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Storie di ordinario arbitrio: ecco cosa capita a chi non è tutelato dall’art.18


Hanno sperimentato sulla loro pelle cosa vuol dire essere licenziati senza giusta causa. Sono i protagonisti di quattro storie di ordinario arbitrio, di ingiusta rappresaglia. Testimonianze raccolte dai legali del comitato per il Sì al referendum sull'art. 18 e messe a disposizione perché vengano rese note. Eccole.


Giovanni B.

Impiegato di concetto in una notissima compagnia aerea europea, si trova coinvolto in una cessione di ramo d'azienda. Gli propongono di rassegnare le dimissioni a fronte di un incentivo all'esodo e con l'impegno scritto di essere immediatamente riassunto dalla società subentrante. Lui accetta, unitamente a un suo collega con pari anzianità di servizio. Dopo due mesi (passati a svolgere le stesse attività che disimpegnavano da 30 anni con profitto), la società subentrante li licenzia entrambi per "mancato superamento della prova". I due si recano al sindacato ma - dato che questa società non aveva più di 15 dipendenti nelle varie unità produttive - per loro l'art.18 non vale. Il collega del B. si suicida mentre lui ricorre alla magistratura e ottiene il massimo legale del risarcimento (6 mensilità) più 10 milioni di spese giudiziarie. B. versa tutto all'Inps a titolo volontario ma rimane "scoperto" per 4 anni di contributi. Decide quindi di partire solo per la Germania, dove per 4 anni lavora all'aeroporto di Dusseldorf come cameriere.


Giovanna S.

Laureata in lettere, viene assunta dall'Agis (Associazione generale dello spettacolo) nel 1985, ricevendo sempre un "vivo apprezzamento" per la sua attività. Viene licenziata il 14.1.93, ufficialmente per soppressione dell'Ufficio ove da ultimo è stata addetta. Circostanza, tuttavia, non veritiera e così il pretore del lavoro accoglie il ricorso di Giovanna, dichiarando la illegittimità del licenziamento (sentenza confermata in appello). L'Agis viene condannata a risarcire i danni alla lavoratrice (6 mensilità) ma i Giudici non ordinano la reintegrazione perché l'art. 18 non si applica alle "imprese di tendenza": l'Agis è infatti associazione delle imprese che operano nello spettacolo. La lavoratrice non ha più trovato lavoro.


Marco S.

Ricercatore per la Procter & Gamble, multinazionale americana, si avvicina al sindacato, parla in assemblea. Subito il direttore del reparto lo convoca per spiegargli che la loro democrazia è limitata alla "silenziosa partecipazione": evitare di parlare salvaguarderebbe la sua carriera. Diventa delegato sindacale, inizia a richiedere i diritti sanciti dal contratto nazionale e da quello integrativo aziendale. Gli viene spiegato dopo un richiamo scritto, che se le stesse cose fossero chieste per favore, è probabile che verrebbero con il tempo concesse, ma per diritto non se ne parla proprio. Dopo qualche mese il capo lo accusa di aver ricevuto uno sputo. L'ingegnere è persona degna di fede, l'azienda non ha dubbi, scatta il licenziamento anche in assenza di testimoni. In tribunale l'azienda offre il solo risarcimento. Marco rifiuta ed il giudice annulla il licenziamento ed ordina la reintegrazione, in forza dell'art.18, ed il pagamento delle retribuzioni perse.


Renzo A.

Dipendente della soc. Cesare Fiorucci e "storico" sindacalista. Organizza nel novembre 1994 una protesta collettiva contro il rifiuto dell'azienda di proteggere con sbarre e vigilanza il parcheggio dei dipendenti. La protesta si concretizza con il parcheggio simbolico di un giorno nell'area riservata alle autovetture dei dirigenti, protetto e vigilato. L'azienda, per ritorsione, sospende dal lavoro tutti i partecipanti alla protesta (oltre cento lavoratori) e licenzia i 5 organizzatori della protesta. Il Tribunale di Roma e la Cassazione ritengono invece che il diritto di organizzare una protesta collettiva è tutelato dalla Costituzione e dallo Statuto dei Lavoratori. Renzo A. viene reintegrato nel posto di lavoro.

VOTA SI ALL’ESTENSIONE DELL’ART.18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI ANCHE PER LE AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Salerno, 18/05/2003

Il Coordinamento Regionale Rdb P.I.-Finanze Campania