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                   Da più 
                  parti ci invitano a promuovere vertenze legali dinanzi al 
                  Giudice del Lavoro per ottenere il riconoscimento giuridico ed 
                  economico sulle decorrenze degli inquadramenti per la 
                  Riqualificazione. 
                  Sulla 
                  questione, la RdB si è già resa parte attiva, formulando 
                  apposito ricorso straordinario al Capo dello Stato – tuttora 
                  pendente nel merito – a cui a suo tempo hanno aderito molti 
                  colleghi delle strutture periferiche. 
                  
                  Avevamo 
                  optato per quest’ultima soluzione essenzialmente per due 
                  ordini di ragioni: la prima è che, non dovendosi ricorrere 
                  necessariamente all’assistenza del legale, il ricorso era – 
                  come in effetti lo è stato – del tutto gratuito; la seconda, 
                  dettata da motivi di semplificazione delle procedure, si 
                  correla al fatto che il giudizio espresso dall’organo 
                  giudicante ( Consiglio di Stato) assume nell’ambito del 
                  procedimento contenzioso una valenza definitiva e, come tale, 
                  non soggetta ad impugnativa. 
                  
                  Non può 
                  comunque non tenersi nel giusto conto che, nel frattempo, 
                  numerosi giudici ordinari - aditi sulla base di analogo 
                  ricorso presentato in numerosi CSA ( citiamo per tutti, 
                  Isernia – Pescara – Milano – Salerno ecc.) - si sono 
                  pronunciati in senso favorevole alle pretese dei ricorrenti, 
                  segnatamente riconoscendo a far tempo dal 1.10.2001 le 
                  decorrenze giuridiche ed economiche degli inquadramenti e 
                  condannando l’Amministrazione resistente (MIUR) al pagamento 
                  delle maggiori somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. 
                  
                  Va da sé, 
                  quindi, che le sentenze sin qui emesse – tutte favorevoli – 
                  incoraggerebbero l’ ipotesi di estendere tale mezzo di gravame 
                  in altri ambiti territoriali, tenuto anche conto che: 
                  
                    - 
                    è 
                    possibile percorrere parallelamente ambedue i sistemi 
                    giustiziali ( ricorso straordinario e ricorso al giudice del 
                    lavoro), non sussistendo nell’ordinamento giuridico 
                    preclusioni di sorta;
 
                    - 
                    gli 
                    effetti di una sentenza favorevole non si estendono erga 
                    omnes, bensì fanno stato unicamente nei confronti dei 
                    ricorrenti;
 
                    - 
                    il ricorso 
                    amministrativo ( straordinario) offre sicuramente meno 
                    garanzie rispetto a quello promosso dinanzi al giudice 
                    ordinario.
 
                   
                  
                  Ma non sarà 
                  superfluo anche precisare che una vertenza aperta in sede 
                  giudiziaria segue regole e procedure sicuramente più complesse 
                  e tempi nettamente più lunghi, nel senso che: 
                  
                  Ø      la 
                  sentenza emessa dal giudice monocratico non esaurisce il 
                  giudizio, ma è essa stessa soggetta ad impugnativa fino 
                  all’ultimo grado di appello ( ed è pressoché scontato che 
                  l’Amministrazione ministeriale si avvarrà di tale facoltà). 
                  
                  Ø      è 
                  oltremodo oneroso, posto che richiede necessariamente 
                  l’assistenza legale, sino alla sua conclusione 
                  
                  Ø      va 
                  sollevata innanzi al giudice del Lavoro territorialmente 
                  competente ( con ovvi problemi di carattere organizzativo). 
                  
                  Insomma, a 
                  dirla in breve, non sappiamo se e fino a che punto il gioco 
                  valga la candela…. 
                  
                  Pur con le 
                  riserve innanzi espresse, questa Organizzazione sindacale,  
                  non intendendo comunque rimanere inerte alle sollecitazioni 
                  che le sono state rivolte, rimette ai colleghi ogni 
                  riflessione circa la convenienza a promuovere questo tipo di 
                  gravame. 
                  
                  Pertanto, 
                  quanti ne fossero interessati e insistano nel voler percorrere 
                  l’azione legale, potranno contattarci ai seguenti indirizzi: 
                  
                  tel. – 
                  fax:   0805564205 -   0667794040 -   0667794035 
                  
                  cell. 
                  347/1570672 – 3387229485 
                  
                  e-mail:
                  
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