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       Il contratto ha fatto un
        piccolo passo avanti, ma siamo convinti che ciò sia accaduto
        prevalentemente grazie a noi tutti (dipendenti delle Agenzie) ed al
        fatto che abbiamo dimostrato che non siamo disponibili a cedere.    Ma, non appena abbassiamo la guardia,
        cercheranno di metterci KO.   Non si tratta di
        capire quanto tempo la Corte dei Conti terrà il contratto (non dovrebbe
        superare i 15 giorni, vedi sotto) ... ma anche, e, soprattutto, si
        tratta di impedire che chiunque "si inventi" qualche
        cavillo per far ripartire l'iter da capo!   Come mantenere la lotta? E' vero, ci hanno scritto in molti, le
        Assemblee retribuite finiscono... ma c’è da conquistare la possibilità
        di una conta delle ore meno “rigida” e, comunque, restano le ore non
        retribuite (e/o recuperabili) e, soprattutto, le moltissime
        iniziative che, al di là delle Assemblee, sono emerse nel Forum
        di Discussione (accessibile da intranet: www.stato.rdbcub.it). Ne
        ricordiamo alcune: le azioni di disturbo del Lotto e di ogni operazione
        pubblica delle Agenzie; entrare tutti in ritardo, con presidi e
        volantinaggi cittadini o presso le sedi RAI locali; presidi agli arrivi
        del Giro d'Italia, e, soprattutto, il bis del 16 gennaio con la CHIUSURA
        TOTALE degli uffici in concomitanza con lo Sciopero del 21 maggio...    Alcune richiedono un
        piccolo sacrificio personale... ma è bene abituarci. La storia degli
        ultimi anni ce lo ha insegnato. Non ci sono sconti per nessuno.
        Nessuno ci regala nulla. Se vogliamo qualcosa dobbiamo conquistarcelo...
         soprattutto finché la rappresentanza formale (numero degli
        iscritti e voti alle elezioni RSU) garantisce la maggioranza a chi ha
        scelto di fare sindacato in maniera diversa (a buon intenditore...)   Decreto Legislativo 165/2001. Articolo 47. Procedimento
          di contrattazione collettiva   1.
      Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati
      dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri
      casi in cui e' richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di
      indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al
      Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per
      quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di
      politica economica e finanziaria nazionale. 2.
      L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
      svolgimento delle trattative. 3.
      Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del
      comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari
      diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle
      amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli
      effetti di cui all'articolo 41, comma 1, il proprio parere entro cinque
      giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui
      all'articolo 41, comma 2, il parere e' espresso dal Presidente del
      Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
      previa deliberazione del Consiglio dei ministri. 4.
      Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno
      successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla
      Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli
      strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
      della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
      integrazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi
      quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione
      e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e
      valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei
      ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
      programmazione economica. La designazione degli esperti, per la
      certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle
      regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
      Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati
      prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti. 5.
      La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della
      quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione
      si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene
      comunicato dalla Corte all'ARAN. al comitato di settore e al Governo. Se
      la certificazione e' positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive
      definitivamente il contratto collettivo. 6.
      Se la certificazione della Corte dei conti non e' positiva, l'ARAN,
      sentito il comitato di' settore o il Presidente del Consiglio dei
      ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione
      dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non
      lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della
      riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito
      alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
      caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento
      sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro
      copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di
      programmazione e di bilancio. 7.
      In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro
      quaranta giorni dall' ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente
      dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto
      collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
      trattative ai sensi del comma precedente.  | 
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       LOTTA NEI
      POSTI DI LAVORO! - LOTTA FUORI DAI POSTI DI LAVORO! SCIOPERO GENERALE DI PUBBLICO IMPIEGO 21 MAGGIO 2004  | 
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