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 Dubbi,
      perplessità, e non pochi mugugni  si
      registrano da più parti a seguito dello “scivolamento” delle
      decorrenze giuridiche ed economiche delle nomine nelle posizioni
      economiche superiori, originate dalla recente direttiva del Dipartimento
      della Funzione Pubblica. Al
      fine di ricondurre la vicenda nell’alveo delle verità e della
      ragionevolezza, sarà opportuno ripercorrere a ritroso l’excursus
      degli avvenimenti, tracciandone in termini chiari e certi i passaggi più
      pregnanti: Ø     
      con il Contratto Integrativo di Amministrazione del 21.9.2000, nel
      determinarsi le percentuali dei posti riservati ai passaggi interni a
      ciascuna Area, veniva altresì fissata al 1.10.2001 la data di decorrenza
      giuridica ed economica delle nomine a favore di quanti fossero risultati
      vincitori nelle procedure concorsuali; Ø     
      con sopraggiunta sentenza del 16.5.2002, la Corte Costituzionale
      rilevava l’illegittimità dei Corsi di riqualificazione già attivati in
      numerose amministrazioni ( compreso il MIUR), sottolineando in particolare
      l’insufficiente ed incongrua aliquota di posti destinati ai concorsi
      esterni; Ø     
      con parere del 26.102002, poi riconfermato il 17.10.2003,
      l’Avvocatura Generale dello Stato nell’ invitare il MIUR ad
      uniformarsi ai precitati dettati della Consulta, “suggeriva” di sanare
      con un nuovo Accordo integrativo le parti viziate; Ø     
      in data 1.12.2003, per superare l’impasse cosi
      determinato, veniva pertanto sottoscritto c/o il MIUR un secondo Accordo
      con il quale le parti negoziali erano indotte a ridefinire, e per ciò
      stesso a ridurre, la percentuale dei posti, nei modi e con le decorrenze a
      tutti note; Ø     
      successivamente, con nota datata, il Dipartimento della
      Funzione Pubblica, di concerto con il Ministero dell’Economia, riteneva
      di non dover ratificare il precitato Accordo del 1.12.2003, nella parte in
      cui si statuivano decorrenze di inquadramento “anteriori a quelle 
      di pubblicazione delle graduatorie”; Ø     
      il giorno 9.2.2004, le OO.SS., seppure ob torto collo, nel dover
      prendere atto delle eccezioni sollevate dalla F.P., ha sottoscritto ad
      unanimità una “ dichiarazione congiunta” con la quale esse davano
      l’input definitivo alle successive operazioni di inquadramento; perché
      ha firmato anche la RdB ? ·       
      perché la prescrizione addotta dalla Funzione Pubblica assume
      carattere assolutamente vincolante nell’ambito della procedura e, come
      tale, non consente ipotesi o soluzioni alternative, se non quella del prendere
      o lasciare; ·       
      perché la mancata sottoscrizione avrebbe di fatto comportato tout
      court un arresto dell’iter procedimentale, con ciò pregiudicando il
      corso delle successive operazioni di inquadramento; ·       
      perché la “condizione” posta circa la irretroattività
      delle decorrenze delle nomine ha valenza generalizzata e portata estensiva
      per tutte le Amministrazioni del Comparto Ministeri ( citasi Ministero
      dell’Interno); ·       
      perché non ci sembrava giusto, né ragionevole, vanificare in
      prossimità del traguardo finale le aspettative della grande maggioranza
      del Personale, e di osteggiarne il già lungo e travagliato percorso; ·       
      perché, ad ogni buon conto, non sussistono motivi di impedimento o
      preclusioni di sorta ad impugnare in parte qua la determinazione
      negativa assunta dalla Funzione Pubblica; ·       
      perché, comunque sia, gli effetti economici degli inquadramenti
      nelle posizioni superiori saranno ( presumibilmente) fatti salvi mercé
      una corretta destinazione  delle
      somme segnatamente accantonate sul FUA; la situazione
      
 Il Coordinamento Nazionale RdB/CUB – settore M.I.U.R. -  |