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      stata pubblicata il 24 giugno scorso la Circolare esplicativa che fornisce
      chiarimenti operativi ai fini dell’applicazione del decreto legislativo
      124/04. Nei
      comunicati precedenti abbiamo già espresso critiche sulla totalità
      dell’impianto considerato che al di là delle dichiarazioni di intenti si
      ridurrà la 
      “vigilanza” finalizzata alla reale tutela dei diritti dei
      lavoratori. Infatti, al personale ispettivo delle DPL è affidato anche
      il compito di svolgere attività di prevenzione e promozione e, nel corso
      di tali iniziative, il personale ispettivo non può esercitare funzione di
      vigilanza né può svolgere alcuna attività di accertamento. Inoltre,
      si crea un rapporto ambiguo tra datori di lavoro Direzione Generale,
      DRL, DPL e Enti previdenziali che dietro compenso, con la stipula di una
      apposita convenzione, forniranno aggiornamento e informazione. Sul
      resto del decreto sicuramente avremo modo di ritornarci. Per
      quanto concerne l’aspetto che interessa direttamente i lavoratori del
      Ministero del Lavoro la circolare ribadisce quanto già espresso
      nell’art. sei del decreto legislativo 124 accomunando quindi ispettori e
      addetti alla vigilanza in un unico “personale ispettivo” ed estendendo
      anche agli addetti alla vigilanza 
      la titolarità di ufficiale di Polizia Giudiziaria. Ma
      l’attribuzione della qualità di u.P.G. non rappresenta la soluzione del
      problema, pertanto, continua la rivendicazione che dal 1999 ad oggi la RdB
      insieme ai lavoratori sottopagati 
      porta avanti per l’inquadramento in C2 
      in base alle funzioni che svolgono. Ciò, per ora, rappresenta
      un doppio vantaggio per la sola Amministrazione: essa si tutela da
      eventuali tentativi da parte delle aziende di inficiare un lavoro svolto
      dagli addetti alla vigilanza senza l’adeguata competenza giuridica e,
      cosa altrettanto grave, permane la differenza retributiva di due livelli
      considerato che essi svolgono le stesse funzioni degli ispettori del
      lavoro. Tutto ciò non è tollerabile. Bisogna
      urgentemente andare verso la soluzione del problema, modificando 
      quei criteri precedentemente introdotti da CGIL, CISL e UIL
      attraverso i meccanismi contenuti nel vigente contratto integrativo che
      rendono incerto il passaggio al livello superiore, prevedendo quindi il
      passaggio certo per tutti gli addetti alla vigilanza che svolgono
      l’attività ispettiva, indipendentemente dal titolo di studio
      poiché si tratta di ricollocazione in base alla funzione.  Allo
      stesso modo, occorre prevedere una dotazione organica in funzione delle
      competenze vecchie e nuove del Ministero del Lavoro; un aumento
      consistente dell’attività di vigilanza e una drastica riduzione dei
      tempi di attesa 
      per i tentativi di conciliazione obbligatori. Devono essere
      coinvolti nei percorsi di riqualificazione i sesti livelli che nella
      precedente tornata contrattuale si sono visti togliere la possibilità di
      un passaggio a collaboratore amministrativo poiché sono stati fatti
      sparire 570 posti e tutti quei lavoratori che, per i criteri meritocratici
      e clientelari sono stati esclusi o non hanno superato la “selezione”.   Roma
      26 giugno ’04                                                                
      RdB P.I. – Ministero Lavoro     |