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                           Come
                          nasce lo Statuto dei lavoratori 
                          L’idea
                          di uno statuto dei lavoratori viene proposta la prima
                          volta da Giuseppe Di Vittorio durante il terzo
                          congresso della CGIL nel 1952. Sono gli "anni
                          duri", quelli della repressione antisindacale in
                          fabbrica, dei licenziamenti per rappresaglia e dei
                          reparti confino. 
                           
                          L’idea viene riproposta quindici anni più tardi dal
                          ministro del lavoro Giacomo Brodolini, che tuttavia
                          muore pochi mesi più tardi. Il disegno di legge viene
                          portato avanti dal nuovo ministro del lavoro Carlo
                          Donat Cattin, sotto la direzione dei lavori di Gino
                          Giugni. La legge viene approvata dalla maggioranza dal
                          Parlamento nel maggio del 1970. Il PCI si astiene
                          dalla votazione, perché pur riconoscendo questo come
                          un primo passo verso una legislazione che garantisca
                          le libertà costituzionali nei luoghi di lavoro, ne
                          lamenta i limiti, primo tra tutti l’esclusione delle
                          garanzie previste dalla legge per i lavoratori di
                          imprese con meno di quindici dipendenti. 
                           
                          Il contesto: l’autunno caldo 
                           
                          Lo statuto dei lavoratori è il risultato degli
                          anni di grande fermento sociale e civile che vanno
                          sotto il nome di autunno caldo. 
                           
                          Sono gli anni della centralità operaia e della
                          contestazione giovanile, gli anni dei grandi conflitti
                          industriali nelle fabbriche del nord, gli anni della
                          partecipazione, della spontaneità e della radicalità.
                          Le lotte hanno come principale protagonista
                          l’operaio massa, il lavoratore dequalificato
                          impiegato nella produzione taylor-fordista, spesso
                          immigrato dal sud, la cui rabbia e il cui disagio
                          sociale si incontra con l’avanguardia operaia che ha
                          resistito agli anni ’50, grazie a una travagliata
                          rielaborazione politica e alla capacità di proporre
                          un coraggioso dibattito interno. 
                           
                          Sono gli anni dell’unità sindacale. Il primo
                          maggio del 1970, per la prima volta dal 1948, le tre
                          confederazioni celebrano insieme la festa dei
                          lavoratori e preparano, dopo decenni di aspri
                          conflitti, il processo che nel 1972 porterà
                          all’unificazione organizzativa. 
                           
                          Sono gli anni dei consigli di fabbrica. La
                          struttura sindacale vive in questi anni un processo di
                          profonda trasformazione da cui nascono forme dirette
                          di rappresentanza, ereditate dall’esperienza
                          dell’Ordine Nuovo e ispirate alla democrazia di base
                          e alla centralità dell’assemblea nel processo
                          decisionale. 
                           
                          Il valore dell’articolo 18 
                           
                          La Statuto dei lavoratori garantisce il rispetto
                          delle libertà costituzionali in fabbrica, promovendo
                          e sostenendo la piena cittadinanza del sindacato nei
                          luoghi di lavoro. 
                           
                          L’articolo 18 integra la disciplina prevista dalla
                          legge 604 del 1966 in materia di licenziamento
                          individuale. Esso prevede che il giudice, rilevando
                          l’inefficacia di un licenziamento perché privo di
                          giusta causa o giustificato motivo possa ordinare al
                          datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel
                          posto di lavoro. 
                           
                          Il valore principale dell’articolo 18 è nella sua
                          funzione di deterrente rispetto all’utilizzo
                          disinvolto della procedura di licenziamento
                          individuale da parte dei datori di lavoro. Anche se in
                          Italia il numero dei licenziamenti individuali
                          impugnati e conclusi con sentenza di accoglimento
                          attraverso la reintegra è relativamente scarso, è
                          evidente che l’abolizione dell’articolo 18,
                          esporrebbe i lavoratori alla privazione delle tutele
                          fondamentali e alla minaccia alla dignità personale. 
                           
                          La tutela in materia di licenziamento rappresenta un
                          principio di emancipazione e un valore decisivo che
                          riguarda la libertà e la dignità della persona. Esso
                          regola i rapporti di potere all’interno
                          dell’impresa e ristabilisce in parte lo squilibrio
                          tra lavoratori e datori di lavoro. A fronte di
                          presunti benefici sull’occupazione - mai seriamente
                          dimostrati né dall’evidenza statistica né dalla
                          dottrina economica - con l’abolizione
                          dell’articolo 18 il lavoratore tornerebbe solo e in
                          posizione di accentuata debolezza di fronte al datore
                          di lavoro. 
                           
                          Il confronto con il resto d’Europa 
                           
                          La tutela prevista dall’articolo 18 attraverso
                          il meccanismo della reintegra non è affatto una
                          anomalia italiana. Nonostante nella maggioranza dei
                          paesi europei a fronte del licenziamento
                          ingiustificato viga la prassi del risarcimento,
                          l’istituto della reintegra come questione di
                          principio è previsto quasi ovunque. 
                          La
                          normativa sul licenziamento individuale in Europa 
                          
                            
                              
                                |   | 
                                
                                   Procedura 
                                 | 
                                
                                   Entità
                                  dell’indennizzo 
                                 | 
                                
                                   Soglia 
                                 | 
                               
                              
                                | 
                                   Svezia 
                                 | 
                                
                                   Dopo
                                  un iniziale tentativo di conciliazione
                                  effettuato direttamente tra le parti, il
                                  procedimento è rinviato al giudice che può
                                  ordinare la reintegra. 
                                  Il
                                  datore può rifiutarla, ma è obbligato a
                                  pagare un’indennità molto alta. 
                                 | 
                                
                                   Da
                                  16 a 48 mensilità 
                                 | 
                                
                                   Sono
                                  escluse le imprese di piccolissime dimensioni 
                                 | 
                               
                              
                                | 
                                   Portogallo 
                                 | 
                                
                                   Il
                                  lavoratore può scegliere tra reintegra
                                  e indennizzo. 
                                 | 
                                
                                   Minimo
                                  tre mensilità 
                                 | 
                                  | 
                               
                              
                                | 
                                   Grecia 
                                 | 
                                
                                   Il
                                  lavoratore può scegliere tra reintegra
                                  e indennizzo. 
                                 | 
                                  | 
                                  | 
                               
                              
                                | 
                                   Germania 
                                 | 
                                
                                   Il
                                  consiglio di azienda (Betriebsrat) deve
                                  essere preventivamente informato del
                                  licenziamento e deve giudicarne la validità. 
                                  Senza
                                  preventiva consultazione, il licenziamento è
                                  automaticamente nullo. 
                                  Nel
                                  caso in cui il licenziamento sia considerato
                                  giustificato, il lavoratore può comunque
                                  presentarsi al giudice, ma avrà meno
                                  possibilità di successo. 
                                  Il
                                  giudice può ordinare la reintegra, ma
                                  nella maggioranza dei casi prevale il
                                  risarcimento. 
                                 | 
                                
                                   50%
                                  dell’ultima retribuzione in base agli anni
                                  di servizio, fino a un massimo di 12 anni (18
                                  se l’anzianità è superiore ai 20 anni) 
                                 | 
                                
                                   Sono
                                  escluse le imprese con meno di 5 dipendenti. 
                                  Vale
                                  solo per lavoratori con 
                                  almeno
                                  6 mensilità di servizio 
                                 | 
                               
                              
                                | 
                                   Norvegia 
                                 | 
                                
                                   L’ordinamento
                                  prevede la reintegra, ma il giudice può
                                  decidere che sussistono motivi tali da rendere
                                  il proseguimento del rapporto di lavoro
                                  "chiaramente irragionevole". In tal
                                  caso è previsto il risarcimento. 
                                 | 
                                
                                   È
                                  commisurato a una serie di parametri
                                  soggettivi e contestuali 
                                 | 
                                  | 
                               
                              
                                | 
                                   Regno
                                  Unito 
                                 | 
                                
                                   Il
                                  giudice può ordinare la reintegra, la
                                  riassunzione in un posto con caratteristiche
                                  simili a quello perso o il pagamento di una
                                  indennità. 
                                 | 
                                
                                   In
                                  media 50.000 sterline (160.000.000 di lire) 
                                 | 
                                
                                   Nessun
                                  limite dimensionale. 
                                  1
                                  anno di servizio 
                                 | 
                               
                              
                                | 
                                   Olanda 
                                 | 
                                
                                   Il
                                  giudice può ordinare la reintegra, ma
                                  il datore di lavoro può decidere comunque per
                                  l’indennizzo. 
                                  Importante
                                  è il ruolo degli Uffici regionali del lavoro,
                                  da cui dipende l’autorizzazione di un
                                  licenziamento dubbiamente motivato. 
                                  Anche
                                  se accade raramente, il licenziamento che
                                  venga autorizzato, può comunque essere
                                  contestato dal lavoratore. Se il giudice
                                  accoglie la richiesta, il datore deve pagare
                                  un indennizzo ancora maggiore. 
                                 | 
                                  | 
                                  | 
                               
                              
                                | 
                                   Francia 
                                 | 
                                
                                   Se
                                  il vizio riguarda la procedura, l’organo che
                                  deve giudicare è il Conseil de Proud’hommes
                                  che può prevedere una penale e un
                                  risarcimento. 
                                  Se
                                  il vizio riguarda la causa, il giudice può
                                  ordinare la reintegra o un
                                  risarcimento. 
                                 | 
                                
                                   In
                                  media 15-18 mensilità 
                                 | 
                                
                                   10
                                  dipendenti 
                                 | 
                               
                              
                                | 
                                   Belgio 
                                 | 
                                
                                   Non
                                  esiste alcun diritto di reintegra, ma solo un
                                  indennizzo. 
                                 | 
                                
                                   Non
                                  meno di 6 mensilità, a seconda che i
                                  dipendente sia operaio o impiegato. 
                                 | 
                                  | 
                               
                              
                                | 
                                   Danimarca 
                                 | 
                                
                                   Il
                                  reintegro non è escluso, ma è assai raro. 
                                 | 
                                
                                   Massimo
                                  12 mensilità 
                                 | 
                                  | 
                               
                              
                                | 
                                   Finlandia 
                                 | 
                                
                                   Il
                                  reintegro non è escluso, ma è assai raro. 
                                 | 
                                
                                   Massimo
                                  24 mensilità e interventi di formazione
                                  professionale 
                                 | 
                                  | 
                               
                              
                                | 
                                   Spagna 
                                 | 
                                
                                   Di
                                  fronte al riconoscimento del carattere
                                  ingiustificato da parte del giudice, il datore
                                  può comunque scegliere tra il reintegro e
                                  l’indennizzo. 
                                 | 
                                
                                   Dipende
                                  dal fatto che le cause del licenziamento siano
                                  oggettive o soggettive. Nel primo caso si
                                  tratta di 33 giorni di retribuzione per ogni
                                  anno di servizio fino a 24 mensilità. Nel
                                  secondo di 45 giorni per un massimo di 42
                                  mensilità. 
                                 | 
                                  | 
                               
                            
                           
                           | 
                        
                             
                            
                            
                         |