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       ANNO
      2003 
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       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
      CORTE COSTITUZIONALE composta
      dai signori: -
      Riccardo      CHIEPPA          
      Presidente -
      Gustavo      ZAGREBELSKY
            Giudice -
      Valerio      ONIDA
            " -
      Carlo      MEZZANOTTE       
      " -
      Fernanda      CONTRI           
      " -
      Guido      NEPPI
      MODONA           
      " -
      Piero Alberto     
      CAPOTOSTI        
      " -
      Annibale      MARINI           
      " -
      Franco      BILE       
      " -
      Giovanni Maria FLICK
            " -
      Francesco      AMIRANTE         
      " -
      Ugo DE SIERVO           
      " -
      Romano      VACCARELLA       
      " -
      Paolo      MADDALENA        
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       SENTENZA nel
      giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
      costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
      popolare per l'abrogazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
      – recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
      91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
      rifiuti di imballaggio” – limitatamente alle seguenti parti del titolo
      primo (titolato “Gestione dei rifiuti”), capo primo (titolato
      “Principi generali”) e capo quinto (titolato “Procedure
      semplificate”): art.
      7 (rubricato “Classificazione”) limitatamente al comma 3, lettera l
      (elle) bis, inserita dall'art.
      7 (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento
      ambientale) comma 11 del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, come
      modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, e dall'art.
      23 comma 1, lett. a) della legge 31 luglio 2002, n. 179: “Il
      combustibile derivato dai rifiuti”; art.
      33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 8, lettera a)
      limitatamente alle parole “e di recupero”; art.
      33 (rubricato “Operazione di recupero”), comma 8, lettera b): “delle
      attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da
      rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1”; art.
      33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 9, limitatamente alle
      parole “alla concessione di incentivi finanziari previsti da
      disposizioni legislative” giudizio iscritto al n. 138 del registro
      referendum.    
      Vista l'ordinanza
      del 9 dicembre 2002, come modificata dall'ordinanza dell'8 gennaio 2003,
      con la quale l'Ufficio centrale per il referendum
      presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;    
      udito nella
      camera di consiglio del 14 gennaio 2003 il Giudice relatore Piero Alberto
      Capotosti;    
      udito
      l'avvocato Carlo Rienzi per i presentatori Livio Giuliani, Paola Boscaino,
      Marco Lion e Adriana Lorenza Pagliai.    
      Ritenuto in fatto    
      1. ― L'Ufficio centrale per il referendum,
      costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25
      maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta
      di referendum popolare previsto
      dall'art. 75 della Costituzione, presentata il 9 maggio 2002 da dieci
      cittadini italiani (intitolata «No all'incenerimento dei rifiuti –
      Abrogazione delle procedure semplificate e degli incentivi per
      l'incenerimento dei rifiuti»), pubblicata nella Gazzetta
      Ufficiale del 10 maggio 2002, n. 108, sul seguente quesito:    
      «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio
      1997, n. 22 – recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
      rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
      sui rifiuti di imballaggio”, – limitatamente alle seguenti parti, non
      previste dalle medesime direttive delle disposizioni di cui al Capo I -
      Princìpi generali e al Capo V - Procedure semplificate del titolo I -
      Gestione dei rifiuti:    
      Art. 7 (Classificazione),
      limitatamente al comma 3, come modificato dal comma 11, art. 7
      (Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale)
      della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto legge 28
      dicembre 2001, n. 452, limitatamente alla lettera l – bis),
      “Il combustibile derivato dai rifiuti (qualora non rivesta le
      caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche finalizzate a
      definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale)”;    
      Art. 33 (Operazioni di
      recupero), limitatamente al comma 8, lettere a)
      limitatamente alle parole “e di recupero”; “b)
      delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
      combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
      cui al comma 1”; nonché al comma 9 dello stesso art. 33, limitatamente
      alle parole: “alla concessione di incentivi finanziari previsti da
      disposizioni legislative”?».    
      2. ― L'Ufficio centrale per il referendum,
      con ordinanza in data 9 dicembre 2002, verificata la regolarità della
      richiesta, ha provveduto a modificarne il testo, con alcune correzioni di
      carattere materiale, ed ha, quindi, dichiarato legittima la richiesta sul
      seguente quesito, così riformulato:    
      «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio
      1997, n. 22 – recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
      rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
      sui rifiuti di imballaggio” – limitatamente alle seguenti parti del
      titolo primo (titolato “Gestione dei rifiuti”), capo primo (titolato
      “Princìpi generali”) e capo quinto (titolato “Procedure
      semplificate”):    
      art. 7 (rubricato “Classificazione”) limitatamente al comma 3,
      lettera l (elle) bis, inserita dall'art. 7 (istituzione di un contributo
      di riciclaggio e di risanamento ambientale) comma 11 del decreto-legge 28
      dicembre 2001, n. 452, come modificato dalla legge di conversione 27
      febbraio 2002, n. 16: “Il combustibile derivato dai rifiuti, qualora non
      rivesta le caratteristiche qualitative individuate da norme tecniche
      finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela
      ambientale”;    
      art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 8, lettera
      a) limitatamente alle parole “e di recupero”;     
      art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 8, lettera
      b): “delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
      combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
      cui al comma 1”;    
      art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 9,
      limitatamente alle parole “alla concessione di incentivi finanziari
      previsti da disposizioni legislative”?».     
      Inoltre, l'Ufficio centrale ha provveduto a riformulare la
      denominazione del quesito refendario secondo il seguente testo: «Esclusione
      del combustibile derivato da rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali.
      Abrogazione dei poteri ministeriali relativi agli incentivi finanziari per
      l'utilizzazione dei rifiuti nella produzione di energia elettrica».    
      3. ― Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
      centrale, il Presidente di questa Corte, ha fissato il giorno 14 gennaio
      2003 per la conseguente deliberazione, dandone comunicazione ai
      presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri,
      ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.    
      4. ― L'Ufficio centrale per il referendum,
      con ordinanza in data 8 gennaio 2003, rilevato «che con legge 31 luglio
      2002, n. 179, art. 23, comma 1, lettera a), è stato modificato l'art. 7,
      comma 3 lett. l ) ( elle ) bis,
      del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal
      decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla
      legge 27 febbraio 2002, n. 16», ha disposto che il questo riportato nella
      precedente ordinanza del 9 dicembre 2002, sia così riformulato:    
      «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 5 febbraio
      1997, n. 22 – recante “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
      rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
      sui rifiuti di imballaggio” – limitatamente alle seguenti parti del
      titolo primo (titolato “Gestione dei rifiuti”), capo primo (titolato
      “Princìpi generali”) e capo quinto (titolato “Procedure
      semplificate”):    
      art. 7 (rubricato “Classificazione”) limitatamente al comma 3,
      lettera l (elle) bis, inserita
      dall'art. 7 (istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento
      ambientale) comma 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, come
      modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 e dall'art.
      23 comma 1 lett. a) della legge 31 luglio 2002 n. 179: “il combustibile
      derivato dai rifiuti ”;    
      art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 8, lettera
      a) limitatamente alle parole “e di recupero”;     
      art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 8, lettera
      b): “delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
      combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
      cui al comma 1”;    
      art. 33 (rubricato “Operazioni di recupero”), comma 9,
      limitatamente alle parole “alla concessione di incentivi finanziari
      previsti da disposizioni legislative”?».    
      5. ― Il Comitato Promotore e presentatore del referendum
      ha depositato atto di costituzione e memoria illustrativa, ai sensi
      dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, nella quale
      sostiene che il quesito non contrasterebbe con i limiti stabiliti
      dall'art. 75 della Costituzione, sarebbe conforme alla normativa
      comunitaria ed avrebbe anche i previsti requisiti di omogeneità, univocità
      e chiarezza.    
      6. ― Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2003 ha
      partecipato, per i presentatori della richiesta, l'avvocato Carlo Rienzi,
      illustrando e ribadendo le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità
      del referendum. Considerato
      in diritto    
      1. ― La richiesta di referendum
      abrogativo, sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a
      pronunciarsi a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum
      del 9 dicembre 2002, che ne ha dichiarato la legittimità, e della
      successiva ordinanza dell'8 gennaio 2003, che ha provveduto a riformulare
      il quesito, investe il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle
      direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
      94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), limitatamente
      alle seguenti parti: art. 7 (Classificazione), limitatamente al comma 3,
      lettera l-bis), inserita
      dall'art. 7, comma 11, del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, come modificato
      dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16, ed ulteriormente
      modificato dall'art. 23 comma 1, lettera a),
      della legge 31 luglio 2002, n. 179: "il combustibile derivato dai
      rifiuti"; art. 33 (Operazioni di recupero), relativamente: al comma
      8, lettera a), limitatamente
      alle parole: "e di recupero"; al comma 8, limitatamente alla
      lettera b): "delle attività
      di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto
      effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1"; al
      comma 9, limitatamente alle parole: "alla concessione di incentivi
      finanziari previsti da disposizioni legislative".    
      2. ― Il giudizio per l'ammissibilità della richiesta
      referendaria postula che si accerti che la stessa non sia in contrasto con
      i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione o con
      quelli desumibili, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da
      un'interpretazione logico-sistematica della Costituzione, senza che, in
      questa sede, possano essere espresse valutazioni sull'opportunità della
      richiesta stessa.    
      Ciò premesso, va rilevato che il quesito referendario in esame è
      inammissibile, perché trascende i limiti segnati dall'art. 75 della
      Costituzione sul necessario carattere abrogativo della richiesta
      referendaria. In effetti la formulazione del quesito non propone la mera
      eliminazione del vigente regime del combustibile derivato da rifiuti, ma
      attraverso abrogazioni che investono parole o locuzioni verbali
      inespressive di contenuto normativo, tende, in realtà, alla instaurazione
      di un sistema diverso, in sostituzione di quello attualmente vigente
      (sentenza n. 43 del 2000). A questo scopo evidentemente è diretta la
      portata abrogativa del quesito sulla esclusione del combustibile derivato
      da rifiuti dalla categoria dei rifiuti speciali, nonché sulla previsione
      di incentivi finanziari per l'incenerimento dei rifiuti; previsione
      quest'ultima che non è certo secondaria, tanto che lo stesso Comitato
      promotore del referendum
      addirittura la definisce il "nucleo essenziale" del quesito.     
      In questa ottica, il quesito non può considerarsi meramente
      abrogativo, ma piuttosto propositivo, diretto cioè a porre norme nuove
      per via referendaria, poiché la richiesta abrogazione, secondo la tecnica
      dell'estrapolazione e del "ritaglio" di singole parole, o di
      gruppi di parole, privi di autonomo significato normativo, come ad esempio
      quelli contenuti nel comma 9 dell'art. 33, non comporta l'automatica
      espansione di una disciplina comunque già esistente, ancorché
      originariamente residuale (sentenza n. 13 del 1999), ma invece una
      disciplina diversa "non derivante direttamente dall'estensione di
      preesistenti norme o dal ricorso a forme autointegrative" (sentenza
      n. 36 del 1997). Con l'indicata tecnica del "ritaglio" e della
      "cucitura" delle parole residue si pone in essere, infatti,
      nella fattispecie in esame, un diverso e più rilevante ambito di
      competenza del previsto potere ministeriale, che non avrebbe più ad
      oggetto, come nella originaria previsione di legge, la determinazione di
      modalità, condizioni e misure relative "alla concessione di
      incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative", ai fini
      dell'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre energia
      elettrica, ma avrebbe invece ad oggetto la determinazione di modalità,
      condizioni e misure direttamente relative all'utilizzazione dei rifiuti
      come combustibile per produrre energia elettrica. Si tratta dunque di un
      risultato innovativo, il quale non rappresenta certo la fisiologica
      espansione della sfera di operatività di una norma già presente
      (sentenza n. 50 del 2000), e che per di più avrebbe rilevanti effetti di
      sistema, giacché introdurrebbe una competenza del tutto diversa rispetto
      a quella originaria, trasferendo sostanzialmente dal legislatore al
      “Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
      con il Ministro dell'ambiente”, la potestà di disciplinare direttamente
      i modi di utilizzo del combustibile da rifiuti.     
      Il carattere propositivo e non meramente abrogativo del quesito è
      estraneo all'ambito di determinazione referendaria del Corpo elettorale e,
      oltre tutto, pone la libertà di scelta dell'elettore di fronte ad una
      falsa prospettiva: l'esito positivo del referendum
      non realizzerebbe infatti lo scopo, dichiarato dai promotori, di eliminare
      gli incentivi finanziari previsti dal comma 3 dell'art. 33, i quali
      viceversa, continuerebbero ad essere erogabili proprio in base alle
      disposizioni legislative vigenti che li prevedono e che, ovviamente, non
      sarebbero coinvolte dall'effetto abrogativo.    
      3. ― Si può aggiungere che il quesito è ambiguo e
      contraddittorio. Ed invero, si chiede l'abrogazione della classificazione
      -introdotta con la legge 27 febbraio 2002, n.16- del combustibile derivato
      da rifiuti come rifiuto speciale, ma non è assolutamente chiaro quale sia
      la portata normativa della domanda referendaria: se escludere sic
      et simpliciter il predetto combustibile dal regime dei rifiuti, o se
      invece ricomprenderlo tra i rifiuti urbani. In ogni caso, da un lato, va
      ricordato che specifiche disposizioni -non oggetto di quesito
      referendario- dello stesso decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive
      modificazioni si riferiscono esplicitamente al combustibile da rifiuti e
      dall'altro lato va rilevato che nella decisione della Commissione
      2000/532/CE (modificata tra l'altro dalla decisione 2001/573/CE)
      contenente il nuovo "Catalogo europeo dei rifiuti" e nel
      regolamento n. 2557/2001/CE del 28 dicembre 2001 il combustibile derivato
      da rifiuti viene incluso nella categoria dei "rifiuti prodotti da
      impianti di trattamento dei rifiuti" ben distinta da quella dei
      "rifiuti urbani".     
      L'assoluta incertezza circa la portata e le conseguenze
      dell'eliminazione di tale classificazione dimostra pertanto la mancanza di
      un significato obiettivo ed univoco dell'iniziativa referendaria in esame,
      rispetto al quale “gli elettori possano esprimere una volontà
      consapevole dei suoi effetti normativi, alternativi alla disciplina
      vigente” (sentenza n. 40 del 1997).  | 
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      LA CORTE COSTITUZIONALE    
      dichiara
      inammissibile la richiesta di referendum
      popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, degli artt.
      7, comma 3, e 33, commi 8 e 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
      22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
      rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
      imballaggio) e successive modificazioni; richiesta dichiarata legittima
      con ordinanza del 9 dicembre 2002 dell'Ufficio centrale per il referendum
      costituito presso la Corte di cassazione.    
      Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.    
      F.to:    
      Riccardo CHIEPPA, Presidente    
      Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore    
      Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere    
      Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2003.    
      Il Direttore della Cancelleria  |