Come
                  è noto, da tempo questa Organizzazione sindacale si è fatta
                  parte attiva nel promuovere Ricorsi Straordinari al Capo dello
                  Stato avverso il diniego di pagamento degli interessi legali
                  ex legge 312/80 consequenziale al presunto decorso dei termini
                  di prescrizione opposto da numerosi Dirigenti dei C.S.A.
                  
                  
                  Ebbene,
                  registriamo con immensa soddisfazione che i primi esiti sui
                  gravami presentati ci danno ragione.
                  
                   
                   
                  
                   
                  Infatti,
                  il Consiglio di Stato, pronunciandosi su un ricorso prodotto
                  da una collega, ha espressamente accolto la richiesta del
                  provvedimento cautelare dichiarando testualmente che “…..considerato che, ad una
                  prima sommaria valutazione, finalizzata alla sola emissione
                  del richiesto provvedimento cautelare, la domanda cautelare
                  appare assistita dal prescritto requisito della probabile
                  fondatezza dei motivi del ricorso, tenuto conto, in
                  particolare cha tra la data sotto la quale la ricorrente ha
                  avuto conoscenza piena, compiuta e completa della sua nuova
                  posizione patrimoniale, derivante dal nuovo inquadramento
                  (18.11.1992) e la data sotto la quale la medesima ricorrente
                  ha avanzato l’istanza per il pagamento degli accessori  (27.10.1997)
                  non si è consumato il tempo della prescrizione quinquennale
                  
                   
                  P.Q.M.
                  
                   
                  esprime
                  il parere che la domanda cautelare proposta dalla ricorrente
                  debba essere accolta…..”
                  
                   
                   
                  
                   
                  In
                  buona sostanza, pur non avendo ancora espresso un giudizio
                  definitivo di merito, il massimo organo giurisdizionale ha già
                  rilevato in fase di concessione della misura cautelare la fondatezza ictu
                  oculi del diritto invocato, segnatamente sancendone la non
                  avvenuta prescrizione. 
                  
                   
                  Ed
                  è proprio quella che è sempre stata la nostra tesi, poi
                  fatta valere in ricorso, secondo cui i termini della
                  prescrizione iniziano a decorrere non certamente dall’8
                  novembre 1988 (così come erroneamente sostenuto dalle varie
                  amministrazioni resistenti in virtù di analogo erroneo parere
                  espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato), bensì dal
                  giorno di avvenuta notifica del provvedimento di inquadramento
                  ai sensi della L. 312 .
                  
                   
                   
                  
                   
                  Trattasi
                  – si ripete – di decisione di accoglimento di
                  provvedimento cautelare, ma è molto più che una probabilità
                  che, una volta dispostosi
                  in tal senso, sarebbe inverosimile immaginare che lo stesso
                  Consiglio di Stato, nella fase vera e propria del giudizio di
                  merito, possa sconfessare
                  quanto è già stato oggetto di positivo apprezzamento in prime cure
                  
                   
                   
                  
                   
                  Attendiamo
                  quindi fiduciosi l’esito conclusivo della vertenza.
                  
                   
                   
                  
                   
                  Il
                  Coordinamento Nazionale RdB – settore M.I.U.R.
                  
                   
                   
                  
                   
                  Per
                  ogni ulteriore chiarimento o informazione, contattateci a:
                  
                   
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