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Emendamenti alla Legge Finanziaria 2005 proposti dalla RdB-CUB e presentati alla Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei Deputati. 

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Emendamento art. 14 (Oneri contrattuali)

Dopo comma 1 inserire…In aggiunta a quanto stabilito al comma 1, tenuto conto che il potere d’acquisto dei salari dei dipendenti pubblici per effetto dell’inflazione e del fiscal drag è sceso del 18%, le risorse per la contrattazione collettiva previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono incrementate per l’anno 2005 del 15,3%.

Emendamento art. 15 (Trasformazione contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato)

In deroga ai divieti di assunzione, previsti dall’art. 3 dal comma 53 al 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nell’anno 2005-2006, nelle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli Enti pubblici non economici, nelle università, negli Enti di ricerca e negli Enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si prevede la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, o di collaborazione continuata e continuativa del personale attualmente in servizio, con contratti di lavoro a tempo indeterminato. I relativi oneri sono posti a carico delle Amministrazioni interessate.

In deroga alle modalità previste all’articolo 3, dal comma 53 al 71, i contratti di formazione e lavoro possono essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. I relativi oneri sono posti a carico delle Amministrazioni interessate.

Possono essere trasformati a tempo indeterminato i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e dall’INAIL, nei confronti del personale ex LSU transitato dal Ministero del Lavoro in base alla Convenzione del 22 novembre 2000, già prorogati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico degli Enti predetti.

I contratti a tempo determinato dell’Area della collaborazione sanitaria stipulati dall’INAIL da almeno 24 mesi possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato. I relativi oneri sono posti a carico del predetto Ente.

  Art. 15 comma 7

Sostituire con …I comandi del personale delle Poste Italiane s.p.a. e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma 64 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasformati in immissione in ruolo nelle rispettive Amministrazioni dove attualmente vengono utilizzati.

Emendamento art… Lavoratori socialmente utili

Inserire dopo art. … (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare , limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i Comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili(ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo  di 20,935 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità dei Comuni da almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’art. 10, comma 3 , del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n 468.

In presenza delle  convenzioni di cui al comma 1 il termine di cui all’art. 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2005.  

L’importo dell’assegno di cui all’art.8 comma 3 Dlgs. N. 468/97 è incrementato del 20%.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad incrementare le risorse del Fondo per l’occupazione ripartite con successivo decreto a livello regionale secondo l’incidenza dei lavoratori in ASU per favorire l’assunzione dei medesimi soggetti utilizzati dai Comuni e dagli  Enti attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’art. 10, comma 3 , del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n 468, per una spesa annua lorda a regime di 671 milioni di euro.

Gli Enti utilizzatori di soggetti nella disponibilità degli stessi da almeno un triennio, possono effettuare assunzioni in deroga al divieto di cui all’art. 34 comma 4  della legge n. 350 del 24 dicembre 2004.

All’art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 2-bis , comma 1 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: “e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003” sono sostituite dalle seguenti “ e  limitatamente agli anni 2001, 2002, 2003 e 2005”.

Per facilitare la fuoriuscita dal bacino  le disposizioni contenute all’art. 50 della legge 27 dicembre 2003, comma 1e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2005.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti in ASU sono ammessi alla contribuzione volontaria con oneri a carico del Fondo nella misura del 50%, la cui spesa annua risulta corrispondente a 130 milioni di euro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede con specifico decreto a definire le procedure per il versamento dei contributi  a carico dei lavoratori.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 6 e 7 pari ad euro 51 milioni per l’anno 2005 si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Emendamento aggiuntivo art… Lavoratori socialmente utili

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, istituendo una apposita graduatoria permanente ad esaurimento degli ex-lsu, già utilizzati  dal MIUR, dalla quale attingere nella misura del 30% dei posti per le assunzioni a Tempo indeterminato e determinato di ATA,  al fine di sanare il contenzioso aperto a causa della mancata applicazione negli anni 1999/2001 della riserva di legge prevista a favore di tali soggetti dalla legge 144/99, così come sancito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n°6803/2002 del 12-12-2002.

Non necessita di copertura economica se non nella misura di quanto necessario all’espletamento della procedura concorsuale per soli titoli.

Emendamento aggiuntivo/alternativo al precedente

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà adeguare i regolamenti per l'assunzione del personale, parificando i punteggi e la determinazione dei periodi di attività svolta come LSU - anche se in servizio presso gli Enti Locali alla data del 01 Dicembre 1999  nelle scuole di ogni ordine e grado - con quelle svolte dal personale ATA a tempo determinato,  consentendo l'inserimento degli ex-LSU nelle graduatorie di prima e di seconda fascia del personale ATA.

Non necessita di copertura economica se non nella misura di quanto necessario all’espletamento della procedura concorsuale per soli titoli.


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