RdB Pubblico Impiego Settore stato

Telefono: 06/7628272  - FAX 06-233200763
E-MAIL:
info@stato.rdbcub.it


Ministeriali
TRE GIORNI DI PERMESSO IN AGGIUNTA ALL'ART.18 CCNL 1994/97

Scarica  il volantino in formato pdf/zip:

Software necessari: Winzip (1,2 MB) e Acrobat reader (8,4 MB)


Si porta a conoscenza di tutti i lavoratori che in aggiunta ai tre giorni di permesso retribuito spettanti ai sensi dell’art. 18 comma 2 del CCNL 1994/1997, come modificato dall’art. 9 comma 3 CCNL integrativo 16 maggio 2001, i dipendenti hanno diritto ad ulteriori tre giorni di permesso retribuito così come previsto:

  • dalla legge 53/2000 art. 4, comma 1
  • dal D.M. 21 luglio 2000 n. 278 recante disposizioni e regolamento di attuazione dell’art. 4 della citata legge
  • dal CCNL integrativo 16/5/01 art. 9 comma 1

Gli ulteriori tre giorni spettano “per eventi e cause particolari”  quali grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore.

Modalità di fruizione

Per poter fruire del permesso l’interessato deve comunicare preventivamente al datore di lavoro il motivo del permesso e i giorni nei quali intende usufruirne, in ogni caso deve essere utilizzato entro sette giorni dal momento in cui si manifesta la grave infermità o la persona abbia la necessità di sottoporsi a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Questi permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/92.

La lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni purchè la riduzione dell’orario di lavoro non superi complessivamente i tre giorni di permesso così sostituiti.

Documentazione

Riguardo alla documentazione, i dipendenti devono presentare idonea certificazione del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.

Scaricare qui il fac simile per l’eventuale richiesta all’ufficio di appartenenza.

Per maggiori chiarimenti o informazioni rivolgersi ai nostri rappresentanti sindacali o lasciare un messaggio sulla segreteria telefonica dell’aula sindacale presso il Ministero della Giustizia 0668852737.

Roma, 21.9.2004 

RdB P.I. - Coordinamento Pubblico Impiego
                                                                      (Giuseppa Todisco)   


Per saperne di più!

CONTATTI

Federazioni RdB

Per ricevere in posta elettronica comunicati e documenti
CLIKKA sull'Immagine

Vuoi iscriverti a RdB?

Scheda di Adesione

Dal sito

Quesiti e risposte

PUBBLICO IMPIEGO
TUTTI I CONTRATTI


Federazione Nazionale RdB - Via dell'Aeroporto n.129 - 00175 ROMA - centralino 06.762821 - fax 06.7628233