IMPORTANTE NOVITA'
NORME A SOSTEGNO DI MATERNITA' E PATERNITA'

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Comunichiamo a tutti i delegati che la Legge Finanziaria 2004 all’art. 3 comma 105 introduce un’importante novità per tutti quei lavoratori che versano in condizioni  familiari disagiate e che hanno necessità di essere più vicini ai loro figli nei primi anni di  età.


105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche)

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione»
.


Nell'interesse dei lavoratori, preghiamo tutti i delegati di dare una puntuale e capillare diffusione di questo avviso oltre che di affiggerlo in tutte le bacheche degli uffici.

Roma, 14 gennaio 2004

RdB P.I. – Settore Stato

(Pina Todisco)