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       Decreto Legislativo 19
      luglio 2004, n. 213 
      "Modifiche ed
      integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di
      apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro"
       
      pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004 
      
       
      
       
      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
      Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma,
      della Costituzione; 
       
      Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
      recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
      dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
      2001); 
       
      Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione
      della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni
      aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro; 
       
      Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
      nella riunione del 19 marzo 2004; 
       
      Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
      e del Senato della Repubblica; 
       
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
      del 16 luglio 2004; 
       
      Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del
      lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica,
      di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
      dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita'; 
      Emana 
      il seguente decreto legislativo: 
       
       
      Art. 1. 
      Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 
      1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003,
      n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle
      Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»; 
      b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente
      periodo: «Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di
      polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia
      municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative
      specificamente istituzionali.»; 
      c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del
      periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta
      giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»; 
      d) il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente: «1.
      Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il
      prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite
      non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto
      dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle
      categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due
      settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
      dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi
      successivi al termine dell'anno di maturazione.»; 
      e) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «1.
      La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire
      a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti
      strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del
      medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19
      settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli
      preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza
      di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori
      stessi»; 
      f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
      «Art. 18-bis. 
      Sanzioni 
      1. La violazione del divieto di adibire
      le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
      gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, e' punita
      con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582
      euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di
      lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c),
      dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il
      loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro
      entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. 
       
      2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e'
      punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 euro a
      4.131 euro. 
       
      3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3
      e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a
      780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la
      violazione. 
       
      4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e
      9, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630
      euro. 
       
      5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, e'
      punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro. 
       
      6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e
      5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154
      euro. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero si
      e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate
      lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non
      e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. 
       
      7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e
      3, e' soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per
      ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i
      limiti previsti.»; 
      g) all'articolo 19, comma 2, le parole: «e le disposizioni
      aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse. 
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