Venerdì 17 gennaio 2003
REQUIEM PER L’AGENZIA DEL TERRITORIO

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Fondazioni e società per azioni nel disegno di legge n.1871 presentato in Senato da decine di deputati di maggioranza. Ecco il testo da leggere con attenzione. Ogni commento da parte nostra è superfluo.

SCRIVETE PER DIRCI COSA NE PENSATE 


CAPO I

Art.1 (Trasformazione)

1.       L’Agenzia del Territorio, istituita ai sensi dell’art.57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è trasformata, nei limiti dell’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n.448, in fondazione ed acquisisce la personalità di diritto privato alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.       La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell’Agenzia, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione della medesima.

Art.2 (Finalità)

1.       La fondazione svolge, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e del proprio vincolo filantropico, le seguenti funzioni ed attribuzioni statali:

a)       gestione dell’anagrafe integrata dei beni immobiliari;

b)       servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione;

c)       attività catastali di competenza dello Stato, assicurando unitarietà operativa, uniformità di rilevazione, regolarità dei flussi informativi nonché adeguata verifica di qualità;

d)       gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare;

e)       servizi di pubblicità immobiliare;

f)         servizi estimativi;

g)       attività di consulenze nelle materie di competenza

h)       servizi di conservazione dei registri immobiliari;

i)         promuove lo sviluppo di un sistema di conoscenze integrato sul territorio;

j)         riscossione dei tributi di competenza e relativo controllo;

k)       altri servizi tecnici, già di competenza dell’Agenzia del Territorio.

2.       La fondazione favorisce il trasferimento delle funzioni catastali a gli enti locali ed inoltre può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni, i servizi relativi alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento del catasto di competenza comunale.

3.       La fondazione, in quanto concessionaria di pubbliche potestà e pubblici servizi, si informa, oltre che ai principi ed a criteri della presente legge, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa attribuite ed in particolare alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 3 (Organi)

1.       Sono organi della fondazione il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisori dei conti.

2.       Lo statuto determina la composizione, le competenze e le modalità di nomina de collegio dei revisori dei conti, nel quale un componente è nominato in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze.

3.       La durata degli organi è di quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4.       Le modalità di nomina, il numero dei componenti e le competenze del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

5.       Il consiglio di amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il presidente, il quale:

a.       ha la legale rappresentanza della persona giuridica;

b.       cura le delibere assunte;

c.        sovrintende all’attività della fondazione.

6.       Il Comitato scientifico è composto da:

a.       il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b.       otto esperti scelti dal consiglio di amministrazione, quattro dei quali costituiti da docenti universitari di discipline giuridiche o economiche e gli altri quattro da personalità dotate di particolari competenze nel campo giuridico-economico.


CAPO II

Art. 4 (Atto costitutivo e statuto)  

1.       L’atto costitutivo e lo statuto della fondazione si conformano alle disposizioni della presente legge e del codice civile.

2.       Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico ed approvato entro sessanta giorni dalla ricezione con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

3.       Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centotrenta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro i venti giorni successivi, nomina uno o più commissari, che provvedono entro quaranta giorni dalla nomina.

Art.5 (Patrimonio della fondazione)

1.       Il patrimonio della fondazione è costituito da:

a.       beni mobili ed immobili di proprietà della trasformata Agenzia del Territorio;

b.       diritti d’uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero dell’economia e delle finanze

c.        lasciti, donazioni, erogazioni o contributi derivanti da enti o privati;

2.       Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art.6 (Attività di vigilanza e di controllo)

1.       Il ministro dell’economia e delle finanze esercita la vigilanza sulla fondazione, oggetto della presente legge. In particolare:

a.       adotta gli atti di indirizzo di carattere generale in relazione:

                                                   i.      ai requisiti di professionalità, alla ipotesi di incompatibilità ed alla disciplina del conflitto di interessi;

                                                  ii.      ai requisiti di partecipazione di soggetti privati alla fondazione

                                                iii.      ai criteri di efficienza ed adeguata gestione

b.       esercita il potere di annullamento previsto dall’articolo 25 del codice civile;

c.        effettua ispezioni;

d.       può chiedere l’esibizione di documenti nonché chiederne la comunicazione;

e.       dispone la revoca della concessione traslativa delle pubbliche potestà e dei pubblici servizi, in caso di relativa inosservanza;

f.         può disporre, con decreto, lo scioglimento degli organi della fondazione:

                                                   i.      quando risultano gravi e ripetute irregolarità nella gestione;

                                                  ii.      quando risultano gravi violazioni delle norme che regolano l’attività della fondazione;

                                                iii.      in caso di perdurante impossibilità di funzionamento o inerzia nell’espletamento delle relative competenze.

2.       Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, i quali esercitano tutti i poteri degli organi disciolti.

3.       Il Ministro dell’economia e delle finanze dispone dell’estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.

4.       La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti, di cui alla legge 21 marzo 1958, n.259.


CAPO III

Art.7 (Personale)

1.       I rapporti di lavoro dei dipendenti della fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e sono regolati contrattualmente.

2.       La trasformazione di cui all’articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3.       La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento giuridico ed economico vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.       Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale può scegliere di permanere alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, nel qual caso viene collocato in mobilità.

Art.8 (Forme associative) 

1.       La fondazione, previa autorizzazione del Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce e partecipa a due società per azioni che svolgono, in via strumentale ed esclusiva, attività dirette al perseguimento degli scopi statutari.

2.       Le società di cui al comma 1, potranno, altresì, in sede decentrata, costituire e partecipare a società, alle quali attribuire l’espletamento, in via strumentale ed esclusiva, di attività dirette al perseguimento degli scopi statutari, onde garantire continuità, completezza e buon andamento di gestione.

3.       La fondazione detiene la partecipazione azionaria di controllo nelle società di cui al comma precedente.

4.       La fondazione esercita un’attività di vigilanza, direzione, controllo e coordinamento unitario sulle società derivate di cui al comma 2, le quali tuttavia conservano la piena autonomia formale.

Art.9 (Norma finale)

1.        Vigono, per quanto non previsto dalla presente legge, le norme del codice civile.

2.        Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.