22 marzo 2003 - SALARIO ACCESSORIO

OPERAZIONE TRASPARENZA 2: LA VENDETTA

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MAGGIO 2001. Le rappresentanze sindacali di base, a fronte delle aberranti risultanze della distribuzione del salario accessorio, decidono di rilanciare la loro proposta di conversione nel salario base. La prima operazione varata (a cui farà seguito la riuscitissima raccolta di firme dello scorso anno), secondo noi, necessaria, per fornire un quadro complessivo della situazione e per dimostrare gli squilibri inaccettabili nell’uso dei fondi accessori, era stata chiamata OPERAZIONE TRASPARENZA. 

Avevamo, infatti, inviato ai singoli uffici la seguente lettera:


Oggetto: trasparenza gestione fondi salario accessorio

La scrivente O.S. richiede, sulla base della legge 241/90, prospetto dell’assegnazione dei fondi di salario accessorio presso il Vostro Ufficio.
Nel dettaglio, viene formulata richiesta di essere messi a conoscenza, degli importi attribuiti e/o assegnati a ciascun dipendente a titolo di indennità, di fondi incentivanti e di straordinario.  Si richiede che tale prospetto venga dettagliato per ogni sua voce.
Si fa presente che, trattandosi di tipologie di reddito dalle quali in nessun modo possono trasparire “dati sensibili”, non è possibile non fornire i dati richiesti pena incorrere nelle penalità previste dalla legge 241/90.
Si richiede la consegna dei prospetti richiesti o al delegato RdB, ove presente, ovvero al numero di fax 06–233200763 (Centro Documentazione della scrivente O.S.).
Vogliamo inoltre l’occasione per sottolineare, qualora questo non avvenisse, la necessità che qualsiasi distribuzione di fondi all’interno dell’Ufficio vada effettuata fornendo ai singoli destinatari distinta che contenga: a)
 natura dei fondi distribuiti ; b) dettaglio degli importi di contribuzione e di imposte relativi ai fondi stessi.
Vi chiediamo infine di segnalare – al numero 06 233200763 il responsabile del procedimento così come richiesto dalla legge 241/90.


Molti non ci hanno risposto, trincerandosi dietro la privacy. Impedendo di costruire un quadro più organico, e alimentando, vista la volontà di occultare i dati, i nostri dubbi su una corretta gestione dei fondi… 

OGGI – ANCHE IN VISTA DEL NUOVO CONTRATTO - SI PUO’ TORNARE ALLA CARICA. LEGGETE (E USATE) IL RECENTE PRONUNCIAMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY.

Garante privacy: trasparenza sugli emolumenti pubblici

21 Gennaio 2003

Con riferimento a recenti notizie di stampa riguardanti gli arbitrati e sul fatto che la trasparenza sugli emolumenti pubblici non sarebbe possibile per ragioni di privacy, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda che nessuna disposizione della legge sulla tutela della riservatezza impone una segretezza al riguardo.

La specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni patrimoniali (leggi nn. 441/1982, 412/1991 e 127/1997) è chiaramente ispirata a criteri di trasparenza, come si evince anche dai numerosi provvedimenti, pareri e comunicati stampa dell’Autorità dell’ultimo quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati e altri manager pubblici.

Tali disposizioni sono peraltro antecedenti alla legge sulla privacy del 1996 e non sono state da essa modificate, né sono con essa incompatibili.

La stessa legge sulla privacy ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano comunicare tra loro informazioni di carattere personale quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2, legge n. 675/1996).

Garante per la protezione dei dati personali