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                   Il
                  1 aprile dello scorso anno negli Uffici Centrali
                  dell’Agenzia del Territorio un pessimo accordo aveva
                  introdotto la valutazione del dirigente legandola al pagamento
                  del Budget d’Ufficio FUA 2002.
                  
                   
                  Le
                  RdB si erano fortemente battute contro questa intesa che si
                  configurava come una palese violazione dell’accordo nazione
                  in cui non era stata concordata alcuna valutazione delle
                  prestazioni ed avevano ottenuto, con accordo datato 8 giugno
                  2004,  che quanto
                  meno ne fosse  stabilita
                  la sola natura sperimentale.
                  
                   
                  L’11
                  marzo 2005 nella trattativa per la ripartizione dell’importo
                  residuo di E. 101.568,30 abbiamo apprezzato il chiaro
                  superamento di quell’accordo in quanto le stesse
                  organizzazioni sindacali che avevano assecondato l’Agenzia
                  nell’introduzione della valutazione del dirigente legata
                  alla distribuzione del salario accessorio hanno fatto marcia
                  indietro ed hanno richiesto che le somme residue fossero
                  ripartite secondo i criteri previsti per l’erogazione
                  dell’indennità di “partecipazione alla riforma”.
                  
                  
                  
                   
                  Perché
                  anche questa volta noi non abbiamo firmato? 
                  (leggi
                  la nota a verbale RdB)
                  
                  
                  
                   
                  Perché abbiamo chiesto che i lavoratori
                  fortemente danneggiati  da
                  una scheda valutativa che, oltre ad 
                  indagare in alcune voci su aspetti psicologici e
                  sociologici inerenti la sfera personale delle competenze
                  intellettive ed extra-intellettive del lavoratore, prevedeva
                  le stesse voci e quindi le stesse competenze per lavoratori di
                  aree diverse, fossero risarciti perlomeno simbolicamente.
                  
                  
                  
                   
                  Avremmo voluto che le somme residue
                  fossero distribuite secondo un criterio inversamente  proporzionale a quelle già attribuite. 
                  
                  
                  
                   
                  Non
                  sarebbe stato un vero risarcimento perché le somme da
                  distribuire con questo accordo sono irrisorie rispetto a
                  quelle già erogate ma si sarebbe stabilito un principio:
                  
                  
                  
                   
                  IL DIRITTO DEL LAVORATORE AL RISARCIMENTO PER I DANNI
                  ECONOMICI SUBITI
                  
                  
                  
                   
                  Roma,
                  13 marzo 2005                   
                   
                  
                  
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