AGENZIE FISCALI - SCIOPERO NAZIONALE 27 GIUGNO

 PER LA REVISIONE DELL’ACCORDO DEL FEBBRAIO 2002
FIRMATO DAL GOVERNO E CGILCISLUILSALFI


DA CUI DERIVANO LE PRIVATIZZAZIONI E LE ESTERNALIZZAZIONI CHE STANNO PER TRAVOLGERE LE AGENZIE FISCALI

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TESTO ARTICOLO 6

In relazione agli interventi normativi sulla razionalizzazione e la riforma degli enti pubblici di cui all’art. 28 della legge finanziaria 2002, tenendo conto dell’esigenza di perseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incremento dell’efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, il Go­verno riconosce l’importanza di valutare adeguatamente, fermo l’interesse della generalità dei cittadini alle migliori e più economiche modalità di erogazione dei servizi, anche gli interessi dei lavoratori dipendenti degli enti coinvolti dai mutamenti in questione a salvaguardia dei livelli occupazionali. A tal fine il Governo, preventivamente all’adozione dei relativi provvedimenti, attiverà entro 30 giorni un tavolo di permanente confronto con le OO.SS., finalizzato a definire parametri di efficacia, di efficienza, di economicità e qualità delle prestazioni pubbliche, che in ogni caso vanno garantite e le tipologie dei servizi da escludere. Parte integrante di tale valutazione è l’impatto sulla domanda di servizi pubblici, nonché le ricadute organizzative ed occupazionali sul personale.

Per quanto riguarda l’attuazione dell’art. 29 della finanziaria, il tavolo permanente avrà ad oggetto l’esame dei criteri generali e attuativi relativi alle conseguenti ricadute occupazionali.

Il Governo, tramite il Ministro per la Funzione Pubblica, promuoverà accordi contrattuali per prevenire eventuali eccedenze di personale, individuando le condizioni economico-normative necessarie alla soluzione di eventuali problemi occupazionali.

 

COMMENTO DELLE RdB

Questo è uno dei punti più importanti (in negativo) dell’accordo. Per comprendere questa affermazione è necessario leggere quanto è presente nell’art.28 della finanziaria 2002:

Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l’accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organiz­zazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

Altrettanto grave il riferimento all’art.29 della finanziaria – dalla cui applicazione (visto che va tutto bene) l’accordo lascia presagire, e forse qualcosa in più, “ricadute organizzative ed occupazionali sul personale”:

Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

·                             acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;

·                              costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgi­mento di servizi, svolti in precedenza;

·                             attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della l.23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della l.23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

Se l’azione combinata dei due articoli della finanziaria è un attacco senza precedenti all’integrità del servizio pubblico, questo problema sembra solo sfiorare i sindacati firmatari che, di fatto, cedono su questi principi e “strappano” al Governo solo quanto era già scritto in finanziaria… il confronto sull’argomento.
Insomma, non vengono messe in discussione le pratiche di privatizzazione, esternalizzazione, outsourcing e chi più ne ha più ne metta, su cui pare ci sia, da parte dei sindacati firmatari una completa condivisione. Anche in questo caso, pare che l’unico problema sia quello che le modalità che di gestione di tali processi vengano “concertate” (o addirittura cogestite) con loro.

Per uscire dal sindacalese vediamo di spiegare alcuni termini, se la spiegazione di privatizzazione è pleonastica, bisogna certo chiarire la questione esternalizzazioni e la questione outsourcing.

Con la prima si intende la pratica con la quale, gli Enti Pubblici costituiscono società di diritto privato (in genere società di capitale) per seguire alcuni settori di intervento. Il personale conferito a queste società è, di norma, quello che nell’Ente Pubblico seguiva tali settori. L’effetto immediato è che i dipendenti escono immediatamente dalla con­trattazione pubblica. L’effetto successivo è che le quote di partecipazione in tali società possono essere, dopo un breve periodo di obbligatorietà della proprietà da parte dell’Ente costituente, messe sul mercato.

Per quanto riguarda l’outsourcing, ci troviamo di fronte ad una formula ancora più avanzata, secondo la quale l’Ente, non ritenendo opportuno investire più on alcuni settori di intervento, cerca, sul mercato, alcuni soggetti, già esistenti, a cui viene conferito (con appalto, gara etc) l’intervento in tale settore. Anche in questo caso salta la tutela dei posti di lavoro e la garanzia ai cittadini che il servizio pubblico, comunque, fornisce.


15/16 GIUGNO
Referendum

Estensione articolo 18

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