Ci siamo anche noi in questo processo regressivo di
              privatizzazione della funzione pubblica, lo prevede l’art.34
              comma 24 della “finanziaria”, lo riportiamo di seguito cosi
              com’è nel testo approvato e definitivo, lasciando a voi la
              riflessione sulle responsabilità di quei sindacati che hanno
              colpevolmente taciuto, insieme a quella parte politica che ha
              concretizzato ciò che era cominciato nel 1999 con la legge di
              riforma (ennesima) della Pubblica Amministrazione: 
              
              
              art.34
              
              
              23.
              All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
              apportate le seguenti modificazioni: 
              
              
              a)
              il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Al fine di
              conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
              complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni
              pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità
              dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
              dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
              il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro
              per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
              dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite
              le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla
              destinazione del personale, individua gli enti e gli
              organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati
              dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive
              funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri
              soggetti sia pubblici che privati, disponendone se
              necessario anche la trasformazione in società per azioni o in
              fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o
              l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività
              analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al
              presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi
              previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia
              stato adottato  alcun
              provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione
              ".
              
              
              
              
              Coordinamento Regionale RdB
              PI Finanze e Agenzie Fiscali Campania