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 Sinteticamente, vi rendiamo partecipi degli ultimi avvenimenti.

Corsi di Riqualificazione

q       Con nota del 4 luglio u.s., l’Avvocatura Generale dello Stato, recependo le risultanze della recente sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, ha di fatto decretato l’invalidamento delle procedure concorsuali già concluse, precisando  che “ le posizioni giuridiche superiori attribuite ai dipendenti non possono non dirsi travolte con effetto retroattivo dalla pronuncia della C.C.… e quindi dovrà farsi luogo alla restituzione dei dipendenti alle qualifiche di provenienza…”

q       Con atto di indirizzo inviato all’Aran per il rinnovo del CCNL del Comparto Ministeri (direttiva Frattini), il Governo, nel sancire “…il carattere selettivo dei corsi di riqualificazione al fine di garantire un’effettiva verifica dei requisiti attitudinali…”, ha poi stabilito che gli indici rilevatori da prendere in considerazione per commisurare il coefficiente di professionalità acquisito da ciascun dipendente dovranno essere “… in maniera prevalente: i titoli di studio e culturali, la partecipazione ai corsi di formazione con verifica finale, l’esercizio di mansioni superiori, lo svolgimento di prestazioni qualificate….”; l’anzianità di servizio viene relegata, nell’ordine di classificazione, all’ultimo gradino dei valori: in definitiva, l’ordine dei parametri di valutazione, siccome individuato, rappresenta l’esatto contrario rispetto a quello stabilito dal nostro Ministero.

q       Nello scenario così delineato, altre Amministrazioni hanno ritenuto di dover “sospendere” le procedure “in fieri”; altre ancora, ove tali procedure concorsuali erano già volte a termine (citasi, Grazia e Giustizia), hanno dovuto “bloccare” i provvedimenti di inquadramento dei dipendenti risultati vincitori, quantunque già formalmente adottati.

…..e il nostro Ministero….?

Le RdB già da tempo avevano invitato con documenti ( “…una morte preannunciata…”; “…E’ tempo di calare il sipario…”) l’Alto Vertice a rendere note al Personale le posizioni della nostra Amministrazione sulla vicenda: non v’è stata, ovviamente, nessun riscontro   ( in verità, ci saremmo meravigliati del contrario), preferendosi  più “strategicamente”  glissare  con un silenzio che è di per sé eloquente.

Cosicché il Direttore Generale del Personale, ( forse per non voler “scontentare” quelle Organizzazioni sindacali che, pur di non deludere le aspettative di molti proseliti che avevano riposto in loro estrema ed incondizionata fiducia, continuano ancora ad oggi a sbandierare ai quattro venti che la sentenza della Consulta interesserebbe soltanto i dipendenti delle Finanze), anziché  “stoppare”, come è lecito attendersi, la procedura già in atto nelle diverse strutture Regionali, ha deciso di farne continuare un percorso destinato a non raggiungere la meta.

Con ciò, “bruciando” i 17 miliardi stornati dal FUA ( e quindi i nostri soldi), secondo una logica spartitoria che torna a profitto di tutti i docenti dei corsi ( in massima parte Dirigenti dell’Amministrazione), tranne di coloro che ne dovrebbero essere i reali destinatari e beneficiari, e cioè i lavoratori ( e poi ci si rinfaccia quotidianamente ed in maniera martellante l’enorme sperpero del denaro pubblico, per giustificare i risicati aumenti stipendiali che ci vogliono concedere con il prossimo rinnovo dei Contratti!!!).

Nel contempo, CGIL-CISl-UIL CONF.SAL, anziché recitare il mea culpa ed imputare a se stessi le logiche conseguenze degli infausti Accordi assunti a suo tempo con l’Amministrazione  (rammentiamo per tutti, l’ammissione del diploma di qualifica triennale per l’accesso alla C2 e C3; l’attribuzione  di punti 24 per i funzionari inquadrati nella C2 con 1 anno solo di servizio; il refrattario atteggiamento operato nei confronti dei dipendenti della B1 e della ex 285, soltanto surrettiziamente ammessi a partecipare alle selezioni), lamentano, ora, presunte ingiustizie patite (da chi?) e nel contempo, ergendosi a vittime del sistema, chiamano a raccolta tutto il popolo dei lavoratori, minacciando scioperi a tutela dei diritti violati, per la verità, non si sa per cosa, né contro chi ( la Corte Costituzionale, forse?)

In conclusione, la situazione sui corsi di riqualificazione si decanta in maniera grottesca e surreale .

 E’ più che una convinzione che la procedura per i passaggi interni comunque non perverrà a buon fine e che prima o poi il Ministero, suo malgrado, dovrà sentenziarne l’arresto procedimentale.

 Se così sarà, come è verosimile che sia, saranno resi salvi soltanto gli effetti derivanti dalla partecipazione ai corsi di formazione tuttora in corso e cioè il conseguimento di quel “ credito formativo” che costituirà poi, in previsione di una nuova e diversa procedura concorsuale, siccome determinata dalla direttiva Frattini, l’elemento discriminante per il passaggio alle posizioni superiori.

In tale ottica,va da sé, quindi, che tutti coloro che, sulla base dei vecchi criteri di selezione ( quali l’anzianità di servizio), non hanno potuto frequentare i corsi in questione, sarebbero ingiustamente privati della possibilità di acquisire quel “titolo” necessario a porli, in avvenire, in linea con tutti quegli altri aspiranti che, invece, tale credito hanno già o stanno di qui a breve per conseguire.

Ed è proprio per evitare che sia definitivamente preclusa ogni aspettativa di sbocco professionale che negli ultimi tempi si stanno moltiplicando dinanzi al giudice del lavoro  ricorsi ex art. 700 ( da quanto ci risulta in grande maggioranza accolti) con i quali quanti non sono rientrati nell’aliquota dei candidati ammessi alla riqualificazione  rivendicano il paritario legittimo diritto a svolgere il percorso formativo, onde poter acquisire quel “pezzo di carta” spendibile sia in una prospettiva di progressione di carriera all’interno dell’odierna Amministrazione, sia in previsione dei prossime procedure di mobilità compartimentale ed intercompartimentale.

Indennità di Amministrazione

Sebbene il Personale del Ministero dell’Istruzione e dell’Università sia confluito in un ruolo unico e nello stesso identico comparto di contrattazione collettiva, il Regolamento che ne ha consacrato formalmente l’accorpamento, anziché sancire con effetto immediato il processo di omogeneizzazione dell’indennità di Amministrazione, rinvia ai prossimi rinnovi contrattuali la definizione del se e del quantum.

Sta di fatto che leggendo tra le righe, non è dato cogliere dalla Direttiva Frattini il benché minimo riferimento al processo di riforma in atto nell’Area dei Ministeri, e men che meno ritroviamo un   larvato cenno di intervento governativo che miri a sanare una volta per tutte la sperequazione retributiva tuttora esistente.

Tutto ciò fa presagire quindi che il paritario riconoscimento del beneficio economico rischia ancora una volta di infrangersi contro l’incrollabile  muro eretto sull’ingiustizia e la discriminazione, il che, se così sarà, ci porterà ad aprire una nuova difficile vertenza che rievoca in un certo senso quella, di lontana memoria, che ci vide protagonisti ( soccombenti) in occasione della vertenza aperta per l’indennità di funzione.

Maggiorazione R.I.A.

Con un’inaspettata inversione di tendenza, la Corte Costituzionale con recente sentenza ( n. 263 del 17.6.2002) ha dichiarato, in nome del popolo italiano, l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 – comma III- della legge 23.12.2000 n. 388 ( legge finanziaria 2001) sollevata dal TAR Lazio in tema di riconoscimento dell’ anzianità di servizio maturata entro il 31.12.1993.

Ciò comporta che la data finale da prendere a riferimento per il calcolo dell’anzianità utile alla RIA rimane fissata al 31.12.1990; è fatta comunque salva l’esecuzione dei “giudicatiintervenuti sino al 1.1.2001, giorno quest’ultimo coincidente con l’entrata in vigore della precitata legge finanziaria.

In altri termini, nel voler dare risposta a quei colleghi che ci hanno chiesto chiarimenti, possono ancora invocare il diritto unicamente quanti versano nelle seguenti fattispecie:

Interessi legali L. 312/80

“Tirate fuori i nostri soldi” !!!!

Quantunque sia già trascorso più di 1 anno dalla decisione della Corte Costituzionale che ha posto fine ad un’estenuante atavica partita giocata su alchimie dilatorie, dobbiamo registrare ancora una volta l’irritante e non più tollerabile comportamento di non pochi Dirigenti degli Uffici Regionali e Provinciali che, lungi dal provvedere all’adozione degli atti dovuti, perpetuano il rinvio del pagamento dei crediti di lavoro, adducendo in molti casi motivi di impedimento, quali quelli sui termini di prescrizione, né “ chiari” né “chiariti”, e comunque non formalmente espressi.

A ciò aggiungasi anche l’indolenza di alcune DPT locali a trasmettere ai CSA la sorte capitale di ciascun dipendente su cui va poi calcolata la somma accessoria spettante.

Nel fornire suggerimenti a chi ce li ha chiesti, riteniamo che per superare l’impasse occorra:

ü      In primo luogo, costituire in mora i Dirigenti dell’Amministrazione ( sia Regionale che Provinciale) con atti formali di diffida al pagamento, con specifico ammonimento che in caso di persistente rifiuto, saranno attivate azioni di tutela dinanzi al giudice del lavoro con espressa richiesta di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;

ü      In secondo luogo, una volta ricevuta risposta, conoscere le ragioni dell’eventuale diniego e, nel caso in cui tali ragioni risiedano nella presunta decorrenza dei termini di prescrizione, occorre ricercare agli atti dell’Ufficio la prova documentale della non intervenuta prescrizione  ( domande, atti di diffida, ricorsi).

ü      In ultima analisi, ove sussistano i presupposti, produrre un ulteriore Ricorso straordinario al fine di ottenere dal Consiglio di Stato l’eventuale parere favorevole vincolante per l’Amministrazione.

In tale prospettiva, essendoci stato segnalato da numerosi colleghi che l’indagine ricognitiva svolta presso gli uffici territoriali è risultata spesso infruttuosa, le RdB hanno chiesto ed ottenuto dal Dirigente del Ministero di poter svolgere una ricerca delle domande direttamente alla “ fonte”, accedendo ai singoli fascicoli personali giacenti nell’archivio dello stesso Ministero.

Gli iscritti alla nostra Organizzazione sindacale, ove occorra, potranno pertanto avvalersi di tale servizio conferendo formale delega alle RdB.

Consulenza ed Assistenza Legale

La Rdb comunica di aver attivato a favore dei propri aderenti un servizio di consulenza sindacale e di Assistenza legale in materia di ricorsi ex art. 700 per l’ammissione ai corsi di riqualificazione, nonché in ordine alle vertenze tuttora in atto circa il pagamento degli interessi legali ex 312 ovvero per il mancato riconoscimento della maggiorazione della RIA agli aventi diritto,  come sopra specificati.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i colleghi potranno contattare il Coordinamento Nazionale RdB – settore Istruzione – ai seguenti indirizzi:

E- mail: rdb.istr@libero.it ;   tel. – fax 080/5424993 ;   cell. 347/1570672

Roma, 15 settembre 2002

Coordinamento Nazionale RdB – settore Istruzione