Indennità di Amministrazione nella tredicesima mensilità

La mano destra e la mano sinistra!

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Pare che molte sigle sindacali stiano facendo “campagna adesioni” tramite il ricorso sulla questione in oggetto, e da più parti ci giungono richieste di intervento a riguardo!

Come sempre, noi tendiamo a smarcarci quando la situazione ci pare un po' ambigua.

Perchè diciamo questo? Cosa pensate voi leggendo questo documento?

“Il dispositivo di Pisa non è lineare né incontrovertibile nelle argomentazioni che portano il giudice a definire la tredicesima comprensiva dell'indennità di amministrazione. Si dichiara che le disposizioni contrattuali sono disarmoniche e pur tuttavia il giudice è sucuro di interpretare la volontà delle parti. Si citano le norme contrattuali e poi si afferma che la decisione viene assunta sulla base di un DLCPS del 1946. E' verosimile, quindi, che altri giudici possano dare  interpretazioni diverse da quello di Pisa. Per quanto riguarda la volontà dei firmatari, essendo noi una delle parti, possiamo affermare che non c'era intenzione di riconoscere utile ai fini della tredicesima mensilità l'indennità di Amministrazione. Né alcuna delle organizzazioni sindacali, con cui abbiamo presentato le piattaforme contrattuali, ha mai avanzato tale richiesta ufficialmente.” (Funzione Pubblica CGIL, 2 febbraio 2004)

Verrebbe da pensare che c'è qualcuno che con la mano destra sceglie di negare un diritto e con la sinistra fa campagna adesioni attraverso un ricorso contro le proprie scelte!

Dal canto nostro, vista l'ambiguità della situazione, pur garantendo a chi volesse  procedere la possibilità di presentare ricorso con le RdB, consigliamo ai nostri colleghi, qualora non lo avessero già fatto, di “limitarsi” a presentare un'istanza (allegata) per l'interruzione dei termini di prescrizione... per fare causa c'è tempo!

Aspettiamo prima di vedere come si mettono le cose e, soprattutto, se e chi, non appena si aprirà la trattativa sul biennio economico 2004-2005 manifesterà, assieme a noi, la volontà di allargare il pagamento dell'indennità di agenzia a tredici mensilità (oltre che a renderla pensionabile e a togliere la detrazione in caso di malattia breve).

Roma, 10 marzo 2004

Esecutivo Nazionale RdB/CUB PI Agenzie Fiscali