Riteniamo
                    fondamentale la partecipazione dei lavoratori e dei loro
                    rappresentanti ai problemi della sicurezza del lavoro.
                    Infatti, riteniamo indispensabile, in tale materia, il
                    coinvolgimento di tutti i lavoratori che, attraverso gli
                    “addetti ai lavori” (Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico
                    competente, Gruppo emergenze, ecc.) possono acquisire una
                    migliore consapevolezza dei rischi connessi al posto di
                    lavoro e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Con
                    tale spirito segnaliamo quei problemi, già segnalati in
                    passato, che gradiremmo sapere se siano stati risolti od
                    avviati a soluzione.
                    
                    
                  
 
                  
                    1)
                    EDIFICI
                    – IMPIANTI – MACCHINARI
                    
                    
                    
                    
                    ·
                    Le
                    costruzioni adibite ad uffici sono provviste dei requisiti
                    di abitabilità (impianto elettrico a norma, isolamento
                    termico, servizi igienici, uscite di emergenza, luce
                    naturale, conformità al progetto per le nuove costruzioni,
                    ecc.)?
                    
                    
                    ·
                    Nelle
                    costruzioni adibite a magazzino di custodia merci vengono
                    adottate le opportune misure di sicurezza per prevenire
                    infortuni in conseguenza della movimentazione e custodia
                    delle merci? Le merci abbandonate vengono inventariate,
                    custodite e smaltite con l’osservanza delle specifiche
                    norme previste? L’area di rischio è adeguatamente
                    segnalata ed isolata? Il personale addetto alla custodia e
                    manipolazione dei campioni è preavvisato dell’esposizione
                    ai pericoli  cui
                    incorre in relazione ai compiti dallo stesso svolti? Questo
                    personale è dotato di adeguati dispositivi di protezione
                    individuale (DPI).
                    
                    
                    ·
                    E’
                    stato rilasciato dall’organo competente il certificato di
                    prevenzione incendi per i locali (magazzino merci ,
                    archivio, centrale termica, garage, ecc.) maggiormente a
                    rischio?
                    
                    
                    ·
                    Gli
                    impianti sono stati collaudati od omologati? Vengono
                    costantemente tenuti registri o schede per la manutenzione
                    ordinaria/straordinaria delle macchine, 
                    attrezzature ed impianti tecnologici (antincendio,
                    elettrico, termico, condizionamento, ecc.)?
                    
                    
                    
                    
                    2)
                    I
                    LAVORATORI
                    
                    
                    
                    
                    ·
                    Sono a conoscenza delle misure di prevenzione e
                    protezione dai rischi? Sono sottoposti alla prevenzione
                    sanitaria in relazione ai rischi professionali? Sono stati
                    edotti sull’organizzazione e gestione dell’emergenza?
                    Ricevono adeguata informazione e formazione (cultura della
                    sicurezza)?
                    
                    
                    3)
                    GLI
                    ADDETTI ALLA SICUREZZA (RLS –RSPP)
                    
                    
                    
                    
                    ·
                    Provvedono ad individuare e valutare i rischi? Hanno
                    le capacità necessarie e dispongono dei mezzi e tempo
                    adeguati in relazione ai compiti assegnati? Hanno
                    frequentato gli appositi corsi di formazione per la
                    sicurezza?
                    
                    
                    4)
                    IL
                    MEDICO COMPETENTE 
                    
                    
                    
                    
                    ·
                    Effettua
                    “tutti” gli accertamenti sanitari correlati ai rischi
                    professionali? Esegue accertamenti preventivi volti a
                    constatare l’assenza di controindicazioni alle mansioni
                    svolte dal lavoratore? Effettua visite periodiche, sulla
                    base della valutazione del rischio, al fine di controllare
                    lo stato di salute del lavoratore relativamente al giudizio
                    di idoneità alla mansione specifica? Coopera attivamente,
                    per gli aspetti sanitari, all’attività di formazione ed
                    informazione sulla tutela della salute e sicurezza del
                    lavoro?
                    
                    
                    
                    
                    5)
                    GLI
                    ADDETTI ALL’EMERGENZA
                    
                    
                    
                    
                    ·
                    Sono
                    stati programmati gli interventi ed impartite le istruzioni
                    a cui i lavoratori debbono attenersi in caso di pericolo?
                    Sono stati tutti designati ed adeguatamente formati?
                    
                    
                    6)
                    IL
                    DATORE DI LAVORO
                    
                    
                    
                    
                    ·
                    E’
                    il protagonista della funzione di prevenzione che attraverso
                    la valutazione del rischio (art. 4, comma 2, D. Lgs. 626/94)
                    programma un documento sulle misure ritenute opportune a
                    garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza
                    attraverso provvedimenti miranti alla prevenzione dei rischi
                    professionali, all’informazione e formazione dei
                    lavoratori, all’organizzazione ed ai mezzi di attuazione.
                    La valutazione del rischio è l’atto conclusivo e
                    qualificante della materia trattata. In essa, a parere dello
                    scrivente, dovrebbero confluire gli interrogativi
                    proposti. Quando si parla di valutazione del rischio, le
                    domande proposte, vanno trasformate in contenuti del
                    documento attraverso obiettivi prefissati e criteri di
                    valutazione dettati da precise norme di legge.