo di € 5.000,00_ ad un
          massimo di € 9.000,00_ annui lordi per tredici mensilità. Al
          finanziamento dell'indennità si provvede con le risorse previste
          dall'art. 83, comma 6 , primo alinea (utilizzazione fondo). 
           
          2. Il valore dell'indennità di
          posizione è stabilito dalla Presidenza in relazione alla graduazione
          delle funzioni ai sensi dell'art. 27. 
           
          3. In relazione alla corresponsione
          dell'indennità di posizione non sono più attribuiti al dipendente i
          compensi per lavoro straordinario. 
           
          4. La valutazione annuale positiva
          dell'incarico svolto comporta una maggiorazione della retribuzione di
          posizione variabile dal 5% al 20% secondo i criteri definiti dalla
          contrattazione integrativa. Tale maggiorazione è a carico delle
          risorse previste dall'art. 83, comma 6 , primo alinea (utilizzazione
          fondo). 
           
          5. In prima applicazione ed in via
          sperimentale, il numero delle posizioni organizzative e professionali
          individuabili non potrà superare n. 50 unità. 
           
           
          
            CAPO VI 
            RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA
            CLASSIFICATORIO 
            Art. 29 
            Relazioni sindacali del sistema
            classificatorio
           
           
          1. Nell'ambito del sistema
          classificatorio sono previsti i seguenti livelli di relazioni
          sindacali nelle materie sotto indicate. 
          A. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
          INTEGRATIVA:
          
            
              - determinazione dei criteri
                generali per la definizione delle procedure per le selezioni di
                cui all'art. 79 (progressioni economiche);
              
 - individuazione dei profili di
                cui agli artt. 18 e 19.
 
             
           
          B. INFORMAZIONE PREVENTIVA E
          CONCERTAZIONE:
          
            
              a. individuazione dei contingenti
              destinati alle selezioni interne ai sensi dell'art. 23 (passaggi
              tra le aree); 
              b. determinazione dei criteri
              generali per la definizione delle procedure di selezione interna
              di cui al medesimo art. 23 (passaggi tra le aree); 
              c. con riferimento agli artt. 26 e
              27 (posizioni organizzative):
              
                
                  - criteri generali per il
                    conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
                    organizzativa;
                  
 - graduazione delle posizioni
                    organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa
                    indennità;
                  
 - criteri e procedure di
                    valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti
                    interessati nonché le necessarie garanzie di
                    contraddittorio.
 
                 
               
             
           
           
          2. Nella concertazione le parti
          verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che
          deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni
          dalla sua attivazione. 
           
           
          
            TITOLO IV 
            RAPPORTO DI LAVORO 
            CAPO I 
            La costituzione del rapporto di
            lavoro 
            Art. 30 
            Il contratto individuale di lavoro
           
           
          1. Il rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti
          individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni
          di legge e della normativa comunitaria. 
           
          2. Nel contratto di lavoro individuale,
          per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: 
          a) tipologia del rapporto di lavoro; 
          b) data di inizio del rapporto di
          lavoro; 
          c) profilo di inquadramento
          professionale e livello retributivo iniziale; 
          d) mansioni corrispondenti al profilo di
          assunzione; 
          e) durata del periodo di prova; 
          f) sede di destinazione dell'attività
          lavorativa; 
          g) termine finale in caso di rapporto a
          tempo determinato; 
           
          3. Il contratto individuale specifica
          che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto
          collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni
          risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione
          risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento
          della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 
           
          4. L'assunzione può avvenire con
          rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo
          caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche
          l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata,
          nell'ambito delle tipologie
          previste per tali categorie di personale dalle norme specifiche
          secondo il rinvio operato dall'art. 98, comma 1 (Disposizioni
          transitorie). 
           
          5. L'amministrazione prima di procedere
          alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini
          dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione
          prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
          lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non
          inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto
          la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dalle
          disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale dalle norme
          specifiche di cui al rinvio operato dall'art 98, comma 1 (Disposizioni
          transitorie), di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o
          privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
          incompatibilità richiamate dall'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.
          In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
          presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione . 
           
          6. Scaduto inutilmente il termine di cui
          al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla
          stipulazione del contratto. 
           
          7. Il contratto individuale di cui al
          comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente
          contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da
          assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di
          nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n. 487. 
           
           
          
            Art. 31 
            Periodo di prova
           
           
           
          1. Il dipendente assunto in servizio a
          tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata
          è stabilita come segue;
          
            - 2 mesi se appartenente alla prima
              area;
            
 - 4 mesi se appartenente alle aree
              seconda e terza
 
           
           
          2. In base a criteri predeterminati
          dall'Amministrazione, sentite le OO.SS., possono essere esonerati dal
          periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella
          medesima posizione e profilo professionale presso altra
          amministrazione pubblica. 
           
          3. Sono esonerati dal periodo di prova i
          dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che
          siano stati inquadrati in area superiore a seguito di processi di
          riqualificazione che ne abbiano verificato l'idoneità. 
           
          4. Ai fini del compimento del suddetto
          periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 
           
          5. Il periodo di prova è sospeso in
          caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti
          dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs
          n. 165 del 2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla
          conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il
          quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
          lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 48
          (Infortuni sul lavoro e malattie causa di servizio) del presente CCNL. 
           
          6. Le assenze riconosciute come causa di
          sospensione ai sensi del comma 5, sono soggette allo stesso
          trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. 
           
          7. Decorsa la metà del periodo di prova
          ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
          senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
          preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 5. Il
          recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
          recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 
           
          8. Decorso il periodo di prova senza che
          il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende
          confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal
          giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
           
          9. In caso di recesso, la retribuzione
          viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio
          compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta
          altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di
          ferie maturate e non godute. 
           
          10. Il periodo di prova non può essere
          rinnovato o prorogato alla scadenza. 
           
           
          
            Art. 32 
            Ricostituzione del rapporto di
            lavoro
           
           
          1. Il dipendente il cui rapporto di
          lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione
          per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle
          dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro.
          L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla
          richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato
          nell'area, nella posizione economica ovvero fascia retributiva
          corrispondente e nel profilo rivestiti
          all'atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di
          classificazione applicato all'amministrazione medesima al momento del
          rientro. 
           
          2. La stessa facoltà di cui al comma 1
          è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
          disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le
          pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il
          riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione
          Europea. 
           
          3. Nei casi previsti dai precedenti
          commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto
          delle procedure di cui all'art. 39 della legge 449/97 e successive
          modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del
          corrispondente posto nella dotazione organica dell'amministrazione ed
          al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione
          da parte del richiedente nonché del positivo accertamento
          dell'idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta
          a motivi di salute. 
           
          4. Qualora per effetto di dimissioni, il
          dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti
          disposizioni in materia di cumulo. 
           
           
          
            CAPO II 
            L'ORARIO DI LAVORO 
            Art. 33 
            Orario di lavoro
           
           
          1. L'orario ordinario di lavoro è di 36
          ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge
          23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 6 del d.l. 28/03/1997 convertito
          dalla legge 140/97, l'orario di lavoro è articolato su cinque giorni,
          fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di
          continuità, ovvero di quelli che richiedono orari continuativi o
          prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino
          particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici
          pubblici. 
           
          2. L'orario di lavoro è funzionale
          all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive
          articolazioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, sono determinate nella contrattazione integrativa ai sensi
          dell'art. 4 comma 3 (contrattazione collettiva integrativa),. 
          A tal fine, l'orario di lavoro viene
          determinato sulla base dei seguenti criteri : 
          § ottimizzazione dell'impiego delle
          risorse umane; 
          § miglioramento della qualità delle
          prestazioni; 
          § ampliamento della fruibilità dei
          servizi da parte dell'utenza; 
          § miglioramento dei rapporti funzionali
          con altri uffici ed altre amministrazioni. 
           
          3. Nel rispetto di quanto previsto dai
          precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono
          pertanto essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di
          orario:
          
            - orario articolato su cinque
              giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa
              nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere
              durata e collocazione diversificata fino al completamento
              dell'orario d'obbligo.
            
 - orario articolato su sei giorni:
              si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane ai sensi
              del D.L. n. 79 del 1997;
            
 - orario flessibile: si realizza con
              la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti
              l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
            
 - turnazioni;
            
 - orario plurisettimanale: consiste
              nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro
              plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle
              trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
 
           
           
          Per il personale del Dipartimento della
          Protezione Civile si rinvia all'art. 4, comma 6. 
           
          4. Dopo un massimo di sei ore
          continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non
          può essere inferiore ai 30 minuti. 
           
          5. Le assenze per l'intera giornata non
          possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell'orario
          di lavoro della giornata di assenza. 
           
           
          
            Art. 34 
            Turnazioni
           
           
          1 La turnazione è finalizzata a
          garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e
          dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per
          ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale istituto si fa ricorso
          qualora le altre articolazioni di orario ordinario non siano
          sufficienti a coprire le esigenze di servizio. 
           
          2. I criteri che devono essere osservati
          per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
          
            a. si considera in turno il personale
            che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato
            attraverso contrattazione integrativa con le OO.SS., in modo da
            coprire a rotazione l'intera durata del servizio; 
            b. la ripartizione del personale nei
            vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità
            necessarie in ciascun turno; 
            c. l'adozione dei turni può anche
            prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e
            quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello
            scambio delle consegne; 
            d. salvo quanto previsto in
            contrattazione integrativa, oltre che per il Dipartimento della
            protezione civile, anche per gli uffici con attività a ciclo
            continuo o uffici e settori con orario di servizio su sette giorni,
            il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da
            ciascun dipendente non può essere superiore ad otto e quello dei
            turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può
            essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno; 
            e. all'interno di ogni periodo di 24
            ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore
            consecutive; 
            f. l'orario notturno va dalle ore 22
            alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno – festivo si
            intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del
            giorno prefestivo
            e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle
            ore 6 del giorno successivo.
           
           
          3. Le indennità di turno sono
          determinate a livello di contrattazione integrativa di
          amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui
          all'articolo 82 (fondo) secondo le seguenti fattispecie: 
          § indennità di importo eguale per
          ciascun segmento delle 24 ore; 
          § indennità diretta a retribuire
          esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o
          notturno. 
           
          4. Ai fini del comma 3 gli importi
          minimi sono fissati come segue: 
          § € 12,91 lordi per ciascun turno
          festivo; 
          § € 12,91 lordi per ciascun turno
          notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lett. b); 
          § € 25,82 lordi per ciascun turno
          notturno – festivo. 
           
          5. Il personale di cui al comma 2 dell'
          art. 36 (orario di lavoro flessibile) può, a richiesta, essere
          escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse
          le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di
          allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 
           
           
          
            Art. 35 
            Orario plurisettimanale
           
           
          1. La programmazione plurisettimanale
          dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 33 (orario di
          lavoro), comma 3 del presente CCNL, viene effettuata in relazione a
          prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. 
           
          2. Ai fini dell'adozione dell'orario di
          lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
          
            - il limite massimo dell'orario di
              lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
            
 - al fine di garantire il rispetto
              delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore
              concentrazione dell'orario devono essere individuati
              contestualmente di anno in anno e, rispettivamente, non possono
              superare le 13 settimane;
            
 - in relazione a ragioni obiettive,
              tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro tale limite può
              essere elevato, rispettivamente, a 26 settimane.
 
           
           
          3. Le forme di recupero nei periodi di
          minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione
          giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la
          riduzione del numero delle giornate lavorative. 
           
          4. La programmazione dell'orario
          plurisettimanale va definita, di norma, una volta all'anno nell'ambito
          delle procedure di cui all'art. 4, comma 3. 
           
           
          
            Art. 36 
            Orario di lavoro flessibile
           
           
          1. Nell'ambito dell'orario di servizio e
          la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale previamente
          definito, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro
          giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità
          in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di
          orario, da operarsi in sede di contrattazione integrativa ai sensi
          dell'art. 4, comma 3, occorre tener conto delle esigenze di servizio e
          di quelle del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro
          urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato
          l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di
          tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in
          relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico. 
           
          2. I dipendenti che si trovino in
          particolari situazioni personali, sociali e familiari (D. Lgs.
          151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili
          nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di
          cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti
          nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze
          di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato
          dall'ufficio di appartenenza. 
           
           
          
            Art. 37 
            Rilevazione dell'orario
           
           
          1. Il rispetto dell'orario di lavoro è
          assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo
          automatizzato. 
           
          2. Qualora per la tipologia
          professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare
          l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di
          andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione
          dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di
          lavoro. 
           
           
          
            Art. 38 
            Ritardi
           
           
          1. Il ritardo sull'orario di ingresso al
          lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese
          successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, salva diversa
          autorizzazione in caso di eventuale oggettivo impedimento. 
           
          2. In caso di mancato recupero, si opera
          la proporzionale decurtazione della retribuzione e dell'indennità di
          Presidenza di cui all'art. 85. 
           
           
          
            Art. 39 
            Recupero e riposi compensativi
           
           
          1. Qualora, per verificate esigenze di
          servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario
          giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero
          di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo
          compensativo. 
           
          2. Le giornate di riposo a tale titolo
          maturate non potranno essere cumulate oltre i quattro mesi e dovranno
          essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta. 
           
          3. Per il personale del Dipartimento
          della Protezione civile l'impossibilità di applicare il comma 2 per
          l'insorgere di stati di emergenza o di particolare gravità, consente
          di prorogare il primo termine di altri due mesi fatto salvo un diverso
          accordo con l'amministrazione stante le peculiarità del servizio. 
           
           
          
            Art. 40 
            Pausa
           
           
          1. Qualora la prestazione di lavoro
          giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non
          turnista, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30
          minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e
          della eventuale consumazione del pasto. 
           
          2. La durata di cui al comma 1 e la sua
          collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di
          lavoro nella quale la pausa è inserita, ai sensi dell' art. 4, commi
          3, lett. A) e B) e 5, ed in funzione della disponibilità di eventuali
          servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi dell'amministrazione
          nell'ambito della città, tenendo conto delle differenze tra grandi e
          piccole città. 
           
          3. La prestazione lavorativa, quando
          esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore
          alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di
          attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità
          dei servizi. 
           
          4. Una diversa durata della pausa
          giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà
          essere prevista per il personale di cui all'articolo 36 comma 2
          (orario di lavoro flessibile). 
           
           
          
            Art. 41 
            Reperibilità
           
           
          1. L'istituto della reperibilità è
          previsto esclusivamente per i settori di attività per i quali è
          necessario assicurare la continuità dei servizi. Esso si espleta
          durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro
          soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che
          non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
          articolazione dell'orario. La durata massima del periodo di
          reperibilità è di 12 ore. 
           
          2. In caso di chiamata in servizio,
          durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può
          essere superiore a 6 ore, salvo il verificarsi di situazioni di
          emergenza per il personale del Dipartimento della Protezione Civile. 
           
          3. Ciascun dipendente, di norma, non può
          essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e
          per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese. 
           
          4. Nell'ambito delle disponibilità
          finanziarie di cui all'articolo 82 (fondo) per il turno di 12 ore è
          corrisposta un'indennità di misura non inferiore ad € 17,35. Per
          turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene
          corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per
          cento. 
           
          5. In caso di chiamata in servizio,
          l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o
          compensata, a richiesta, con recupero orario. 
           
           
          
            CAPO III 
            FERIE E FESTIVITA' 
            Art. 42 
            Ferie
           
           
          1. Il dipendente ha diritto, in ogni
          anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale
          periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i
          compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità
          connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano
          corrisposte per dodici mensilità. 
           
          2. La durata delle ferie è di 28 giorni
          lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1,
          comma 1, lettera "a", della Legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
           
          3. I dipendenti assunti dopo la
          stipulazione del presente contratto, ovvero che alla medesima data di
          stipulazione non hanno maturato 3 anni di anzianità di servizio,
          hanno diritto a 26 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due
          giornate previste dal comma 2. 
           
          4. Dopo 3 anni di servizio, ai
          dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel
          comma 2. 
           
          5. In caso di distribuzione dell'orario
          settimanale di lavoro su sei giorni, i giorni di ferie spettanti ai
          sensi dei commi 2, 3 e 4 sono, rispettivamente, 32 e 30, comprensivi
          delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera
          "a", della Legge 23 dicembre 1977, n. 937. 
           
          6. A tutti i dipendenti sono altresì
          attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
          alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. 
           
          7. Nell'anno di assunzione o di
          cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in
          proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese
          superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come
          mese intero. 
           
          8. Il dipendente che ha usufruito dei
          permessi retribuiti di cui all'art. 44(Permessi retribuiti) conserva
          il diritto alle ferie. 
           
          9. Le ferie sono un diritto
          irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di
          ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze
          di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. 
           
          10. Compatibilmente con le oggettive
          esigenze del servizio, l'Amministrazione assicura comunque al
          dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione
          delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie
          prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il
          godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1
          giugno – 30 settembre. 
           
          11. Qualora le ferie già in godimento
          siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha
          diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro
          in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
          nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio.
          Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate
          per il periodo di ferie non goduto. 
           
          12. In caso di indifferibili esigenze di
          servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
          corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo
          semestre dell'anno successivo. 
           
          13. Compatibilmente con le esigenze di
          servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il
          dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il
          mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di
          impedimento derivante da malattia del lavoratore, alla fruizione delle
          ferie residue entro il mese di aprile dell'anno successivo di quello
          di spettanza, le stesse possono essere fruite anche oltre il predetto
          termine, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio
          e comunque entro l'anno. 
           
          14. Per il personale del Dipartimento
          della Protezione Civile, ove i termini di cui ai commi 12 e 13 non
          possano essere rispettati per il sopravvenire di emergenze o eventi di
          particolare gravità, le ferie possono essere fruite oltre i periodi
          sopraindicati e comunque entro l'anno. 
           
          15. Le ferie sono sospese da malattie
          adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a
          ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. 
          L'amministrazione deve essere stata
          posta in grado di accertarle con tempestiva informazione. 
           
          16 Il periodo di ferie non è riducibile
          per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano
          protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle
          ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione
          alle esigenze di servizio. 
           
          17. Fermo restando il disposto del comma
          9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
          spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze
          di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse. 
           
           
          
            Art. 43 
            Festività
           
           
          1. Sono considerati giorni festivi le
          domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a
          tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono
          della località in cui il dipendente presta la sua opera. 
           
          2. La festività del Santo Patrono, ove
          non goduta per esigenze di servizio, viene recuperata secondo le
          modalità previste dalla Legge n. 937/1977 per le festività
          soppresse, previa concertazione di cui all'art. 6 (Sistema di
          partecipazione). 
           
          3. Il riposo settimanale cade
          normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro
          ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro
          giorno della settimana. 
           
          4. Ai lavoratori appartenenti alle
          chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto
          il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di
          quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità
          dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre
          1988, n. 516 e dell' 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non
          prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni
          lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o
          maggiorazioni. 
           
           
          
            CAPO IV 
            SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL
            RAPPORTO DI LAVORO 
            SEZIONE I 
            Art. 44 
            Permessi retribuiti
           
           
          1. A domanda del dipendente sono
          concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare
          debitamente: 
          
            - partecipazione a concorsi od
              esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni
              otto all'anno;
            
 - lutti per coniuge o convivente
              stabile, parenti
              entro il secondo grado ed affini di primo grado: giorni tre per
              evento;
 
           
           
          2. A domanda del dipendente – per
          particolari motivi familiari o personali debitamente documentati –
          possono essere inoltre concessi, nell'anno, tre giorni di permesso
          retribuito. Il dipendente, in alternativa, può fruire di n. 18 ore
          complessive di permesso utilizzabili in modo frazionato. Le due
          modalità di fruizione dei permessi non sono cumulabili. Tra le
          motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al
          presente comma, rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non
          di ufficio, le visite mediche specialistiche o esami clinici, nonché
          l'assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono
          oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio,
          fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e
          più favorevoli disposti dalle competenti autorità. 
           
          3. Il dipendente ha, altresì, diritto
          ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione
          del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni
          successivi all'evento. 
           
          4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono
          essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi
          non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di
          servizio. 
           
          5. Durante i predetti periodi al
          dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il
          lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni
          di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 
           
          6. I permessi di cui all'art. 33, comma
          3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del
          raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono
          le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18
          ore mensili. 
           
          7. Il dipendente ha, altresì, diritto,
          ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti
          da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono
          particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come
          sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l'art. 5,
          comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, i permessi per
          i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo, nonché i
          permessi e i congedi per eventi e cause particolari previsti
          dall'art.4, comma 1, della legge n. 53 del 2000. 
           
           
          
            Art. 45 
            Permessi brevi
           
           
          1. Previa valutazione del dirigente o
          funzionario responsabile dell'unità organizzativa, può essere
          concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di
          assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi
          concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata
          superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono
          comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. 
           
          2. La richiesta del permesso deve essere
          formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le
          misure organizzative necessarie. 
           
          3. Il dipendente è tenuto a recuperare
          le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni
          del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero
          non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
          decurtata. 
           
           
          
            Art. 46 
            Diritto allo studio
           
           
          1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività
          formative programmate dall'amministrazione – speciali permessi
          retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun
          anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
          indeterminato presso l'amministrazione all'inizio di ogni anno, con
          arrotondamento all'unità superiore. L'amministrazione provvede con
          atti organizzativi interni a ripartire tra le varie sedi il
          contingente di personale di cui al presente comma, definendo i
          relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione
          integrativa nazionale di amministrazione. 
           
          2. I permessi di cui al comma 1 sono
          concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di
          titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di
          istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
          statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
          rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali
          riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
          esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere
          previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il
          conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento
          anche organizzati dall'Unione europea, anche finalizzati
          all'acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi
          di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul
          piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4. 
           
          3. Il personale interessato ai corsi ha
          diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza
          ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere
          obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei
          giorni festivi o di riposo settimanale. 
           
          4. Qualora il numero delle richieste
          superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la
          concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
          
            a. dipendenti che frequentino l'ultimo
            anno del corso di studi e, se studenti universitari o
            post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi
            relativi agli anni precedenti; 
            b. dipendenti che frequentino per la
            prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente
            quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli
            anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli
            studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla
            lettera a); 
            c. dipendenti ammessi a frequentare le
            attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui
            alle lettere a), e b).
           
           
          5. Nell'ambito di ciascuna delle
          fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata,
          nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della
          scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o
          post-universitari. 
           
          6. Qualora a seguito dell'applicazione
          dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di
          condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai
          usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso
          corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di
          età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite
          nell'ambito delle procedure di cui all'art. 4 (Contrattazione
          collettiva integrativa). 
           
          7. L'applicazione dei predetti criteri e
          la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai
          soggetti sindacali di cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari
          della C.I.). 
           
          8. Per la concessione dei permessi di
          cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare,
          prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al
          termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o
          altra idonea documentazione preventivamente concordata con
          l'amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con
          esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi
          già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi
          personali. 
           
          9. Nel caso in cui il conseguimento del
          titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà
          valutare con il dipendente , nel rispetto delle incompatibilità e
          delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della
          prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo
          stesso. 
           
          10. Per sostenere gli esami relativi ai
          corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi
          previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno
          della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 44
          (Permessi retribuiti). 
           
           
          
            SEZIONE II 
            Art. 47 
            Assenze per malattia
           
           
          1. Il dipendente assente per malattia ha
          diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi.
          Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le
          assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio
          morboso in corso. 
           
          2. Superato il periodo previsto dal
          comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di
          assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
          gravi. 
           
          3. Prima di concedere l'ulteriore
          periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente
          l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di
          salute per il tramite della unità sanitaria locale competente ai
          sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza
          di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a
          svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 
           
          4. Superati i periodi di conservazione
          del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito
          dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia
          dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo
          lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze,
          a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità
          sostitutiva del preavviso. 
           
          5. I periodi di assenza per malattia,
          salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non
          interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli
          effetti. 
           
          6. Sono fatte salve le vigenti
          disposizioni di legge a tutela degli affetti da T.B.C. 
           
          7. Il trattamento economico spettante al
          dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
          
            a. intera retribuzione fissa mensile,
            con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per
            i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le
            malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero
            ospedaliero o
            in day-hospital, e per il successivo periodo di convalescenza post
            ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di cui
            all'art. 85 (indennità di Presidenza). In tale periodo sono
            computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di
            lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni
            festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia
            di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di
            amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di
            assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e
            moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato
            medico. 
            b. 90% della retribuzione di cui alla
            lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza; 
            c. 50% della retribuzione di cui alla
            lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
            conservazione del posto previsto nel comma 1; 
            d. i periodi di assenza previsti dal
            comma 2 non sono retribuiti.
           
           
          8. In caso di patologie gravi che
          richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le
          indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria
          competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la
          chemioterapia, la radioterapia,
          il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice
          di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini
          del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
          per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day –
          hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
          debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o
          Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in
          ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). 
           
          9. La disciplina di cui al comma 8 si
          applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui
          menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della
          Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure
          termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di
          invalidità, sia debitamente documentata. 
           
          10. Per agevolare il soddisfacimento di
          particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di
          cui al comma 8, l'amministrazione favorisce un'idonea articolazione
          dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 
           
          11. Nel caso di malattia insorta
          nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio,
          qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata
          non sarà considerata assenza per malattia se la relativa
          certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello
          della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente,
          ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate
          concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi
          dell'art. 45 (Permessi brevi). Nel caso in cui il certificato medico
          coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la
          stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà
          invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari
          entità. 
           
          12. Ai fini del computo dell'assenza per
          malattia, in presenza di due certificati di malattia consecutivi con
          il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia con il lunedì,
          la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per
          malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate
          pre-festive e post—festive. 
           
          13. L'assenza per malattia deve essere
          comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque
          all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche
          nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato
          impedimento. 
           
          14. Il dipendente è tenuto a recapitare
          o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il
          certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni
          successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione
          della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
          prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
           
          15. L'amministrazione è abilitata a
          disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia ai
          sensi delle vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di
          assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed
          organizzative, attraverso la competente Azienda sanitaria locale. I
          controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla
          fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del
          bambino di cui all'art. 53 (Congedi dei genitori). 
           
          16. Il dipendente, che durante
          l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello
          di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando
          l'indirizzo dove può essere reperito. 
           
          17. Il dipendente assente per malattia,
          pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad
          uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato
          all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo,
          dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 
           
          18. La permanenza del dipendente nel
          proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può
          essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni
          di legge. 
           
          19. Qualora il dipendente debba
          allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo
          comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti
          specialistici o per altri giustificati
          motivi, che devono essere, a
          richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
          all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e
          giustificato impedimento. 
           
          20. Nel caso in cui l'infermità
          derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità
          di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'
          amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo
          responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di
          assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e
          "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. 
           
           
          
            Art. 48 
            Infortuni sul lavoro e malattie
            dovute a causa di servizio
           
           
          1. In caso di assenza dovuta ad
          infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del
          posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al
          dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 47 (Assenze
          per malattia), comma 7, lett.a) comprensiva del trattamento accessorio
          come determinato ai sensi dell' art. 85 (Indennità di Presidenza). 
           
          2. Fuori dei casi previsti nel comma 1,
          se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di
          servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art.
          47 (Assenza per malattia), comma 7, lett. A) comprensiva del
          trattamento accessorio come determinato ai sensi dell' art. 85
          (Indennità di Presidenza), per tutto il periodo di conservazione del
          posto di cui all'art. 47 (Assenza per malattia), commi 1 e 2 . 
           
          3. Nulla è innovato per quanto riguarda
          il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il
          riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità,
          per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del
          rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente, nonché per i
          rimborsi delle spese. In particolare le seguenti leggi e le loro
          successive modificazioni ed integrazioni vengono automaticamente
          recepite nella disciplina pattizia: D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686,
          legge 27 luglio 1962, n. 1116 e successivo D.P.C.M. del 5 luglio 1965,
          D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 22, commi da 27 a 31, della
          legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 1, commi da 119 a 122 della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. 
           
           
          
            SEZIONE III 
            Art. 49 
            Aspettative
           
           
          1. Al dipendente con rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta,
          possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative
          o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di
          famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per
          una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 
           
          2. Il dipendente rientrato in servizio
          non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di
          famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al
          comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi
          di servizio attivo. 
           
          3. Al fine del calcolo del triennio, di
          cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le
          assenze per malattia. 
           
          4. L'aspettativa di cui al comma 1,
          fruibile anche frazionatamene, non si cumula con le assenze per
          malattia previste dagli artt. 47 e 48 (Assenza per malattia e
          Infortuni sul lavoro). 
           
          5. Qualora l'aspettativa per motivi di
          famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli
          fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini
          della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli
          accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi
          dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e
          successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 
           
          6. L'amministrazione, qualora durante il
          periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato
          la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un
          preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e
          negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa. 
           
          7. Nei confronti del dipendente che,
          salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere
          servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui
          al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna
          indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 63
          (Sanzioni e procedimento disciplinare). 
           
          8. L'aspettativa, senza retribuzione e
          senza decorrenza dell'anzianità, è, altresì, concessa al dipendente
          con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
          
            a. per un periodo massimo di sei mesi
            se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo
            comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con
            rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di
            pubblico concorso per la durata del periodo di prova; 
            b. per la durata di due anni e per una
            sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati
            motivi di famiglia, individuati – ai sensi dell'art. 4, commi 2 e
            4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21
            luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell'11 ottobre 2000, serie
            generale n. 238. Tale aspettativa può essere fruita anche
            frazionatamene e può essere cumulata con l' aspettativa di cui al
            comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
           
           
          9. L' aspettativa, senza retribuzione e
          senza decorrenza dell'anzianità, può altresì, essere concessa al
          dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la
          durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o
          altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche
          amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità
          europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. 
           
           
          
            Art. 50 
            Altre aspettative previste da
            disposizioni di legge
           
           
          1. Le aspettative per cariche pubbliche
          elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano
          disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive
          modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi
          sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti
          in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000 e 18 dicembre 2002. 
           
          2. I dipendenti con rapporto a tempo
          indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della
          legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di
          studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a
          domanda, fatta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 57, della
          legge n. 448 del 2001, in aspettativa per motivi di studio senza
          assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa. 
           
          3. Il dipendente con rapporto a tempo
          indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti servizio
          all'estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora
          l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio
          nella stessa località in cui si trova il coniuge o il convivente
          stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo
          trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di
          altro comparto. 
           
          4. L'aspettativa concessa ai sensi del
          comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in
          cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere
          revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni
          di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di
          effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. 
           
          5. Il dipendente non può usufruire
          continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia
          ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle
          previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un
          periodo di servizio attivo di almeno sei mesi. La disposizione non si
          applica alle altre aspettative previste dal presente articolo nonché
          alle assenze di cui al d. lgs. 151/2001. 
           
           
          
            Art. 51 
            Congedi per la formazione
           
           
          1. I congedi per la formazione dei
          dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge n.53/2000 per quanto
          attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate
          esigenze di servizio. 
           
          2. Ai lavoratori, con anzianità di
          servizio di almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto,
          possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella
          misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse
          aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il
          numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base
          della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. La
          contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i
          criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la
          sede nazionale e le sedi decentrate. 
           
          3. Per la concessione dei congedi di cui
          al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta
          anzianità, devono presentare all'amministrazione di appartenenza una
          specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa
          che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista
          della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni
          prima dell'inizio delle attività formative. 
           
          4. La contrattazione integrativa a
          livello nazionale di amministrazione di cui all'art. 4 (Contrattazione
          collettiva integrativa) individua i criteri da adottare nel caso in
          cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di
          cui al comma 2. 
           
          5. Al fine di contemperare le esigenze
          organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore,
          qualora la concessione del congedo possa determinare un grave
          pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante
          la fase di preavviso di cui al comma 3, l'amministrazione può
          differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei
          mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio
          per consentire la utile partecipazione al corso. 
           
          6. Al lavoratore durante il periodo di
          congedo si applica l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso
          di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente
          al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico,
          alle modalità di comunicazione all'amministrazione ed ai controlli si
          applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 (Assenze per
          Malattia, Infortuni sul lavoro). 
           
          7. Il lavoratore che abbia dovuto
          interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 5 e 6 può
          rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di
          priorità. 
           
           
          
            Art. 52 
            Servizio militare
           
           
          1. La chiamata alle armi per adempiere
          gli obblighi di leva, l'arruolamento volontario allo scopo di
          anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile
          sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di
          prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza
          diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del
          servizio. 
           
          2. Entro trenta giorni dal congedo o
          dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente
          deve presentarsi all'amministrazione per riprendere il lavoro.
          Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto
          ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo
          i casi di comprovato impedimento. 
           
          3. Il periodo di servizio militare
          produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle
          vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione
          dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto. 
           
          4. I dipendenti richiamati alle armi
          hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di
          richiamo, che viene computato ai fini dell'anzianità di servizio. Al
          predetto personale l'amministrazione corrisponderà l'eventuale
          differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato
          dall'amministrazione militare. Alla fine del richiamo il dipendente
          deve porsi a disposizione dell'amministrazione per riprendere la sua
          occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto
          durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata
          superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha
          avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la
          fine del richiamo e l'effettiva ripresa del servizio non è
          retribuito. 
           
           
          
            SEZIONE IV 
            Art. 53 
            Congedi dei genitori
           
           
          1. Al personale dipendente si applicano
          le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità
          contenute nel d. lgs. 151/2001. 
           
          2. Oltre a quanto previsto dal decreto
          legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le
          parti concordano quanto segue:
          
            a. Nel periodo di astensione
            obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d. lgs.
            151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di
            cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera
            retribuzione fissa mensile nonché l'indennità di Presidenza di cui
            all'art. 85 e l'indennità di posizione organizzativa di cui
            all'art. 26 (Posizioni organizzative) ove spettante e le quote di
            incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa. 
            b. In caso di parto prematuro, alle
            lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non
            goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato
            prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
            struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
            rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un
            certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
            fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
            del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data
            di effettivo rientro a casa del bambino. 
            c. Nell'ambito del periodo di
            astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1,
            del d. lgs. 151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa,
            per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili
            anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai
            fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera
            retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e
            ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e
            le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la
            salute. 
            d. Successivamente al periodo di
            astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo
            anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del d. lgs.
            151/2001, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori
            padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino,
            trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate
            nella stessa lettera c). 
            e. I periodi di assenza di cui alle
            lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono
            anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli
            stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso
            di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
            intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della
            lavoratrice. 
            f. Ai fini della fruizione, anche
            frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art.
            32, comma 1, del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il
            lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione
            della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni
            prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda
            può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di
            ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine
            minimo di
            quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso
            di proroga dell'originario periodo di astensione. 
            g. In presenza di particolari e
            comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto
            della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere
            presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo
            di astensione dal lavoro. 
            h. In caso di parto plurimo i periodi
            di riposo di cui all'art. 39 del d. lgs. 151/2001 sono raddoppiati e
            le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello
            stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
           
           
          3. Ferma restando l'applicazione
          dell'art. 7 del d. lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della
          gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che
          l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di
          danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice
          madre, l'amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima
          e con il suo consenso in altre attività – nell'ambito di quelle
          disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico. 
           
           
          
            Art. 54 
            Tutela dei dipendenti in
            particolari condizioni psicofisiche
           
           
          1. Allo scopo di favorire la
          riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
          confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria
          pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
          regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo
          cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di
          recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le
          seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del
          progetto:
          
            a. il diritto alla conservazione del
            posto per l'intera durata del progetto di recupero, con
            corresponsione del trattamento economico previsto all'art. 47
            (Assenze per malattia), comma 7,
            i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti; 
            b. concessione di permessi giornalieri
            orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
            progetto; 
            c. riduzione dell'orario di lavoro,
            con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti
            per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla
            durata del progetto di recupero; 
            d. assegnazione del lavoratore a
            compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia
            individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero
            come supporto della terapia in atto.
           
           
          2. I dipendenti, i cui parenti entro il
          secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i
          conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
          abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
          fruire dell'aspettativa di cui all'art. 49 (Aspettative), comma 8,
          lett. B) nei limiti massimi ivi previsti. 
           
          3. Qualora risulti – su segnalazione
          della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al
          comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie,
          l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
          disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento
          della prestazione lavorativa. 
           
          4. Il dipendente deve riprendere
          servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data
          di completamento del progetto di recupero. 
           
           
          
            Art. 55 
            Tutela dei dipendenti portatori di
            handicap
           
           
          1. Allo scopo di favorire la
          riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei
          confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria
          pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi
          regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che
          debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione
          predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti
          misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
          
            a. il diritto alla conservazione del
            posto per l'intera durata del progetto di recupero, con
            corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 47
            (Assenza per malattia), comma 7, i periodi eccedenti i 18 mesi non
            sono retribuiti; 
            b. concessione di permessi giornalieri
            orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del
            progetto; 
            c. riduzione dell'orario di lavoro,
            con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti
            per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla
            durata del progetto di recupero; 
            d. assegnazione del lavoratore a
            compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia
            individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero
            come supporto della terapia in atto.
           
           
          2. I dipendenti, i cui parenti entro il
          secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i
          conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
          abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
          fruire dell'aspettativa di cui all'art. 49 (Aspettative), comma 8,
          lett. B) nei limiti massimi ivi previsti. 
           
          3. Qualora risulti – su segnalazione
          della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al
          comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie,
          l'amministrazione dispone, con le modalità previste dalle
          disposizioni vigenti, l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento
          della prestazione lavorativa. 
           
          4. Il dipendente deve riprendere
          servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data
          di completamento del progetto di recupero. 
           
          5. Durante la realizzazione dei progetti
          di recupero i benefici previsti dalla legge 104/1992 in tema di
          permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo. 
           
           
          
            Art. 56 
            Mutamento di profilo per inidoneità
            psico-fisica
           
           
          1. Fatte salve le eventuali normative più
          favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non
          idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio
          profilo professionale, l'Amministrazione non potrà procedere alla
          risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica
          prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al
          servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni
          anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione
          economica dell'area di inquadramento ove vi sia la disponibilità
          organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli
          posseduti, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione. 
           
          2. In caso di mancanza di posti ovvero
          nell'impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che
          hanno determinato l'inidoneità, previo consenso dell'interessato a
          seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può
          essere impiegato in un profilo con trattamento economico iniziale
          inferiore della medesima area oppure in un profilo immediatamente
          inferiore dell'area sottostante.
          In caso di mancanza di posti
          in organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno
          qualsiasi dei profili dell'area sottostante. 
           
          3. L'inquadramento nella posizione
          economica inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla
          mancanza di posti e non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle
          relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della
          vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era
          stato giudicato idoneo. 
           
          4. La domanda di reinquadramento di cui
          ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni
          dalla data di notifica del giudizio di inidoneità. 
           
          5. L'eventuale ricollocazione del
          dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è
          regolata da appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione d'intesa
          con le organizzazioni sindacali. 
           
          6. Nel caso in cui il dipendente venga
          collocato nella posizione economica inferiore si applica l'art. 4,
          comma 4 della legge 68/1999. 
           
          7. Al dipendente che non possa essere
          ricollocato nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza con le
          modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto
          compatibile, la disciplina di cui all'art. 59 (Passaggio diretto ad
          altre amministrazioni del personale in eccedenza). 
           
           
          
            CAPO V 
            MOBILITA' 
            Art. 57 
            Assegnazione temporanea presso
            altra amministrazione di diverso comparto o presso la Presidenza
           
           
          1. Il dipendente della Presidenza, a
          domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra
          amministrazione di diverso comparto che ne faccia richiesta per
          utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando"). 
           
          2. Le assegnazioni temporanee di cui al
          comma 1 vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le
          procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa
          informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 9, comma 1
          ( I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa). 
           
          3. Il personale assegnato
          temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione,
          continua ad occupare un posto nelle dotazioni organiche
          dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per
          concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. 
           
          4. La posizione di comando ha la durata
          di 12 mesi, rinnovabili. 
           
          5. Alla scadenza del primo termine di
          cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla
          disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto
          all'amministrazione di destinazione, ai sensi dell'art. 30 del dlgs
          165 del 2001 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1,
          lett. C), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie
          le procedure di mobilità. 
           
          6. Il comando può cessare, prima del
          termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto
          del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno
          dell'interesse
          dell'amministrazione che lo ha richiesto. 
           
          7. La posizione di comando può essere
          disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
          
            
              1. qualora norme di legge e di
              regolamento prevedano appositi contingenti di personale in
              assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra
              amministrazione; 
              2. per gli uffici di diretta
              collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari sino alla durata
              del loro mandato; 
              3. per gli enti di nuova istituzione
              sino alla definizione delle relative dotazioni organiche ed ai
              provvedimenti di inquadramento.
             
           
           
          8. Il dipendente in assegnazione
          temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dalla
          Presidenza ai fini dei passaggi
          di cui all'art. 23 (Passaggi
          di area). Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione
          restano disciplinate dall'art. 60 (formazione). 
           
          9. L'assegnazione temporanea di cui al
          presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli
          effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti
          di fine lavoro e di pensione. Al personale interessato è, inoltre,
          garantita la partecipazione alle procedure previste per lo sviluppo
          professionale ed economico di cui agli art. 25 e 80 (flessibilità e
          sviluppi economici). 
           
          10. I limiti temporali del comma 4 non
          si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in
          assegnazione temporanea presso altra amministrazione alla data di
          entrata in vigore del presente contratto. Per tale personale le
          amministrazioni di destinazione assumono tutte le iniziative per
          favorire, entro il 30 giugno 2005 il passaggio diretto di cui al comma
          5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando
          sino alla revoca dello stesso. 
           
          11. L'amministrazione che utilizza il
          personale in assegnazione temporanea ove dotata di autonomia
          finanziaria rimborsa alla Presidenza l'onere relativo al trattamento
          fondamentale. Negli altri casi detto trattamento rimane a carico
          dell'amministrazione di appartenenza. Il trattamento accessorio è
          comunque a carico dell'amministrazione di destinazione. 
           
          12. Nulla è innovato per la disciplina
          vigente delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a
          specifiche esigenze della Presidenza nei casi previsti da disposizioni
          di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare
          particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi
          dell'amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e
          che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione
          di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione temporanea di cui al
          presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui
          all'art. 9, comma 1 (i soggetti sindacali titolari della
          contrattazione integrativa). 
           
          13. Il distacco previsto dall'art. 10,
          comma 11 quater del d.lgs. 303 del 1999 è considerato, a tutti gli
          effetti servizio prestato presso la Presidenza anche in relazione al
          comma 9. Il personale distaccato, a domanda, rientra in servizio
          presso l' Amministrazione secondo modalità e termini concordati con
          la stessa. 
           
          14. Per quanto riguarda le assegnazioni
          temporanee di personale di altre amministrazioni presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, si applica il d.lgs. n. 303 del 1999 ed,
          in particolare, l'art. 9, commi 4, 5 e seguenti. 
           
           
          
            Art. 58 
            Accordi di mobilità
           
           
          1 Tra l'Amministrazione e le
          organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per
          disciplinare la mobilità dei dipendenti verso amministrazioni di
          diverso comparto. 
           
          2. Gli accordi di mobilità di cui al
          comma 1, sono stipulati:
          
            - in occasione di processi di
              ristrutturazione e di riordino dell'Amministrazione;
            
 - per prevenire la dichiarazione di
              eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
            
 - dopo la dichiarazione di
              eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la
              dichiarazione di messa in disponibilità.
 
           
          3. A decorrere dalla data della
          richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad
          avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di
          mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60
          giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque
          possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei
          provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da
          parte dell' amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni. 
           
          4. Per la stipulazione degli accordi di
          mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è
          composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle
          amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da
          rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La
          delegazione di parte sindacale dell'Amministrazione è composta dalle
          organizzazioni sindacali individuate dall'art. 9 (I soggetti sindacali
          titolari della contrattazione integrativa); 
           
          5. Gli accordi di mobilità stipulati ai
          sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni
          minime:
          
            a. le amministrazioni riceventi ed i
            posti messi a disposizione dalle medesime; 
            b. l'Amministrazione cedente e le
            posizioni e profili professionali di personale eventualmente
            interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di
            eccedenza o già dichiarato in esubero; 
            c. i requisiti culturali e
            professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le
            eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per
            l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi. 
            d. il termine di scadenza del bando di
            mobilità; 
            e. le necessarie attività di
            riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti; 
            f. le forme di pubblicità da dare
            all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità
            deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
           
           
          6. Gli accordi di mobilità sono
          sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna
          amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni
          sindacali di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo
          dei competenti organi, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n.
          165 del 2001. 
           
          7. La mobilità è disposta nei
          confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi,
          da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando
          di mobilità alla Presidenza ed all'amministrazione di destinazione,
          unitamente al proprio curriculum. 
           
          8. Il dipendente è trasferito entro il
          quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti
          richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle
          posizioni ricomprese
          nell' area I e II la scelta avviene mediante compilazione di
          graduatorie sulla base dell'anzianità di servizio complessiva nella
          posizione di appartenenza nonché della situazione personale e
          familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti dell'area III,
          l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate
          sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e
          di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione
          al posto da ricoprire. 
           
          9. Il rapporto di lavoro continua, senza
          interruzioni, con l'amministrazione di destinazione e al dipendente
          sono garantite la continuità della posizione pensionistica e
          previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle
          vigenti disposizioni. 
           
          10. Ove si tratti di profili dichiarati
          in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del
          dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale
          diverso da quello di appartenenza – ma dello stesso livello
          retributivo – di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per
          l'accesso mediante concorso ovvero posti di posizione inferiore. Dal
          momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica
          retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento
          economico in godimento, ove superiore. 
           
          11. Le amministrazioni che intendono
          stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di
          rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 46,
          comma 2 del d.lgs. n. 165/2001. 
           
           
          
            Art. 59 
            Passaggio diretto ad altre
            amministrazioni del personale in eccedenza
           
           
          1. Fermi restando gli accordi di mobilità
          di cui all'art. 58 (Accordi di mobilità), in relazione a quanto
          previsto dall'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, conclusa
          la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo
          scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in
          eccedenza presso la Presidenza ad altre Amministrazioni di diverso
          comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale
          che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, la
          Presidenza stessa
          comunica l'elenco del personale in eccedenza distinto per area e
          profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio
          diretto, in tutto o in parte, di tale personale agli altri enti o
          amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 presenti
          nel corrispondente ambito territoriale, al fine di accertare ulteriori
          disponibilità di posti per i passaggi diretti. 
           
          2. Le amministrazioni di altri comparti
          comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al
          comma 1, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica di
          ciascun profilo e posizione economica nell'ambito delle aree o
          categorie di personale, ciascuno secondo i propri sistemi di
          classificazione, per i quali, tenuto conto della programmazione dei
          fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto del personale in
          eccedenza. 
           
          3. I posti disponibili sono comunicati
          ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze
          e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di
          eventuali priorità, la Presidenza dispone i trasferimenti nei
          quindici giorni successivi alla richiesta. 
           
          4. Qualora si renda necessaria una
          selezione tra più aspiranti allo stesso posto, la Presidenza formula
          una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
          
            - dipendenti portatori di handicap;
            
 - situazione di famiglia,
              privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il
              lavoratore sia unico titolare di reddito;
            
 - maggiore anzianità lavorativa
              presso la pubblica amministrazione;
            
 - particolari condizioni di salute
              del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile
              convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi
              richiamati nel presente contratto, è accertata sulla base della
              certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
            
 - presenza in famiglia di soggetti
              portatori di handicap.
 
           
          La ponderazione dei criteri e la loro
          integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa
          nazionale. 
           
          5. Nei casi in cui non sia possibile
          momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può
          farsi ricorso, con il consenso del dipendente, all'istituto del
          comando di cui all'art. 57 (assegnazione temporanea) con particolare
          riguardo al comma 5 del
          medesimo articolo. 
           
          6. Per la mobilità del personale in
          eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale può prevedere
          specifiche iniziative di formazione e di riqualificazione, al fine di
          favorire la ricollocazione e l'integrazione dei lavoratori trasferiti
          nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di
          classificazione vigente. 
           
           
          
            CAPO VI 
            FORMAZIONE 
            Art. 60 
            Formazione
           
           
          1. Nell'ambito dei processi di riforma e
          modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione
          costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
          professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli
          obiettivi di cambiamento. 
           
          2. L'attività formativa si realizza
          attraverso programmi di addestramento, aggiornamento e qualificazione,
          secondo percorsi formativi definiti in conformità delle linee di
          indirizzo concordate nell'ambito della contrattazione integrativa di
          cui all'art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa), anche al fine
          della riqualificazione del personale nell'ambito dei processi di
          mobilità. La formazione del personale di nuova assunzione si realizza
          mediante corsi teorico-pratici di intensità e durata rapportate alle
          attività da svolgere, in base a programmi definiti dalla Presidenza
          ai sensi del comma 1. 
           
          3. Le iniziative di formazione del
          presente comma riguardano tutto il personale a tempo indeterminato,
          compreso il personale in distacco sindacale. Il personale comandato o
          fuori ruolo, utilizzato dalla Presidenza, effettua la propria
          formazione nelle amministrazioni di appartenenza salvo per i corsi
          della lettera b). I dipendenti della Presidenza, comandati o fuori
          ruolo presso enti di nuova istituzione, in attesa dell' inquadramento
          presso le amministrazioni di nuova destinazione, partecipano ai
          programmi di formazione di queste ultime. 
           
          4. I programmi definiscono quali
          iniziative abbiano carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in
          particolare stabiliscono:
          
            a. i percorsi di qualificazione e di
            aggiornamento professionale collegati all'applicazione dell'art. 22
            (progressione all'interno del sistema classificatorio); 
            b. corsi di aggiornamento finalizzati
            all'obiettivo di far conseguire agli operatori il più alto grado di
            operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate e che
            devono tener conto in particolare della normativa vigente da
            applicare, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzative
            dell'ambiente di lavoro; delle innovazioni introdotte nell'utilizzo
            delle risorse umane, organizzative e tecnologiche.
           
          Le attività di formazione di cui al
          presente comma si concludono con l'accertamento dell'avvenuto
          accrescimento della professionalità del singolo dipendente mediante
          esame finale, attestato attraverso l' attribuzione di un apposito
          titolo, da parte dei soggetti che l'hanno attuata. 
           
          5. Nell'attuazione dei programmi delle
          suddette attività formative, la Presidenza si avvale della
          collaborazione della Scuola Superiore della P.A., degli Istituti e
          Scuole di formazione esistenti presso altre amministrazioni, delle
          Università e di altri soggetti pubblici e società private
          specializzate nel settore. La
          predisposizione dei programmi in materia di sistemi informativi
          destinati al personale informatico sarà realizzata ai sensi dell'art.
          7, lett.e) del d.lgs. n. 39 del 1994. 
           
          6. Per garantire le attività formative
          di cui al presente articolo, la Presidenza utilizza le risorse
          disponibili sulla base alla direttiva del Dipartimento della Funzione
          Pubblica n. 14/95 relativa alla formazione, nonchè tutte le risorse
          allo scopo previste da specifiche norme di legge, quali ad es. d.lgs.
          39/1993, ovvero da particolari disposizioni comunitarie. 
           
          7. Il personale che partecipa alle
          attività di formazione organizzate dalla Presidenza è considerato in
          servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico
          dell'Amministrazione stessa. I corsi sono tenuti, di norma, durante
          l'orario di lavoro e, qualora si svolgano fuori dalla sede di
          servizio, al personale spetta il trattamento di missione ed il
          rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. Nel
          rispetto dei criteri di cui al comma 8, i corsi si svolgono, di
          regola, a livello nazionale salvo diverse esigenze organizzative in
          relazione alla dislocazione territoriale degli uffici. 
           
          8. La Presidenza individua i dipendenti
          che partecipano alle attività di formazione, sulla base di criteri
          generali definiti ai sensi dell'art. 4 (Contrattazione collettiva
          integrativa) e verificati ai sensi dell'art. 6, lett A) (Sistema di
          partecipazione – Informazione), in relazione alle esigenze tecniche,
          organizzative e produttive dei vari uffici, nonchè di
          riqualificazione professionale del personale in mobilità, tenendo
          conto anche delle attitudini personali e culturali degli interessati e
          garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto
          di quanto previsto dall'art. 57, 1° comma, lett. C) del d.lgs.
          165/2001. 
           
          9. Per figure professionali elevate e/o
          particolari ed in caso di materie attinenti la specifica mansione
          svolta, è prevista la possibilità , per i dipendenti, di frequentare
          corsi specifici, anche non previsti dai programmi
          dell'Amministrazione, su richiesta motivata dello stesso dipendente,
          con permessi non retribuiti. 
           
           
          
            CAPO VII 
            DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
            Art. 61 
            Clausole speciali
           
           
          1. Per ciascun dipendente l'ufficio del
          personale dell'amministrazione conserva in apposito fascicolo
          personale tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o
          dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai
          fatti più significativi che lo riguardano. 
           
          2. Relativamente agli atti e documenti
          conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei
          dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia 
           
          3. Nei casi previsti da disposizioni
          emanate dagli organi competenti, il personale è tenuto all'uso dell'
          uniforme di servizio, con oneri a carico dell'amministrazione. 
           
          4. Nei casi in cui l'alloggio di
          servizio, per speciali esigenze connesse al particolare tipo di
          mansioni svolte, costituisca elemento necessario all'espletamento del
          servizio stesso, l'amministrazione ne disciplina l'uso, con oneri a
          proprio carico. 
           
          5. Il dipendente a tempo indeterminato,
          il cui coniuge convivente sia destinatario della legge n. 10 marzo
          1987, n. 100, in caso di trasferimento di sede del coniuge stesso, ha
          diritto al trasferimento, anche in soprannumero, presso gli uffici
          della Presidenza eventualmente situati nella medesima sede di servizio
          del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. 
           
          6. Il personale con rapporto di lavoro a
          tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può
          recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente
          prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata
          preventivamente con l'amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla
          regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 
           
          7. Al personale in distacco ed in
          aspettativa ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive
          modificazioni ed integrazioni competono quote di incentivo secondo le
          previsioni concordate nella contrattazione integrativa. 
           
          8. La mobilità non comporta novazione
          del rapporto di lavoro costituitosi nelle amministrazioni di
          provenienza. Tuttavia la Presidenza per gli ulteriori effetti previsti
          anche nell'art. 24 comma 5 (procedure per la progressione all'interno
          del sistema classificatorio) procede alla stipulazione di contratti
          individuali di lavoro per i dipendenti ivi trasferiti qualora, assunti
          presso le predette amministrazioni prima dei CCNL della stagione 1994
          – 1997, non li abbiano mai stipulati in precedenza. 
           
           
          
            CAPO VIII 
            NORME DISCIPLINARI 
            Art. 62 
            Obblighi del dipendente
           
           
          1. Il dipendente conforma la sua
          condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno
          e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
          imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto
          della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
          altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
          principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
          condotta allegato. 
           
          2. l dipendente si comporta in modo tale
          da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione
          tra l'Amministrazione e i cittadini. 
           
          3. In tale specifico contesto, tenuto
          conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
          dipendente deve in particolare:
          
            a. collaborare con diligenza,
            osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
            l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
            dall'Amministrazione, anche in relazione alle norme in materia di
            sicurezza e di ambiente di lavoro; 
            b. rispettare il segreto d'ufficio nei
            casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai
            sensi dell'art. 24, L. 7 agosto 1990 , n. 241; 
            c. non utilizzare a fini privati le
            informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; 
            d. nei rapporti con il cittadino,
            fornire tutte le infor-mazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
            disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
            amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai
            regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione
            nonché attuare le disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28 dicembre
            2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di
            autocertificazione; 
            e. rispettare l'orario di lavoro,
            adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze
            e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del
            dirigente del servizio; 
            f. durante l'orario di lavoro,
            mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
            uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
            lesivi della dignità della persona; 
            g. non attendere ad occupazioni
            estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico
            fisico , in periodo di malattia od infortunio; 
            h. eseguire gli ordini inerenti
            all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
            impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
            illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
            impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
            iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve,
            comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge
            penale o costituisca illecito amministrativo; 
            i. avere cura dei locali, mobili,
            oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
            affidati; 
            j. non valersi di quanto è di
            proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
            servizio; 
            k. non chiedere né accettare, a
            qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione
            con la prestazione lavorativa; 
            l. osservare scrupolosamente le
            disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione
            da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
            debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa
            in locali non aperti al pubblico; 
            m. comunicare all'Amministrazione la
            propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea,
            nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 
            n. in caso di malattia, dare
            tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
            impedimento; 
            o. astenersi dal partecipare
            all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
            direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari
            propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.
           
           
           
          
            Art. 63 
            Sanzioni e procedimento
            disciplinare
           
           
          1. Le violazioni, da parte dei
          lavoratori, degli obblighi disciplinati nell'articolo 62 (Obblighi del
          dipendente) del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
          dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari
          previo procedimento disciplinare:
          
            a. rimprovero verbale; 
            b. rimprovero scritto (censura); 
            c. multa di importo variabile fino ad
            un massimo di quattro ore di retribuzione; 
            d. sospensione dal servizio con
            privazione della retribuzione fino a dieci giorni; 
            e. sospensione dal servizio con
            privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei
            mesi; 
            f. licenziamento con preavviso; 
            g. licenziamento senza preavviso.
           
           
          2. L'Amministrazione, fatta eccezione
          per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento
          disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione
          scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non
          oltre venti giorni da quando l'ufficio istruttore secondo
          l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e
          senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale
          assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
          dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato. La
          sanzione disciplinare del rimprovero verbale deve essere comminata dal
          dirigente dell'ufficio entro il termine di venti giorni da quando è
          venuto a conoscenza del fatto. 
           
          3. La convocazione scritta per la difesa
          non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi
          dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi
          inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente,
          la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni. 
           
          4. Nel caso in cui la sanzione da
          comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'articolo 55, comma
          4 del d. lgs. 165/2001, il responsabile della struttura in cui il
          dipendente lavora, ai sensi di quanto previsto al comma 2, segnala
          entro dieci giorni all'ufficio competente, a norma del citato art. 55,
          comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del
          procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In
          caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso
          all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
          comunicazione. 
           
          5. Qualora anche nel corso del
          procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la
          sanzione da applicare non sia di sua competenza, il responsabile della
          struttura, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio
          competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il
          procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso
          quest'ultimo ufficio e senza ripetere la contestazione scritta
          dell'addebito. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto
          si applica quanto previsto in tema di responsabilità al comma 4,
          ultimo periodo. 
           
          6. Al dipendente o, su sua espressa
          delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
          istruttori riguardanti il procedimento a suo carico. 
           
          7. Il procedimento disciplinare deve
          concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione
          dell'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale
          data, il procedimento si estingue. 
           
          8. L'ufficio competente per i
          procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e
          delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione
          applicabile tra quelle indicate nell'art. 64 (Codice disciplinare),
          nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 1 dello stesso
          art. 64 (Codice disciplinare). Quando il medesimo ufficio ritenga che
          non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del
          procedimento, dandone comunicazione all'interessato. 
           
          9. Non può tenersi conto ad alcun
          effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro
          applicazione. 
           
          10. I provvedimenti di cui al comma 1
          non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro
          genere nelle quali egli sia incorso. 
           
          11. Con riferimento al presente articolo
          sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del
          procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi
          previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
          tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle
          situazioni giuridiche. 
           
          12. Per quanto non previsto dalla
          presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d.lgs. 165/2001. 
           
           
          
            Art. 64 
            Codice disciplinare
           
           
          1. Nel rispetto del principio di
          gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
          della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del
          d.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
          fissati i seguenti criteri generali:
          
            a. il tipo e l'entità di ciascuna
            delle sanzioni sono determinati anche in relazione:
            
              
                - alla intenzionalità del
                  comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o
                  disposizioni;
                
 - al grado di disservizio o di
                  pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia
                  dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
                  dell'evento;
                
 - all'eventuale sussistenza di
                  circostanze aggravanti o attenuanti;
                
 - alle responsabilità derivanti
                  dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
                
 - al concorso nella mancanza di
                  più lavoratori in accordo tra loro;
                
 - al comportamento complessivo
                  del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti
                  disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
                
 - al comportamento verso gli
                  utenti;
 
               
             
            b. Al lavoratore che abbia commesso
            mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di
            riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle
            circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista nell'ambito
            del medesimo comma. 
            c. Al dipendente responsabile di più
            mancanze compiute in un'unica azione od omissione o con più azioni
            o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
            procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
            grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa
            gravità.
           
           
          2. La sanzione disciplinare dal minimo
          del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo
          pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per:
          
            a. inosservanza delle disposizioni di
            servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario
            di lavoro; 
            b. condotta non conforme ai principi
            di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; 
            c. negligenza nella cura dei locali e
            dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione
            alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza; 
            d. inosservanza delle norme in materia
            di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in
            cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
            dell'amministrazione o di terzi; 
            e. rifiuto di assoggettarsi a visite
            personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel
            rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della L.300 del 1970; 
            f. insufficiente rendimento;
           
           
          L'importo delle ritenute per multa sarà
          introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività
          sociali. 
           
          3. La sanzione disciplinare della
          sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un
          massimo di 10 giorni si applica per:
          
            a. recidiva nelle mancanze che abbiano
            comportato l'applicazione del massimo della multa oppure quando le
            mancanze previste nel comma 2 presentino caratteri di particolare
            gravità; 
            b. assenza ingiustificata dal servizio
            fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
            ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla
            durata dell'assenza o dell'abbandono dal servizio, al disservizio
            determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del
            dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli
            utenti o ai terzi; 
            c. ingiustificato ritardo, non
            superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata
            dall'amministrazione; 
            d. svolgimento di altre attività
            lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; 
            e. rifiuto di testimonianza oppure
            testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari; 
            f. minacce, ingiurie gravi, calunnie o
            diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie
            di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
            g. manifestazioni ingiuriose nei
            confronti dell'amministrazione, tenuto conto del rispetto della
            libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell'art.1 L.300 del
            1970; 
            h. qualsiasi comportamento da cui sia
            derivato danno grave all'amministrazione o a terzi; 
            i. atti, comportamenti o molestie,
            anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
            persona 
            j. sistematici e reiterati atti o
            comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di
            violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
            altro dipendente.
           
           
          4. La sanzione disciplinare della
          sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11
          giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
          
            a. recidiva nel biennio delle mancanze
            previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione
            massima oppure
            quando le mancanze previste al comma 3 presentino caratteri di
            particolare gravità; 
            b. assenza ingiustificata dal servizio
            oltre 10 giorni e fino a 15 giorni; 
            c. occultamento di fatti e circostanze
            relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni
            di spettanza o di pertinenza dell'amministrazione o ad essa
            affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il
            lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; 
            d. insufficiente persistente scarso
            rendimento dovuto a comportamento negligente; 
            e. esercizio, attraverso sistematici e
            reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di
            forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
            di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
            lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; 
            f. atti, comportamenti o molestie,
            anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano
            lesivi della dignità della persona.
           
          Nella sospensione dal servizio prevista
          dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino
          al decimo giorno mentre, a decorrere dall'undicesimo, viene
          corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione
          indicata all'art. 75, comma 2 – primo alinea- (Retribuzioni e sue
          definizioni – Retribuzione base mensile) nonché gli assegni del
          nucleo familiare ove spettanti.
          Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
          dell'anzianità di servizio. 
           
          5. La sanzione disciplinare del
          licenziamento con preavviso si applica per:
          
            a. recidiva plurima, almeno tre volte
            nell'anno, in una delle mancanze previste ai commi 3 e 4, anche se
            di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che
            abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di
            sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto
            al comma 6, lett. A); 
            b. recidiva nell'infrazione di cui al
            comma 4, lettera c); 
            c. ingiustificato rifiuto del
            trasferimento disposto dall'Amministrazione per riconosciute e
            motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure
            in relazione alla tipologia di mobilità attivata; 
            d. mancata ripresa del servizio nel
            termine prefissato dall'amministrazione quando l'assenza arbitraria
            ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a
            quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica
            la sanzione di cui al comma 4; 
            e. continuità, nel biennio, dei
            comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di
            insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente
            ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità
            ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; 
            f. recidiva nel biennio, anche nei
            confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e
            comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
            morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al
            fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
            escluderlo dal contesto lavorativo; 
            g. recidiva nel biennio di atti,
            comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
            lesivi della dignità della persona; 
            h. condanna passata in giudicato per
            un delitto che, commesso in servizio o fuori dal servizio ma non
            attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la
            prosecuzione per la sua specifica gravità.
           
           
          6. La sanzione disciplinare del
          licenziamento senza preavviso si applica per:
          
            a. terza recidiva nel biennio di
            minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o
            altri dipendenti, alterchi con vie di fatto negli ambienti di
            lavoro, anche con utenti; 
            b. condanna passata in giudicato per
            un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non
            attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
            neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; 
            c. accertamento che l'impiego fu
            conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,
            con mezzi fraudolenti ovvero che la sottoscrizione del contratto
            individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di
            documenti falsi; 
            d. commissione in genere – anche nei
            confronti di terzi – di fatti o atti, anche dolosi, che, pur
            costituendo o meno illeciti di rilevanza penale, sono di gravità
            tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
            rapporto di lavoro. 
            e. condanna passata in giudicato:
            
              
                - per i delitti indicati
                  nell'art. 15, commi 1 e 4 septies, lettere a), b)
                  limitatamente all'art. 316 del codice penale, c), ed e) della
                  legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni e
                  integrazioni;
                
 - quando alla condanna consegua
                  comunque l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
                
 - per i delitti previsti
                  dall'art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.
 
               
             
           
           
          7. Le mancanze non espressamente
          previste nei commi da 2 a 6 sono comunque sanzionate secondo i criteri
          di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione
          dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art.
          62 (Obblighi del dipendente) quanto al tipo e alla misura delle
          sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti. 
           
          8. Al codice disciplinare di cui al
          presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante
          affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i
          dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere
          sostituita con altre. 
           
           
          
            Art. 65 
            Rapporto tra procedimento
            disciplinare e procedimento penale
           
           
          1. Nel caso di commissione in servizio
          di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'amministrazione inizia
          il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il
          procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza
          definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
          l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento
          disciplinare già avviato. 
           
          2. Al di fuori dei casi previsti nel
          comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza
          dell'esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i
          medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso
          fino alla sentenza definitiva. 
           
          3. Fatto salvo il disposto dell'art. 5,
          comma 2, della legge 97 del 2001, in linea generale il procedimento
          disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
          entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della
          sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua
          riattivazione. 
           
          4. Per i casi previsti all'art. 5, comma
          4, della legge 97 del 2001 il procedimento disciplinare
          precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
          l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve
          concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione. 
           
          5. L'applicazione della sanzione
          prevista dall'art. 64 (Codice disciplinare), come conseguenza delle
          condanne penali citate nei commi 5, lett. H) e 6, lett. B) ed e), non
          ha carattere automatico essendo correlata all'esperimento del
          procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2
          della legge n. 97 del 2001. 
           
          6. In caso di assoluzione si applica
          quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento
          disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
          giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
          contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per
          dette infrazioni. 
           
          7. In caso di proscioglimento, avvenuto
          per le stesse causali del comma 6 si procede analogamente a quanto
          previsto dal medesimo comma . 
           
          8. In caso di sentenza irrevocabile di
          condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001. 
           
          9. Il dipendente licenziato ai sensi
          dell'art. 64 (Codice disciplinare), comma 5, lettera h) e comma 6,
          lett. B) ed e) e
          successivamente assolto a seguito di revisione del processo ha
          diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione
          in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
          soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità
          posseduta all'atto del licenziamento. 
           
          10. Il dipendente riammesso ai sensi del
          comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica o
          fascia retributiva corrispondente in cui è confluita la qualifica
          posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
          nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il
          coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli
          assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di
          sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate
          alla presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro
          straordinario. 
           
           
          
            Art. 66 
            Sospensione cautelare in corso di
            procedimento disciplinare
           
           
          1. L'Amministrazione, laddove riscontri
          la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al
          dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la
          sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può
          disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento
          dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
          conservazione della retribuzione. 
           
          2. Quando il procedimento disciplinare
          si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal
          servizio con privazione della retribuzione, il periodo
          dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione,
          ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli
          effettivi giorni di sospensione irrogati. 
           
          3. Il periodo trascorso in
          allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione
          dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 
           
           
          
            Art. 67 
            Sospensione cautelare in caso di
            procedimento penale
           
           
          1. Il dipendente che sia colpito da
          misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal
          servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato
          di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà. 
           
          2. L'amministrazione, ai sensi del
          presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà
          personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente,
          fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3. 
           
          3. Il dipendente, può essere sospeso
          dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui
          venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
          della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
          fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per
          fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione
          disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 64, commi 5 e 6
          (Codice disciplinare). 
           
          4. Resta fermo l'obbligo di sospensione
          per i reati previsti dall'art. 15, commi 1 e 4 septies, lett. A), b)
          limitatamente all'art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge 55
          del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. 
           
          5. Nel caso dei reati previsti all'art.
          3, comma 1, della legge 97 del 2001, in alternativa alla sospensione
          di cui al presente articolo, possono essere applicate le misure
          previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga
          condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
          condizionale della pena, si applica l'art. 4 comma 1 della citata
          legge 97 del 2001. 
           
          6. Nei casi indicati ai commi precedenti
          si applica quanto previsto dall'art. 65 (Rapporto tra procedimento
          disciplinare e procedimento penale), in tema di rapporti tra
          procedimento disciplinare e procedimento penale. 
           
          7. Al dipendente sospeso ai sensi dei
          commi da 1 a 5 sono
          corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione indicata
          all'art. 75, comma 2 – primo alinea - (Retribuzione e sue
          definizioni – retribuzione base mensile) nonché gli assegni del
          nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove
          spettanti. 
           
          8. Nel caso di sentenza definitiva di
          assoluzione o proscioglimento, ai sensi dall'art.. 65, commi 6 e 7
          (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), quanto
          corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità
          verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto
          in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o
          per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio
          disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo
          dall'art. 65, comma 6 (Rapporto tra procedimento disciplinare e
          procedimento penale), secondo periodo, il conguaglio dovrà tener
          conto delle sanzioni eventualmente applicate. 
           
          9. In tutti gli altri casi di
          riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
          penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
          licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà
          conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, escluse le
          indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per
          prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di
          sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
          giudizio disciplinare riattivato. 
           
          10. Quando vi sia stata sospensione
          cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa
          conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
          non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
          cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in
          servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino
          all'esito del procedimento penale. 
           
           
          
            Art. 68 
            Norme transitorie per i
            procedimenti disciplinari
           
           
          1. I procedimenti disciplinari in corso
          alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a
          termine secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio. 
           
          2. Alle infrazioni disciplinari
          accertate ai sensi del comma 1, si applicano le sanzioni previste
          dall'art. 25 del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio 1995,
          qualora più favorevoli, in luogo di quelle previste dall'art. 64
          (Codice disciplinare) del presente CCNL. 
           
          3. In sede di prima applicazione del
          presente CCNL, il codice disciplinare di cui all'art. 64 deve essere
          obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile
          a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
          presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
          di affissione. 
           
           
          
            CAPO IX 
            Art. 69 
            Procedure di conciliazione ed
            arbitrato
           
           
          1. Per tutte le controversie individuali
          è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione. 
           
          2. A tal fine il dipendente può
          avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all'art. 66 del d.
          lgs. 165/2001, in tema di tutela dei lavoratori nelle controversie
          individuali sul rapporto di lavoro ovvero di quelle indicate nell'art.
          4 del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. 
           
          3. Ove la conciliazione non riesca, il
          dipendente può adire l'autorità giudiziaria ordinaria. In
          alternativa, le parti in causa possono concordare di deferire la
          controversia ad un arbitro unico a prescindere dalla tipologia delle
          conciliazione prescelta tra quelle indicate nel comma 2, In tal caso
          si esperiscono le procedure indicate nell'art. 4 e seguenti del CCNQ
          del 23 gennaio 2001 e successive modificazioni e proroghe. 
           
          4. Le sanzioni disciplinari, ai sensi
          dell'art. 6 del CCNQ di cui al comma 1 sono impugnabili con le
          procedure previste dall'accordo stesso ovvero dinanzi all'organismo di
          cui all'art. 55, commi 8 e 9 del D. Lgs. 165/2001, richiamati
          dall'art. 6, lett. C) (Sistema di partecipazione – consultazione),
          del presente CCNL. 
           
           
          
            CAPO X 
            Art. 70 
            Codice di condotta relativo alle
            molestie sessuali nei luoghi di lavoro
           
           
          1. L'Amministrazione, nel rispetto delle
          forme di partecipazione di cui al presente CCNL, adotta con proprio
          atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere
          nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come
          previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n.
          92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in
          materia, allegano a titolo esemplificativo il codice – tipo. 
           
           
          
            CAPO XI 
            ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
            Art. 71 
            Termini di preavviso
           
           
          1. In tutti i casi in cui il presente
          contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con
          corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i re-lativi
          termini sono fissati come segue: 
          
            - 2 mesi per dipendenti con anzianità
              di servizio fino a 5 anni;
            
 - 3 mesi per dipendenti con anzianità
              di servizio fino a 10 anni;
            
 - 4 mesi per dipendenti con anzianità
              di servizio oltre 10 anni.
 
           
           
          2. In caso di dimissioni del dipendente
          i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 
           
          3. I termini di preavviso decorrono dal
          primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 
           
          4. La parte che risolve il rapporto di
          lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta
          a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della
          retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
          L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente
          dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per
          il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per
          l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 
           
          5. E' in facoltà della parte che riceve
          la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il
          rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso,
          con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma
          4. 
           
          6. L'assegnazione delle ferie non può
          avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di
          preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse 
           
          7. Il periodo di preavviso è computato
          nell'anzianità a tutti gli effetti. 
           
          8. In caso di decesso del dipendente,
          l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità
          sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall' art. 2122 del
          c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e
          non goduti. 
           
          9. L'indennità sostitutiva del
          preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse
          voci di trattamento accessorio riconosciute in caso di malattia
          superiore a 15 giorni secondo quanto previsto dall'art. 47 (Assenze
          per malattia). 
           
           
          
            Art. 72 
            Cause di cessazione del rapporto di
            lavoro
           
           
          1. La cessazione del rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già
          disciplinati negli artt. 47, 48 e 63 ( Malattia, Infortuni, Sanzioni e
          procedure disciplinari), ha luogo:
          
            a) al compimento del limite di età,
            ai sensi delle norme di legge in vigore; 
            b) per dimissioni del dipendente; 
            c) per decesso del dipendente. 
            d) per perdita della cittadinanza, nel
            rispetto della normativa Comunitaria in materia.
           
           
           
          
            Art. 73 
            Obblighi delle parti
           
           
          1. Nel primo caso di cui alla lettera a)
          dell'art. 72 (cause di cessazione del rapporto di lavoro), la
          risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
          verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del
          mese successivo a quello di compimento dell'età prevista.
          L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta
          risoluzione del rapporto. 
           
          2. Nel caso di dimissioni del
          dipendente, questi deve darne comunicazione scritta
          all'amministrazione rispettando i termini di preavviso. 
           
          3. Nell'ipotesi di cui alla lettera. D)
          dell'art. 72 (cause di cessazione del rapporto di lavoro) la
          risoluzione del rapporto di lavoro avviene senza preavviso. 
           
           
          
            TITOLO V 
            TRATTAMENTO ECONOMICO 
            CAPO I 
            STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 
            Art. 74 
            Struttura della retribuzione
           
           
          1. La struttura della retribuzione del
          personale appartenente al comparto dei della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri si compone delle seguenti voci:
          
            a. a) stipendio tabellare ed indennità
            integrativa speciale sino al suo conglobamento; 
            b. b) retribuzione individuale di
            anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza
            professionale; 
            c. c) fasce retributive di cui
            all'art. 79 (sviluppi economici all'interno delle aree) ; 
            d. d) indennità di Presidenza di cui
            all'art. 85 ; 
            e. e) compensi di cui all'art. 83
            (Utilizzo del F.U.P.), ove spettanti; 
            f. f) compensi per lavoro
            straordinario, ove spettanti; 
            g. g) altre indennità previste da
            specifiche disposizioni di legge.
           
           
          2. Al personale, ove spettante, è
          corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13
          maggio 1988 n. 153 e successive modificazioni. 
           
           
          
            Art. 75 
            Retribuzione e sue definizioni
           
           
          1. La retribuzione è corrisposta
          mensilmente, salvo quelle voci del trattamento economico accessorio
          per le quali la contrattazione integrativa nazionale di
          amministrazione prevede diverse modalità temporali di erogazione. 
           
          2. Sono definite le seguenti nozioni di
          retribuzione:
          
            - Retribuzione base mensile: è
              costituita dal trattamento economico iniziale mensile di
              assunzione e, successivamente, dal valore economico mensile della
              fascia retributiva di appartenenza del dipendente così come
              prevista in ciascuna area di cui all'art. 79 (Sviluppi economici
              all'interno delle aree) – e dall'indennità integrativa
              speciale, fino al suo conglobamento;
            
 - Retribuzione individuale mensile:
              è costituita dalla retribuzione base mensile, dalla retribuzione
              individuale di anzianità, dalla indennità di posizione
              organizzativa e professionale di cui all'art. 28 ( Retribuzione di
              posizione e di risultato), ove spettanti, nonché dagli altri
              eventuali assegni personali a carattere fisso e continuativo
              comunque denominati in godimento;
            
 - Retribuzione globale di fatto,
              annuale: è costituita dall'importo della retribuzione individuale
              mensile per 12 mensilità, cui si aggiunge il rateo della
              tredicesima mensilità per le voci che sono corrisposte anche a
              tale titolo nonché l'importo annuo della retribuzione variabile e
              delle indennità contrattuali, comunque denominate, percepite
              nell'anno di riferimento non ricomprese nel secondo alinea; sono
              escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per il
              trattamento di trasferta fuori sede o come equo indennizzo.
 
           
           
          3. La retribuzione giornaliera si
          ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili di cui al
          comma 2, primo alinea, per 30. 
           
          4. La retribuzione oraria si ottiene
          dividendo per 156 le voci ricomprese nella retribuzione base mensile,
          costituite dal valore economico mensile di ciascuna delle fasce
          retributive previste all'interno di ciascuna area di cui all'art. 79
          (Sviluppi economici all'interno delle aree) – e dall'indennità
          integrativa speciale, sino alla data del suo conglobamento secondo
          quanto stabilito dal comma 2, primo alinea. 
           
           
          
            Art. 76 
            Stipendio tabellare
           
           
          1. Gli stipendi tabellari sono
          incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno
          dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello
          scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè
          delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle
          modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27
          dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari
          2001. 
           
          2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi
          tabellari, come stabiliti dall'art. 2, comma 2, del CCNL per il
          comparto dei Ministeri del 21 febbraio 2001, sono incrementati degli
          importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella
          C alle scadenze ivi previste. 
           
          3. A decorrere dal 1 gennaio 2003,
          l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A
          allegata al presente contratto, cessa di essere corrisposta come
          singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio
          tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul
          trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio
          all'estero in base alle vigenti disposizioni. 
           
          4. Gli importi annui tabellari
          risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle
          misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella D. 
           
          5. Gli incrementi di cui al comma 1
          devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale
          prevista dall'art. 2, comma 6, (Durata e decorrenza tempi e
          procedure), del presente CCNL. 
           
           
          
            Art. 77 
            Tredicesima mensilità
           
           
          1. L'Amministrazione corrisponde ai
          lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
          determinato una tredicesima mensilità nel mese di dicembre di ogni
          anno. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività od un sabato
          non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno
          lavorativo. 
           
          2. L'importo della tredicesima mensilità
          è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all'art. 75
          (retribuzione e sue definizioni), comma 2, secondo alinea, spettante
          al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei
          commi successivi. 
           
          3. La tredicesima mensilità è
          corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo
          gennaio dello stesso anno. 
           
           
          4. Nel caso di servizio prestato per un
          periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel
          corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo
          per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di mese, in
          ragione di un trecentosessantesimo, per ogni giorno di servizio
          prestato nel mese ed è calcolata con riferimento alla retribuzione
          individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese
          contiguo a servizio interno. 
           
          5. I ratei della tredicesima non
          spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o
          di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la
          privazione del trattamento economico. 
           
          6. Per i periodi temporali che
          comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della
          tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella
          stessa proporzione della riduzione del trattamento economico, fatte
          salve le specifiche discipline previste da disposizioni legislative e
          contrattuali vigenti. 
           
          7. Nel caso dei passaggi di cui all'art.
          22 trova applicazione la medesima disciplina nel comma 2. 
           
          8. Per quanto non previsto dal presente
          articolo la tredicesima mensilità rimane disciplinata dal d.lgs.
          C.P.S. n. 263 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni,
          nonché dalle norme regolamentari e dalle circolari vigenti. 
           
           
          
            Art. 78 
            Effetti dei nuovi stipendi
           
           
          1. Le misure degli stipendi risultanti
          dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla
          tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul
          trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
          sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 64,
          comma 4 e 67, comma 7 (Codice disciplinare, e Sospensione cautelare in
          caso di procedimento penale) del presente CCNL, sull'equo indennizzo,
          sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
          comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i
          contributi di riscatto. 
           
          2. I benefici economici risultanti
          dall'applicazione dell'art.76 (Stipendio tabellare) sono corrisposti
          integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
          comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
          vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità
          di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art.
          2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
          cessazione del rapporto di lavoro. 
           
          3. Il conglobamento sullo stipendio
          tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76
          (Stipendio tabellare), comma 3 del presente CCNL, non modifica le
          modalità di determinazione della base di calcolo in atto del
          trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10,
          della legge 8 agosto 1995 n. 335. 
           
           
          
            CAPO II 
            SVILUPPI ECONOMICI 
            Art. 79 
            Sviluppi economici all'interno
            delle aree
           
           
          1. Le parti si danno atto che alla
          maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale,
          disciplinata nel capo II, art. 17, deve corrispondere, all'interno
          delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico
          correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente
          acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie
          dell'area e del profilo di appartenenza. 
           
          2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel
          periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso
          dell'area lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione,
          dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce
          retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nella
          allegata Tabella F. 
           
          3. Lo sviluppo economico si attua con la
          stipulazione del contratto integrativo di amministrazione, nel limite
          delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui
          all'art. 83 (fondo) e nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2,
          sesta alinea, (certezza e stabilità delle risorse), nonché dei
          criteri generali previsti dal presente CCNL all'art. 80 ( procedure e
          criteri di selezione per lo sviluppo economico). 
           
           
          
            Art. 80 
            Procedure e criteri di selezione
            per lo sviluppo economico all'interno dell'area
           
           
          1. Lo sviluppo economico di cui all'art.
          79 (sviluppi
          economici all'interno delle aree) è effettuato secondo i criteri e le
          procedure di cui al presente articolo, integrabili nella
          contrattazione di Amministrazione, sulla base di appositi indicatori
          ponderati in
          relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i
          singoli profili in ciascuna area. 
           
          2. I passaggi da una fascia retributiva
          a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal
          1° gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli
          che rivestono la posizione organizzativa o professionale, selezionati
          in base ai criteri del presente articolo. 
           
          3. A tal fine la Presidenza pianifica i
          citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel fondo, a
          consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente. 
           
          4. Il numero dei dipendenti che
          acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle
          risorse finanziarie disponibili. 
           
          5. La permanenza nella fascia attribuita
          è definita in contrattazione integrativa. 
           
          6. I passaggi alle fasce retributive
          successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri
          oggettivi di valutazione che prendono in considerazione:
          
            a. esperienza professionale maturata; 
            b. titoli di studio e culturali,
            pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati; 
            c. percorsi formativi con esame finale
            qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere
            correlati all'attività lavorativa affidata, se garantiti dalla
            amministrazione per la totalità dei dipendenti interessati alla
            selezione. Ove la Presidenza non attui i predetti corsi il presente
            criterio non può essere utilizzato.
           
           
          7. I criteri selettivi di cui al comma 6
          – integrabili nella contrattazione integrativa – saranno equamente
          valutati, sulla base di valori percentuali da definirsi a tale livello
          e saranno tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la
          prevalenza dell'uno sull'altro e garantire una effettiva selettività
          dei criteri di scelta dei candidati cui riconoscere lo sviluppo
          professionale. 
           
          8. La contrattazione integrativa
          individuerà, altresì, i criteri di svolgimento di una apposita prova
          teorico pratica per regolare i casi in cui vi sia parità di punteggio
          tra gli aspiranti nella relativa graduatoria per l'attribuzione delle
          fasce. 
           
           
          
            CAPO III 
            TRATTAMENTO ACCESSORIO 
            Art. 81 
            Contenimento del lavoro
            straordinario
           
           
          1. Le prestazioni di lavoro
          straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro
          eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore
          ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura
          dell'orario di lavoro. 
           
          2. Per favorire il processo di
          riorganizzazione della Presidenza, una quota delle risorse complessive
          stabilite per i compensi del lavoro straordinario dell'anno 2004, è
          destinata alle finalità
          indicate negli art. 83, (utilizzo fondo) e 85, comma 4 (indennità di
          Presidenza) nella misura pari, rispettivamente, al 57,50 % e al 2,50
          del corrispondente capitolo. 
           
          3. La rimanente quota del capitolo
          continua ad assicurare i compensi del lavoro straordinario idoneo a
          garantire il pieno svolgimento delle attività istituzionali
          dell'amministrazione. 
           
           
          
            Art. 82 
            Fondo Unico della Presidenza
           
           
          1. Il Fondo Unico di Amministrazione di
          cui all'art. 31 del CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto il 16
          febbraio 1999, è sostituito dal Fondo Unico della Presidenza nel
          quale confluiscono le seguenti risorse:
          
            - gli importi di cui agli
              stanziamenti dell'art. 31, comma 1, alinea primo, nono e decimo
              del CCNL del Comparto Ministeri, sottoscritto il 16/2/1999, come
              integrato dall' art. 6, comma 1, ultimo alinea del CCNL del
              21/2/2001, ivi comprese le quote già stanziate dei compensi per
              lavoro straordinario previste dall'art. 30 del CCNL del 16/2/1999
              e dagli artt. 5 e 6, comma 2, del CCNL del 21/2/2001;
 
           
           
          2. Il Fondo è altresì alimentato dal 1°
          gennaio 2002 da:
          
            - i risparmi di gestione riferiti
              alle spese del personale, fatte salve le quote che disposizioni di
              legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
            
 - le risorse provenienti da
              specifiche disposizioni normative che destinano risparmi
              all'incentivazione del personale, quali ad esempio le economie
              conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
              pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 1, commi da 57 e segg.
              Della legge 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
            
 - le somme derivanti dall'attuazione
              dell'art. 43 della legge 449/1997;
            
 - i trattamenti economici che recano
              incrementi al personale sulla base di disposizioni, di leggi,
              regolamenti o atti amministrativi generali;
            
 - risorse pari all'importo dei
              risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le
              eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in
              godimento del personale comunque cessato dal servizio. Per l'anno
              in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per
              ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità
              residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai
              ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a
              quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via
              permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla
              cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in
              ragione di anno;
            
 - i risparmi derivanti dalla
              riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1,
              lett. G), punto 20/ter della legge 488/99;
 
           
           
          3. Con decorrenza dall'1.1.2003 il fondo
          è alimentato di € 13,50 pro-capite mensili per tredici mesi. 
           
          4. Ai sensi dell'art. 81, comma 2, a
          decorrere dal 31 dicembre 2003 ed a valere sulle disponibilità
          dell'anno 2004, il fondo è, altresì, alimentato anche da una quota
          pari al 57,50% del capitolo per i compensi per lavoro straordinario
          dell'anno 2004, che conseguentemente si riduce del corrispondente
          importo. 
           
          5. Il fondo è alimentato dalle risorse
          derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 5, del d.lgs 303 del
          1999 per il personale di prestito (cioè in assegnazione temporanea),
          al fine di consentire l'erogazione del trattamento accessorio
          spettante anche a tale personale. Per ogni ulteriore unità
          successivamente chiamata in prestito, il fondo verrà alimentato in
          modo analogo. 
           
          6. In caso di attivazione di nuovi
          servizi o di incremento della dotazione organica, la Presidenza potrà
          stabilire, secondo le vigenti disposizioni, le modalità di
          adeguamento delle risorse del fondo di cui al presente articolo,
          finalizzandole al miglioramento della qualità dei servizi e delle
          prestazioni del personale. 
           
          7. Confluiscono, altresì, nel fondo gli
          importi relativi all'indennità di Presidenza del personale cessato
          dal servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove assunzioni nonché
          le risorse
          del Fondo già utilizzate per finanziare gli sviluppi economici
          all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 79 (sviluppo
          economico), riassegnate dai capitoli degli stipendi
          dell'Amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area
          o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del
          personale che ne ha usufruito. 
           
           
          
            Art. 83 
            Utilizzo del Fondo Unico della
            Presidenza
           
           
          1. Il fondo, è finalizzato a promuovere
          reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei
          servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di
          contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di
          risultato. 
           
          2. Per tali finalità le risorse che
          compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per:
          
            - finanziare turni per fronteggiare
              particolari situazioni di lavoro;
            
 - compensare l'esercizio di compiti
              che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose
              articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a
              servizi che richiedono interventi di urgenza;
            
 - incentivare la mobilità del
              personale secondo le esigenze proprie dell'Amministrazione;
            
 - erogare compensi diretti ad
              incentivare la produttività collettiva per il miglioramento di
              servizi;
            
 - finanziare i passaggi economici
              nell'ambito di ciascuna area professionale, destinando a tale
              scopo quote di risorse aventi caratteri di certezza e stabilità;
            
 - corrispondere compensi correlati
              al merito ed impegno individuale, in modo selettivo.
 
           
           
          3. L'erogazione degli incentivi da
          attribuire a livello di contrattazione integrativa per la
          realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della
          produttività è attuata dopo la necessaria verifica del
          raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni. 
           
          4. La contrattazione collettiva
          integrativa individua nell'ambito del Fondo di cui all'art 82 (Fondo)
          le risorse da destinare al finanziamento dello sviluppo economico
          all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 79 (sviluppi
          economici). Dalla data di utilizzo delle risorse per le finalità
          citate, il Fondo viene ridotto delle somme corrispondenti, le quali
          sono riassegnate al Fondo stesso dalla data di cessazione dal servizio
          a qualsiasi titolo o di passaggio di area dei dipendenti che ne hanno
          usufruito. 
           
          5. Tutte le risorse di cui all'art. 2,
          comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 già confluite nel Fondo di cui
          all'art. 82 (Fondo ) e destinate a retribuire particolari condizioni
          di lavoro, continuano ad essere erogate secondo le modalità in atto
          vigenti ed attribuite attraverso la contrattazione integrativa. 
           
          6. Le risorse di cui all'art. 82 comma 4
          (fondo) sono, in particolare, finalizzate a:
          
            - nella misura del 2,50 % dei
              compensi per lavoro straordinario dell'anno 2004, a remunerare la
              retribuzione di posizione correlata alle posizioni organizzative
              nella misura prevista dall'art. 28 (retribuzione di posizione
              organizzativa), comma 1;
            
 - nella misura del 15 % dei compensi
              per lavoro straordinario dell'anno 2004, a prevedere uno specifico
              compenso accessorio, differenziato in base alle diverse aree di
              classificazione del personale, al fine di valorizzare la
              professionalità specifica richiesta per lo svolgimento di attività
              attinenti alle funzioni della Presidenza;
            
 - nella misura del 32,50 % dei
              compensi per lavoro straordinario dell'anno 2004, per individuare
              e consolidare compensi diretti a remunerare compiti che comportano
              specifiche responsabilità, rischi, disagi, reperibilità
              collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza,
              disponibilità ad articolazioni dell'orario di lavoro, comportanti
              particolare gravosità, anche in relazione alla sua possibile
              estensione in ragione della necessità che gli uffici della
              Presidenza siano aperti per tutto l'arco delle ventiquattro ore,
              al fine di dare piena attuazione all'art. 2, comma 1 del d.lgs.
              303 del 1999.
 
           
           
          7. Nella attribuzione del trattamento
          accessorio previsto dal comma 6 , secondo e terzo alinea, per il
          personale di prestito, la contrattazione integrativa prevederà, in
          relazione a tali voci, misure idonee ad evitare che, a parità di
          posizione, con la loro attribuzione integrale, si attuino
          sperequazioni economiche nei confronti del personale della Presidenza. 
           
           
          
            Art. 84 
            Lavoro straordinario
           
           
          1. La prestazione di lavoro
          straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base
          delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle
          amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
          autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di
          impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad
          effettuare il lavoro straordinario. 
           
          2. La misura oraria dei compensi per
          lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria
          di cui all'art. 75 (Retribuzione e sue definizioni), a cui viene
          aggiunto il rateo della tredicesima mensilità. 
           
          3. Le maggiorazioni di cui al comma
          precedente sono pari:
          
            - al 15% per il lavoro straordinario
              diurno;
            
 - al 30% per il lavoro straordinario
              prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22
              alle ore 6 del giorno successivo);
            
 - al 50% per il lavoro straordinario
              prestato in orario notturno-festivo.
 
           
           
          4. La quantificazione delle ore di
          straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in
          relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di
          riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la
          disciplina adottata dall'amministrazione ai sensi dell'art. 33 (Orario
          di lavoro). 
           
          5. Su richiesta del dipendente, le
          prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 2, debitamente
          autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire
          compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il
          termine massimo di 4 mesi, fatto salvo, per il personale del
          Dipartimento della protezione civile quanto previsto dall'art. 39
          (recuperi e riposi). La disciplina di cui al presente comma si applica
          ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui
          all'art. 86 (banca delle ore). 
           
           
          
            Art. 85 
            Indennità di Presidenza
           
           
          1. Con decorrenza 1° gennaio 2002 è
          istituita l'indennità di Presidenza, corrisposta per dodici mensilità,
          con carattere di generalità e continuità. Essa assorbe l' indennità
          di amministrazione prevista dai CCNNLL del 16 febbraio 1999 e del 21
          febbraio 2001 di cui conserva le medesime caratteristiche. 
           
          2. L'indennità di Presidenza è
          considerata utile agli effetti di cui all'art. 78, comma 2, secondo
          periodo (Effetti dei nuovi stipendi). 
           
          3. Gli importi mensili dell'indennità
          di Presidenza sono incrementati nelle misure e dalle decorrenze
          indicate nella Tabella E. 
           
          4. Al personale di prestito proveniente
          dal comparto ministeri, fermo restando quanto previsto dall'art.9,
          comma 5 ter, del d.lgs. 303 del 1999, è riconosciuta l'eventuale
          differenza tra l'indennità corrisposta dall'amministrazione di
          provenienza e quella prevista dal presente articolo. 
           
          5. Al maggior onere eventualmente
          derivante dall'applicazione del comma 4, si fa fronte con una quota
          parte della riduzione dei compensi per lavoro straordinario di cui
          all'art. 81, comma 2, pari al 2,50 %. 
           
           
          
            CAPO IV 
            DISPOSIZIONI VARIE SUL TRATTAMENTO
            ECONOMICO 
            Art. 86 
            Banca delle ore
           
           
          1. Al fine di mettere i lavoratori in
          grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o
          supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è
          istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun
          lavoratore. 
           
          2. Nel conto ore confluiscono, su
          richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro
          straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi
          entro l'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta
          di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre. 
           
          3. Le ore accantonate possono essere
          richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi
          compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 84 (Lavoro
          straordinario), comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono
          pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 
           
          4. L'amministrazione, a domanda del
          dipendente, rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi
          compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di
          servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei
          lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. 
           
          5. A livello di amministrazione sono
          realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio
          dell'andamento della banca delle ore ed all'assunzione di iniziative
          tese a favorirne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della
          norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità
          aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati.
          Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 
           
           
          
            Art. 87 
            Bilinguismo
           
           
          1. Al personale della Presidenza in
          servizio presso la Regione Valle d'Aosta spetta l'indennità di
          bilinguismo nella misura prevista per il personale statale in servizio
          nella province autonome di Bolzano e di Trento aventi competenza
          regionale. L'importo di tale indennità, collegata alla professionalità,
          è fissato dall'art. 13 dell'Accordo successivo sottoscritto in data
          25.11.99 per il personale della Provincia di Bolzano ai sensi
          dell'art. 27 del d.lgs.n. 354/97. 
           
          2.Per quanto attiene alle modalità di
          accertamento della conoscenza della lingua francese continua ad essere
          applicato quanto previsto dal DPCM del 30 maggio 1988, n. 287 e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
           
           
          
            Art. 88 
            Trattenute per scioperi brevi
           
           
          1. Per gli scioperi di durata inferiore
          alla giornata lavorativa, le relative trattenute sulle retribuzioni
          sono limitate alla effettiva durata della astensione dal lavoro e,
          comunque, in misura non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta
          per ogni ora è pari alla misura oraria della retribuzione di cui
          all'art. 75, comma 4 (Retribuzione e sue definizioni). 
           
           
          
            Art. 89 
            Copertura Assicurativa e patrocinio
            legale
           
           
          1. L'Amministrazione stipula una
          apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a
          servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
          fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto,
          limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle
          prestazioni di servizio. 
           
          2. La polizza di cui al comma 1 è
          rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione
          obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà
          del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del
          dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
          trasporto. 
           
          3. Le polizze di assicurazione relative
          ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione sono in ogni
          caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui
          ai commi 1 e 2 dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto
          alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 
           
          4. I massimali delle polizze non possono
          eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge
          sull'assicurazione obbligatoria. 
           
          5. Dagli importi liquidati dalle società
          assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e
          quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme
          eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
          evento. 
           
          6. Compatibilmente con il reperimento
          delle risorse, la Presidenza, nel rispetto delle voci stanziate nei
          capitoli di spese obbligatorie dei relativi bilanci e destinate a tali
          finalità, assumono le necessarie iniziative per la eventuale
          copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti
          dell'area III , previamente individuati, i quali, anche ai sensi
          dell'art. 26 (Posizioni organizzative), operino in condizioni di piena
          autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l'esterno,
          ivi compreso il patrocinio legale, ove non sussistano conflitti di
          interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. In particolare per
          il patrocinio legale si applica l'art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n.
          67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 
           
           
          
            Art. 90 
            Diritti derivanti da invenzione
            industriale
           
           
          1. In materia di invenzione industriale
          fatta dal dipendente nello svolgimento del rapporto di lavoro si
          applicano le disposizioni dell'art. 2590 Cod. Civ. e quelle speciali
          che regolano i diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa. 
           
          2. In relazione all'importanza
          dell'invenzione rispetto all'attività istituzionale
          dell'amministrazione, la contrattazione integrativa a livello
          amministrazione può individuare i criteri ai fini della
          corresponsione di speciali compensi per la produttività nell'ambito
          delle risorse destinate alla retribuzione accessoria. 
           
           
          
            Art. 91 
            Modalità di applicazione di
            benefici economici previsti da discipline speciali
           
           
          1. Al personale riconosciuto, con
          provvedimento formale, invalido o mutilato per causa di servizio è
          attribuito un incremento percentuale, nella misura rispettivamente del
          2.50 e dell'1.25 del trattamento tabellare in godimento dalla data di
          presentazione della relativa domanda, a seconda che l'invalidità sia
          stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle
          ultime due. Il predetto incremento non riassorbibile, viene
          corrisposto, per una sola volta nella misura massima, a titolo di
          salario individuale di anzianità. 
           
          2. In relazione ai benefici previsti per
          gli ex combattenti e simili continua a farsi riferimento alla legge n.
          336 del 1970, art. 1 e art. 2 e successive modificazioni ed
          integrazioni. 
           
           
          
            Art. 92 
            Trattamento di trasferta
           
           
          1. Al personale inviato in missione
          oltre alla normale retribuzione, compete:
          
            a. una indennità di trasferta pari a:
            
              
                - € 20,658 per ogni periodo di
                  24 ore di trasferta;
                
 - Un importo determinato
                  proporzionalmente per ogni ora di trasferta, in caso di
                  trasferte di durata inferiore alle 24 ore o per le ore
                  eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore
                  alle 24 ore;
 
               
             
            b. il rimborso delle spese
            effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed
            altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
            biglietto; per i viaggi in aereo la classe di rimborso è
            individuata in relazione alla durata del viaggio; 
            c. un'indennità supplementare pari al
            5% del costo del biglietto aereo e del 10% del costo per treno e
            nave; 
            d. il rimborso delle spese per i mezzi
            di trasporto urbano o dei taxi nei casi preventivamente individuati
            ed autorizzati dall'amministrazione; 
            e. il compenso per lavoro
            straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni nel caso
            che l'attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga
            per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la
            giornata; si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente
            lavorato; 
            f. nel caso degli autisti si considera
            attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e
            quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo. Tale
            clausola è applicabile anche ai dipendenti incaricati dell'attività
            di sorveglianza e custodia dei beni dell'amministrazione in caso di
            loro trasferimento anche temporaneo ad altra sede; 
            g. il tempo di viaggio può essere
            considerato attività lavorativa anche per altre categorie di
            lavoratori per i quali in relazione alle modalità di espletamento
            delle loro prestazioni lavorative è necessario il ricorso
            all'istituto della trasferta di durata non superiore alle dodici
            ore. A tale scopo l'amministrazione - previa consultazione con i
            soggetti sindacali di cui all'art. 9 (Soggetti sindacali titolari
            della C.I.), comma 1- sulla base della propria organizzazione e nel
            rispetto degli stanziamenti già previsti nei relativi capitoli di
            bilancio destinati a tale finalità, definiscono, in un quadro di
            razionalizzazione delle risorse, le prestazioni lavorative di
            riferimento
           
           
          2. Per le trasferte di durata non
          inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite
          attuale di € 22,259. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore,
          al dipendente spetta il rimborso della spesa sostenuta per il
          pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel
          limite attuale di complessivi € 44,26 per i due pasti giornalieri.
          Le spese vanno debitamente documentate. 
           
          3. Nei casi di missione continuativa
          nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è
          consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
          turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per
          l'albergo, purché risulti economicamente più conveniente rispetto al
          costo medio della categoria consentita nella medesima località. 
           
          4. Al personale delle diverse categorie
          inviato in trasferta al seguito e per collaborare con componenti di
          delegazione ufficiale dell'amministrazione spettano i rimborsi e le
          agevolazioni previste per i componenti della predetta delegazione. 
           
          5. Le attività che - svolgendosi in
          particolarissime situazioni operative - non consentono di fruire,
          durante le trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di
          strutture e servizi di ristorazione, sono, prioritariamente
          individuate, a titolo esemplificativo nelle attività di protezione
          civile nelle situazioni di prima urgenza 
           
          6. I dipendenti che svolgono le attività
          indicate dal comma 5 hanno titolo alla corresponsione della somma
          forfettaria di € 25,822 lorde giornaliere in luogo dei rimborsi di
          cui al comma 2. 
           
          7. Nel caso in cui il dipendente fruisca
          del rimborso di cui al comma 2, spetta l'indennità di cui al comma 1,
          lettera a) primo alinea, ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun
          caso l'opzione per l'indennità di trasferta in misura intera. 
           
          8. Il dipendente inviato in trasferta ai
          sensi del presente articolo ha diritto ad una anticipazione non
          inferiore al 75% del trattamento complessivo presumibilmente spettante
          per la trasferta. 
           
          9. Ai soli fini del comma 1, lettera a)
          nel computo delle ore di trasferta si considera anche il tempo
          occorrente per il viaggio. 
           
          10. L'Amministrazione stabilisce le
          condizioni per il rimborso delle spese relative al trasporto del
          materiale e degli strumenti occorrenti al personale per l'espletamento
          dell'incarico affidato. 
           
          11. Il trattamento di trasferta non
          viene corrisposto in caso di trasferte di durata inferiore alle 4 ore
          o svolte come normale servizio d'istituto del personale di vigilanza o
          di custodia, nell'ambito territoriale di competenza dell'
          amministrazione. 
           
          12. Il trattamento di trasferta cessa di
          essere corrisposto dopo i primi 240 giorni di trasferta continuativa
          nella medesima località. 
          13. Per quanto non previsto dai
          precedenti articoli, il trattamento di trasferta, ivi compreso quello
          relativo alle missioni all'estero, rimane disciplinato dalle leggi n.
          836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e D.P.R. 513/1978 e successive
          modificazioni ed integrazioni, dalla legge n. 17 del 17/2/1985 nonché
          dalle norme regolamentari vigenti. In particolare per le missioni
          all'estero continua ad essere applicato il R.D. 3/6/1926, n. 941, la
          legge 6/3/1958, n. 176, la legge 28/12/1989, n. 425 e successive
          modificazioni ed integrazioni nonché i relativi regolamenti. 
           
          14. Agli oneri derivanti dal presente
          articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nel
          bilancio dell'Amministrazione per tale specifica finalità. 
           
           
          
            Art. 93 
            Trattamento di trasferimento
           
           
          1. Al dipendente trasferito ad altra
          sede della Presidenza per motivi organizzativi o di servizio, quando
          il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere
          corrisposto il seguente trattamento economico :
          
            a. Indennità di trasferta per sé ed
            i familiari; 
            b. Rimborso spese di viaggio per sé
            ed i familiari nonché di trasporto di mobili e masserizie; 
            c. Rimborso forfetario di spese di
            imballaggio, presa e resa a domicilio etc.; 
            d. Indennità chilometrica nel caso di
            trasferimento con autovettura di proprietà per sé ed i familiari; 
            e. Indennità di prima sistemazione.
           
           
          2. Il dipendente che versa nelle
          condizioni di cui al comma 1 ha, altresì, titolo al rimborso delle
          eventuali spese per anticipata risoluzione del contratto di locazione
          della propria abitazione, regolarmente registrato. 
           
          3. Agli oneri derivanti dal presente
          articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei
          bilanci dell'Amministrazione per tale specifica finalità,
          incrementati dalle risorse previste anche a tale scopo dall'art. 1
          comma 59 della legge 662/1996. 
           
          4. Per le modalità di erogazione e le
          misura economiche del trattamento di cui al comma 1, si rinvia a
          quanto previsto dalle leggi n. 836 del 18/12/73, n. 417 del 26/7/78 e
          D.P.R. 513/1978 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
          dalle norme regolamentari vigenti. 
           
           
          
            CAPO V 
            Art. 94 
            Trattamento di fine rapporto
           
           
          1. La retribuzione annua da prendersi a
          base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro
          ricomprende le seguenti voci:
          
            a. Trattamento economico tabellare di
            assunzione ovvero di fascia retributiva ove acquisita; 
            b. Retribuzione individuale di
            anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza
            professionale - ex art. 9 D.P.R. 44/1990 ed ex art. 47 D.P.R.
            266/1987; 
            c. Indennità integrativa speciale
            sino al suo conglobamento; 
            d. Indennità di Presidenza di cui
            all'art 85; 
            e. Indennità di posizione, di cui
            all'art.26 (Posizioni organizzative); 
            f. Tredicesima mensilità; 
            g. Assegni ad personam – ove
            spettanti - sia non riassorbibili che riassorbili limitatamente alla
            misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
           
           
           
          
            Art. 95 
            Previdenza complementare
           
           
          1. Le parti convengono di procedere alla
          costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i
          lavoratori del comparto ai sensi del d.lgs. n. 124/1993, della legge
          n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e
          integrazioni. 
           
          2. Al fine di garantire un numero di
          iscritti più ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle
          spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione
          di un Fondo pensione unico anche per i lavoratori appartenenti al
          comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie fiscali,
          Ministeri e Enti pubblici non economici, a condizione di reciprocità. 
           
          3. La misura percentuale della quota di
          contribuzione a carico della Amministrazione e di quella dovuta dal
          lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle
          quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla
          stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione
          dell'apposito D.P.C.M. 
           
          4. Nello stesso ambito contrattuale
          saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita
          in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR,
          nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare. 
           
          5. Destinatari del Fondo pensioni sono i
          lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo
          quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 
           
          6. Ai fini del presente articolo le
          parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla
          sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione
          complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di
          adesione; costituire il Fondo pensione ; procedere alle elezioni dei
          rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che
          saranno previste in sede di accordo istitutivo. 
           
          7. Le parti procederanno alla
          calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che
          una prima verifica circa lo stato dell'attività normativa e il
          contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 31
          dicembre 2004. 
           
          8. Ai fini di una completa attuazione
          del presente articolo, le parti concordano che la quota di
          contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al
          Fondo di previdenza complementare sia determinata nella misura non
          inferiore all'1% della retribuzione presa a base di calcolo secondo la
          disciplina dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso. 
           
          9. A tal fine, fermo restando quanto
          previsto dal presente articolo, sarà costituito, con apposito
          Accordo, il Fondo di previdenza complementare, definendone tutti gli
          elementi compresi quelli inerenti alla contribuzione del lavoratore,
          all'avvio ed al funzionamento, nonché all'utilizzo delle risorse ad
          esso destinate ed alle misure straordinarie per incentivare l'adesione
          al Fondo stesso dei dipendenti delle amministrazioni interessate. 
           
           
          
            CAPO VI 
            BUONI PASTO 
            Art. 96 
            Condizioni di attribuzione dei
            buoni pasto
           
           
          1. Ha titolo all' attribuzione del buono
          pasto il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente
          un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su
          turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non
          possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio
          sostitutivo presso la sede di lavoro. 
           
          2. Il buono pasto viene attribuito per
          la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un
          orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa
          pausa prevista dall'art.33, comma 4 (Orario di lavoro), all' interno
          della quale va consumato il pasto. 
           
          3. Il buono pasto viene attribuito anche
          per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua,
          immediatamente dopo l' orario ordinario, almeno tre ore di lavoro
          straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall'art. 3,comma 4
          (Orario di lavoro), all' interno della quale va consumato il pasto. 
           
          4. Nelle unità lavorative aventi
          servizio mensa parzialmente o totalmente a carico dei dipendenti, il
          buono pasto coprirà la quota a loro carico fino all' ammontare di cui
          al successivo art. 97 (buoni pasto), e comunque non oltre il
          corrispettivo di un pasto tipo. 
           
          5. Nell' ipotesi di servizi mensa
          destinati sia a personale civile che a personale di altre categorie, i
          dipendenti civili mantengono il diritto ad utilizzare il servizio
          mensa alle condizioni già in vigore. 
           
          6. I competenti organi
          dell'Amministrazione controllerà con apposite procedure il rigoroso
          rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. 
           
           
          
            Art. 97 
            Buoni pasto
           
           
          1. Il valore del buono pasto, è fissato
          in € 4,65. Eventuali incrementi possono essere disposti in
          contrattazione integrativa. 
           
          2. La consegna dei buoni pasto è
          effettuata dai competenti uffici dell'amministrazione, secondo le
          modalità stabilite dall' amministrazione stessa, ai singoli
          dipendenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art.96
          (Condizione di attribuzione dei buoni pasto). 
           
          3. I dipendenti in posizione di comando,
          distacco o fuori ruolo, che si trovano nelle condizioni di cui al
          precedente art. 96 (Condizione di attribuzione dei buoni pasto), anche
          se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto,
          ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione od ufficio ove prestano
          servizio. I dipendenti del comparto che prestano servizio presso
          amministrazioni pubbliche esterne al comparto non possono fruire dei
          buoni pasto disciplinati dal presente accordo. 
           
          4. L' attribuzione del buono pasto non
          può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla
          corresponsione dell' equivalente in denaro. 
           
           
          
            TITOLO VI 
            NORME FINALI 
            CAPO I 
            Art. 98 
            Disposizioni transitorie
           
           
          1. Per quanto riguarda la disciplina
          delle flessibilità del rapporto di lavoro, per il personale della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri continua a farsi riferimento
          alle corrispondenti norme contenute nel CCNL del comparto Ministeri. 
           
          2. In via eccezionale ed in prima
          applicazione del presente contratto al fine di favorire la
          riqualificazione del personale, la contrattazione integrativa agevolerà
          i passaggi dalla I alla II Area dei dipendenti in servizio all'entrata
          in vigore del presente contratto. All'onere derivante da detti
          passaggi si farà fronte con risorse aventi carattere di certezza,
          stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 82. 
           
          3. E' istituita una Commissione
          paritetica Aran – Organizzazioni e Confederazioni sindacali
          firmatarie del presente contratto con il compito di verificare, in
          relazione al comma 2, l'assetto delle aree di classificazione del
          personale nonché di elaborare eventuali proposte in ordine alla
          verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella
          dei professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel
          febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni sindacali. La
          realizzazione di tali proposte avverrà con le modalità ed i tempi
          indicati nell'art. 17 bis del dlgs. 165 del 2001. 
           
           
          
            Art. 99 
            Norma programmatica
           
           
          1. Le parti concordano sull'opportunità
          che la Presidenza verifichi possibili soluzioni tecniche e forme di
          copertura finanziaria che possono consentire di pervenire alla stipula
          di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
          Servizio Sanitario Nazionale, nonché per la copertura del rischio di
          premorienza a favore del personale dipendente. L'Amministrazione
          valuterà, in particolare, la possibilità di istituire allo scopo,
          anche in forma consorziata con altri enti ed amministrazioni
          pubbliche, un organismo a carattere nazionale per la più conveniente
          gestione del servizio definendo altresì le modalità per il controllo
          di detta gestione. 
           
          2. Le parti si impegnano ad incontrarsi
          entro il 31 dicembre 2004 per valutare gli esiti dell'accertamento di
          cui al comma 1 e per concordare le iniziative eventualmente
          necessarie. 
           
           
          
            CAPO II 
            Art. 100 
            Disapplicazioni 
           
           
          1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.
          98, comma 1(disposizioni transitorie), con l'entrata in vigore del
          presente contratto per il personale della Presidenza sono disapplicati
          i seguenti CCNL:
          
            a. Contratto Collettivo Nazionale di
            Lavoro comparto Ministeri 1994/1997, sottoscritto il 16 maggio 1995
            – G.U. 30.5.1995 n. 63; 
            b. Accordo riguardante le
            "Tipologie degli orari di lavoro" ai sensi dell'art. 19,
            comma 5 del CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 12 gennaio 1996 –
            G.U. 5 febbraio 1996 n. 29; 
            c. Accordo per la concessione dei
            buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del
            comparto Ministeri, sottoscritto in data 30 aprile 1996 – G.U. 15
            maggio 1996 n. 112; 
            d. Contratto Collettivo Nazionale di
            Lavoro comparto Ministeri 1996/1997, sottoscritto 26.7.1996 – 2^
            biennio economico - G.U. 12.8.1996 n. 136; 
            e. Contratto Collettivo Nazionale di
            Lavoro integrativo al CCNL 1994/1997, sottoscritto in data 22
            ottobre 1997 – G.U. 13 novembre 1997 n. 229; 
            f. Contratto Collettivo Nazionale di
            Lavoro comparto Ministeri 1998/2001, sottoscritto in data 16
            febbraio 1999 – G.U. 25 febbraio 1999 n. 41; 
            g. Contratto Collettivo Nazionale di
            Lavoro comparto Ministeri 2000/2001, sottoscritto in data 21
            febbraio 2001 – 2^ biennio - G.U. 28 febbraio 2001 n. 49; 
            h. Contratto Collettivo Nazionale di
            Lavoro integrativo al CCNL 1998/2001, sottoscritto in data 16 maggio
            2001 – G.U. 21 giugno 2001 n. 158.
           
           
           
           
          
           
          
            ALLEGATO A
           
          
          
            PRIMA AREA FUNZIONALE 
           
           
          Appartengono a questa area funzionale i
          lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che
          svolgono operazioni o lavori richiedenti, secondo il settore di
          attività, capacità e conoscenze semplici. 
           
          Specifiche professionali: 
          - conoscenze generali di base; 
          - capacità manuali generiche per lo
          svolgimento di attività semplici; 
          - limitata complessità dei problemi da
          affrontare; 
          - autonomia e responsabilità riferite
          al corretto svolgimento dei compiti assegnati. 
           
          Contenuti professionali di base : 
          - Lavoratore che è di supporto alle
          varie attività anche con l'ausilio di mezzi in dotazione o provvede
          al ricevimento dei visitatori, secondo l'esperienza maturata sulla
          base delle specifiche professionali di area e del profilo di
          appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate
          nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei singoli
          profili. 
           
          Accesso all'area: 
          Dall'esterno: attraverso
          le procedure di cui alla legge 56/87 e successive modificazioni. 
           
          Requisiti: Assolvimento
          dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo
          grado. 
          
             
            SECONDA AREA FUNZIONALE
           
           
          Appartengono a questa area funzionale i
          lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di
          conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che
          richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali
          ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di
          applicazione. 
           
          Specifiche professionali: 
          - conoscenze tecniche inerenti allo
          svolgimento dei compiti assegnati; 
          - capacità manuali e/o tecniche
          riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione. 
          - discreta complessità dei processi e
          delle problematiche da gestire; 
          - autonomia esecutiva
          e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o
          secondo metodologie definite 
          - capacità di coordinamento di unità
          operative interne
          con assunzione di responsabilità dei risultati 
           
          Contenuti professionali di base: 
          - Lavoratore che, nel proprio ambito
          professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al
          proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei
          processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il
          pubblico, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
          professionali di area e del profilo di appartenenza le cui
          caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione
          integrativa. Nello svolgimento della propria attività lavorativa è
          tenuto, ove previsto, anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature
          e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa
          manutenzione. 
           
          - Accesso all'area nel rispetto
          dell'art. 21 ,comma 3: 
          Dall'esterno: 
          - mediante le procedure previste dalla
          legge 56/87 e successive modificazioni per i profili per i quali la
          contrattazione integrativa ha previsto come requisito culturale il
          diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
          - mediante pubblico concorso per tutti
          gli altri profili. 
          Dall'interno: 
          - dalla prima area funzionale alla
          seconda area, con le modalità previste dall'art. 23. del presente
          CCNL 
           
          Requisiti: 
          Per l'accesso dall'esterno:
         - per i profili del settore
          tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di primo grado, con
          attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o
          abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti
          assegnati.
        
 - per gli altri profili: diploma di
          scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli
          professionali o abilitazioni
          previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
 
          Per l'accesso dall'interno:
         - Per il personale in possesso dei
          requisiti previsti per l'accesso dall'esterno non è richiesta
          esperienza professionale nell'area di provenienza.
        
 - In mancanza del titolo di studio
          previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia
          requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale,
          fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al
          personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo
          grado, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno
          5 anni nell'area di provenienza.
 
           
           
          
            TERZA AREA FUNZIONALE
           
           
          Appartengono a questa area funzionale i
          lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza
          dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non
          dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento
          e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono
          funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto
          specialistico. 
           
          Specifiche professionali: 
          - approfondite conoscenze teorico
          pratiche dei processi gestionali ed elevato grado di esperienza
          acquisita; 
          - organizzazione di attività; 
          - coordinamento, direzione ove previsto,
          di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e
          di studio; 
          - autonomia e responsabilità
          nell'ambito di direttive generali; 
           
          Contenuti professionali di base: 
          Lavoratore che, nell'ambito della
          specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività
          attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato,
          secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche
          professionali di area e del profilo di appartenenza le cui
          caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione
          integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o
          coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui
          responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione
          dell'attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di
          valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di
          revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il
          pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo
          complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad
          attività specialistiche, in considerazione dell'elevato livello
          professionale posseduto. Può
          assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del
          dirigente titolare. 
           
          Accesso all'area nel rispetto
          dell'art. 21, comma 3: 
          - dall'esterno:
          mediante pubblico concorso. 
          - dall'interno:
          dalla Seconda area al livello
          iniziale della Terza area con le modalità previste dall'art. 23 del
          presente CCNL 
          Requisiti: 
          Per l'accesso dall'esterno: 
          diploma di laurea o diploma di laurea
          specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali
          titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo
          svolgimento dei compiti assegnati. 
          Per l'accesso dall'interno: 
          Per il personale in possesso dei
          requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta
          esperienza professionale nell'area di provenienza. 
          In mancanza dei requisiti per l'accesso
          dall'esterno, e nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia
          requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale,
          al personale, purché in possesso del diploma di scuola media
          secondaria superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è
          previsto l'accesso dall'esterno con il solo diploma di laurea, una
          esperienza professionale complessiva di 7 anni nell'area di
          provenienza. 
           
           
          
            NORME FINALI
           
           
          1. Ai fini dell'ammissione del personale
          alle selezioni interne l'esperienza professionale richiesta è quella
          complessivamente maturata nell'area di provenienza a prescindere dalla
          fascia retributiva di inquadramento. 
           
          2. Nella seconda e terza area le fasce
          retributive iniziali di accesso ai profili sono quelle attualmente
          previste dal precedente sistema classificatorio in relazione ai titoli
          di studio e requisiti professionali richiesti al personale ivi
          inquadrato. 
           
           
           
           
           
           
          Tabella B 
           
           
          TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA
          NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE (**) 
          
            (Art. 20)
           
          
            
              
                | 
                   
                    Aree precedente sistema
                    classificatorio
                   
                 | 
                
                   
                    Posizioni economiche del
                    precedente sistema classificatorio
                   
                 | 
                
                   
                    Aree Nuovo sistema
                    classificatorio
                   
                 | 
                
                   
                    Fasce retributive
                    all'interno delle aree
                   
                 | 
               
              
                | 
                   
                    AREA A
                   
                 | 
                
                   
                    A1
                   
                 | 
                
                   
                    PRIMA AREA
                   
                 | 
                
                   
                    F 1
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    A1S
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 2
                   
                 | 
               
              
                | 
                   
                    AREA B
                   
                 | 
                
                   
                    B1
                   
                 | 
                
                   
                    SECONDA AREA
                   
                 | 
                
                   
                    F 1
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    B2
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 2
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    B3
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 3
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    B3S
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 4
                   
                 | 
               
              
                | 
                   
                    AREA C*
                   
                 | 
                
                   
                    C1
                   
                 | 
                
                   
                    TERZA AREA*
                   
                 | 
                
                   
                    F 1
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    C1S
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 2
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    C2
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 3
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    C3
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 4
                   
                 | 
               
              
                  | 
                
                   
                    C3S
                   
                 | 
                  | 
                
                   
                    F 5
                   
                 | 
               
            
           
           
           
          (*) Nella Terza area è compreso anche
          il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio
          trattamento economico 
          (**) La trasposizione avviene ad
          invarianza di spesa 
           
           
           
           
           
            
           
           
           
           
            
           
           
           
           
            
           
           
           
           
           
            
           
           
           
           
           
          
            DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
           
           
          Con riferimento all'art. 47, per quanto
          riguarda la decurtazione dell'indennità di Presidenza nei periodi di
          assenza per malattia inferiori ai quindici giorni, le parti si
          impegnano a rivisitare tale istituto in occasione del rinnovo del
          biennio contrattuale 2004 – 2005. 
           
          
            DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 
           
           
          Con riferimento all'art. 82, comma 7, le
          parti precisano che la confluenza nel fondo dell'indennità di
          Presidenza del personale cessato dal servizio e non sostituito avviene
          con le stesse modalità temporali stabilite per la retribuzione
          individuale di anzianità di cui al medesimo art. 82, comma 2, quinto
          alinea. 
           
          
            DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 
           
           
          Con riguardo al personale in servizio
          presso il Dipartimento della Protezione Civile, tenuto conto della
          specificità dei compiti istituzionali attribuiti al Dipartimento
          stesso e delle particolari attività svolte le parti si danno atto
          della disponibilità a verificare con i competenti organi, la
          possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive per l'eventuale
          istituzione - nel secondo biennio di contrattazione - di specifica
          indennità professionale. 
          
             
            DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4 
           
           
          Nell'ottica del processo di perequazione
          intrapreso dal presente contratto nella composita realtà operativa
          della Presidenza, la contrattazione integrativa , nella prima
          applicazione dei percorsi di sviluppo professionale, si incaricherà
          di verificare l'eventuale sussistenza di situazione di blocco dei
          percorsi professionali già iniziati, al fine di realizzare processi
          di riequilibrio con i nuovi strumenti individuati dal contratto
          stesso. 
           
           
           
           
           
          
            ALLEGATO N._____
           
          
             
             
            SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA
            ADOTTARE 
            NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE
            SESSUALI 
            Art. 1 
            (Definizione)
           
           
          1. Per molestia sessuale si intende ogni
          atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione
          sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona
          che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un
          clima di intimidazione nei suoi confronti; 
           
          
            Art. 2 
            (Principi)
           
           
          1. Il codice è ispirato ai seguenti
          principi:
          
            a. è inammissibile ogni atto o
            comportamento che si configuri come molestia sessuale nella
            definizione sopra riportata; 
            b. è sancito il diritto delle
            lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad
            essere tutelati nella propria libertà personale; 
            c. è sancito il diritto delle
            lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o
            ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o
            comportamenti molesti; 
            d. è istituita la figura della
            Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla
            risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora
            in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno delle
            aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga
            dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga
            denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti
            indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la
            riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe
            garanzie sono estese agli eventuali testimoni; 
            e. viene garantito l'impegno
            dell'Amministrazione a definire preliminarmente, d'intesa con i
            soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del
            presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i
            requisiti culturali e professionali della persona da designare quale
            Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere le
            Amministrazioni individuano al proprio interno persone idonee a
            ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso
            formativo; 
            f. è assicurata, nel corso degli
            accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; 
            g. nei confronti delle lavoratrici e
            dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure
            disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del
            Decreto Legislativo n. 165 del 2001, nelle quali venga inserita,
            precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti,
            un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di
            persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto
            denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono
            comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni
            normative e contrattuali attualmente vigenti; 
            h. l'amministrazione si impegna a dare
            ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e
            dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare,
            alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo
            di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità
            della persona.
           
           
          2. Per i dirigenti, il predetto
          comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le
          conseguenze previste dai CCNL in vigore. 
           
          
            Art. 3 
            (Procedure da adottare in caso di
            molestie sessuali)
           
           
          1. Qualora si verifichi un atto o un
          comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la
          dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al
          Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel
          tentativo di dare soluzione al caso. 
           
          2. L'intervento della Consigliera/del
          Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in
          rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 
           
          3. La Consigliera/il Consigliere, che
          deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà
          adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire
          consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di
          molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. 
           
          
            Art. 4 
            (Procedura informale intervento
            della consigliera/del consigliere)
           
           
          1. La Consigliera/il Consigliere, ove la
          dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga
          opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della
          situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro,
          facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve
          cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo
          svolgimento del lavoro. 
           
          4. L'intervento della Consigliera/del
          Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso
          richiede. 
           
           
          
            Art. 5 
            (Denuncia formale)
           
           
          1. Ove la dipendente/il dipendente
          oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso
          all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo
          tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà
          sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del
          Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio
          di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio
          competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso,
          ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà
          avvalersi. 
           
          2. Qualora la presunta/il presunto
          autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio
          di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla
          direzione generale. 
           
          3. Nel corso degli accertamenti è
          assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 
           
          4.Nel rispetto dei principi che
          informano la legge 10 aprile 1991 n. 125, qualora l'Amministrazione,
          nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati,
          adotterà, ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita
          la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di
          volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di
          molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui
          uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilità della
          persona. 
           
          5. Sempre nel rispetto dei principi che
          informano la legge n. 125 del 1991 e nel caso in cui l'Amministrazione
          nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la
          denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere
          al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che
          non gli comporti disagio. 
           
          6. Nel rispetto dei principi che
          informano la legge n. 125 del 1991, qualora l'Amministrazione nel
          corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà
          adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati,
          provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della
          conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel
          frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad
          entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente
          con l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque
          garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in
          sedi che creino disagio. 
           
           
          
            Art. 6 
            (Attività di sensibilizzazione)
           
           
          1. Nei programmi di formazione del
          personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni
          circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle
          molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia
          abbia luogo. 
          2. L'amministrazione dovrà, peraltro,
          predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della
          libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il
          verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali.
          Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle
          dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la
          cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle
          molestie sessuali sul posto di lavoro. 
           
          3. Sarà cura dell'Amministrazione
          promuovere, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione
          del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso
          assemblee interne. 
           
          4. Verrà inoltre predisposto del
          materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul
          comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 
           
          5. Sarà cura dell'Amministrazione
          promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia
          del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le
          molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere,
          d'intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai
          firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di
          Parità un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente
          Codice. 
           
          6. L'Amministrazione e i soggetti
          firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice
          si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare
          gli esisti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le
          molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e
          modificazioni ritenute necessarie. 
           
           
           
          
             
            ALLEGATO N.____
           
          
            CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
            DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
           
          
            Art. 1 
            (Disposizioni di carattere
            generale)
           
          1. I princìpi e i contenuti del
          presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
          obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
          corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
          pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di
          Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle
          magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
          osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 
          2. I contratti collettivi provvedono, a
          norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità
          disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme
          di responsabilità dei pubblici dipendenti. 
          3. Le disposizioni che seguono trovano
          applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
          legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
          disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
          enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti
          possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle
          singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          
             
             
            Art. 2 
            (Principi)
           
          1. Il dipendente conforma la sua
          condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione
          con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento
          e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri
          compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
          esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i
          propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è
          affidato. 
          2. Il dipendente mantiene una posizione
          di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
          attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
          apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività
          che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
          impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
          interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 
          3. Nel rispetto dell'orario di lavoro,
          il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
          svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel
          modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume
          le responsabilità connesse ai propri compiti. 
          4. Il dipendente usa e custodisce con
          cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a
          fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 
          1. Il comportamento del dipendente deve
          essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
          cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli
          dimostra la 
           
          massima disponibilità e non ne ostacola
          l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle
          informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
          vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per
          valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei
          dipendenti. 
          6. Il dipendente limita gli adempimenti
          a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
          applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
          amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei
          cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie
          alle norme giuridiche in vigore. 
          7. Nello svolgimento dei propri compiti,
          il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
          enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce
          l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
          territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
          interessati. 
           
          
            Art. 3 
            (Regali e altre utilità)
           
          1. Il dipendente non chiede, per sé o
          per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o
          altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che
          abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
          attività inerenti all'ufficio. 
          2. Il dipendente non chiede, per sé o
          per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da
          suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o
          altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto
          grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. 
           
          
            Art. 4 
            (Partecipazione ad associazioni e
            altre organizzazioni)
           
          1. Nel rispetto della disciplina vigente
          del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
          dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
          anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
          svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
          partiti politici o sindacati. 
          2. Il dipendente non costringe altri
          dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce
          a farlo promettendo vantaggi di carriera. 
           
          
            Art. 5 
            Trasparenza negli interessi
            finanziari.
           
          1. Il dipendente informa per iscritto il
          dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
          qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
          quinquennio, precisando:
          
            a. se egli, o suoi parenti entro il
            quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
            soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 
            b. se tali rapporti siano intercorsi o
            intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
            decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
            affidate.
           
           
          2. Il dirigente, prima di assumere le
          sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie
          e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di
          interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti
          entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
          esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
          pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o
          che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti
          all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia
          di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni
          sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
          
             
             
            Art. 6 
            (Obbligo di astensione) 
           
           
          1. Il dipendente si astiene dal
          partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
          coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto
          grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso
          o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
          credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia
          tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche
          non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia
          amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
          altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
          Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
          
             
             
            Art. 7 
            (Attività collaterali)
           
          1. Il dipendente non accetta da soggetti
          diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
          prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
          d'ufficio. 
          2. Il dipendente non accetta incarichi
          di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
          abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
          decisioni o attività inerenti all'ufficio. 
          3. Il dipendente non sollecita ai propri
          superiori il conferimento di incarichi remunerati.
          
             
             
            Art. 8 
            (Imparzialità)
           
          1. Il dipendente, nell'adempimento della
          prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
          cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
          dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
          prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 
          2. Il dipendente si attiene a corrette
          modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
          competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione,
          ancorché esercitata dai suoi superiori. 
           
          
            Art. 9 
            (Comportamento nella vita sociale) 
           
           
          1. Il dipendente non sfrutta la
          posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che
          non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici
          ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
          altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora
          ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 
           
          
            Art. 10 
            (Comportamento in servizio)
           
          1. Il dipendente, salvo giustificato
          motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
          attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 
          2. Nel rispetto delle previsioni
          contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a
          quelle strettamente necessarie. 
          3. Il dipendente non utilizza a fini
          privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di
          ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
          dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
          mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento
          dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone
          estranee all'amministrazione. 
          4. Il dipendente non accetta per uso
          personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
          all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per
          ragioni di ufficio.
          
             
             
            Art. 11 
            (Rapporti con il pubblico)
           
          1. Il dipendente in diretto rapporto con
          il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
          fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
          comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella
          trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non
          rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la
          quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
          Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
          sollecitamente ai loro reclami. 
          2. Salvo il diritto di esprimere
          valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e
          dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che
          vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente
          tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli
          organi di stampa. 
          3. Il dipendente non prende impegni né
          fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
          all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
          nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 
          4. Nella redazione dei testi scritti e
          in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
          chiaro e comprensibile. 
          5. Il dipendente che svolge la sua
          attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al
          pubblico si preoccupa del rispetto degli standard
          di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione 
          nelle apposite carte dei servizi. Egli
          si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire
          agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
          informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli
          di qualità.
          
             
             
            Art. 12 
            (Contratti)
           
          1. Nella stipulazione di contratti per
          conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o
          ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità
          a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la
          conclusione o l'esecuzione del contratto. 
          2. Il dipendente non conclude, per conto
          dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
          finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
          contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
          l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
          finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
          concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene
          dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività
          relative all'esecuzione del contratto. 
          3. Il dipendente che stipula contratti a
          titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
          precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
          ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
          iscritto il dirigente dell'ufficio. 
          4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2
          e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
          competente in materia di affari generali e personale. 
           
          
            Art. 13 
            (Obblighi connessi alla valutazione
            dei risultati)
           
          1. Il dirigente ed il dipendente
          forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni
          necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
          dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa
          con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di
          svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi
          prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini
          e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
          semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini
          prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a
          reclami, istanze e segnalazioni. 
         
       
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