NOTIZIARIO

RdB M.I.U.R.

 

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Roma, 18 gennaio 2003

Al Personale
Ai delegati RdB

Ai delegati RSU eletti nelle liste RdB

Rispondiamo sinteticamente alle domande rivolteci dai colleghi


CORSI di RIQUALIFICAZIONE

L’Avvocatura Generale dello Stato finalmente ha dato riscontro all’apposito quesito formulato dal MIUR dichiarando testualmente che  “…le procedure poste in essere da codesta Amministrazione per i passaggi interni alle Aree B e C possono essere censurate di illegittimità….sicché sarebbe opportuno che non abbiano ulteriore corso…”.

Sta di fatto che il Ministero ha deciso di andare avanti….

Ad ogni buon conto, rendiamo noto a quanti hanno prodotto ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro che entro il mese di febbraio saranno fissate le date per le sessioni di recupero dei Corsi, sia per l’Area B che per l’Area C limitatamente al profilo II° “socio-organizzativo” ( la notizia è stata formalmente attinta dalle RdB direttamente alla fonte ministeriale).


Vertenza “SUPER” Area B1 e B2

E’ dato conoscere che, a seguito di ricorso promosso dai colleghi del CSA di Venezia ( causa iscritta al R.G.L. n. 1367/01), il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 6.6.02, ha ritenuto che per poter definire la controversia insorta fosse necessario risolvere in via pregiudiziale ex art. 64 del d.lgs. n. 165/01 la questione concernente l’interpretazione autentica dell’art. 17 del CCNL del comparto Ministeri, al fine di appurare le motivazioni per le quali non sono stati previsti sviluppi economici “ super “ anche per le posizioni B1 e B2:

Al momento, non conosciamo le valutazioni espresse dall’Aran: pertanto suggeriamo di contattare direttamente i colleghi del CSA di Venezia per conoscere gli eventuali sviluppi del giudizio.


Mobilità verso l’INPDAP

E’ pervenuta alle RdB una bozza di ipotesi di convenzione da stipulare tra il MIUR e l’INPDAP circa il passaggio di competenze e del relativo personale, in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Di certo, si sa che il Ministero convocherà a breve le OO.SS. per concordare i criteri, le modalità ed il numero delle unità da trasferire.

Attendiamo di conoscere le proposte dell’Amministrazione, auspicando ( si fa così per dire…) che i  “ criteri ” da individuare non siano i soliti “ noti “ di tipo clientelare e da “libero mercato”: vi terremo informati.


Interessi legali 312/80

Ci segnalano da più parti che, mentre in alcune Regioni si è già da tempo provveduto al pagamento delle spettanze, in altre, invece, si continua a denegare il pagamento per l’eccezione sollevata circa il presunto decorso dei termini di prescrizione.

Riproponiamo alcuni inderogabili principi sull’istituto della prescrizione, per consentire ai colleghi una migliore tutela dei propri diritti:

·        essa, secondo una recente direttiva dell’Avvocatura dello Stato, sarebbe quinquennale ( anche se numerose pronunce del Consiglio di Stato affermano che è decennale);

·        essa comincia a decorrere ( art 2935 c.c.) dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ( e quindi

non necessariamente tale giorno coincide con quello in cui il diritto è sorto ( 8.11.1988).

In altri termini, nella fattispecie la prescrizione decorre – a nostro avviso – dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di inquadramento ai sensi della L. 312.

·        essa si interrompe mediante domande, atti di diffida , ricorsi ovvero per effetto di riconoscimento, implicito o esplicito, dell’Amministrazione.

Nel MIUR, tale riconoscimento ( e di conseguenza, l’effetto dell’interruzione) è avvenuto sulla base di una circolare a firma del Ministro p. t.  in data 27.1.1998;

·        essa è ciclica, nel senso che dopo il decorso dei primi 5 anni, inizia un nuovo periodo di prescrizione ( e quindi occorre presentare una nuova domanda ( o altro) per interromperne il nuovo termine;

Sulla scorta di tali precisazioni, ciascun collega potrà valutare con maggior cognizione di causa la propria posizione e, una volta accertata la sussistenza effettiva del diritto, dovrà costituire in mora la rispettiva Direzione Generale Regionale mediante formali atti di diffida.

In caso di ulteriore persistente rifiuto ad adempiere, non resta altro da fare che adire il Magistrato competente.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti, contattare Rdb M.I.U.R.

tel – fax 080/5564205 – cell. 347/1570672 –  E- mail: rdb.istr@libero.it

Roma 18 gennaio 2003


P.S. Al fine di costituire una rete di informazione più snella ed efficiente, si pregano i referenti delle RdB, i delegati RSU ed i simpatizzanti tutti di voler comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica ai numeri di fax  ovvero E- mail sopra richiamati

Coordinamento Nazionale RdB-PI - Settore M.I.U.R