NOTA A VERBALE

Rappresentanze sindacali di Base a

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

MINISTERO DELLE FINANZE

1998-2001

 

Roma, 16 febbraio 2000

 

Le Rappresentanze sindacali di base non sottoscrivono il Contratto Integrativo principalmente per i seguenti motivi:

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Passando sopra quanto stabilito dal Codice civile (art.2112) il contratto garantisce (art.2, comma 1) alle costituende Agenzie la possibilità di non ritenere compatibile il contratto e quindi di rimetterlo in discussione.

 

Non si definiscono chiaramente i tempi dei rinnovi contrattuali. La presenza di più organizzazioni sindacali al tavolo di trattativa può comportare, come di fatto è avvenuto la presentazione di più piattaforme. Le Rappresentanze sindacali di base avevano richiesto che la piattaforma contrattuale a cui fare riferimento per calcolare la decorrenza dei termini dovesse essere la prima presentata. Restare sul vago non impegna l'amministrazione a iniziare le trattative finchè l'ultima piattaforma non sia consegnata.

 

RELAZIONI SINDACALI

 

Non viene assolutamente presa in considerazione l'ipotesi di fornire ai lavoratori strumenti di democrazia diretta quali:

1)     bacheca elettronica - utilizzo per la trasmissione dell'informazione sindacale del sistema informatico dell'Amministrazione;

2)     coordinamenti delle RSU - necessari data l'articolazione su più livelli (Nazionale - Dipartimento - Compartimento e/o Regionale) dello sviluppo della contrattazione. L'emarginazione dei rappresentanti diretti dei lavoratori nella contrattazione di ufficio li trasforma, come appare chiaro anche in altri passaggi del contratto, in semplici esecutori di quanto stabilito altrove.

3)     Referendum consultivo sugli accordi - riteniamo indispensabile, proprio per garantire una corretta applicazione degli accordi che significa una tutela certa per tutti i lavoratori - che gli stessi vengano coinvolti direttamente nelle scelte effettuate attraverso una consultazione - obbligatoria e regolamentata - che ratifichi o meno gli accordi sottoscritti dai sindacati.

 

La costituzione di Conferenza dei rappresentanti, Comitati, Commissioni bilaterali e osservatori, così come risulta dal contratto, favorisce un'osmosi tra Organizzazioni Sindacali e Amministrazione che, in assenza di quanto definito precedentemente, favorisce una confusione tra i ruoli e aumenta la distanza tra Organizzazioni Sindacali e Lavoratori, privando questi ultimi di una vera rappresentanza dei loro interessi.

 

RAPPORTO DI LAVORO

 

La riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore viene rimandata ulteriormente, mentre ritenevamo che in questo contratto dovesse venire normata ed immediatamente applicata.

 

La mobilità volontaria è insufficiente riguardo alle aspettative del personale e risente di una distribuzione del personale sul territorio nazionale basata su una non adeguata considerazione delle possibilità che le lavorazioni telematiche consentono per una nuova organizzazione del lavoro.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Inaccettabile l'impianto costruito che, seppur con notevoli importi a disposizione,  risente fortemente di una scelta "politica" di accentuare l'aspetto "competitivo" della distribuzione dei fondi - che, per esperienza quotidiana, riteniamo non produttivo per i lavoratori e per l'attività degli uffici -  a discapito del riconoscimento del diritto di tutti i lavoratori ad ottenere un salario adeguato alla professionalità prestata e che, perlomeno, mantenga invariato il suo valore reale.

 

Inaccettabile che al 16 febbraio 2000 venga normata solo la suddivisione del Fondo Unico relativo al 1999. Le Rappresentanze sindacali di base ritengono infatti che, perlomeno in termini percentuali, dovessero essere chiarite le destinazioni di questo Fondo per tutti gli anni di applicazione del contratto.

 

Insufficienti per le Rappresentanze sindacali di base sono gli importi destinati alla revisione dell'ordinamento professionale, peraltro, per il 1999 destinati solo alle posizioni super, e alla "perequazione" tra ruolo unico e dogane.

 

Inaccettabile il legame quasi completo tra la corresponsione degli importi del Fondo Unico e la produttività. Legame che taglia fuori dall'attribuzione del salario accessorio ampie fette di lavoratori che per motivi non derivanti dalla loro volontà sono assegnati a uffici o incarichi non "premiati".

 

Si ribadisce che parte del Fondo Unico di Amministrazione doveva essere destinato con denominazione di "premio di professionalità" alla corresponsione di una sorta di 14^ mensilità in maniera indiscriminata a tutto il personale.

 

Si ritiene inaccettabile la gestione prevista per il "budget di ufficio" nel quale ai singoli uffici viene riservato solo il ruolo di "applicazione dei criteri definiti a livello nazionale", configurando il rischio concreto che anche questa quota venga gestita quasi interamente su produttività a discapito di professionalità.

 

SVILUPPO DEL PERSONALE

 

La revisione dei profili doveva essere propedeutica a qualsiasi accordo in materia.

E' incompatibile sia con le reali esigenze organizzative dell'Amministrazione ma soprattutto con il rispetto di quanto negli uffici il personale profonde già in termini di professionalità, il varo di procedure paraconcorsuali atte a ricoprire in termini percentuali vacanze di organico calcolate su profili che lo stesso contratto dichiara non più esistenti.

 

I nuovi profili professionali, di fatto professionalmente più impegnativi, andavano inseriti nel sistema ordinamentale in posizioni economiche più confacenti e quindi spostati verso l'alto.

 

Il riconoscimento delle professionalità basato non su procedure di tipo concorsuale ma sulla "ricollocazione" del personale - eventualmente attraverso procedure di formazione generalizzate - in nuovi profili professionali opportunamente individuati al fine di fotografare il reale assetto organizzativo e professionale degli uffici è diritto dei lavoratori disatteso dal contratto.

 

FORMAZIONE

 

Insoddisfacente il contenuto dell'articolo che non va oltre a generiche dichiarazioni di intenti.

Necessario sarebbe stato, al fine di fornire ai lavorazioni elementi di chiarezza e trasparenza nella gestione delle procedure di formazione, che, neppure tanto velatamente, vengono ricondotte a eventuali passaggi di livello, definire le percentuali minime di formazione che l'Amministrazione si obbligava a fornire ad ogni singolo dipendente.

 

NORME DI RINVIO

 

Risulta incomprensibile perché il contratto integrativo debba contenere al suo interno rimandi a fasi successive per l'applicazioni di materie di sua competenza non normate nello stesso.

 

Per RdB Statali