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       I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare
      abrogativo - ai sensi dell'art.75 della Costituzione
      e in applicazione della legge
      25 maggio 1970, n. 352 - sul seguente quesito: "Volete voi, al
      fine di estendere a tutti i lavoratori subordinati i diritti e le tutele
      previsti dall'art. 18 della legge
      20 maggio 1970, n. 300, l'abrogazione: 
      dell'art. 18, comma primo, legge
      20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà
      e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
      sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento",
      limitatamente alle sole parole "che in ciascuna sede, stabilimento,
      filiale, ufficio reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
      licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di
      lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo", e
      all'intero periodo successivo che recita "Tali disposizioni si
      applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
      che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti
      ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
      di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
      considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
      lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più
      di sessanta prestatori di lavoro"; 
      dell'art 18, comma secondo, legge
      20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà
      e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
      sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita
      "Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al
      primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di
      formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
      indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto,
      tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa
      riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
      settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro
      entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale"; 
      dell'art. 18, comma terzo, legge
      20 maggio 1970, n. 300, titolata "Norme sulla tutela della libertà
      e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
      sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che recita
      "Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non
      incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
      creditizie"; 
      dell'art. 2, comma primo, legge
      11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti
      individuali", che recita "I datori di lavoro privati,
      imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici di cui
      all'art. 1 della legge
      15 luglio 1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a
      quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
      occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il
      criterio di cui all'art. 18 della legge
      20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente
      legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
      11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge.
      Sono altresì soggetti agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a
      cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'art. 18 della legge
      20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente
      legge, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
      11 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente legge.
      Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di
      lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia
      applicabile il disposto dell'art. 18 della legge
      20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente
      legge."; 
      dell'art. 2, comma terzo, legge
      11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti
      individuali", che recita "l'art. 8 della legge
      15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: quando risulti
      accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa
      o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il
      prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a
      risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un
      minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione
      globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle
      dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di
      lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima
      della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per
      il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14
      mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai 20
      anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
      prestatori di lavoro"; 
      dell'art. 4, comma primo, legge
      11 maggio 1990, n. 108, titolata "Disciplina dei licenziamenti
      individuali", limitatamente al periodo che così recita "La
      disciplina di cui all'art. 18 della legge
      20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1 della presente
      legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non
      imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura
      politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
      culto."? 
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