Al Ministero della Pubblica Istruzione

Direzione Generale del Personale

dott. Michele Paradisi

ROMA

 

Alle strutture RdB

Loro sedi

 

Al Personale degli UU.SS.PP.

( con preghiera di massima diffusione )

Loro Sedi

 

 

Oggetto:  posizioni “ Super “ anno 2000

 

 

Sulle modalità e sulle procedure di attribuzione delle posizioni “super “ per l’anno in corso, codesto Ministero ha formulato tre distinte note esplicative che, ad avviso di questa Organizzazione sindacale, appaiono per vari aspetti vaghe e contraddittorie.

§        La prima, laconica e stringata, è stata oggetto di ampio dissenso da parte della scrivente Organizzazione sindacale con  nota del 26.9.u.s.

§        la seconda, da poco pubblicata su sito Internet, pur recependo alcuni motivi di perplessità espressi sul  modo di procedere in ordine alla valutazione dei titoli, trascurava tuttavia di regolamentare puntualmente la tipologia delle esperienze formative e professionali, risultando peraltro del tutto monca in chiave garantistica.

§        la terza, resa pubblica in data 16.10, per un verso si presta ad ulteriori a dubbie interpretazioni, per l’altro sconvolge tout court l’iter procedurale sancito nella sua originaria versione.

 

Più specificamente, per quanto concerne la valutazione dei titoli professionali, non è dato cogliere in termini di sufficiente chiarezza  se possano ritenersi validi ai fini del punteggio:  

Ø     le autodichiarazioni rese in sostituzione della certificazione (provvedimenti di incarichi, nomine in Commissioni o Comitati di vigilanza, ecc.), allorquando abbia a verificarsi l’ipotesi, tutt’altro che remota, della insussistenza agli atti dell’Ufficio del riscontro documentale, circostanza questa che non consentirebbe neppure l’accertamento della veridicità della dichiarazione da parte del Dirigente onerato.

Ø     le autodichiarazioni collettive o di gruppo mirate ad attestare, secondo il principio del mutuo soccorso, reciproche testimonianze di partecipazione a Commissioni o di quant’altro (es. Comitati di vigilanza), non altrimenti dimostrabile a cagione, come si è detto, del mancato reperimento nell’Amministrazione del formale atto di designazione.

Ø     le autodichiarazioni di incarichi, in difetto dell’esplicito richiamo al dato normativo (Legge Regolamento, decreto ministeriale) richiesto con la nota esplicativa, in base al quale l’incarico stesso sarebbe stato conferito

Ø     l’incarico, retribuito o non, di segretario di Commissioni concorsuali

Ø     l’incarico in gruppi di lavoro o Commissioni, costituiti nell’ambito di un generale processo di organizzazione dei servizi interno a ciascun Ufficio

Ø     Incarichi istituzionali di varia natura formalmente conferiti da autorità amministrativa diversa da quella di appartenenza ( Capi d’Istituto, Università ecc. )

 

Per quanto riguarda poi la seconda questione, di carattere procedurale, questa O.S. non può esimersi dal sottolineare che all’originaria stesura che assegnava al Dirigente una funzione puramente notarile espressa in una mera presa d’atto del punteggio (auto) attribuito dal singolo concorrente, ha fatto seguito, inopinatamente, un’opposta disciplina che, invertendo i termini del rapporto, consentirebbe al Dirigente medesimo di svolgere una valutazione di merito (ammissibilità dei titoli), con l’effetto di convalidare o sottrarre punti in virtù di margini di apprezzamento o di soggettive interpretazioni rese a direttive che, ancor oggi, si ripete, non risultano né chiare né chiarite.

 

Astrusa (per non dire surrettizia) appare poi la procedura sul contenzioso, ove si consideri che l’interessato, “ cui vanno comunicate le eventuali rettifiche del punteggio”, dovrebbe poi proporre reclamo (anziché ad organo in posizione di assoluta terzietà, come questo Sindacato ha avuto in più occasioni di proporre) allo stesso soggetto (Dirigente) legittimato a decurtarne il punteggio, ovviamente con probabilità pressoché nulle di convincimento sulla fondatezza delle proprie ragioni.

 

Neppure ci si può sottrarre dal manifestare rimostranze sulla circostanza  che la direttiva di cui trattasi per nulla regolamenti gli ambiti di responsabilità dell’Amministrazione e, anzi, trascura di tracciare quel minimum di adempimenti necessari a garantire una corretta e trasparente attuazione della procedura e, più in particolare:

¨      l’obbligo che incombe alla stessa Amministrazione di reperire (e consegnare all’interessato) tutti gli atti di cui essa è depositaria utili all’attribuzione del punteggio, evitando al concorrente affannose e (per i più) vane ricerche di documenti che in gran parte  risalgono a tempi remoti e che quindi sfuggono alla memoria di chi se ne vorrebbe avvalere.

¨      il diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di quanti ritengano di aver subito una lesione di interessi, il che eviterebbe che, in caso di diniego dell’Amministrazione, il concorrente non si veda poi costretto, per ottenerla, all’estrema soluzione, ingiusta ed oltremodo onerosa, di dover adire il giudice amministrativo.

 

Un’ultima annotazione.

Viene segnalato da numerosi Provveditorati che la percentuale delle posizioni “ Super “ attribuite alla C3 è di fatto pari al 100% (ed oltre) dell’organico di fatto.

Il fenomeno, se dovesse assumere una portata generalizzata sull’intero Territorio Nazionale, significherebbe in buona sostanza che tutti i funzionari di tale Area, indistintamente, beneficerebbero de plano del maggior trattamento economico,

Aspetto sicuramente emblematico questo che, per un verso mal si concilia con la ratio sottesa ad ogni prova selettiva, e per l’altro non rende assolutamente giustizia ai lavoratori di altre qualifiche che, dovendo oggi cimentarsi in un’ingrata gara fratricida, risultassero private del beneficio ( per l’Area A1S e C1S) ovvero che sono state “ab origine ” sommariamente sacrificate  (Area B2 ) dal C.C.N.L.

 

Alla luce di quanto sin qui dedotto, le RdB

INVITANO

codesta Amministrazione, e con essa le OO.SS. concertative, a rivisitare in termini di chiarezza e di giustizia sostanziale le modalità di attuazione dell’Istituto contrattuale, dandone necessaria informazione a tutto il Personale degli Uffici Periferici, prima della data di inizio della procedura di selezione (31 ottobre).  Con la riserva di impugnare le risultanze del procedimento (para)concorsuale, unitamente agli atti che ne costituiscono il presupposto, in sede giurisdizionale.

RIVOLGONO

un pressante appello a tutti i Lavoratori ad attivarsi e far sentire la propria protesta con ogni mezzo per far riconoscere pari diritti e dignità professionale.

  

Roma, 20 ottobre 2000

                       

RdB Pubblico Impiego - Coordinamento RdB Pubblica Istruzione

 

Per informazioni e chiarimenti: tel. 06 77201712  -  080 5424993  -   0347 1570672