Circolare 203 del 06.11.00

MATERIA FISCALE: Personale

OGGETTO Decreto 12 aprile 2000, n. 131 - Individuazione degli Uffici esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni.

TESTO

                          Alle Direzioni centrali                             

                          Alle Direzioni regionali delle entrate             

                          Agli Uffici delle entrate                          

                          Agli Uffici distrettuali delle II.DD.              

                          Agli Uffici provinciali IVA                        

                          Agli Uffici del registro                           

                          Ai Centri di servizio delle imposte dirette e      

                             indirette                                       

                          Alle Segreterie delle Commissioni tributarie       

        e, p.c.           Alla Direzione generale degli affari generali e del

                             personale                                        

                  --------------------------------------                     

                                 Premessa                                    

     Come e' noto, l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito

con modificazioni   dalla   legge   28 maggio 1997, n. 140, stabilisce che gli

uffici statali   osservino   in via generale il regime di orario articolato su

cinque giorni  lavorativi, dal lunedi' al venerdi'. La norma equipara di fatto

il sabato   al   giorno  festivo, con la conseguenza che tutte le scadenze che

cadono di sabato devono necessariamente considerarsi differite al primo giorno

lavorativo successivo.                                                       

     La stessa   norma  demanda ad apposito regolamento l'individuazione degli

uffici che vanno eventualmente esclusi dal regime orario su cinque giorni. Per

il Ministero   delle  Finanze, il regolamento e' stato adottato con decreto 12

aprile 2000,  n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio

2000.                                                                        

     Per quanto   riguarda  specificatamente il Dipartimento delle Entrate, il

regolamento prevede   (art.   1,   comma   4)  che il Direttore generale possa

individuare gli   uffici ed i periodi in cui e' necessario garantire, anche di

sabato, il  servizio di assistenza ai contribuenti. E' importante rilevare che

il regolamento   subordina   tale   possibilita'  al verificarsi di specifiche

circostanze (prossimita' delle scadenze fiscali) e limita l'operativita' degli

uffici esclusivamente   all'assistenza,  rimanendo pertanto esclusa ogni altra

attivita'.                                                                   

     Cio' premesso,    si    forniscono    qui di seguito indicazioni circa le

modalita' da   seguire per assicurare il servizio di assistenza nella giornata

di sabato.   Si   precisa  che dette indicazioni hanno gia' formato oggetto di

preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali.                       

          ______________________________________________________________     

          Attivita' di assistenza da assicurare nella giornata di sabato     

     Le riforme      recentemente    introdotte    in materia di pagamento dei

tributi, di   presentazione     degli    atti   e dei documenti e di controllo

automatico delle    dichiarazioni    sono      destinate    a dar vita, almeno

nell'immediato futuro,    ad    un    notevole  incremento  delle richieste di

assistenza e informazione da parte dei contribuenti.                         

     Al fine di fronteggiare tale massiccio afflusso di utenza si dispone che,

fino al   31   dicembre  2001 e con l'eccezione del mese di agosto, gli uffici

delle entrate,  gli uffici distrettuali delle imposte dirette, gli uffici IVA,

gli uffici  del registro e le sezioni staccate delle Direzioni regionali delle

entrate assicurino   il   servizio   di assistenza ai contribuenti anche nella

mattinata del giorno di sabato.                                              

     Per evitare   controversie   con l'utenza, dovra' essere pubblicizzata al

massimo l'informazione   che   l'ufficio,   nella giornata di sabato, fornisce

esclusivamente assistenza   e  informazione, mentre e' escluso qualsiasi altro

servizio; tra   le attivita' di assistenza va fatta comunque rientrare - ferma

restando la   proroga   delle scadenze al primo giorno lavorativo successivo -

anche la ricezione e la restituzione degli atti.                              

     E' opportuno sottolineare che il contingente di personale impiegato nella

giornata di   sabato,   da individuare previa contrattazione a livello locale,

dev'essere soltanto   quello   effettivamente  indispensabile per i servizi di

assistenza ed informazione, come sopra specificati.                          

     Si ricorda    inoltre    che    nella  mattinata del sabato va assicurata

l'operativita' dei centri di assistenza telefonica. Al riguardo si precisa che

a partire  dal prossimo anno, in concomitanza con la scadenza di presentazione

delle dichiarazioni,  il servizio di assistenza telefonica venga assicurato, a

fronte di   eccezionali esigenze e previa contrattazione con le Organizzazioni

sindacali, anche nella giornata di domenica.                                 

     Per quanto    concerne    le    Segreterie  delle Commissioni tributarie,

l'apertura nella     giornata     del     sabato  dipende esclusivamente dalla

programmazione del lavoro da parte dei rispettivi presidenti.                

     Tutte le   altre   strutture centrali e periferiche del Dipartimento, non

essendo coinvolte    in    attivita'    di diretta assistenza ed informazione,

articoleranno per    tutto    l'anno    l'orario  di servizio su cinque giorni

settimanali.                                                                 

                    ______________________________                           

                    Orario di apertura al pubblico                           

     Con  l'occasione, si  ritiene  opportuno  richiamare  l'attenzione  sulla

necessita' che l'orario di  apertura degli uffici al pubblico sia improntato a

criteri di uniformita', che tengano conto delle seguenti indicazioni:        

* dal lunedi'  al  venerdi', l'ufficio dev'essere aperto per quattro ore nella

  fascia antimeridiana e, almeno due  volte  alla settimana, per due ore nella

  fascia pomeridiana;                                                         

* nella  mattinata   del  sabato   (ore 9-13)  vanno  garantiti i  servizi  di

  informazione  e  assistenza, nei  limiti e  alle  condizioni precedentemente

  specificate;                                                               

* gli uffici finanziari situati in una medesima sede devono osservare tutti lo

  stesso orario di apertura;                                                 

* nella definizione degli  orari di apertura  occorre tener  conto anche delle

  indicazioni eventualmente fornite  dalle autorita' locali competenti, previa

  intesa con le organizzazioni sindacali.                                    

* i  centri  di  risposta  telefonica  assicuran o il  servizio dal lunedi' al

  venerdi' dalle 9 alle 17 ed il sabato dalle 9 alle 13.                     

     Le Direzioni   regionali adotteranno ogni utile iniziativa per garantire,

nei rispettivi    ambiti    di    competenza,    l'uniforme applicazione delle

disposizioni sopra riportate, previo confronto con le Organizzazioni sindacali

a livello regionale.