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Sicurezza pubblica e fiscale  VS  salute e sicurezza delle persone

     

alla  circoscrizione doganale di Ancona

                                                            alla direzione regionale delle dogane di Ancona

e p.c.   - direzione generale TAXUD presso la Commissione Europea

                                                           - OLAF

-          ai lavoratori delle Dogane di Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Civitavecchia, Cagliari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Milano, Napoli, Nola, Palermo, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trieste, Venezia, Ponte Chiasso

                                                           - RdB P.I. finanze / oltre le colonne

                                                            - cobas finanze
               - proteo

                                                           - alle associazioni dei consumatori

                                                           - ASL n. 7 di Ancona

                                                           servizio PSAL

                                                           - autorità portuale

                                                           - u.s. customs service

- agenzia delle dogane, area verifiche e controlli

- agli organi di stampa

LORO SEDI

Oggetto: Sicurezza pubblica e fiscale  VS  salute e sicurezza delle persone. 

La scrivente O.S. in merito all’installazione presso il porto di Ancona di apparecchiatura a raggi x per lo scandaglio dei tir e dei containers, intende precisare quanto segue:

PREMESSO CHE

1.   la scrivente non è si è mai mostrata pregiudizialmente contraria all’adozione di apparati ad alto contenuto tecnologico che migliorassero la sicurezza del porto di Ancona, anzi ritiene utile ogni intervento diretto a tali finalità;

2.   è un fatto incontestabile che le SS.LL. si sono opposte sistematicamente per oltre un anno al dovere di informazione preventiva ai lavoratori alle RSU e alle OO.SS., e all’obbligo di consentire l’accesso agli atti pertinenti il funzionamento e l’installazione di tale apparecchiatura;

3.   è un fatto incontestabile che le SS.LL. impediscono a tutt’oggi la necessaria contrattazione con le RSU e le OO.SS. circa la modifica nell’organizzazione del lavoro prodotta dall’introduzione di tale apparecchiatura, e perseverano invariabilmente nel tenere una condotta eminentemente antisindacale;

4.   il fatto che le altre OO.SS. non abbiano mai posto eccezioni di sorta - anzi abbiano addirittura concordato una irrisoria quota incentivante della produttività a vantaggio del personale operante presso tali apparecchiature, a valere sul fondo unico, senza attingere a nuove risorse - attiene evidentemente agli obiettivi e allo spessore delle medesime;

5.   la necessità da parte dell'Agenzia delle Dogane di dotarsi di tali apparecchiature, scaturisce da accordo di natura meramente regolamentare sottoscritto con la collaterale autorità statunitense al fine di salvaguardare ad un tempo la sopravvivenza dei traffici commerciali intrattenuti oltreoceano dalle imprese domestiche e l'esigenza di sicurezza espressa in modo perentorio dall'autorità doganale statunitense, con particolare riferimento al traffico containers. Nulla da eccepire, però coerenza imporrebbe che analogo trattamento fosse riservato all'ordinamento comunitario, a quelle norme di rango sovraordinato che hanno diretta applicazione nel nostro ordinamento e come tali ci impongono degli obblighi nei confronti dell'Unione Europea, segnatamente in materia doganale, gli accordi di Shengen e il Trattato di Amsterdam, in base ai quali i posti di frontiera comunitaria terrestri, portuali e aeroportuali debbono necessariamente dotarsi di zone Shengen ed extra-Shengen fisicamente separate, ove predisporre controlli di diversa intensità;

6.   non pare alla scrivente che il porto di Ancona - ma si tratta evidentemente di fatti non trascurabili, riscontrabili anche presso altri posti doganali frontalieri in Italia - possa essere compreso, sotto il profilo strettamente doganale, nel novero di quelli che rispettano le succitate norme comunitarie. Né risulta alla scrivente che l'autorità portuale di Ancona abbia intrapreso lavori di adeguamento in tal senso, nonostante le ingenti opere infrastrutturali di ampliamento in essere;

7.   appare altrettanto grave sotto il profilo della sicurezza pubblica e fiscale del porto di Ancona:

            - la totale assenza di vigilanza doganale ai passeggeri in transito nel porto di Ancona, qualunque sia la loro provenienza/destinazione, a dispetto delle considerevoli risorse di denaro pubblico investite dalla locale autorità portuale per l'attrezzaggio di un varco e per l'onere di locazione di un immobile portuale di proprietà del gruppo Trenitalia spa ove è ubicato lo stesso varco, mai entrato in funzione, dopo la consegna alla locale autorità doganale, da oltre un anno;

            - la mancanza di spazi doganali fisicamente delimitati e fiscalmente sicuri, a causa della presenza in ambito portuale di una molteplicità di operatori commerciali, linee ferroviarie, linee bus, insediamenti industriali, uffici bancari/postali, scuole, i quali interagiscono in ambito doganale con soggetti che solo occasionalmente si trovano in tali spazi, certamente non per assolvere a formalità doganali. Con ciò risulta vanificata ogni possibilità di esercitare una vigilanza doganale ai passeggeri e ai bagagli al loro seguito, essendovi enorme commistione con persone casualmente e liberamente di passaggio negli spazi doganali;

            - il libero accesso negli uffici doganali portuali di persone estranee all'amministrazione finanziaria, vale a dire spedizionieri doganali e loro ausiliari, finalizzato all'uso autonomo di timbri ufficiali e di terminal computers, con il consenso manifesto delle locali autorità doganali;

           - la inspiegabile assenza presso la Dogana di Ancona di locali e attrezzature idonee per il ricovero della merce soggetta a visita fisica, la pesatura lo scarico ed il riscontro fisico della medesima, cosicchè risultà a tuttoggi decisamente insufficiente la capacità della locale autorità doganale di esercitare un efficace controllo dei traffici commerciali, nonchè di contrastare le attività fraudolente.

CONSTATATO CHE

      dalla riunione sindacale del 19.12.2002 e dall'esame della documentazione inerente lo scanner, messa a disposizione solo qualche giorno addietro, risulta quanto segue:

·        lo scanner - secondo le istruzioni di servizio impartite dalla competente direzione centrale, nota prot. 1104 del 28.03.02 – doveva essere montato e smontato ad ogni turno di servizio, trattandosi di apparecchiatura non ancorata ad un basamento ma alloggiata in un autocarro (di fatto, nel porto di Ancona resta sempre montato). Inoltre risultano ulteriori istruzioni impartite dalla direzione centrale con prot. 1827 del 27.05.02 al fine di predisporre una copertura dello scanner, nonché idonee barriere frangivento e sistemi di sicurezza antiintrusione, innovazioni che però avverranno solo a posteriori dopo il trasferimento dello scanner in altra ubicazione, avendo le locali direzioni operato una scelta errata nell'attuale ubicazione dello scanner. Nel frattempo lo scanner resta opinabilmente operativo nonostante i danni eventuali riconducibili al fatto che resta costantemente montato nel piazzale portuale, a prescinderre dalle condizioni atmosferiche che possano verificarsi; inoltre, sempre in base a indicazioni della direzione centrale, lo scanner doveva essere montato in zona distante da linee elettriche di media/alta tensione al fine di  evitare malfunzionamenti connessi a campi magnetici generati da fonti esterne. Risulta invece alla scrivente che lo scanner sia attualmente ubicato a pochissimi metri (circa 10 m) da una linea elettrica aerea di media tensione ferroviaria, e nel merito non si evince alcun riferimento nella relazione tecnica dell'esperto qualificato, nè la misurazione dell'intensità del campo elettrico e del campo magnetico in condizioni di riposo/funzionamento della adiacente linea ferroviaria di media tensione;

·        dall'esame della documentazione risultano altresì gravi carenze riguardo la valutazione del rischio nelle relazioni tecniche degli esperti  qualificati.

La relazione tecnica di radioprotezione prot. Circ. Doganale n.43653 del 20.12.2001 redatta dal dr. C. Donati, Esperto Qualificato di 2° grado, risulta, a parere della scrivente, inadeguata in termini di valutazione dei rischi sui lavoratori, con particolare riferimento al punto 8 (valutazione delle dosi), limitato a n.7 righe di testo, in quanto non si riporta alcuna valutazione del rischio nelle zone esterne all’area protetta (zone accessibili ai lavoratori), mentre per quanto concerne la zona all’interno dell’area di interdizione, non vengono indicati i criteri di stima (né teorica né supportata da misurazioni sperimentali) dell’intensità di radioattività, né le modalità di correlazione tra il valore indicato e le grandezze fisiche per le quali sono previsti limiti ammissibili dalla normativa vigente, né quali sono le condizioni di impiego dell’apparecchiatura come ipotesi a base della valutazione (comunque non espressa nella relazione) che avrebbe condotto  alla individuazione del suddetto valore indicato. Non risultano peraltro effettuate misurazioni alcune.

La relazione tecnica di radioprotezione prot. Ag. Dogane n.2122 del 16.06.2002, a firma del dr. E. Calenda, non risulta esaustiva, a parere dello scrivente riguardo le modalità e i risultati della campagna di misure radiometriche (punti 3 e 4) posti a base delle valutazioni di radioprotezione di cui al successivo punto 5. Infatti dal testo della relazione si evince che la campagna di misure radiometriche è stata condotta riproducendo n.1 (una) verifica doganale per l’impianto radiogeno in parola (e quindi effettuando presumibilmente n.1 (una sola) scansione.

Inoltre non sono specificate in modo dettagliato le operazioni di misura della radioattività nonché le modalità di rielaborazione delle stesse ai fini della rappresentazione della “grandezza dosimentrica equivalente di dose Ambiente H*”, espressa in mSv/h, né sono indicati i valori delle misure effettuate da cui sarebbe stata estrapolata la media riassunta nelle tabelle;

L’assenza di indicazione delle misure puntuali non permette altresì la valutazione dell’entità dell’abbattimento della radiazione in funzione del tempo, per cui non si evince se tale valutazione sia stata effettivamente condotta (in modo da stimare il tempo di decadimento e/o diluizione in aria della radiazione relativa alla singola scansione); non è stata inoltre esposta alcuna valutazione, né effettuata alcuna indagine sperimentale (come ad esempio campagne di misurazioni estese all’intera giornata lavorativa con le ipotesi di funzionamento continuo in linea sulle corsie dei varchi doganali), circa la sovrapposizione degli effetti di successive scannerizzazioni.

A titolo esemplificativo si rappresentano n.3 ipotesi di calcolo non in contraddizione con i risultati delle misurazioni effettuate nella citata relazione prot. Ag. Dogane n.2122 del 16.06.2002, nelle quali si rappresenta la sovrapposizione degli effetti di più scansioni, per differenti condizioni di decadimento dell’Equivalente di dose ambiente H*, espressa in mSv/h, relativo alla singola scansione; trattandosi di particelle fisiche, si assume la sovrapponibilità lineare degli effetti, peraltro non esclusa dalla predette relazioni di valutazione. Si prende in considerazione il punto F della relazione prot. Ag. Dogane n.2122 del 16.06.2002, (punto esterno all’area di recinzione retrostante la cabina di comando, in adiacenza ai locali di servizio della Dogana e della Guardia di Finanza, dove il valore medio relativo alla singola scansione è dato pari a H1=1,5 mSv/h). Tenuto conto che in base ai traffici di tir e di containers relativi all’anno 2001 (dati Autorità Portuale: tir = 194.614, containers imbarcati e sbarcati = 90.030), corrispondenti a n.780 mezzi / giorno) si ipotizza un controllo discreto pari al 5%, corrispondente a circa n.40 ispezioni giornaliere.

1)     ipotesi limite di decadimento nullo nel tempo Þ H* med = H(t)

all’inizio della giornata lavorativa H* = 0

al termine della giornata lavorativa H* = 40 x H1= 60 mSv/h

per una giornata standard di 6 ore, assumendo una legge di variazione lineare, l’effetto di sovrapposizione è cosi stimato:

      ò H* dt = 60 x 6 / 2 = 180 mSv

per cui il limite di dose efficace annua per personale non esposto (1000 mSv = 1 mSv) verrebbe raggiunto in 1000/180 = 5,55 giorni lavorativi;

2)     ipotesi di decadimento completo nel tempo t = 1 ora

       Þ si può ipotizzare un decadimento lineare dell’effetto prodotto dalla singola scansione

      con H1* med = 1,5 mSv/h; H1* min = 0 mSv/h dopo 1 ora ; H1* max = 2 H1* med = 3,0 mSv/h

per una giornata standard di 6 ore, l’intervallo medio tra due scansioni è di 9 minuti

all’inizio della giornata lavorativa H* = 0

dopo un’ora l’effetto sovrapposto va a regime, sovrapponendo le scansioni immediatamente precedenti si ha il valore istantaneo a regime

H*reg = H1* max x (60/60 +51/60+42/60+33/60+24/60+15/60+6/60)= 3,0 x 3,85 = 11,55 mSv/h

Tenendo conto del contributo crescente dovuto alla prima ora (H* crescente da zero a H*reg), e del contributo costante nel tempo dovuto alle successive ore per una giornata standard di 6 ore, l’effetto di sovrapposizione è cosi stimato:

      ò H* dt = (½ +5) 11,55 mSv = 63,5 mSv

per cui il limite di dose efficace annua per personale non esposto (1000 mSv = 1 mSv) verrebbe raggiunto in 1000/63,5 = 15,75 giorni lavorativi;

3)     ipotesi limite di decadimento completo nel tempo t = 9 minuti (tra due scansioni consecutive)

questa ipotesi non da luogo a sovrapposizione di effetti e presume un limitatissimo (peraltro da dimostrare) tempo di smaltimento della radiazione prodotta dalla singola scansione,

       Þ ipotizzando un decadimento dell’effetto prodotto caratterizzato da H1* med = 1,5 mSv/h,

      si ha: ò H* dt = 6 x 1,5 mSv = 9 mSv

per cui il limite di dose efficace annua per personale non esposto (1000 mSv = 1 mSv) verrebbe raggiunto in 1000/9 = 111,11 giorni lavorativi.

            In tutte e tre le ipotesi descritte, non escluse dal contenuto delle relazioni tecniche di parte,  viene superato abbondantemente il limite di dose efficace annua per personale non esposto.

 

·        inoltre - come ammesso dalla direzione della Dogana di Ancona, in occasione della riunione del 19.12.2002 - non risulta alcuna misurazione della intensità della radiazione nel settore oggetto della scansione; non risultano conseguentemente sufficienti elementi per poter escludere danni o modificazioni permanenti alla struttura delle merci oggetto di visita, siano essi generi alimentari, ovvero prodotti non organici destinati a qualsiasi uso. Non risulta alcuno studio circa gli eventuali rischi per i consumatori connessi al consumo/uso di merci  commestibili e non, che siano sottoposti a scansione a raggi X. E ancora la scrivente ha avuto modo di accertare in tempi recentissimi la inaccettabile condotta indifferente delle locali autorità doganali rispetto ai fatti estremamente gravi, verificatisi in data 20.01.2003 nel porto di Ancona, ove 15 immigrati di nazionalità curda, sono stati sottoposti alla pericolosissima esposizione diretta a raggi x dello scanner, essendo i medesimi introdotti nel tir selezionato per la scansione;

·        il principio di funzionamento dell'apparecchiatura in discorso si basa sull'accelerazione di particelle. Acceleratori di particelle di dimensioni notevolmente superiori utilizzate a scopo di ricerca, come è noto sono alloggiati all'interno di spesse barriere di roccia e cemento armato al fine di intercettare i fasci di neutroni, i quali essendo privi di carica elettrica, non sono suscettibili di essere convogliati in un fascio coerente di radiazioni e viaggiano dunque in tutte le direzioni possibili. Nel merito della questione non risulta alcun commento nelle relazioni tecniche di parte;

                                                                       SI RICHIEDE 

·        per la primaria esigenza di tutela in via preventiva della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adozione di dispositivi di protezione individuale e ambientale, ovvero la dotazione di dosimetri individuali, e indumenti di protezione (caschi, guanti, cappotte cerate, scarpe) per i lavoratori incaricati del servizio in questione, nonchè la dotazione di dosimetro ambientale nell'area in cui si svolgono le operazioni di scansione. Il locale Dipartimento di Prevenzione - Servizio PSAL della ASL n. 7 di Ancona potrà peraltro, secondo il proprio prudente apprezzamento, imporre alle locali direzioni degli uffici doganali l'adozione di uguali o analoghi dispositivi di protezione al fine di monitorare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dello scanner e valori di radioattività superiori a quelli consentiti;

·        la temporanea sospensione del servizio di scansione delle merci - al fine di tutelare le esigenze di salute e sicurezza dei consumatori e dei lavoratori - finchè non siano state effettuate adeguate misurazioni e finchè non risultino sciolte tutte le riserve relative agli argomenti tecnici sopra esposti;

·        la preventiva informazione circa tutte le iniziative che le SS.LL. vorranno predisporre a riscontro della presente.

In attesa di cortese e sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

Ancona, 30 gennaio 2003

                                                                                  p.RdB P.I. Marche

                                                                                  _______________

                                                                                      A. Degaetano