a. CIRCOLARE SU MOBILITA' VOLONTARIA ANNO 1999

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO 2° - DIVISIONE III

Prot. n.3552 - Circolare n.1

PREMESSA

Con Circolare n. 3 dell’8 ottobre 1998 é stata disciplinata, in forma integrata e a regime - in relazione all’accordo raggiunto tra l’Amministrazione finanziaria e le Organizzazioni Sindacali in data 6 agosto 1998 - la procedura relativa agli scambi di sede ed ai trasferimenti a domanda del personale di questa Amministrazione.

Si riportano qui di seguito i criteri stabiliti con detto Accordo integrato con successivo Accordo sottoscritto in data 1 / 2 dicembre 1999 e le modalità di applicazione dei medesimi, sulla base dei quali viene dato corso alla mobilità a domanda per l’anno 1999:

- i trasferimenti a domanda e gli scambi di sede sono effettuati sulla base delle graduatorie nazionali degli aspiranti, tenuto conto di quanto previsto dal comma 4 dell’art.4 del D.P.R. 8 maggio 1987, n.266, con riferimento ai titoli e all’indicazione dei relativi punteggi recati nell’Allegato A alla presente Circolare;

- la mobilità a domanda e gli scambi di sede avranno luogo attraverso un’unica procedura per la quale gli interessati dovranno produrre una sola istanza;

- per la procedura di scambio di sede a livello nazionale il richiedente può indicare, in luogo della regione di trasferimento, una regione diversa; in tale ipotesi non verranno attribuiti i punteggi relativi alle seguenti categorie:

b) EVENTUALE NECESSITA’ DI STUDIO DEL DIPENDENTE, DEL CONIUGE E DEI FIGLI: PUNTO 2; f) MOTIVI DI SALUTE: PUNTO 1B); 2; 3; 4 (se riferito ai congiunti);

- il personale del ruolo unico del Ministero delle Finanze può produrre, altresì, istanza di scambio di sede con personale di un contingente indicato nell’art. 55 del D.P.R. n. 287/92 diverso da quello di appartenenza rivestente lo stesso profilo professionale in servizio in un Ufficio ricadente nello stesso ambito territoriale regionale di ciascuna Direzione Regionale delle Entrate e di ciascuna Direzione Compartimentale del Territorio. Le procedure di scambio di sede a livello infraregionale avranno luogo successivamente a quelle relative ai trasferimenti a domanda e di scambio di sede a livello nazionale e le relative graduatorie saranno formate in relazione ai punteggi attribuiti agli aspiranti secondo criteri che saranno successivamente indicati nella presente Circolare;

- le procedure di trasferimento a domanda e di scambio di sede si articolano in due fasi: una a livello nazionale, l’altra a livello decentrato da adottare contestualmente;

- per la procedura a livello nazionale i trasferimenti a domanda avverranno da una regione all’altra - anche per il personale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette e per quello del Dipartimento del Territorio - sulla base dei posti disponibili determinati con l’osservanza dei principi recati dalla presente Circolare. Si precisa che i posti disponibili e le unità trasferibili relativi agli Uffici Centrali indicati all’art.55 - comma 2 - del D.P.R. 27 marzo 1992, n.287, nonché agli Uffici Centrali del predetto Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette ricadono nell’ambito regionale del Lazio;

- per la procedura a livello decentrato i trasferimenti a domanda saranno attuati nei rispettivi ambiti territoriali di competenza dalle Direzioni Regionali delle Entrate e dalle Direzioni Compartimentali delle Dogane e delle Imposte Indirette e del Territorio. In tale fase gli aspiranti al trasferimento possono concorrere solo per le sedi ricomprese nella circoscrizione territoriale di ciascuna Direzione Regionale delle Entrate o di ciascuna Direzione Compartimentale.

- al fine di armonizzare la presente procedura di mobilità a domanda con il nuovo sistema di classificazione del personale, recato dal C.C.N.L. del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, si procederà all’accorpamento delle nove qualifiche funzionali nelle tre aree ivi previste: Area A, comprendente i livelli dal I al III; Area B, comprendente i livelli dal IV al VI; Area C, comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento; per l’anno 1999 per il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette le unità trasferibili ed i posti disponibili delle citate Aree comprendono esclusivamente i profili tributari e chimici. Stante, altresì, la specificità delle professionalità appartenenti ai profili tecnici in servizio presso il Dipartimento del Territorio, le relative Aree sono ripartite nei seguenti tre raggruppamenti di qualifica : livelli IX e VIII, livelli VII e VI, V livello;

- ultimata la fase della procedura relativa alla mobilità a domanda, nei confronti del personale che non abbia trovato in detta fase utile collocazione, sulla base della relativa posizione nelle predette graduatorie nazionali, si darà corso agli scambi di sede tra impiegati appartenenti al medesimo profilo professionale. Ciò al fine di lasciare inalterata la situazione numerica degli Uffici relativa agli specifici profili in vista del prossimo esito delle procedure di riqualificazione del personale finanziario, bandite per profili professionali. Relativamente poi agli scambi di sede con l’indicazione di una regione diversa da quella di trasferimento, la relativa graduatoria sarà formata sulla base dei punteggi spettanti per i trasferimenti a domanda escludendo quelli non corrispondenti al titolo posseduto relativamente alle CATEGORIE a) punto 2 e punto 3; b) punto 2; f) punti 1 b), 2, 3, 4 (se riferito ai congiunti) - ad esempio nell’ipotesi di sede richiesta diversa da quella in cui il figlio segue corsi di studio il punteggio relativo non va attribuito -;

- fino a nuovo accordo, se a seguito di nuove assunzioni si modificano le percentuali di copertura degli Uffici finanziari, l’Amministrazione può adottare provvedimenti di trasferimento a domanda esclusivamente mediante scorrimento delle graduatorie esistenti relative a detti trasferimenti;

 

I dipendenti in servizio presso gli Uffici Centrali di cui all’art. 55 del D.P.R. n.287/92 possono partecipare alla procedura sia a livello nazionale che a livello decentrato.

Il personale del ruolo unico del Ministero delle Finanze di cui agli artt. 77 e 78 del citato D.P.R. n. 287/92 può richiedere il trasferimento e lo scambio di sede per tutti gli uffici finanziari con esclusione di quelli del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, mentre il personale di quest’ultimo Dipartimento potrà effettuare la richiesta di trasferimento e scambio di sede esclusivamente per gli uffici dallo stesso amministrati.

Nel caso in cui dovessero collocarsi utilmente in graduatoria impiegati ai quali è stata attribuita formalmente la titolarità o la reggenza di uffici o di reparti di particolare rilevanza è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rinviare il trasferimento sino alla copertura dell'incarico in questione e comunque non oltre l’anno successivo a quello di riferimento della relativa procedura.

E’ ammesso a partecipare alla presente procedura anche il personale non di ruolo per il quale la mobilità a domanda potrà avvenire per i posti disponibili, pubblicati nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale di questo Ministero, di Area corrispondente alla categoria di appartenenza, ed il cui scambio di sede potrà aver luogo con il personale di ruolo di corrispondente profilo professionale, da individuarsi in entrambi i casi ai sensi delle vigenti disposizioni.

I trasferimenti richiesti ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 esulano dalla presente procedura.

E’ escluso, altresì, dalla presente procedura il personale rivestente qualifica dirigenziale.

Per l’anno 1999, fermo restando la possibilità di partecipare alla procedura di scambio di sede, in relazione al parere espresso al Dipartimento della Funzione Pubblica con foglio n. 9130 del 9 dicembre 1998, il personale assunto, nell’attuale profilo professionale, successivamente al 1° gennaio 1998 è escluso dalla procedura di trasferimento a domanda.

Il personale in sede di trasferimento a domanda potrà presentare istanza solo per i posti vacanti indicati nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale riferentisi alle Aree di rispettiva appartenenza distinte in amministrative e tecniche.

Tanto premesso, si riportano qui di seguito le relative disposizioni, che si compongono di due parti: la prima riguardante le modalità attuative della procedura in parola; la seconda recante la tabella dei titoli valutabili (Allegato A) e uno schema (Allegato B), inerente il modello per la redazione dell'istanza di trasferimento con l’indicazione dei titoli posseduti dagli interessati, nonché una tavola sinottica (Allegato C) delle procedure disciplinate dalla presente circolare.

 

PARTE PRIMA:

1 - Indicazione delle sedi e determinazione dei posti disponibili.

Ai fini dei trasferimenti a domanda previsti dalla presente circolare si considera sede di servizio ciascun ambito regionale nel quale è ubicato l’Ufficio finanziario ove il personale è assegnato con formale provvedimento, non rilevando a tali fini assegnazioni a titolo provvisorio.

I trasferimenti a domanda sono disposti, nel limite dei posti disponibili, sulla base delle graduatorie degli aspiranti, formate sulla scorta dei titoli in possesso degli stessi e dei relativi punteggi di cui alla Tabella Allegato A).

Il numero dei posti disponibili da assegnare mediante trasferimenti a domanda sono determinati, per ciascun ambito centrale o regionale relativamente a ciascuna Area, distinta in amministrativa e tecnica, effettuando la differenza tra il numero delle unità di personale previsto dalle piante organiche ed il numero delle unità di personale effettivamente presente. A quest’ultimo dato va aggiunto quello relativo ai posti accantonati per le procedure di riqualificazione ex art. 3 della legge n. 549/95 e successive modificazioni, nonché quello dei posti relativi alle procedure concorsuali in atto, già ripartite per contingenti ed in ambiti regionali, per ogni Area di riferimento.

Per il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette il numero totale dei posti disponibili nel Centro-Sud, per evitare effetti distorsivi, va rapportato proporzionalmente a quello risultante per il ruolo unico dell’Amministrazione Finanziaria di cui agli artt. 77 e 78 del suddetto D.P.R. n. 287/92 e viene definito, per l’anno 1999, in 56 unità per l’Area tributaria e in 20 unità per l’Area chimica.

Il numero delle unità trasferibili, per ciascun ambito centrale o regionale relativamente ad ogni Area, si determina effettuando la differenza tra la percentuale di copertura centrale o regionale e la percentuale media di copertura nazionale, moltiplicata per la dotazione organica prevista nell’ambito centrale o regionale di ciascuna Area.

Peraltro, in sede di determinazione delle unità trasferibili, va tenuto conto che una volta effettuati i trasferimenti, il personale effettivamente in servizio, per ogni regione e per ciascuna Area, non può risultare inferiore al sessanta per cento della relativa dotazione organica e che, nel caso in cui la percentuale di copertura centrale o regionale sia minore della percentuale media di copertura nazionale, il numero delle unità trasferibili di ciascuna Area sarà pari a zero.

Per l’anno 1999, in relazione ai criteri recati nell’accordo del 6 agosto 1998 di cui alle premesse, così come integrato con accordo del 1 / 2 dicembre1999, i trasferimenti a domanda vengono tuttavia effettuati, così come convenuto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali, secondo la ripartizione prevista dalle tabelle A e A1 recanti la determinazione delle unità trasferibili e i posti disponibili relativi al personale del ruolo unico del Ministero delle Finanze di cui agli artt. 77 e 78 del D.P.R. n. 287/92 nonché dalla tabella B concernente le unità trasferibili e i posti disponibili rispettivamente dell’area tributaria o chimica del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, tabelle riportate nel Supplemento Straordinario del mese di Dicembre 1999 del Bollettino Ufficiale di questo Ministero.

Le disposizioni innanzi indicate disciplinano i trasferimenti a domanda e gli scambi di sede del personale del Ministero delle Finanze anche per gli anni successivi a quello corrente, salvo eventuali variazioni che dovessero essere apportate in sede di contratto integrativo, così come previsto dal vigente CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999.

2 - Pubblicazione delle sedi nel Bollettino Ufficiale.

La Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale provvederà a pubblicare nel Supplemento Straordinario del mese di luglio di ciascun anno al Bollettino Ufficiale di questo Ministero i posti disponibili per ciascun ambito regionale di ogni Dipartimento, per ciascun ambito degli Uffici Centrali di cui all’art. 55 - comma 2- del citato D.P.R. n. 287/92 nonché per quello degli Uffici Centrali del menzionato Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette; per l’anno 1999 la pubblicazione avverrà nel Supplemento Straordinario n.1 del mese di Dicembre 1999.

Nello stesso Bollettino sarà, inoltre, indicato il numero massimo di unità di personale per ciascuno dei suddetti ambiti territoriali di riferimento di cui può essere consentito il trasferimento dalle attuali sedi di servizio.

Un esemplare del Supplemento Straordinario al Bollettino stesso sarà recapitato, a cura della scrivente Direzione Generale, agli Uffici Centrali di cui al predetto art. 55, secondo comma, lettera a) del D.P.R. n. 287/92 e ai citati Dipartimenti, nonché agli Uffici periferici in indirizzo, che provvederanno a diramarlo a tutti gli uffici dipendenti per l'immediata affissione al relativo Albo, adempimento quest'ultimo, che, in ogni caso, costituisce notifica per il personale e dovrà avvenire non oltre il 31 agosto di ciascun anno e sino al termine di scadenza di presentazione delle domande; per l’anno 1999 detta affissione dovrà avvenire non oltre il 20 dicembre 1999.

 

3 - Presentazione della domanda di trasferimento.

Per la partecipazione alla procedura di mobilità a domanda e di scambi di sede - ivi compresa quella di scambio di sede a livello infraregionale - gli interessati dovranno produrre un’unica istanza, compilando esclusivamente le parti che interessano.

La domanda di trasferimento compilata in conformità al modello di cui all'Allegato B e indirizzata alla Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale, (per i dipendenti in servizio presso gli Uffici di cui all’art. 55, secondo comma, lettera a) del D.P.R. n. 287/92) e ai Dipartimenti di rispettiva competenza, dovrà essere presentata all'Ufficio di organica appartenenza entro il 30 settembre di ciascun anno, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei titoli valutabili con esclusione di quella relativa ai servizi prestati alle dipendenze del Ministero delle Finanze, di cui alle categorie c), d), e) e g) della tabella Allegato A; per la procedura relativa all’anno 1999 detta presentazione dovrà avvenire non oltre il 31 gennaio 2000.

Nella domanda di trasferimento gli interessati dovranno indicare una sola Regione presso cui intendono trasferirsi fra quelle segnalate come disponibili nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale. Il personale può indicare, ai fini della procedura per scambio di sede, una regione diversa da quella riportata per la mobilità a domanda. In tale ipotesi non verranno attribuiti i punteggi relativi alle seguenti categorie:

a) EVENTUALI NECESSITA’ di studio del dipendente, del coniuge e

dei figli: PUNTO 2

b) MOTIVI DI SALUTE: PUNTI 1b); 2; 3 E 4 (se riferito ai congiunti)

Agli interessati è consentito indicare la provincia presso la quale preferiscono essere assegnati, sede di cui i Direttori Regionali e Compartimentali potranno tener conto, sulla base delle esigenze di servizio, al momento dell’adozione del relativo provvedimento, previo esame della circostanza che la nuova sede non sia, in relazione alla distanza della provincia richiesta, penalizzante rispetto a quella precedente.

Il personale del ruolo del Ministero delle Finanze può produrre, altresì, istanza di scambio di sede con personale di un contingente indicato nell’art. 55 del D.P.R. n. 287/92 diverso da quello di appartenenza rivestente lo stesso profilo professionale in servizio in un Ufficio ricadente nello stesso ambito territoriale Regionale di ciascuna Direzione Regionale delle Entrate e di ciascuna Direzione Compartimentale del Territorio.

Il personale in servizio presso gli Uffici Centrali di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 287/92 potrà partecipare alla procedura per gli scambi di sede a livello infraregionale per gli Uffici finanziari ubicati nella Regione Lazio ricadenti nell’ambito della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio e della Direzione Compartimentale del Territorio per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, nonché per gli Uffici Centrali diversi da quelli di appartenenza.

Per il personale che presti servizio presso un ufficio diverso da quello di organica assegnazione la domanda sarà prodotta all’Ufficio ove l’interessato presta servizio ed inoltrata all’Ufficio di organica appartenenza, secondo lo schema riportato nella colonna 1 della seguente tabella.

Alla domanda di trasferimento vanno allegate, compilate a cura degli interessati, due copie della scheda di cui l'Allegato B costituisce fac-simile.

Tutte le istanze di trasferimento a domanda o scambio di sede pervenute anteriormente all'emanazione della presente circolare sono prive di validità.

Gli Uffici di organica appartenenza degli interessati, dopo aver provveduto ad apporre sulle istanze gli estremi di protocollazione, dovranno curarne il tempestivo inoltro -a mezzo di plico raccomandato- secondo il seguente schema:

 

 

Col. 1

UFFICIO DI APPARTENENZA

Col. 2

UFFICIO CUI VA INDIRIZZATA LA DOMANDA

Personale organicamente assegnato presso gli Uffici di cui all’art. 55, secondo comma, lettera a) del D.P.R. n. 287/92 .

Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale

Personale organicamente assegnato agli Uffici Centrali del Dipartimento delle Entrate

Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l’Organizzazione del Dipartimento delle Entrate

Personale organicamente assegnato agli Uffici Centrali del Dipartimento del Territorio

Direzione Centrale per i Servizi Generali, il Personale e l’Organizzazione del Dipartimento del Territorio

Personale organicamente assegnato agli Uffici Periferici del Dipartimento delle Entrate

Direzione Regionale delle Entrate

Personale organicamente assegnato agli Uffici Periferici del Dipartimento del Territorio

Direzione Compartimentale del Territorio

Personale organicamente assegnato agli Uffici Centrali del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette

Direzione Centrale degli Affari Generali, del Personale, e dei Servizi Informatici e

Tecnici del Dipartimento delle

Dogane e delle Imposte Indirette

Personale organicamente assegnato agli Uffici periferici del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette.

Direzioni Compartimentali delle Dogane e delle Imposte

Indirette

 

 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di trasferimento non è consentito modificare la Regione o la Provincia per la quale è stata espressa la richiesta.

Le istanze che per qualunque motivo venissero dichiarate inammissibili, ai sensi della presente circolare, verranno restituite con adeguata motivazione dall’Ufficio cui va indirizzata la domanda (vedi colonna 2).

 

4 - Esame della domanda e attribuzione dei punteggi.

Gli Uffici Centrali di cui all’art. 55, secondo comma, lettera a) del D.P.R. n. 287/92 , le Direzioni Centrali del Personale di ciascun Dipartimento, le Direzioni Regionali delle Entrate, le Direzioni Compartimentali del Territorio nonché quelle delle Dogane e delle Imposte Indirette provvederanno ad esaminare le domande ad esse pervenute, a controllare la veridicità di tutti i dati in esse contenuti, ad attribuire il punteggio sulla base della documentazione allegata e a restituire direttamente ai richiedenti - per il tramite degli Uffici di appartenenza- entro il 20 ottobre di ciascun anno una copia della scheda di ciascuna domanda recante il punteggio attribuito; per la procedura relativa all’anno 1999 detto termine è fissato non oltre il 25 febbraio 2000.

Si farà luogo all’attribuzione dei punteggi spettanti per le istanze di scambio di sede a livello infraregionale, in conformità ai criteri fissati per le procedure di trasferimento a livello nazionale, escludendo i punteggi non corrispondenti al titolo posseduto relativamente alle CATEGORIE a), punto2 e punto 3; b), punto 2; f) punti 1b), 2, 3, 4 (se riferito ai congiunti) - ad esempio nell’ipotesi di sede richiesta diversa da quella in cui il figlio segue corsi di studi il punteggio relativo non va attribuito -

Saranno dichiarate inammissibili le domande:

a) - presentate fuori del termine previsto al punto 3;

b) - presentate dal personale assunto nell’attuale profilo professionale in data successiva al 1° gennaio 1998, il quale non è ammesso a partecipare alla procedura di trasferimento a domanda, ma può partecipare a quella degli scambi di sede;

c) - non corredate dalla documentazione richiesta;

d) - presentate da coloro nei cui confronti sia in corso un procedimento di dispensa dal servizio (per le ipotesi legate a motivi di salute nei casi in cui sia già intervenuto il giudizio di permanente inidoneità da parte delle competenti Autorità Sanitarie);

e) - presentate dai dipendenti che chiedono il trasferimento in una sede dalla quale siano stati precedentemente trasferiti per incompatibilità ambientale, tranne che non siano venuti a cessare i motivi che determinarono il trasferimento stesso;

f) - presentate dai dipendenti per i quali, con riferimento all’ambito centrale o regionale di appartenenza non siano previsti, in relazione all’Area - tributaria o tecnica di rispettiva appartenenza - unità trasferibili ovvero posti disponibili nel Bollettino Ufficiale;

g) - presentate dai dipendenti che si trovino in una qualsiasi altra situazione espressamente prevista da disposizioni in vigore come preclusiva al trasferimento richiesto.

h) - istanze di scambio di sede tra uffici dello stesso contingente per la procedura relativa agli scambi a livello infraregionale.

La valutazione dei titoli previsti dalla tabella Allegato A deve essere effettuata soltanto in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto unitamente alla domanda di trasferimento ad eccezione dei Titoli di cui alle lettere c), d), e) e g).

Si rammenta che può essere prodotta, a titolo di documentazione, in luogo delle certificazioni richieste, apposita dichiarazione sostitutiva, senza necessità di procedere all’autentica della firma, ove la stessa sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero unitamente a copia fotostatica ancorché non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, così come previsto dall’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall’art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Si richiamano in proposito, le disposizioni recate dal Segretariato Generale con circolare n. 107/U.C.O.P. del 14 maggio 1999, recante, tra l’altro i modelli per l’autocertificazione definitiva, quella temporanea, nonché per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Si fa presente che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 comportano la nullità delle domande ed i responsabili sono punibili ai sensi del codice penale nonché soggetti alle sanzioni previste dal C.C.N.L..

Coloro che hanno prodotto ai sensi della vigente normativa dichiarazioni temporaneamente sostitutive della documentazione richiesta nella Tabella A) allegata alla presente circolare sono tenuti a far pervenire la documentazione definitiva all'Ufficio competente prima dell’adozione del relativo provvedimento di trasferimento.

Inoltre, la documentazione richiesta nell'anzidetta Tabella A) non deve essere comunque anteriore a sei mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di trasferimento e nella relativa domanda deve essere dichiarata, sotto responsabilità del richiedente, l’attualità dei fatti indicati.

 

5 - Pubblicazione delle graduatorie ed adozione dei provvedimenti di trasferimento

 

Gli Uffici di cui al precedente punto 4 provvederanno a trasmettere - in via telematica - alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale, relativamente al personale del suindicato ruolo unico del Ministero delle Finanze, nonché al Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, relativamente al personale appartenente al ruolo dallo stesso amministrato, entro la data del 31 ottobre di ciascun anno, i dati relativi alle domande di trasferimenti ed i punteggi attribuiti al richiedente, ai fini della predisposizione delle graduatorie; per la procedura relativa all’anno 1999 detta trasmissione dovrà avvenire non oltre il 10 marzo 2000. Seguiranno istruzioni in ordine alla trasmissione in via telematica dei predetti dati.

Per ciascuna delle sedi vacanti, i predetti Generali Uffici formeranno le graduatorie degli aspiranti al trasferimento. Nella predisposizione delle graduatorie in entrata per la copertura dei posti disponibili, a parità di punteggio, viene data preferenza agli impiegati appartenenti al contingente per il quale sussiste la relativa disponibilità di posto.

Inoltre, in caso di parità di punteggio, dovranno avere preferenza gli impiegati che provengono da uffici ove si sia costituita una posizione soprannumeraria rispetto alle piante organiche, in relazione all’Area di appartenenza, nonché quelli con maggiore anzianità di servizio maturata, maggiore incidenza dei carichi di famiglia, maggiore età anagrafica.

Detta graduatoria verrà pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale di questo Ministero del mese di novembre di ciascun anno; per la procedura relativa all’anno 1999 detta pubblicazione sarà effettuata sul Supplemento Straordinario al citato Bollettino Ufficiale del mese di marzo 2000.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno si farà luogo all'adozione dei relativi provvedimenti di trasferimento. Per la procedura relativa all’anno 1999 l’adozione di detti provvedimenti avverrà entro aprile 2000.

Eventuali istanze di proroga del trasferimento giustificate da documentati motivi saranno prese in esame dall’Amministrazione.

 

6 - Disciplina degli scambi di sede

Attuata la fase della procedura relativa alla mobilità a domanda, nei confronti del personale che non abbia trovato in detta fase utile collocazione, sulla base della relativa posizione nelle predette graduatorie nazionali, si darà successivamente corso agli scambi di sede tra impiegati appartenenti al medesimo profilo professionale.

La Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale nonché il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette predisporranno, ciascuna nell’ambito della propria competenza, le graduatorie in entrata e in uscita per ciascuna regione, con l’indicazione della sede regionale di destinazione, relative agli scambi di sede tra gli impiegati appartenenti al medesimo profilo professionale, che verranno pubblicate nel Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale di questo Ministero.

I trasferimenti avverranno nei confronti del personale utilmente collocatosi in dette graduatorie entro il mese di febbraio di ciascun anno. Per la procedura relativa all’anno 1999 detti trasferimenti avranno luogo entro il 15 maggio 2000.

Successivamente alle procedure di trasferimento a domanda e scambio di sede a livello nazionale avrà luogo la procedura di scambio di sede a livello infraregionale. I relativi trasferimenti saranno adottati dalla Direzione Generale degli Affari e del Personale entro giugno 2000.

Al fine di assicurare che non vengano compromesse le esigenze funzionali degli uffici cedenti, si fa presente che non saranno accolte istanze di rinuncia alla procedura di scambi di sede pervenute all’Amministrazione dopo l’emanazione del relativo provvedimento di scambio.

Successivamente all’emanazione del provvedimento di trasferimento per scambio di sede, si procederà allo scorrimento delle graduatorie in presenza di istanze di revoca concernenti la procedura dei trasferimenti a domanda a livello nazionale, presentate non oltre il semestre successivo all’approvazione del relativo decreto.

 

7 - Disciplina dei trasferimenti a livello decentrato

Le modalità attuative della mobilità in sede decentrata saranno definite con trattativa con le OO.SS., in sede locale, sulla base dei criteri generali stabiliti in sede di mobilità nazionale, dalle Direzioni Regionali delle Entrate, dalle Direzioni Compartimentali del Territorio e dalle Direzioni Compartimentali delle Dogane e delle Imposte Indirette.

Contestualmente alla procedura a livello nazionale le suddette Direzioni Regionali e predette Direzioni Compartimentali attiveranno le procedure di trasferimento e scambio di sede in sede decentrata.

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E

PARTE SECONDA:

Tabella A ALLEGATO A

Tabella B ALLEGATO B

Quadro sinottico ALLEGATO C

 

 

ALLEGATO A

MINISTERO DELLE FINANZE

TABELLA DEI TITOLI VALUTABILI

a) CONDIZIONI DI FAMIGLIA. (PUNTEGGIO MASSIMO 23)

1) - Carichi di famiglia

Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali PUNTI 4

Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali PUNTI 3

Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali PUNTI 2,5

Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali PUNTI 2

Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali PUNTI 1,5

Nelle suddette ipotesi, il dipendente vedovo/a ha diritto ad un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti.

Se il nucleo familiare è monoreddito, il punteggio aumenta di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle successive due. L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico ai fini fiscali.

2) - a) Ricongiungimento od avvicinamento ai figli minori, effettivamente residenti altrove, compresi i figli legittimati o adottivi o quelli naturali o legalmente riconosciuti e ai destinatari della legge 4.5.1983, n.184.

Per ogni anno di lontananza PUNTI 1

ovvero:

- b) Ricongiungimento od avvicinamento ai figli minori, effettivamente residenti altrove, compresi i figli legittimati o adottivi o quelli naturali o legalmente riconosciuti e ai destinatari della legge 4.5.1983, n.184, da parte dei dipendenti vedovi, celibi o nubili, divorziati, separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale.

Per ogni anno di lontananza PUNTI 2

Nell’ipotesi di figlio minore di anni 3 spetta un punteggio aggiuntivo pari a PUNTI 1

3) - a) Ricongiungimento o avvicinamento al coniuge non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolga altrove attività lavorativa non temporanea e debitamente comprovata.

Per ogni anno di lontananza PUNTI 2

ovvero

- b) Ricongiungimento o avvicinamento al coniuge non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolga attività lavorativa non temporanea e debitamente comprovata alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati e non trasferibile presso la regione ove il richiedente presta la propria opera.

Per ogni anno di lontananza PUNTI 3

Il ricongiungimento o avvicinamento al coniuge di cui al suddetto punto 3) spetta anche nelle ipotesi di famiglia di fatto purché comprovata dall’esistenza di un figlio legittimamente riconosciuto da entrambi. Detta condizione deve essere documentata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l’avvenuto riconoscimento del figlio nei registri dello stato civile.

DOCUMENTAZIONE per l'attribuzione del punteggio relativo alle voci sopraindicate:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti 2) e 3), va computato il periodo maturato alla data di scadenza della domanda.

La frazione superiore a mesi 6 si computa come anno intero.

1) - Certificato di stato di famiglia del richiedente, nonché‚ per i divorziati e per i separati, sentenza di divorzio, di separazione giudiziale o atto di omologazione del Tribunale.

inoltre:

- Dichiarazione della Direzione Provinciale del Tesoro o di altro Ufficio pagatore da cui risulti che i figli e/o il coniuge sono a carico del richiedente;

oppure:

- cedolino relativo allo stipendio, da cui risulti che la quota di aggiunta di famiglia è riferita al carico dei figli e/o del coniuge;

oppure:

- per il richiedente che, a seguito dell'entrata in vigore della legge del 27 dicembre 1983, n. 730, non percepisce per i familiari a carico la quota di aggiunta di famiglia, dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i figli e/o il coniuge sono a proprio carico in quanto sussistono i relativi presupposti, e che per essi non viene percepita la quota di aggiunta di famiglia per effetto della legge n. 730/1983 già citata;

2) - certificato di stato di famiglia del richiedente, nonché‚ per i divorziati e per i separati, sentenza di divorzio, di separazione giudiziale o atto di omologazione del Tribunale per la separazione consensuale;

inoltre:

- certificato di residenza e di nascita dei figli.

Nell'ipotesi di più figli il punteggio si calcola per quello fra di loro per il quale si configuri il maggior periodo di lontananza.

3) - a) Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva del medesimo da cui risulti che il richiedente non è divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente dal coniuge;

se il coniuge é dipendente privato:

- attestazione del datore di lavoro comprovante l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la data del suo inizio; tale attestazione deve essere corredata dalla relativa posizione previdenziale;

se il coniuge é dipendente pubblico:

- attestazione del Capo Ufficio da cui risulti il rapporto di dipendenza e la data del suo inizio;

se il coniuge svolge attività di lavoro autonomo non compresa nei punti precedenti:

- attestato di iscrizione alla Camera di Commercio, corredata dalla relativa posizione previdenziale.

Per l’ipotesi 3) - b) oltre alla documentazione del punto 3) -a) nel caso di dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati:

- attestazione del datore di lavoro del coniuge del richiedente da cui risulti il rapporto di dipendenza, la data del suo inizio e la circostanza che non esistono sedi di lavoro nella regione ove l’interessato presta la propria opera;

Nelle ipotesi di famiglia di fatto di cui al punto 3 il periodo da valutare decorre dalla data della trascrizione dell’avvenuto riconoscimento del figlio nei registri dello stato civile ovvero, se posteriore, dalla data iniziale dell’attività lavorativa non temporanea e debitamente comprovata presso la Regione richiesta.

 

 

 

b) EVENTUALI NECESSITA' DI STUDIO DEL DIPENDENTE, DEL CONIUGE E DEI FIGLI (PUNTEGGIO MASSIMO 2)

1) - Per il richiedente: nel caso in cui segua corsi per il conseguimento di diploma di laurea, ovvero di titoli di studio universitario di livello inferiore all'anzidetto diploma di laurea, sempreché detti titoli siano superiori a quello già posseduti, ed a condizione che, nell'ambito della regione di servizio, non esista la possibilità di frequentare tali corsi PUNTI 1

2) - Per il coniuge non divorziato o non separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale e per i figli a carico che seguano corsi di durata pluriennale per il conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore che consente l'accesso agli studi universitari ovvero l'ottenimento di diploma di laurea, sempreché superiori a quelli già posseduti, e che non possano seguire i predetti corsi nell'ambito della regione ove ubicata la sede di servizio del richiedente o in quella di residenza.

Per il coniuge PUNTI 0,50

Per ciascuno dei figli PUNTI 0,25

DOCUMENTAZIONE per l'attribuzione del punteggio relativo alle voci sopraindicate:

1) - le esigenze di studio dovranno essere comprovate con certificato di iscrizione all'Istituto Universitario presso il quale il richiedente intende conseguire uno dei titoli di studio indicati nel precedente punto 1).

Il richiedente deve inoltre dimostrare che né nella regione ove presta servizio, né in quella di residenza, esiste Istituto del medesimo tipo e che lo stesso sussista nella regione richiesta.

2) - Le esigenze di studio dovranno essere comprovate con certificato di iscrizione all'Istituto (Università ecc.) presso il quale il coniuge o/e figli del richiedente intendono conseguire uno dei titoli di studio previsti nel punto 2) dei titoli valutabili. Inoltre, nel caso di Istituti non a livello Universitario occorrerà produrre anche il certificato di frequenza.

Deve, infine, essere dimostrato che nella regione di servizio del richiedente non esistono istituti del medesimo tipo e che lo stesso sussista nella regione richiesta;

- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa innanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune o davanti al Funzionario che riceve l'istanza da cui risulti che i figli del richiedente, di cui al precedente punto, siano a carico del richiedente medesimo;

- stato di famiglia del richiedente.

 

c) SERVIZIO PRESTATO IN SEDI DISAGIATE (PUNTEGGIO MASSIMO 9 PUNTI)

 

1) - Per ogni anno di effettivo servizio prestato alle dipendenze del Ministero delle Finanze in sede disagiata (con esclusione di comandi, distacchi senza diritto alla indennità di missione, collocamenti fuori ruolo, prestazioni di servizio militare obbligatorio o posizioni assimilate, nonché‚ assenze senza assegni)

PUNTI 1

2) - Per ogni anno di effettivo servizio prestato presso la Circoscrizione Doganale di Tarvisio relativamente al personale trasferito d'ufficio presso le Dogane di Gorizia, Monfalcone e Trieste.

PUNTI 1

2 bis) - Per ogni anno di effettivo servizio prestato presso la Dogana di Ponte Chiasso

PUNTI 0,50

3) - Permanenza da almeno un biennio, alla data del bando, in Ufficio che presenti, rispetto alle piante organiche, una carenza complessiva:

superiore al 30% PUNTI 1

superiore al 40% PUNTI 2

superiore al 50% PUNTI 3

 

DOCUMENTAZIONE per l'attribuzione del punteggio relativo ai punti 1) e 2) sopraindicati:

- la frazione di anno superiore a mesi 6 si computa come anno intero;

- l’anzianità va riferita al 31.12 antecedente l'emanazione della circolare

- Per sedi disagiate devono intendersi:

1) - le isole che distano oltre dieci miglia marine dalla costa della penisola;

2) - le località site oltre ottocento metri di altitudine che non siano capoluoghi di provincia;

3) - le località di confine doganale terrestri o lacuali che non siano capoluogo di provincia.

Per il punto 3 si procederà effettuando lo scostamento tra il personale presente alla data del 31 dicembre 1996 e 1997 e il personale previsto per l’Ufficio di appartenenza dalle piante organiche pubblicate nella G.U. del 21 marzo 1997, effettuando la media delle percentuali di carenza riferite al biennio interessato.

d) ANZIANITÀ DI SERVIZIO (PUNTEGGIO MASSIMO 36)

1) - Per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze del Ministero delle Finanze (con esclusione di comandi, collocamenti fuori ruolo, distacchi presso altre Amministrazioni ad esclusione dei periodi di assenze senza assegni al di fuori delle disposizioni di cui alla Legge n.1204/71 e successive modificazioni ed integrazioni; i periodi di servizio prestati presso la Ragioneria Centrale e la Sezione Staccata del Provveditorato del Ministero delle Finanze vengono valutati come quelli prestati presso l’Amministrazione finanziaria):

PUNTI 1 per anno,

per i primi 5 anni

PUNTI 2 per anno,

dal 6° anno in poi

2) - per ogni anno di servizio prestato presso altre Amministrazioni (ivi compresi i periodi di comando, collocamento fuori ruolo, distacchi presso altre Amministrazioni):

PUNTI 0,5 per anno,

per i primi 5 anni

PUNTI 1 per anno,

dal 6° anno in poi

i periodi servizio prestati presso l’Ufficio Centrale del Bilancio e la sezione staccata del Provveditorato del Ministero delle Finanze vengono valutati come quelli prestati presso l’Amministrazione finanziaria.

 

DOCUMENTAZIONE per l'attribuzione del punteggio relativo alle voci sopraindicate:

- la frazione di anno superiore a mesi 6 si computa come anno intero;

- l’anzianità va riferita al 31.12 antecedente l'emanazione della circolare;

- il servizio militare obbligatorio è valutato se esso sia stato prestato dopo la costituzione del rapporto di impiego civile.

 

 

 

e) ANZIANITÀ DI SEDE DI PROVENIENZA (PUNTEGGIO MASSIMO 10)

1) - Per ogni anno di effettivo servizio nella sede attuale, sempre che l'interessato vi sia stato assegnato in prima nomina o vi sia stato trasferito d'Ufficio per esigenze di servizio nonché per effetto di provvedimenti di mobilità volontaria del personale a seguito della soppressione o ristrutturazione dell’Ufficio di appartenenza, e in questi ultimi casi con cumulo dell’anzianità maturata nelle sedi precedenti (con esclusione di comandi, distacchi senza diritto alla indennità di missione, o assegnazione ad uffici al di fuori della regione di organica appartenenza, collocamenti fuori ruolo, distacchi presso altre Amministrazioni -ad eccezione della Ragioneria Centrale e della Sezione Staccata del Provveditorato del Ministero delle Finanze- nonché‚ assenze senza assegni)

PUNTI 1

DOCUMENTAZIONE per l'attribuzione del punteggio relativo alle voci sopraindicate:

- l’anzianità va riferita al 31.12. antecedente l’emanazione della circolare;

- la frazione di anno superiore a mesi 6 si computa come anno intero;

- il servizio prestato nella sede è valutato soltanto se l'impiegato sia stato assegnato ad essa in occasione della prima nomina, o vi sia stato trasferito d'ufficio. Si valuta anche il servizio prestato nella sede o nelle sedi immediatamente precedenti purché tale servizio sia stato prestato senza soluzione di continuità e a condizione che l’assegnazione alle medesime sedi sia avvenuto per esigenze di servizio e non a seguito di riassegnazioni di sedi ad istanza di parte;

- il servizio militare obbligatorio é valutato se esso sia stato prestato dopo la costituzione del rapporto di impiego civile.

 

f) MOTIVI DI SALUTE (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

 

1) - infermità che comporti la necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella regione di servizio e presenti nella regione richiesta

PUNTI 10

a) per il richiedente

qualora l’infermità sia stata determinata da causa di servizio riconosciuta con provvedimento formale della Pubblica Amministrazione

PUNTI 15

b) per ogni congiunto a carico e con lui convivente PUNTI 5

2) - per avvicinamento al coniuge tossicodipendente non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, nonché ai figli tossicodipendenti già sottoposti a programma terapeutico nella regione richiesta, o in caso di accoglimento in comunità terapeutica

PUNTI 15

3 )- per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore, totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nella regione richiesta.

PUNTI 15

4 )- per patologie gravi, invalidanti ed irreversibili, che necessitano di assistenza continuativa, da cui sia affetto il richiedente, il coniuge o i figli, il genitore, il fratello/sorella e per le quali l’assistito sia seguito presso la sede richiesta da struttura sanitaria pubblica non sostituibile senza pregiudizio alle condizioni del paziente

PUNTI 10

Detto punteggio è cumulabile con quello previsto dai punti 1), 2) e 3) della presente categoria.

 

DOCUMENTAZIONE per l'attribuzione del punteggio relativo alle voci sopraindicate:

- per il punto 1)

i motivi di salute devono essere dimostrati con appositi certificati medici rilasciati dall’Ufficiale sanitario, dal competente Ufficio dell’Unità Sanitaria Locale ovvero da un medico militare in attività di servizio, situato nel Comune ove ha sede l’Ufficio di servizio del richiedente. L’interessato dovrà comprovare, con apposita attestazione rilasciata dall’Assessorato alla sanità della regione di servizio che in quest’ultima non esiste un istituto presso il quale il medesimo, ovvero i congiunti, possono essere assistiti.

- per il punto 2)

per i figli o il coniuge tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene o deve essere accolto, della regione richiesta (artt.114,118 e 122 D.P.R. 9.10.90., n.309).

- per il punto 3)

Detto punteggio spetta solo qualora si versi nell’ipotesi di ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore, il quale deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’Unità Sanitaria Locale o dall’Ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato dovrà, altresì, comprovare con apposita attestazione rilasciata dall’Assessorato alla Sanità della regione di servizio, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel Comune richiesto per trasferimento, in quanto nella regione di servizio non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito;

- sono escluse dalla valutazione le infermità che comportino il ricorso a cicli di cure termali.

- per il punto 4)

I motivi di salute del richiedente devono essere documentati con certificazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche dalle quali risulti che il soggetto interessato è portatore di un grado di invalidità superiore al 70%, ovvero che l’invalidità è ascrivibile alla 1, 2, 3 ctg della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648; per i congiunti la certificazione deve attestare l’handicap in situazione di gravità.

Per l’assistenza ai genitori o fratelli/sorelle il punteggio spetta solo nell’ipotesi di inesistenza di altri parenti di primo grado, da comprovare con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Deve essere prodotto, infine, di famiglia del richiedente o autocertificazione, dal quale si evinca il rapporto di parentela.

 

g) PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

1) - A coloro che si sono collocati in posizione non utile nelle graduatorie redatte a conclusione della procedura della mobilità a domanda per l’anno 1998 - disciplinata con Circolare n.3 prot.1245 dell’8 ottobre 1998, nonché a coloro che non avevano titolo per partecipare a detta procedura in quanto provenienti da sedi per le quali il Supplemento Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1998 non prevedeva alcuna unità in uscita:

PUNTI 2

 

DOCUMENTAZIONE per l'attribuzione del punteggio relativo alle voci sopraindicate:

si procederà previo riscontro della graduatoria pubblicata nel Supplemento Straordinario n.1 al Bollettino Ufficiale n. 5 del mese di maggio 1999 ovvero si procederà previo esame delle unità trasferibili determinate per la sede di organica appartenenza degli interessati riportate nel Supplemento Straordinario n.2 al Bollettino Ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1998.

ALLEGATO B

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E SCAMBIO DI SEDE

AL.......

PROTOCOLLO N°......................................

DEL ............................................................

SEZIONE A - DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare prima quello da nubile) e NOME

CODICE FISCALE

 

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

DATA DI NASCITA

giorno mese anno

└┴┘└┴┘19└┴┘

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROVINCIA

C.A.P.

SESSO (M o F)

COMUNE DI RESIDENZA

PROVINCIA

C.A.P.

FRAZIONE VIA E N° CIVICO

SEZIONE B - DATI PARTICOLARI

Profilo professionale (1)

Ufficio e comune di organica appartenenza

Data di prima assunzione nei ruoli del ministero delle finanze

 

Data assunzione profilo professionale attuale

SEZIONE C - REGIONE RICHIESTA PER I TRASFERIMENTI A DOMANDA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALL’AMM.NE

Regione

Provincia di preferenza

 

SEZIONE D - REGIONE RICHIESTA PER GLI SCAMBI DI SEDE

(N.B.: da compilare esclusivamente nell’ipotesi di indicazione di una regione diversa da quella per i trasferimenti a domanda)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALL’AMM.NE

Regione

Provincia di preferenza

SEZIONE E - SCAMBI DI SEDE NELL’AMBITO DELLA STESSA REGIONE CON PERSONALE DI UN CONTINGENTE DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA RIVESTENTE LO STESSO PROFILO PROFESSIONALE

Riservato al personale del Ministero delle finanze di cui agli artt. 77 e78 del DPR n.287/92:

¨ contingente uffici centrali

¨ contingente dipartimento entrate

¨ contingente dipartimento territorio

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALL’AMM.NE

Regione di servizio

Ufficio richiesto

Comune

(1) alla data di presentazione della domanda di trasferimento

 

MOTIVAZIONI DELLA DOMANDA (2)

 

CATEGORIA a) - CONDIZIONI FAMILIARI

(P.max 23)

PUNTEGGIO PROVVISORIO ATTRIBUITO DAL DIPENDENTE (3)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALL’AM-MINISTRAZIONE

1)

   

 

-

 

carichi di famiglia

 

PUNTI

 

 

2a)

 

 

-

 

ricongiungimento o avvicinamento ai figli minori, effettivamente residenti altrove, ecc..

per ogni anno di lontananza: punti 1

dal ...................... al ...........................

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

2b)

 

 

-

 

ricongiungimento o avvicinamento ai figli minori, effettivamente residenti altrove, ecc..

da parte dei dipendenti vedovi, celibi o nubili, divorziati, separati, ecc.

per ogni anno di lontananza: punti 2

dal ...................... al ...........................

 

nell’ipotesi di figlio minore di anni 3 spetta un

punteggio aggiuntivo pari a: punti1

dal ...................... al ...........................

 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

3a)  

 

-

 

ricongiungimento o avvicinamento al coniuge non divorziato né separato che svolga altrove attività lavorativa non temporanea

per ogni anno di lontananza: punti 2

dal ...................... al ...........................

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

 

 

 

3b)  

 

-

 

ricongiungimento al coniuge non divorziato né separato che svolga altrove attività lavorativa non temporanea alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati e non trasferibile presso la regione ove il richiedente presta la propria opera

per ogni anno di lontananza: punti 3

dal ...................... al ...........................

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA b) - ESIGENZE DI STUDIO

(P.max 2)

 

 

1)

 

 

-

 

per il richiedente : punti 1

 

PUNTI

 

 

2)

 

 

-

 

per il coniuge non divorziato né separato e per i figli a carico

per il coniuge: punti 0,50

per ciascuno dei figli : punti 0,25

 

 

 

PUNTI

 

 

 

 

CATEGORIA c) - SERVIZI PRESTATI IN SEDI

DISAGIATE

(P.max 9)

 

 

1)

 

 

-

 

per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze del Ministero delle Finanze in sede disagiata: punti 1

dal ...................... al ...........................

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

2)

 

 

-

 

per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso la Circoscrizione Doganale di Tarvisio relativamente al personale trasferito d’ufficio presso le Dogane di Gorizia, Monfalcone e Trieste: punti 1

dal ...................... al ...........................

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

 

 

 

2bis)

 

 

-

 

per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso la Dogana di Ponte Chiasso : :punti 0,50

dal ...................... al ...........................

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

-

 

permanenza da almeno un biennio, alla data del bando, in ufficio che presenti, rispetto alle piante organiche, una carenza complessiva:

superiore al 30 %: punti 1

superiore al 40 %: punti 2

superiore al 50 %: punti 3

dal ...................... al ...........................

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

CATEGORIA d) - ANZIANITÀ DI SERVIZIO

(P.max 36)

 

 

1)

 

 

-

 

per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze del Ministero delle Finanze:

per i primi cinque anni: punti 1 per anno

dal ...................... al ...........................

 

dal sesto anno in poi: punti 2 per anno

dal ...................... al ...........................

 

per ogni anno di servizio prestato presso

altre Amministrazioni:

per i primi cinque anni: punti 0,5 per anno

dal .......................al .............................

dal sesto anno in poi: punti 1 per anno

dal ...................... al ..............................

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

CATEGORIA e) - ANZIANITÀ DI SEDE DI PROVENIENZA

(P.max 10)

 

 

1)

 

 

-

 

per ogni anno di effettivo servizio nella sede attuale: punti 1

dal ...................... al ...........................

 

 

 

TOTALE PUNTI

 

 

 

 

CATEGORIA f) - MOTIVI DI SALUTE

(P.max 30)

 

 

1)

 

 

-

 

 

 

per infermità che comporti necessità di accedere a strutture sanitarie assenti nella regione di servizio e presenti nella regione richiesta: punti 10

 

 

 

PUNTI

 

 

 

-

 

 

 

per il richiedente, qualora l’infermità sia stata determinata da causa di servizio riconosciuta con provvedimento formale della Pubblica Amm.ne: punti 15

 

 

PUNTI

 

 

 

-

per ogni congiunto a carico e con lui convivente: punti 5

 

PUNTI

 

 

2)

 

 

-

 

per avvicinamento al coniuge tossicodipendente non divorziato né separato, nonché ai figli tossicodipendenti già sottoposti a programma terapeutico nella regione richiesta, o in caso di accoglimento in comunità terapeutica: punti 15

 

 

 

 

 

PUNTI

 

 

3)

 

 

-

 

per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nella regione richiesta: punti 15

 

 

 

 

 

PUNTI

 

 

4)

 

 

-

per patologie gravi, invalidanti ed irreversibili, che necessitano di assistenza continuativa, da cui sia affetto il richiedente, il coniuge o i figli, il genitore, il fratello/sorella e per le quali l’assistito sia seguito presso la sede richiesta da struttura sanitaria pubblica non sostituibile senza pregiudizio alle condizioni del paziente: punti 10

 

 

 

 

 

PUNTI

 

 

 

CATEGORIA g) - PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

 

 

 

 

 

1)  

 

-

 

 

 

a coloro che si sono collocati in posizione non utile nelle graduatorie redatte a conclusione della procedura della mobilità a domanda per l’anno 1998 - disciplinata con circolare n. 3 del l’8/10/1998: nonché a coloro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

che non avevano titolo per partecipare alla procedura della mobilità a domanda per l’anno 1998 - disciplinata con circolare n. 3 dell’8/10/1998 - in quanto provenienti da sedi per le quali il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 10 del mese di ottobre 1998 non prevedeva alcuna unità in uscita: punti 2

 

 

 

 

 

PUNTI

 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO

 

 

(2) barrare la casella che corrisponde al caso che interessa.

(3) il dipendente, nell’indicazione del punteggio, deve attenersi tassativamente ai criteri indicati, per ciascuna categoria, nell’Allegato A del disciplinare.

 

TITOLI DI PRECEDENZA (4)

Destinatari art. 21 della legge n. 104/92 (5)

TITOLI DI PREFERENZA

Disponibilità di posti del medesimo contingente di quello di organica appartenenza per il personale del ruolo unico del Ministero delle Finanze di cui agli art. 77 e 78 del DPR n. 287/92

Provenienza da uffici ove si sia costituita una posizione sovrannumeraria rispetto alle piante organiche, rispetto all’area di appartenenza (6)

Maggiore anzianità di servizio maturata (4)

Maggiore incidenza dei carichi di famiglia (4)

Maggiore età (4) 

Il sottoscritto, a conoscenza delle responsabilità penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 4.1.1968, n. 15, che le condizioni di cui ai titoli allegati alla presente istanza di trasferimento, sono tuttora sussistenti.

 

DATA ......................

FIRMA .........................................

 

 

 

VISTO

IL CAPO DELL’UFFICIO

(o il suo sostituto)

PER LA VERIFICA DEL PUNTEGGIO

 

 

(4) La valutazione dei titoli di precedenza e preferenza è riservata alle competenti Direzioni Centrali del Personale.

(5) Tale condizione va comprovata esclusivamente con la documentazione prevista dall’art. 4 della legge n. 104/92

(6) L’attestazione relativa alla posizione sovrannumeraria rispetto alla pianta organica dell’ufficio, con riferimento al profilo professionale di appartenenza dell’interessato, dovrà essere effettuata a cura degli uffici di cui al punto 4 della presente circolare

ALLEGATO C

TRASFERIMENTI A LIVELLO NAZIONALE

UFFICI COMPETENTI

ATTIVITÀ

DATA

Direzione Generale Affari Generali e del Personale - Dipartimento Dogane e delle Imposte Indirette

Pubblicazione sedi Bollettino Ufficiale - Supplemento Straordinario n. 2

dicembre 1999

Tutti gli Uffici Finanziari

 

 

Notifica tramite affissione del Bollettino all'albo dell'ufficio

immediatamente e comunque entro il 20 dicembre e sino al 31

gennaio 2000

 

 

 

Presentazione della domanda di trasferimento, da parte degli interessati, da indirizzare agli uffici di cui alla tabella indicata nel punto 3 della circolare

entro il 31 gennaio 2000

Uffici indicati nel punto 4 della circolare

 

Esame della domanda ed attribuzione dei punteggi

entro il 25 febbraio 2000

Uffici indicati dalla colonna 1 della tabella indicata nel punto 3 della circolare

Trasmissione telematica alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale o al Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette delle istanze e dei relativi punteggi attribuiti ai richiedenti

entro il 10 marzo 2000

Direzione Centrale per gli Affari Generali e per l’Amministrazione del Personale o alla Direzione Centrale per gli Affari Generali, il Personale e i Servizi Informatici e Tecnici

Pubblicazione graduatorie dei trasferimenti a domanda

entro marzo 2000

Organi Competenti

_____________________________

Direzione Centrale per gli Affari

Generali e per l’Amministrazione

del Personale o alla Direzione

Centrale per gli Affari Generali , il

Personale e i Servizi Informatici e

Tecnici

_____________________________

Organi competenti

 

Decreto trasferimento relativo alla mobilità a domanda

____________________________________________

Pubblicazione graduatoria degli scambi di sede

 

 

 

 

____________________________________________

Decreto trasferimento scambi di sede

aprile 2000

__________

maggio 2000

 

 

 

 

__________

15 maggio 2000

Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - Direzione Centrale per gli AA.GG. e per l’Amministrazione del Personale

Decreto trasferimenti di scambio di sede a livello infraregionale tra personale appartenente a contingenti diversi

giugno 2000

 

b. RETTIFICA CIRCOLARE SU MOBILITA' VOLONTARIA ANNO 1999

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE - DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E PER L’AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SERVIZIO 2° - DIVISIONE III

Prot. n.3552/1

OGGETTO: Disciplina dei trasferimenti a domanda e degli scambi di sede a

livello nazionale del personale dell'Amministrazione finanziaria

per l’anno 1999. Scambi di sede a livello infraregionale tra personale

appartenente a contingenti diversi nell’ambito del ruolo del Ministero

delle Finanze di cui agli artt. 77 e 78 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287.

Circolare n. 1 prot. 3552 del 14 dicembre 1999..

Rettifica.

Le disposizioni recate con Circolare n. 1 prot. 3552 del 14 dicembre 1999, concernente l’oggetto, causa refusi, debbono intendersi rettificate così come appresso indicato:

a pag. 2, righi 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - così come previsto nell’apposito Accordo con le Organizzazioni Sindacali sottoscritto il 1-2 dicembre 1999 e, comunque, precisato alle pagine 1 e 5 della menzionata Circolare, la dicitura "quelli non corrispondenti al titolo posseduto relativamente alle CATEGORIE a) punto 2 e punto 3; b) punto 2; f) punti 1 b), 2, 3, 4 (se riferito ai congiunti) - ad esempio nell’ipotesi di sede richiesta diversa da quella in cui il figlio segue corsi di studio il punteggio relativo non va attribuito" è rettificata in "i punteggi relativi alle seguenti categorie: b) EVENTUALE NECESSITA’ DI STUDIO DEL DIPENDENTE, DEL CONIUGE E DEI FIGLI: PUNTO 2; f) MOTIVI DI SALUTE: PUNTO 1B); 2; 3; 4 (se riferito ai congiunti)"; a pag. 14, rigo 14, la dicitura "1996-1997" è rettificata in "1997-1998" in quanto il biennio di riferimento deve essere quello antecedente alla procedura di mobilità a domanda recata per l’anno 1999 dalla suddetta circolare; a pag. 16, rigo 35, alla dicitura "Deve essere prodotto, infine" va aggiunto "lo stato; a pag. 19, rigo 16, dopo "nell’ipotesi di figlio minore di anni 3 spetta un punteggio aggiuntivo pari a: punti 1" la dicitura "dal ... al ..." è soppressa.

Si pregano cortesemente gli Uffici in indirizzo di voler diramare la presente nota con la massima cortese urgenza agli Uffici ricadenti nel proprio ambito territoriale, provvedendo alla relativa affissione agli albi degli Uffici unitamente a copia della Circolare di cui alle premesse.