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EFFETTUIAMO RIGIDITA’ VERA
NEI POSTI DI LAVORO

(all’interno dello STATO D’AGITAZIONE DEL PERSONALE DELLE AGENZIE FISCALI)

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Nel Veneto l’8 settembre dalle ore 9.30 alle 13.00 a Palazzo Erizzo a Venezia ci sarà l’assemblea di tutti i delegati rsu e di sigla di tutti gli uffici delle quattro agenzie per decidere che forme dare alla protesta contro le privatizzazioni per un contratto che rilanci il ruolo pubblico delle Agenzie e per la stabilizzazione di tutti i precari.

E’ per questo motivo che vogliamo iniziare a proporre dei materiali di supporto ai delegati rsu, ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, e ai lavoratori tutti sui possibili punti in cui è giusto e credibile proporre l’assumere comportamenti di non flessibilità alle esigenze dell’Amministrazione. Vogliamo iniziare dalla “Richiesta rigida dell’applicazione della normativa su igiene e sicurezza nei posti di lavoro (con particolare riferimento alla normativa sui videoterminali” fatta dai colleghi della Liguria.

Proponiamo una mappatura degli uffici, dal punto di vista dell’igiene e della sicurezza, cercando, dove è possibile, di far assumere un ruolo di protagonista al “Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori” e ponendo ai lavoratori due domande legate ai videoterminali: 

1)        il tuo videoterminale è posizionato correttamente?

2)        fai le pause previste?


Come riferimenti normativi ricordiamo la “Linee guida d’uso dei videoterminali” (art.56, comma 3, decreto legislativo n.626/94) e gli art.52 e 54 del Dlgs 626/94  che riportiamo integralmente.

  Decreto legislativo 626/94 Titolo VI
Uso di attrezzature munite di videoterminali

ART.52 - Obblighi del datore di lavoro

1.       Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art.4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e d’igiene ambientale.

2.        Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell’incidenza dei rischi riscontrati.

ART.54 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1)       Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad un’interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento d’attività.

2)       Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3)       In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti d’applicazione continuativa al videoterminale.

4)       Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5)       E’ comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.

6)       Nel computo dei tempi d’interruzione non sono compresi i tempi d’attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7)       La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno d’accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.